DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-6-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in SO n.196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n.195).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/07/2021)
Testo in vigore dal: 25-7-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
                             Banda larga 
 
  1.  Gli  interventi  di  installazione  di  reti  e   impianti   di
comunicazione elettronica in fibra ottica sono realizzabili  mediante
denuncia di inizio attivita'. 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 33. 
  3.  PERIODO  ABROGATO  DAL  D.LGS.  15  FEBBRAIO   2016,   N.   33.
All'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni  compete  altresi'
l'emanazione del regolamento in materia di installazione  delle  reti
dorsali. 
  4. L'operatore della  comunicazione,  almeno  trenta  giorni  prima
dell'effettivo inizio  dei  lavori,  presenta  allo  sportello  unico
dell'Amministrazione    territoriale    competente    la    denuncia,
accompagnata  da  una  dettagliata  relazione   e   dagli   elaborati
progettuali, che asseveri la conformita' delle  opere  da  realizzare
alla normativa vigente. Con il  medesimo  atto,  trasmesso  anche  al
gestore interessato, indica le infrastrutture civili esistenti di cui
intenda avvalersi ai sensi del comma 2 per la posa della fibra. 
  5. Le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti
di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad  ogni
effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16,
comma 7, del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n.  380.  ((Nell'ambito  delle  convenzioni
accessorie al permesso di costruire concernente interventi  di  nuova
costruzione  rilasciato  per  edifici   di   tipo   residenziale   le
amministrazioni individuano in termini preferenziali, ai fini di  cui
all'articolo 16, comma 2, secondo  periodo,  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  le
infrastrutture destinate all'installazione  di  reti  e  impianti  di
comunicazione  elettronica   in   fibra   ottica,   con   particolare
riferimento alle opere necessarie ad assicurare il  collegamento  tra
l'ingresso dell'edificio e il piu' vicino nodo di connessione)). 
  6. La denuncia di inizio attivita' e' sottoposta al termine massimo
di  efficacia  di  tre  anni.  L'interessato  e'  comunque  tenuto  a
comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori. 
  7. Qualora l'immobile interessato dall'intervento sia sottoposto ad
un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa
amministrazione comunale, il termine  di  trenta  giorni  antecedente
l'inizio dei  lavori  decorre  dal  rilascio  del  relativo  atto  di
assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia  e'  priva  di
effetti. 
  8. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad  un
vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione  comunale,  ove
il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia  stato
allegato alla denuncia il competente  ufficio  comunale  convoca  una
conferenza di servizi ai sensi degli  articoli  14,  14-bis,  14-ter,
14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il  termine  di  trenta
giorni di cui al comma 4 decorre dall'esito della conferenza. In caso
di esito non favorevole, la denuncia e' priva di effetti. 
  9. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della denuncia
di inizio attivita' da cui  risulti  la  data  di  ricevimento  della
denuncia, l'elenco  di  quanto  presentato  a  corredo  del  progetto
nonche' gli atti di assenso eventualmente necessari. 
  10. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale,
ove entro il termine indicato al comma 4 sia riscontrata l'assenza di
una o piu' delle condizioni  legittimanti,  ovvero  qualora  esistano
specifici  motivi  ostativi  di  sicurezza,  incolumita'  pubblica  o
salute, notifica all'interessato l'ordine motivato di non  effettuare
il previsto intervento, contestualmente indicando le modifiche che si
rendono necessarie per conseguire l'assenso dell'Amministrazione.  E'
comunque salva la facolta' di  ripresentare  la  denuncia  di  inizio
attivita', con le modifiche e le integrazioni necessarie per renderla
conforme alla normativa vigente. 
  11. L'operatore della comunicazione decorso il termine  di  cui  al
comma 4 e nel rispetto dei  commi  che  precedono  da'  comunicazione
dell'inizio dell'attivita' al Comune. 
  12. Ultimato l'intervento, il progettista o  un  tecnico  abilitato
rilascia un certificato di collaudo finale  che  va  presentato  allo
sportello unico, con il quale si attesta la conformita' dell'opera al
progetto presentato con la denuncia di inizio attivita'. 
  13. Per gli aspetti non regolati dal presente articolo  si  applica
l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 6 giugno
2001, n. 380, nonche' il regime sanzionatorio previsto  dal  medesimo
decreto.  Possono  applicarsi,  ove  ritenute  piu'  favorevoli   dal
richiedente, le disposizioni di cui all'articolo 45. 
  14. Salve le disposizioni di cui agli articoli 90 e 91 del  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, i soggetti pubblici  non  possono
opporsi alla installazione nella loro proprieta' di reti  e  impianti
interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ad  eccezione
del  caso  che  si  tratti  di  beni  facenti  parte  del  patrimonio
indisponibile dello Stato, delle province e dei  comuni  e  che  tale
attivita' possa arrecare concreta  turbativa  al  pubblico  servizio.
L'occupazione e l'utilizzo del suolo pubblico per i fini di cui  alla
presente norma non necessitano di autonomo titolo abilitativo. (28) 
  15. Gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259 si applicano anche alle opere  occorrenti  per  la  realizzazione
degli impianti  di  comunicazione  elettronica  in  fibra  ottica  su
immobili  di  proprieta'  privata,  senza  la  necessita'  di  alcuna
preventiva richiesta di utenza. 
  15-bis. Per gli interventi di installazione di reti e  impianti  di
comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondita' minima  dei
lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito  dalla  normativa
vigente,   puo'   essere   ridotta,   salvo   che   l'ente    gestore
dell'infrastruttura civile non comunichi  specifici  motivi  ostativi
entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto di cui al comma 4. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (28) 
  La Corte Costituzionale con sentenza del 25 - 28 gennaio 2010 n. 20
(in G.U. 1a  s.s  3/2/2010  n.  5)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 14,  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112 (Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica   e   la   perequazione   tributaria),    convertito,    con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in  cui
non include i beni facenti parte del patrimonio  indisponibile  delle
Regioni tra i beni la cui titolarita'  legittima  l'opposizione  alla
installazione  di  reti  e  impianti   interrati   di   comunicazione
elettronica in  fibra  ottica,  ove  tale  attivita'  possa  arrecare
concreta turbativa al pubblico servizio".