Testo in vigore dal: 15-9-2020
aggiornamenti all'articolo
Art. 53
Incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi
(Art. 58 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato prima dall'art. 2
del decreto legge n. 358 del 1993, convertito dalla legge n. 448 del
1993, poi dall'art. 1 del decreto legge n. 361 del 1995, convertito
con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall'art.
26 del d.lgs n. 80 del 1998 nonche' dall'art. 16 del d.lgs n. 387 del
1998)
1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle
incompatibilita' dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del
presente decreto, nonche', per i rapporti di lavoro a tempo parziale,
dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e
seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresi'
le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508
nonche' 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498,
all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed
ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa
disciplina.
1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di
strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che
rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in
partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto
negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di
consulenza con le predette organizzazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti
incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non
siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti
normative, o che non siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da
emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli
vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari,
nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le
diverse magistrature, i rispettivi istituti.
3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti
emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri
differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli
professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano
emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita nei soli casi
espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente
dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione all'esercizio di
incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da
quella di appartenenza, ovvero da societa' o persone fisiche, che
svolgano attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai
rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e
predeterminati, che tengano conto della specifica professionalita',
tali da escludere casi di incompatibilita', sia di diritto che di
fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica
amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di
interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni
attribuite al dipendente.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione
lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo
pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre
categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito da
disposizioni speciali lo svolgimento di attivita'
libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti
comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle
amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma.
Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli
incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di
ufficio, per i quali e' previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.
Sono esclusi i compensi ((e le prestazioni)) derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e
simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore
di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il rimborso delle
spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente e'
posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a
dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non
retribuita.
f-bis) da attivita' di formazione diretta ai dipendenti della
pubblica amministrazione nonche' di docenza e di ricerca scientifica.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti
che non siano stati conferiti o previamente autorizzati
dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione,
l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori
universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei
disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio
dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso
di inosservanza del divieto, salve le piu' gravi sanzioni e ferma
restando la responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto per le
prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura
dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata
del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per
essere destinato ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi
equivalenti.
7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del
dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di
responsabilita' erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei
conti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi
retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la
previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei
dipendenti stessi. Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei
predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in
ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del
procedimento; il relativo provvedimento e' nullo di diritto. In tal
caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi
su fondi in disponibilita' dell'amministrazione conferente, e'
trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad
incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono
conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa
autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti
stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica
l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di
interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione
dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e
successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle
violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero
delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle
entrate del Ministero delle finanze.
10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere
richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai
soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico;
puo', altresi, essere richiesta dal dipendente interessato.
L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta
di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta
stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza,
l'autorizzazione e' subordinata all'intesa tra le due
amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere e' per
l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si' prescinde
dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta
servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della
richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza.
Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per
incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende
accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.
(100)
11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli
incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano
all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati
ai dipendenti pubblici.
12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano
incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano
in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento
della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai
dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del
compenso lordo, ove previsto. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 MAGGIO
2017, N. 75. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75. (71)
13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare
tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via
telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per
ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o
della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui
al comma 11. (71)
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui
all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni
pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione
pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini
previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui
agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del
2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a
qualsiasi titolo. Le amministrazioni rendono noti, mediante
inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via
telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la
durata e il compenso dell'incarico nonche' l'attestazione
dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a
consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al
Dipartimento della funzione pubblica, nonche' le informazioni
pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al
pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono
trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente
scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di
analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati
informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento
della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle
amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in
tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del
presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31
dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica
trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che
hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto
l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza.(71)
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi
da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non
adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni
di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma
9. (62)
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre
di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le
relative misure di pubblicita' e trasparenza e formula proposte per
il contenimento della spesa per gli incarichi e per la
razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica puo' disporre verifiche del rispetto delle
disposizioni del presente articolo e dell' articolo 1, commi 56 e
seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite
dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo
opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere,
nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico
impiego, attivita' lavorativa o professionale presso i soggetti
privati destinatari dell'attivita' della pubblica amministrazione
svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli
incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente
comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno
conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni
per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. (48)
-------------
AGGIORNAMENTO (48)
La L. 6 novembre 2012, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 43)
che "Le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, secondo
periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dal
comma 42, lettera l), non si applicano ai contratti gia' sottoscritti
alla data di entrata in vigore della presente legge".
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AGGIORNAMENTO (62)
La Corte Costituzionale, con sentenza 29 aprile - 5 giugno 2015, n.
98 (in G.U. 1ª s.s. 10/6/2015, n. 23), ha dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 53, comma 15, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nella
parte in cui prevede che «I soggetti di cui al comma 9 che omettono
le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui
allo stesso comma 9»".
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AGGIORNAMENTO (71)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ha disposto (con l'art. 22, comma
12) che le presenti modifiche si applicano agli incarichi conferiti
successivamente al 1° gennaio 2018.
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AGGIORNAMENTO (100)
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha disposto (con l'art. 247, comma
9) che "Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 3,
comma 15, della legge 19 giugno 2019, n. 56, il Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri
individua i componenti delle commissioni esaminatrici sulla base di
manifestazioni di interesse pervenute a seguito di apposito avviso
pubblico. A tal fine e per le procedure concorsuali di cui al
presente articolo, i termini di cui all'articolo 53, comma 10, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativi
all'autorizzazione a rivestire l'incarico di commissario nelle
procedure concorsuali di cui al presente articolo, sono
rideterminati, rispettivamente, in dieci e quindici giorni".