DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/09/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/05/2022)
Testo in vigore dal: 14-9-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n.59, recante delega al  Governo  per
il conferimento di funzioni e  compiti  alle  regioni  ed  agli  enti
locali, per la  riforma  della  pubblica  amministrazione  e  per  la
semplificazione amministrativa,  ed  in  particolare  l'articolo  11,
comma 1, come modificato dall'articolo 7 della legge 15 maggio  1997,
n.127,  dall'articolo  1  della  legge  16  giugno  1998,  n.191,   e
dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n.50; 
  Visti l'articolo 11, comma 1, lettera a),  e  l'articolo  12  della
legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 4 giugno 1999; 
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
  Acquisito il parere della Commissione  parlamentare  bicamerale  di
cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 luglio 1999; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
programmazione economica; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1 
                              (oggetto) 
 
  1. Il presente decreto  legislativo,  in  attuazione  della  delega
disposta con  l'articolo  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,
modificato dall'articolo 1 della legge  16  giugno  1998,  n.  191  e
dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n.5O, detta  norme  per  la
razionalizzazione, il riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  di
ministeri, l'istituzione di agenzie, il riordino dell'amministrazione
periferica dello Stato. 
  2. In nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono
essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue
amministrazioni o ad enti pubblici nazionali, di funzioni  e  compiti
trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle  regioni,  agli  enti
locali e alle autonomie funzionali dalle  disposizioni  vigenti  alla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ovvero da
conferire ai sensi dei  decreti  legislativi  emanati  in  attuazione
della legge 15 marzo 1997, n.59. 
    

          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto
          dall'ammini-  strazione  competente  per  materia, ai sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
            -  Per  il testo dell'art. 11 della legge 59/1997 (Delega
          al  Governo  per il conferimento di funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica
          amministrazione  e  per la semplificazione amministrativa),
          vedi nelle note alle premesse

    
          Note alle premesse: 
            - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti. 
            - L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
            - Gli articoli 11, comma 1, e 12 della legge 15 marzo 
          1997, n. 59, cosi dispongono: 
            "Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad  emanare,  entro
          il 31 luglio 1999, uno o piu' decreti  legislativi  diretti
          a: 
             a) razionalizzare  l'ordinamento  della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
          riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  di  Ministeri,
          nonche' di amministrazioni centrali  anche  ad  ordinamento
          autonomo; 
             b) riordinare gli enti pubblici  nazionali  operanti  in
          settori  diversi  dalla   assistenza   e   previdenza,   le
          istituzioni di diritto privato e le  societa'  per  azioni,
          controllate direttamente o indirettamente dallo Stato,  che
          operano, anche all'estero, nella promozione e nel  sostegno
          pubblico al sistema produttivo nazionale; 
             c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli  strumenti
          di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei  rendimenti
          e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
          pubbliche; 
             d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti  a
          promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica
          e tecnologica nonche' gli organismi  operanti  nel  settore
          stesso. 
            2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della
          Commissione di cui all'articolo 5, da rendere entro  trenta
          giorni dalla data di  trasmissione  degli  stessi.  Decorso
          tale termine i decreti legislativi possono essere  comunque
          emanati. 
            3.  Disposizioni  correttive  e  integrative  ai  decreti
          legislativi possono  essere  emanate,  nel  rispetto  degli
          stessi principi e criteri direttivi e con le medesime  pro-
          cedure, entro un anno dalla  data  della  loro  entrata  in
          vigore. 
            4. Anche  al  fine  di  conformare  le  disposizioni  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni,  alle  disposiztoni  della  presente   legge
          recanti  principi  e  criteri  direttivi  per   i   decreti
          legislativi  da  emanarsi  ai  sensi  del  presente   capo,
          ulteriori disposizioni integrative e correttive al  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,   n.   29,   e   successive
          modificazioni, possono essere emanate entro il  31  ottobre
          1998. A tal fine  il  Governo,  in  sede  di  adozione  dei
          decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
          articoli 97 e 98 della Costituzione, ai  criteri  direttivi
          di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n.  421,
          a partire dal principio della  separazione  tra  compiti  e
          responsabilita'  di  direzione   politica   e   compiti   e
          responsabilita'   di   direzione   delle   amministrazioni,
          nonche', ad integrazione,  sostituzione  o  modifica  degli
          stessi ai seguenti principi e criteri direttivi: 
             a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro
          pubblico con quella del lavoro  privato  e  la  conseguente
          estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice
          civile  e  delle  leggi  sui  rapporti  di  lavoro  privato
          nell'impresa; estendere il regime di  diritto  privato  del
          rapporto  di  lavoro  anche  ai   dirigenti   generali   ed
          equiparati  delle  amministrazioni  pubbliche,   mantenendo
          ferme le altre esclusioni di cui all'articolo 2. commi 4  e
          5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; 
             b) prevedere per i dirigenti,  compresi  quelli  di  cui
          alla  lettera  a),  l'istituzione   di   un   ruolo   unico
          interministeriale presso la Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri, articolato in modo  da  garantire  la  necessaria
          specificita' tecnica; 
             c) semplificare e rendere piu' spedite le  procedure  di
          contrattazione   collettiva;   riordinare   e    potenziare
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) cui e' conferita  la  rappresentanza
          negoziale delle amministrazioni interessate ai  fini  della
          sottoscrizione dei contratti  collettivi  nazionali,  anche
          consentendo forme di associazione tra  amministrazioni,  ai
          fini dell'esercizio del potere  di  indirizzo  e  direttiva
          all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti; 
             d)  prevedere   che   i   decreti   legislativi   e   la
          contrattazione possano distinguere la  disciplina  relativa
          ai dirigenti da quella concernente le specifiche  tipologie
          professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
          del ruolo sanitario di  cui  all'articolo  15  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni,  e  stabiliscano   altresi'   una   distinta
          disciplina per gli altri dipendenti pubblici  che  svolgano
          qualificate     attivita'     professionali,     implicanti
          l'iscrizione ad  albi,  oppure  tecnico-scientifiche  e  di
          ricerca; 
             e)  garantire  a  tutte  le  amministrazioni   pubbliche
          autonomi livelli di contrattazione  collettiva  integrativa
          nel  rispetto  dei  vincoli   di   bilancio   di   ciascuna
          amministrazione;  prevedere  che  per  ciascun  ambito   di
          contrattazione  collettiva  le  pubbliche  amministrazioni,
          attraverso  loro  istanze  associative  o  rappresentative,
          possano costituire un comitato di settore; 
             f) prevedere che, prima della definitiva  sottoscrizione
          del contratto  collettivo,  la  quantificazione  dei  costi
          contrattuali sia dall'ARAN sottoposta,  limitatamente  alla
          certificazione delle compatibilita' con  gli  strumenti  di
          programmazione e di  bilancio  di  cui  all'articolo  1-bis
          della  legge  5  agosto  1978,   n.   468,   e   successive
          modificazioni, alla Corte dei conti,  che  puo'  richiedere
          elementi istruttori e di valutazione ad un  nucleo  di  tre
          esperti,    designati,    per    ciascuna    certificazione
          contrattuale,  con   provvedimento   del   Presidente   del
          Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci  entro
          il  termine  di  quindici  giorni,  decorso  il  quale   la
          certificazione si  intende  effettuata;  prevedere  che  la
          certificazione e il testo dell'accordo siano  trasmessi  al
          comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali,
          al Governo; prevedere che, decorsi  quindici  giorni  dalla
          trasmissione senza rilievi,  il  presidente  del  consiglio
          direttivo  dell'ARAN  abbia  mandato  di  sottoscrivere  il
          contratto  collettivo  il  quale  produce   effetti   dalla
          sottoscrizione definitiva; prevedere. che,  in  ogni  caso,
          tutte le procedure necessarie per  consentire  all'ARAN  la
          sottoscrizione definitiva debbano essere  completate  entro
          il termine di quaranta giorni dalla data di  sottoscrizione
          iniziale dell'ipotesi di accordo; 
             g) devolvere,  entro  il  30  giugno  1998,  al  giudice
          ordinario, tenuto conto di quanto  previsto  dalla  lettera
          a), tutte le controversie relative ai  rapporti  di  lavoro
          dei dipendenti delle pubbliche  amministrazioni,  ancorche'
          concernenti  in   via   incidentale   atti   amministrativi
          presupposti, ai  fini  della  disapplicazione,  prevedendo:
          misure  organizzative  e  processuali  anche  di  carattere
          generale   atte   a   prevenire   disfunzioni   dovute   al
          sovraccarico del contenzioso; procedure  stragiudiziali  di
          conciliazione   e   arbitrato;   infine,   la   contestuale
          estensione della giurisdizione del  giudice  amministrativo
          alle controversie aventi ad  oggetto  diritti  patrimoniali
          conseguenziali,   ivi   comprese   quelle    relative    al
          risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica  e
          di  servizi  pubblici,   prevedendo   altresi   un   regime
          processuale transitorio per i procedimenti pendenti; 
             h)   prevedere   procedure   di   consultazione    delle
          organizzazioni   sindacali   firmatarie    dei    contratti
          collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione  degli
          atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
          di lavoro; 
             i) prevedere la definizione da  parte  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
          pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con  la
          disciplina  contrattuale   delle   sanzioni   disciplinari,
          nonche' l'adozione di  codici  di  comportamento  da  parte
          delle  singole  amministrazioni  pubbliche;  prevedere   la
          costituzione da  parte  delle  singole  amministrazioni  di
          organismi di controllo e consulenza  sull'applicazione  dei
          codici e le modalita' di raccordo  degli  organismi  stessi
          con il Dipartimento della funzione pubblica. 
            4-bis. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  4  sono
          emanati  previo  parere  delle   Commissioni   parlamentari
          permanenti competenti per materia, che si  esprimono  entro
          trenta giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei  relativi
          schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
          essere comunque emanati. 
            5. Il termine di cui  all'articolo  2,  comma  48,  della
          legge 28 dicembre 1995, n. 549,  e'  riaperto  fino  al  31
          luglio 1997. 
            6.  Dalla  data  di  entrata  in   vigore   dei   decreti
          legislativi di cui al  comma  4,  sono  abrogate  tutte  le
          disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
          seguenti modificazioni alle disposizioni  dell'articolo  2,
          comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla  lettera
          e) le parole: ''ai dirigenti generali ed equiparati''  sono
          soppresse; alla lettera i) le parole: ''prevedere  che  nei
          limiti  di  cui  alla  lettera  h)  la  contrattazione  sia
          nazionale e decentrata'' sono  sostituite  dalle  seguenti:
          ''prevedere che la struttura della contrattazione, le  aree
          di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
          definiti in coerenza con quelli del settore  privato'';  la
          lettera q) e' abrogata; alla lettera  t)  dopo  le  parole:
          ''concorsi unici per profilo professionale'' sono  inserite
          le seguenti: '', da espletarsi a livello regionale,''. 
            7. Sono  abrogati  gli  articoli  38  e  39  del  decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n.  29.  Sono  fatti  salvi  i
          procedimenti  corcorsuali  per  i  quali  sia  stato   gia'
          pubblicato il bando di concorso.". 
            "Art. 12 -  Nell'attuazione  della  delega  di  cui  alla
          lettera a) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterra',
          oltreche' ai principi generali desumibili  dalla  legge  23
          agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n.  241,  e
          dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  succes-
          sive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi  e
          criteri direttivi: 
             a) assicurare il  collegamento  funzionale  e  operativo
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   con   le
          amministrazioni  interessate   e   potenziare,   ai   sensi
          dell'art. 95 della Costituzione, le  autonome  funzioni  di
          impulso,  indirizzo  e  coordinamento  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, con eliminazione,  riallocazione  e
          trasferimento delle funzioni e  delle  risorse  concernenti
          compiti operativi  o  gestionali  in  determinati  settori,
          anche in relazione al conferimento di funzioni di cui  agli
          articoli 3 e seguenti; 
             b)  trasferire  a  Ministeri  o  ad  enti  ed  organismi
          autonomi i  compiti  non  direttamente  riconducibili  alle
          predette funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del
          Presidente del Consiglio dei ministri  secondo  criteri  di
          omogeneita' e di efficienza gestionale, ed  anche  ai  fini
          della riduzione dei costi amministrativi; 
             c) garantire al  personale  inquadrato  ai  sensi  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, il diritto di opzione tra  il
          permanere nei ruoli  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui
          saranno trasferite le competenze; 
             d)  trasferire  alla  Presidenza   del   Consiglio   dei
          ministri, per l'eventuale affidamento alla  responsabilita'
          dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a
          questi ultimi direttamente dalla legge; 
             e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei  ministri
          autonomia  organizzativa,   regolamentare   e   finanziaria
          nell'ambito dello stanziamento previsto ed approvato con le
          leggi finanziaria e di bilancio dell'anno in corso; 
             f) procedere alla  razionalizzazione  e  redistribuzione
          delle  competenze  tra  i  Ministeri,  tenuto  conto  delle
          esigenze derivanti dall'appartenenza dello Stato all'Unione
          europea, dei conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti
          e dei principi e dei criteri direttivi indicati dall'art. 4
          e dal  presente  articolo,  in  ogni  caso  riducendone  il
          numero, anche con  decorrenza  differita  all'inizio  della
          nuova legislatura; 
             g) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali,
          sia all'interno di ciascuna  amministrazione,  sia  fra  di
          esse, sia tra organi amministrativi e organi  tecnici,  con
          eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle
          funzioni  e  degli  uffici  esistenti,  e  ridisegnare   le
          strutture di primo livello, anche mediante  istituzione  di
          dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento autonomo o
          di agenzie e aziende, anche risultanti  dalla  aggregazione
          di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri
          di omogeneita', di complementarieta' e di organicita'; 
             h)  riorganizzare  e  razionalizzare,  sulla  base   dei
          medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo
          I  della  presente  legge,  gli  organi  di  rappresentanza
          periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e
          collaborazione con le regioni e gli enti locali; 
             i)  procedere,  d'intesa  con  le  regioni  interessate,
          all'articolazione delle attivita' decentrate e dei  servizi
          pubblici,  in  qualunque  forma  essi   siano   gestiti   o
          sottoposti al controllo dell'amministrazione centrale dello
          Stato,   in   modo   che,   se   organizzati   a    livello
          sovraregionale,  ne  sia  assicurata  la  fruibilita'  alle
          comunita', considerate unitariamente  dal  punto  di  vista
          regionale. Qualora esigenze organizzative o il rispetto  di
          standard dimensionali impongano l'accorpamento di  funzioni
          amministrative  statali  con   riferimento   a   dimensioni
          sovraregionali, deve essere comunque fatta  salva  l'unita'
          di ciascuna regione; 
             l)  riordinare  le  residue  strutture  periferiche  dei
          Ministeri, dislocate presso ciascuna provincia, in modo  da
          realizzare l'accorpamento e  la  concentrazione,  sotto  il
          profilo funzionale, organizzativo  e  logistico,  di  tutte
          quelle presso le quali i cittadini effettuano operazioni  o
          pratiche di  versamento  di  debiti  o  di  riscossione  di
          crediti a favore o a carico dell'Erario dello Stato; 
             m) istituire, anche  in  parallelo  all'evolversi  della
          struttura del  bilancio  dello  Stato  ed  alla  attuazione
          dell'art. 14 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
          29,  e  successive   modificazioni,   un   piu'   razionale
          collegamento   tra   gestione   finanziaria    ed    azione
          amministrativa,  organizzando  le  strutture  per  funzioni
          omogenee e per centri di imputazione delle responsabilita'; 
             n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il  personale
          disciplinato dai contratti collettivi nazionali di  lavoro,
          fino  ad  una   specifica   disciplina   contrattuale,   il
          trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici di
          diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo,  a  fronte
          delle responsabilita' e degli obblighi di  reperibilita'  e
          disponibilita' ad orari disagevoli,  un  unico  emolumento,
          sostitutivo delle ore di lavoro straordinario autorizzabili
          in via  aggiuntiva  e  dei  compensi  di  incentivazione  o
          similari; 
             o) diversificare le funzioni  di  staff  e  di  line,  e
          fornire  criteri  generali  e  principi  uniformi  per   la
          disciplina degli uffici posti alle dirette  dipendenze  del
          Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra  organo
          di direzione politica e amministrazione e della  necessita'
          di impedire, agli uffici di diretta collaborazione  con  il
          Ministro,  lo  svolgimento  di   attivita'   amministrative
          rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali; 
             p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa  e
          il superamento della frammentazione delle procedure,  anche
          attraverso  opportune  modalita'  e  idonei  strumenti   di
          coordinamento  tra  uffici,  anche  istituendo   i   centri
          interservizi, sia all'interno di ciascuna  amministrazione,
          sia fra  le  diverse  amministrazioni;  razionalizzare  gli
          organi collegiali esistenti  anche  mediante  soppressione,
          accorpamento e riduzione del numero dei componenti; 
             q) istituire servizi centrali per la cura delle funzioni
          di controllo interno, che dispongano di adeguati servizi di
          supporto ed operino  in  collegamento  con  gli  uffici  di
          statistica istituiti ai sensi  del  decreto  legislativo  6
          settembre 1989, n. 322, prevedendo  interventi  sostitutivi
          nei  confronti  delle  singole  amministrazioni   che   non
          provvedano  alla  istituzione  dei  servizi  di   controllo
          interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  del
          decreto legislativo; 
             r)  organizzare  le   strutture   secondo   criteri   di
          flessibilita',  per  consentire  sia  lo  svolgimento   dei
          compiti  permanenti,  sia  il  perseguimento  di  specifici
          obiettivi e missioni; 
             s)  realizzare  gli  eventuali  processi  di   mobilita'
          ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilita'  su
          base territoriale, ai sensi dell'articolo 35, comma 8,  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni,    prevedendo    anche    per    tutte    le
          amministrazioni  centrali  interessate  dai   processi   di
          trasferimento di cui all'articolo 1 della  presente  legge,
          nonche' di razionalizzazione, riordino  e  fusione  di  cui
          all'articolo 11, comma 1, lettera a), procedure finalizzate
          alla riqualificazione professionale  per  il  personale  di
          tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei  posti
          disponibili  a  seguito  della  definizione  delle   piante
          organiche e con  le  modalita'  previste  dall'articolo  3,
          commi 205 e 206, della legge  28  dicembre  1995,  n.  549,
          fermo restando che le  singole  amministrazioni  provvedono
          alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi
          di gestione sui propri capitoli di bilancio; 
             t)  prevedere  che  i  processi   di   riordinamento   e
          razionalizzazione  sopra  indicati  siano  accompagnati  da
          adeguati processi formativi che ne agevolino  l'attuazione,
          all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione
          della Scuola superiore  della  pubblica  amministrazione  e
          delle altre scuole delle amministrazioni centrali. 
            2. Nell'ambito dello stato di previsione della Presidenza
          del Consiglio dei ministri, relativamente alle rubriche non
          affidate alla responsabilita' di  Ministri,  il  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri  puo'   disporre   variazioni
          compensative, in termini  di  competenza  e  di  cassa,  da
          adottare con decreto del Ministro del tesoro. 
            3. Il personale di ruolo della Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri, comunque in servizio da almeno un  anno  alla
          data di entrata in vigore della presente legge presso altre
          amministrazioni pubbliche, enti pubblici non  economici  ed
          autorita' indipendenti, e', a domanda, inquadrato nei ruoli
          delle amministrazioni, autorita' ed enti pubblici presso  i
          quali presta servizio,  ove  occorra  in  soprannumero;  le
          dotazioni organiche di cui alle tabelle A, B e  C  allegate
          alla legge 23 agosto 1988, n. 400, sono corrispondentemente
          ridotte. 
            4. La Commissione: 
             a) esprime i pareri previsti dalla presente legge; 
             b) verifica periodicamente lo stato di attuazione  delle
          riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni 
          sei mesi alle Camere." 
          Nota all'art. 1: 
            - Per il testo dell'art. 11 della  legge  n.  59/1997  si
          veda nota alle premesse.