Testo in vigore dal: 14-9-1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n.59, recante delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa, ed in particolare l'articolo 11,
comma 1, come modificato dall'articolo 7 della legge 15 maggio 1997,
n.127, dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n.191, e
dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n.50;
Visti l'articolo 11, comma 1, lettera a), e l'articolo 12 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 4 giugno 1999;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale di
cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
(oggetto)
1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega
disposta con l'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
modificato dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191 e
dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n.5O, detta norme per la
razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di
ministeri, l'istituzione di agenzie, il riordino dell'amministrazione
periferica dello Stato.
2. In nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono
essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue
amministrazioni o ad enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti
trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni, agli enti
locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ovvero da
conferire ai sensi dei decreti legislativi emanati in attuazione
della legge 15 marzo 1997, n.59.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'ammini- strazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dell'art. 11 della legge 59/1997 (Delega
al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa),
vedi nelle note alle premesse
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Gli articoli 11, comma 1, e 12 della legge 15 marzo
1997, n. 59, cosi dispongono:
"Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
il 31 luglio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti
a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri,
nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento
autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
settori diversi dalla assistenza e previdenza, le
istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni,
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che
operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti
di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti
e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a
promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica
e tecnologica nonche' gli organismi operanti nel settore
stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della
Commissione di cui all'articolo 5, da rendere entro trenta
giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso
tale termine i decreti legislativi possono essere comunque
emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti
legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli
stessi principi e criteri direttivi e con le medesime pro-
cedure, entro un anno dalla data della loro entrata in
vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, alle disposiztoni della presente legge
recanti principi e criteri direttivi per i decreti
legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo,
ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre
1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei
decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi
di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
a partire dal principio della separazione tra compiti e
responsabilita' di direzione politica e compiti e
responsabilita' di direzione delle amministrazioni,
nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli
stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro
pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente
estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice
civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato
nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del
rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed
equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo
ferme le altre esclusioni di cui all'articolo 2. commi 4 e
5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui
alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico
interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, articolato in modo da garantire la necessaria
specificita' tecnica;
c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure di
contrattazione collettiva; riordinare e potenziare
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la rappresentanza
negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della
sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche
consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai
fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva
all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la
contrattazione possano distinguere la disciplina relativa
ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e stabiliscano altresi' una distinta
disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano
qualificate attivita' professionali, implicanti
l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di
ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa
nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna
amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di
contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni,
attraverso loro istanze associative o rappresentative,
possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione
del contratto collettivo, la quantificazione dei costi
contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla
certificazione delle compatibilita' con gli strumenti di
programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, alla Corte dei conti, che puo' richiedere
elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre
esperti, designati, per ciascuna certificazione
contrattuale, con provvedimento del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del
tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro
il termine di quindici giorni, decorso il quale la
certificazione si intende effettuata; prevedere che la
certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al
comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali,
al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla
trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio
direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il
contratto collettivo il quale produce effetti dalla
sottoscrizione definitiva; prevedere. che, in ogni caso,
tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la
sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro
il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione
iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice
ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera
a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorche'
concernenti in via incidentale atti amministrativi
presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo:
misure organizzative e processuali anche di carattere
generale atte a prevenire disfunzioni dovute al
sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di
conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale
estensione della giurisdizione del giudice amministrativo
alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali
conseguenziali, ivi comprese quelle relative al
risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e
di servizi pubblici, prevedendo altresi un regime
processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure di consultazione delle
organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli
atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con la
disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari,
nonche' l'adozione di codici di comportamento da parte
delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la
costituzione da parte delle singole amministrazioni di
organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei
codici e le modalita' di raccordo degli organismi stessi
con il Dipartimento della funzione pubblica.
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono
emanati previo parere delle Commissioni parlamentari
permanenti competenti per materia, che si esprimono entro
trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi
schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati.
5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' riaperto fino al 31
luglio 1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le
disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
seguenti modificazioni alle disposizioni dell'articolo 2,
comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera
e) le parole: ''ai dirigenti generali ed equiparati'' sono
soppresse; alla lettera i) le parole: ''prevedere che nei
limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia
nazionale e decentrata'' sono sostituite dalle seguenti:
''prevedere che la struttura della contrattazione, le aree
di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
definiti in coerenza con quelli del settore privato''; la
lettera q) e' abrogata; alla lettera t) dopo le parole:
''concorsi unici per profilo professionale'' sono inserite
le seguenti: '', da espletarsi a livello regionale,''.
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i
procedimenti corcorsuali per i quali sia stato gia'
pubblicato il bando di concorso.".
"Art. 12 - Nell'attuazione della delega di cui alla
lettera a) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterra',
oltreche' ai principi generali desumibili dalla legge 23
agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) assicurare il collegamento funzionale e operativo
della Presidenza del Consiglio dei ministri con le
amministrazioni interessate e potenziare, ai sensi
dell'art. 95 della Costituzione, le autonome funzioni di
impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del
Consiglio dei ministri, con eliminazione, riallocazione e
trasferimento delle funzioni e delle risorse concernenti
compiti operativi o gestionali in determinati settori,
anche in relazione al conferimento di funzioni di cui agli
articoli 3 e seguenti;
b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi
autonomi i compiti non direttamente riconducibili alle
predette funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del
Presidente del Consiglio dei ministri secondo criteri di
omogeneita' e di efficienza gestionale, ed anche ai fini
della riduzione dei costi amministrativi;
c) garantire al personale inquadrato ai sensi della
legge 23 agosto 1988, n. 400, il diritto di opzione tra il
permanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei
ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui
saranno trasferite le competenze;
d) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, per l'eventuale affidamento alla responsabilita'
dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a
questi ultimi direttamente dalla legge;
e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei ministri
autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria
nell'ambito dello stanziamento previsto ed approvato con le
leggi finanziaria e di bilancio dell'anno in corso;
f) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione
delle competenze tra i Ministeri, tenuto conto delle
esigenze derivanti dall'appartenenza dello Stato all'Unione
europea, dei conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti
e dei principi e dei criteri direttivi indicati dall'art. 4
e dal presente articolo, in ogni caso riducendone il
numero, anche con decorrenza differita all'inizio della
nuova legislatura;
g) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali,
sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di
esse, sia tra organi amministrativi e organi tecnici, con
eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle
funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare le
strutture di primo livello, anche mediante istituzione di
dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento autonomo o
di agenzie e aziende, anche risultanti dalla aggregazione
di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri
di omogeneita', di complementarieta' e di organicita';
h) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei
medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo
I della presente legge, gli organi di rappresentanza
periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e
collaborazione con le regioni e gli enti locali;
i) procedere, d'intesa con le regioni interessate,
all'articolazione delle attivita' decentrate e dei servizi
pubblici, in qualunque forma essi siano gestiti o
sottoposti al controllo dell'amministrazione centrale dello
Stato, in modo che, se organizzati a livello
sovraregionale, ne sia assicurata la fruibilita' alle
comunita', considerate unitariamente dal punto di vista
regionale. Qualora esigenze organizzative o il rispetto di
standard dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni
amministrative statali con riferimento a dimensioni
sovraregionali, deve essere comunque fatta salva l'unita'
di ciascuna regione;
l) riordinare le residue strutture periferiche dei
Ministeri, dislocate presso ciascuna provincia, in modo da
realizzare l'accorpamento e la concentrazione, sotto il
profilo funzionale, organizzativo e logistico, di tutte
quelle presso le quali i cittadini effettuano operazioni o
pratiche di versamento di debiti o di riscossione di
crediti a favore o a carico dell'Erario dello Stato;
m) istituire, anche in parallelo all'evolversi della
struttura del bilancio dello Stato ed alla attuazione
dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, un piu' razionale
collegamento tra gestione finanziaria ed azione
amministrativa, organizzando le strutture per funzioni
omogenee e per centri di imputazione delle responsabilita';
n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il personale
disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro,
fino ad una specifica disciplina contrattuale, il
trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici di
diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a fronte
delle responsabilita' e degli obblighi di reperibilita' e
disponibilita' ad orari disagevoli, un unico emolumento,
sostitutivo delle ore di lavoro straordinario autorizzabili
in via aggiuntiva e dei compensi di incentivazione o
similari;
o) diversificare le funzioni di staff e di line, e
fornire criteri generali e principi uniformi per la
disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del
Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo
di direzione politica e amministrazione e della necessita'
di impedire, agli uffici di diretta collaborazione con il
Ministro, lo svolgimento di attivita' amministrative
rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;
p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa e
il superamento della frammentazione delle procedure, anche
attraverso opportune modalita' e idonei strumenti di
coordinamento tra uffici, anche istituendo i centri
interservizi, sia all'interno di ciascuna amministrazione,
sia fra le diverse amministrazioni; razionalizzare gli
organi collegiali esistenti anche mediante soppressione,
accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
q) istituire servizi centrali per la cura delle funzioni
di controllo interno, che dispongano di adeguati servizi di
supporto ed operino in collegamento con gli uffici di
statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, prevedendo interventi sostitutivi
nei confronti delle singole amministrazioni che non
provvedano alla istituzione dei servizi di controllo
interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo;
r) organizzare le strutture secondo criteri di
flessibilita', per consentire sia lo svolgimento dei
compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici
obiettivi e missioni;
s) realizzare gli eventuali processi di mobilita'
ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilita' su
base territoriale, ai sensi dell'articolo 35, comma 8, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, prevedendo anche per tutte le
amministrazioni centrali interessate dai processi di
trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge,
nonche' di razionalizzazione, riordino e fusione di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera a), procedure finalizzate
alla riqualificazione professionale per il personale di
tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti
disponibili a seguito della definizione delle piante
organiche e con le modalita' previste dall'articolo 3,
commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
fermo restando che le singole amministrazioni provvedono
alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi
di gestione sui propri capitoli di bilancio;
t) prevedere che i processi di riordinamento e
razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da
adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione,
all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione
della Scuola superiore della pubblica amministrazione e
delle altre scuole delle amministrazioni centrali.
2. Nell'ambito dello stato di previsione della Presidenza
del Consiglio dei ministri, relativamente alle rubriche non
affidate alla responsabilita' di Ministri, il Presidente
del Consiglio dei ministri puo' disporre variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa, da
adottare con decreto del Ministro del tesoro.
3. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio
dei ministri, comunque in servizio da almeno un anno alla
data di entrata in vigore della presente legge presso altre
amministrazioni pubbliche, enti pubblici non economici ed
autorita' indipendenti, e', a domanda, inquadrato nei ruoli
delle amministrazioni, autorita' ed enti pubblici presso i
quali presta servizio, ove occorra in soprannumero; le
dotazioni organiche di cui alle tabelle A, B e C allegate
alla legge 23 agosto 1988, n. 400, sono corrispondentemente
ridotte.
4. La Commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle
riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni
sei mesi alle Camere."
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 11 della legge n. 59/1997 si
veda nota alle premesse.