DECRETO-LEGGE 10 novembre 2008, n. 180

Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualita' del sistema universitario e della ricerca.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-11-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 gennaio 2009, n. 1 (in G.U. 09/01/2009, n.6).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2013)
vigente al 10/11/2009
Testo in vigore dal: 10-1-2009
al: 27-2-2010
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  necessita' ed urgenza di dettare norme che dispongono
una  distribuzione  delle  risorse  stanziate  per l'anno 2008 per la
qualita'  del  sistema universitario, tenendo conto dei risultati dei
processi  formativi e delle attivita' di ricerca scientifica, nonche'
della efficacia ed efficienza delle sedi didattiche;
  Ritenuta  la  necessita'  ed urgenza di disciplinare, in attesa del
riordino   organico   dei  criteri  di  reclutamento  dei  professori
universitari,   le   procedure  relative  ai  concorsi  di  imminente
espletamento,  secondo  criteri  di  trasparenza,  imparzialita' e di
valorizzazione del merito;
  Ritenuta  la  necessita' ed urgenza di assicurare immediate risorse
aggiuntive  per  garantire  l'esercizio  del  diritto allo studio, in
attuazione dell'articolo 34 della Costituzione;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 novembre 2008;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
                  Disposizioni per il reclutamento
             nelle universita' e per gli enti di ricerca

  1.  Le  universita'  statali  che,  alla  data  del  31 dicembre di
((ciascun  anno)),  hanno  superato il limite di cui all'articolo 51,
comma  4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge ((31 dicembre))
2007,  n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008,  n.  31,  non  possono  procedere  all'indizione  di  procedure
concorsuali  e  di  valutazione  comparativa,  ne'  all'assunzione di
personale.  ((Alle  stesse universita' e' data facolta' di completare
le   assunzioni   dei  ricercatori  vincitori  dei  concorsi  di  cui
all'articolo  3,  comma  1,  decreto-legge  7 settembre 2007, n. 147,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e
all'articolo  4-bis,  comma  17,  decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e
comunque  di  concorsi espletati alla data di entrata in vigore della
legge  di  conversione del presente decreto, senza oneri aggiuntivi a
carico della finanza pubblica.))
((1-bis.  Per  i  fini di  cui al  comma 1, gli effetti dell'articolo
12,  comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  2008,  n.  31,  sono
ulteriormente differiti al 31 dicembre 2009.))
  2.   Le   universita'  di  cui  al  comma  1,  sono  escluse  dalla
ripartizione  dei  fondi  relativi  agli  anni  2008  -  2009, di cui
all'articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  3.   Il   primo   periodo   del  comma  13,  dell'articolo  66  del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  6 agosto 2008, n. 133, e' sostituito dai seguenti: "Per
il  triennio  2009-2011,  le  universita'  statali,  fermi restando i
limiti  di  cui  all'articolo  1,  comma 105, della legge 30 dicembre
2004,  n.  311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di
personale  nel  limite  di un contingente corrispondente ad una spesa
pari  al  cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo
indeterminato   complessivamente   cessato   dal  servizio  nell'anno
precedente. Ciascuna universita' destina tale somma per una quota non
inferiore  al  60  per  cento all'assunzione di ricercatori ((a tempo
indeterminato,  nonche'  di  contrattisti  ai  sensi dell'articolo 1,
comma  14, della legge 4 novembre 2005, n. 230,)) e per una quota non
superiore al 10 per cento all'assunzione di professori ordinari. Sono
fatte  salve  le  assunzioni  dei  ricercatori  per i concorsi di cui
all'articolo  1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei
limiti  delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma
650.".
Conseguentemente,  l'((autorizzazione  di spesa)) di cui all'articolo
5,  comma  1,  lettera  a),  della  legge  24  dicembre 1993, n. 537,
concernente   il   fondo   per   il   finanziamento  ordinario  delle
universita', e' integrata di euro 24 milioni per l'anno 2009, di euro
71  milioni  per l'anno 2010, di euro 118 milioni per l'anno 2011 ((e
di euro)) 141 milioni a decorrere dall'anno 2012.
  4.  Per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento
dei  professori  universitari  di  I  e II fascia della prima e della
seconda  sessione  2008, le commissioni giudicatrici sono composte da
un  professore  ordinario nominato dalla facolta' che ha richiesto il
bando  e  da  quattro professori ordinari sorteggiati in una lista di
commissari  eletti  tra i professori ordinari appartenenti al settore
scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto
al  numero  dei commissari complessivamente necessari nella sessione.
L'elettorato   attivo   e'   costituito  dai  professori  ordinari  e
straordinari  appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi
dal  sorteggio  relativo  a  ciascuna  commissione  i  professori che
appartengono  all'universita'  che  ha  richiesto  il  bando.  Ove il
settore  sia  costituito  da  un numero di professori ordinari pari o
inferiore  al  necessario,  la  lista  e'  costituita  da  tutti  gli
appartenenti  al  settore  ed  e'  eventualmente  integrata  mediante
elezione, fino a concorrenza del numero necessario, da appartenenti a
settori   affini.((Nell'ipotesi  in  cui  il  numero  dei  professori
ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del
bando,  integrato  dai  professori  ordinari  appartenenti ai settori
affini,  sia  inferiore  al triplo del numero dei commisari necessari
nella  sessione, si procede direttamente al sorteggio.)) Il sorteggio
e'  effettuato  in  modo da assicurare, ove possibile, che almeno due
dei  commissari  sorteggiati  appartengano  al  settore  disciplinare
oggetto   del   bando.   Ciascun  commissario  puo',  ove  possibile,
partecipare,  per  ogni fascia e settore, ad una sola commissione per
ciascuna sessione.
  5.  In  attesa  del  riordino  delle  procedure di reclutamento dei
ricercatori  universitari  e  comunque  fino  al 31 dicembre 2009, le
commissioni  per  la  valutazione  comparativa  dei  candidati di cui
all'articolo  2  della  legge  3  luglio 1998, n. 210, ((. . .)) sono
composte  da  un  professore  ordinario  o da un professore associato
nominato dalla facolta' che ha richiesto il bando e da due professori
ordinari  sorteggiati  in  una  lista  di  commissari  eletti  tra  i
professori  ordinari appartenenti al settore disciplinare oggetto del
bando,   in   numero   triplo   rispetto  al  numero  dei  commissari
complessivamente  necessari  nella  sessione.  L'elettorato attivo e'
costituito  dai  professori  ordinari  e straordinari appartenenti al
settore  oggetto  del  bando.  Sono  esclusi dal sorteggio relativo a
ciascuna  commissione  i  professori che appartengono all'universita'
che  ha  richiesto  il  bando.  Il sorteggio e' effettuato in modo da
assicurare  ove  possibile  che almeno uno dei commissari sorteggiati
appartenga al settore disciplinare oggetto del bando. Si applicano in
quanto compatibili le disposizioni di cui al comma 4.
  6.  In relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5, le modalita' di
svolgimento   delle   elezioni,   ivi   comprese  ove  necessario  le
suppletive,  e  del sorteggio sono stabilite con apposito decreto del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca avente
natura  non  regolamentare  da adottare entro 30 giorni dalla data di
entrata  in  vigore  ((della  legge  di  conversione))  del  presente
decreto.  Si  applicano in quanto compatibili con il presente decreto
le  disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
marzo 2000, n. 117.
((6-bis.  Per  sovraintendere  allo  svolgimento  delle operazioni di
votazione  e  di  sorteggio  di  cui  ai commi 4 e 5, con decreto del
Ministro   dell'istruzione,   dell'universita'  e  della  ricerca  e'
nominata  una  commissione  a  livello  nazionale  composta  da sette
professori  ordinari  designati dal Consiglio universitario nazionale
nel  proprio  seno.  Le  operazioni  di  sorteggio sono pubbliche. La
commissione,   nella   prima   adunanza,   provvede   altresi'   alla
certificazione dei meccanismi di sorteggio per la proclamazione degli
eletti  nelle commissioni dei singoli concorsi. Per la partecipazione
all'attivita'   della   commissione   non   sono  previsti  compensi,
indennita'  o  rimborsi spese. Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare oneri, aggiuntivi a carico della finanza pubblica.))
  7.  Nelle  procedure di valutazione comparativa per il reclutamento
dei  ricercatori  bandite  successivamente  alla  data  di entrata in
vigore del presente decreto, la valutazione comparativa e' effettuata
sulla   base   dei   titoli ((,illustrati  e  discussi  davanti  alla
commissione,))  e  delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la
tesi  di  dottorato,  utilizzando  parametri,  riconosciuti  anche in
ambito  internazionale, individuati con apposito decreto del Ministro
dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca, avente natura non
regolamentare, ((da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore  della legge di conversione del presente decreto)), sentito il
Consiglio universitario nazionale.
  8.  Le disposizioni di cui al comma 5, si applicano, altresi', alle
procedure  di  valutazione  comparativa  indette  prima della data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto, per le quali non si sono
ancora  svolte,  alla medesima data, le votazioni per la costituzione
delle  commissioni.  Fermo restando quanto disposto al primo periodo,
le  eventuali  disposizioni dei bandi gia' emanati, incompatibili con
il  presente  decreto, si intendono prive di effetto. Sono, altresi',
privi  di effetto le procedure gia' avviate per la costituzione delle
commissioni  di  cui  ai commi 4 e 5 e gli atti adottati non conformi
alle disposizioni del presente decreto.
((8-bis.  I  professori  universitari  i quali  non  usufruiscono del
periodo di trattenimento in servizio di cui all'articolo 16, comma 1,
del   decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  503,  conservano
l'elettorato  attivo  e  passivo  ai  fini  della  costituzione delle
commissioni  di  valutazione  comparativa  per  posti di professore e
ricercatore  universitario,  e  comunque  non  oltre  il  1° novembre
successivo al compimento del settantaduesimo anno di eta'.
  8-ter.  Per le procedure di valutazione comparativa di cui al comma
4 e per quelle relative al reclutamento dei ricercatori universitari,
il  cui  termine di presentazione delle domande sia scaduto alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
ovvero  sia  ancora aperto alla predetta data, le universita' possono
fissare  per  una  data  non  successiva  al 31 gennaio 2009 un nuovo
termine   di   scadenza   della   presentazione   delle   domande  di
partecipazione.   Al   fine  di  assicurare  pari  condizioni  tra  i
candidati,  rimangono  invariate  le  norme  del bando riguardanti le
caratteristiche ed i termini temporali di possesso dei titoli e delle
pubblicazioni allegabili da parte dei candidati.))
  9.  All'articolo  74,  comma  1,  lettera  c), del decreto-legge 25
giugno  2008,  n.  112,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto  2008,  n.  133,  dopo le parole: "personale non dirigenziale"
sono  inserite  le seguenti: ", ad esclusione di quelle degli enti di
ricerca,".