LEGGE 15 marzo 1997, n. 59

Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

note: Entrata in vigore della legge: 1-4-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/11/2016)
Testo in vigore dal: 30-7-1999
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 11.

  1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno
o piu' decreti legislativi diretti a:
    a)  razionalizzare  l'ordinamento  della Presidenza del Consiglio
dei  ministri  e  dei  Ministeri,  anche  attraverso  il riordino, la
soppressione  e  la  fusione di Ministeri, nonche' di amministrazioni
centrali anche ad ordinamento autonomo;
    b)  riordinare  gli  enti  pubblici nazionali operanti in settori
diversi  dalla  assistenza  e  previdenza,  le istituzioni di diritto
privato   e   le  societa'  per  azioni  controllate  direttamente  o
indirettamente  dallo  Stato,  che  operano,  anche all'estero, nella
promozione  e  nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;
((9))
    c)  riordinare  e  potenziare  i  meccanismi  e  gli strumenti di
monitoraggio  e  di  valutazione  dei  costi,  dei  rendimenti  e dei
risultati  dell'attivita'  svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche;
((9))
    d)   riordinare   e   razionalizzare  gli  interventi  diretti  a
promuovere  e  sostenere  il  settore  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica  nonche'  gli  organismi operanti nel settore stesso. (8)
((9))
  2.   I   decreti  legislativi  sono  emanati  previo  parere  della
Commissione  di  cui  all'articolo  5, da rendere entro trenta giorni
dalla  data  di  trasmissione  degli  stessi.  Decorso tale termine i
decreti legislativi possono essere comunque emanati.
  3.  Disposizioni  correttive  e  integrative ai decreti legislativi
possono  essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri
direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della
loro entrata in vigore.
  4.  Anche  al  fine  di  conformare  le  disposizioni  del  decreto
legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle
disposizioni   della   presente  legge  recanti  principi  e  criteri
direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente
capo,  ulteriori  disposizioni  integrative  e  correttive al decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e successive modificazioni,
possono  essere  emanate  entro  il  31  dicembre 1998. A tal fine il
Governo,  in  sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai
principi  contenuti  negli  articoli  97  e 98 della Costituzione, ai
criteri  direttivi di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992,
n.  421,  a  partire  dal  principio  della separazione tra compiti e
responsabilita'  di direzione politica e compiti e responsabilita' di
direzione    delle   amministrazioni,   nonche',   ad   integrazione,
sostituzione  o  modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri
direttivi: (4)
    a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico
con  quella  del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro
pubblico  delle  disposizioni  del  codice  civile  e delle leggi sui
rapporti  di  lavoro  privato  nell'impresa;  estendere  il regime di
diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed
equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre
esclusioni   di  cui  all'articolo  2,  commi  4  e  5,  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
    b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera
a),  l'istituzione  di  un  ruolo  unico  interministeriale presso la
Presidenza   del  Consiglio  dei  ministri,  articolato  in  modo  da
garantire la necessaria specificita' tecnica;
    c)   semplificare   e   rendere  piu'  spedite  le  procedure  di
contrattazione  collettiva;  riordinare e potenziare l'Agenzia per la
rappresentanza  negoziale  delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui
e'   conferita  la  rappresentanza  negoziale  delle  amministrazioni
interessate  ai  fini  della  sottoscrizione dei contratti collettivi
nazionali,    anche    consentendo    forme   di   associazione   tra
amministrazioni,  ai  fini  dell'esercizio  del potere di indirizzo e
direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
    d)  prevedere  che  i  decreti  legislativi  e  la contrattazione
possano  distinguere  la  disciplina  relativa ai dirigenti da quella
concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto
previsto  per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'articolo 15
del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502, e successive
modificazioni,  e  stabiliscano  altresi' una distinta disciplina per
gli  altri  dipendenti  pubblici  che  svolgano qualificate attivita'
professionali,    implicanti    l'iscrizione    ad    albi,    oppure
tecnico-scientifiche e di ricerca;
    e)  garantire  a  tutte  le  amministrazioni  pubbliche  autonomi
livelli  di  contrattazione  collettiva  integrativa nel rispetto dei
vincoli  di  bilancio  di ciascuna amministrazione; prevedere che per
ciascun    ambito   di   contrattazione   collettiva   le   pubbliche
amministrazioni,    attraverso    loro    istanze    associative    o
rappresentative, possano costituire un comitato di settore;
    f)  prevedere  che,  prima  della  definitiva  sottoscrizione del
contratto  collettivo,  la quantificazione dei costi contrattuali sia
dall'ARAN   sottoposta,   limitatamente   alla  certificazione  delle
compatibilita'  con  gli strumenti di programmazione e di bilancio di
cui  all'articolo  1-bis  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e
successive  modificazioni,  alla  Corte dei conti, che puŸ richiedere
elementi  istruttori  e  di  valutazione ad un nucleo di tre esperti,
designati,    per    ciascuna    certificazione   contrattuale,   con
provvedimento  del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con  il  Ministro  del  tesoro;  prevedere  che la Corte dei conti si
pronunci  entro  il  termine  di quindici giorni, decorso il quale la
certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione
e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel
caso  di  amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
quindici  giorni  dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del
consiglio  direttivo  dell'ARAN  abbia  mandato  di  sottoscrivere il
contratto  collettivo  il  quale produce effetti dalla sottoscrizione
definitiva;   prevedere   che,  in  ogni  caso,  tutte  le  procedure
necessarie  per  consentire  all'ARAN  la  sottoscrizione  definitiva
debbano  essere  completate entro il termine di quaranta giorni dalla
data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
    g)  devolvere,  entro  il  30  giugno 1998, al giudice ordinario,
tenuto   conto   di  quanto  previsto  dalla  lettera  a),  tutte  le
controversie  relative  ai  rapporti  di  lavoro dei dipendenti delle
pubbliche  amministrazioni,  ancorche' concernenti in via incidentale
atti  amministrativi  presupposti,  ai  fini  della  disapplicazione,
prevedendo:  misure  organizzative  e  processuali anche di carattere
generale  atte  a  prevenire  disfunzioni  dovute al sovraccarico del
contenzioso;  procedure  stragiudiziali di conciliazione e arbitrato;
infine,  la  contestuale  estensione  della giurisdizione del giudice
amministrativo   alle   controversie   aventi   ad   oggetto  diritti
patrimoniali   conseguenziali,   ivi   comprese  quelle  relative  al
risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi
pubblici, prevedendo altresi' un regime processuale transitorio per i
procedimenti pendenti;
    h)   prevedere   procedure  facoltative  di  consultazione  delle
organizzazioni  sindacali  firmatarie  dei  contratti  collettivi dei
relativi   comparti  prima  dell'  adozione  degli  atti  interni  di
organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;
    i)  prevedere  la  definizione  da  parte  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un
codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione
e  le  modalita'  di  raccordo  con  la disciplina contrattuale delle
sanzioni  disciplinari, nonche' l'adozione di codici di comportamento
da  parte  delle  singole  amministrazioni  pubbliche;  prevedere  la
costituzione  da  parte delle singole amministrazioni di organismi di
controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalita' di
raccordo  degli  organismi  stessi con il Dipartimento della funzione
pubblica.
  4-bis.  I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo
parere  delle  Commissioni  parlamentari  permanenti  competenti  per
materia,   che  si  esprimono  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
trasmissione  dei  relativi  schemi.  Decorso tale termine, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati.
  5.  Il  termine  di  cui  all'articolo  2, comma 48, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, e' riaperto fino al 31 luglio 1997.
  6.  Dalla  data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
al  comma  4,  sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i
medesimi.  Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni
dell'articolo  2,  comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla
lettera  e)  le  parole:  "ai  dirigenti generali ed equiparati" sono
soppresse;  alla  lettera  i) le parole: "prevedere che nei limiti di
cui  alla  lettera  h)  la contrattazione sia nazionale e decentrata"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "prevedere che la struttura della
contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi
livelli  siano  definiti in coerenza con quelli del settore privato";
la  lettera q) e' abrogata; alla lettera t) dopo le parole: "concorsi
unici  per  profilo  professionale"  sono inserite le seguenti: ", da
espletarsi a livello regionale,".
  7.  Sono  abrogati  gli  articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per
i quali sia stato gia' pubblicato il bando di concorso.
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AGGIORNAMENTO (4)
  La  L.  16 giugno 1998, n. 191 ha disposto (con l'art. 1, comma 14)
che  al  comma 4, alinea, del presente articolo, le parole: "31 marzo
1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1998".
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AGGIORNAMENTO (8)
  La L. 8 marzo 1999, n. 50 ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che i
termini  di cui al comma 1 del suddetto articolo sono differiti al 31
luglio 1999.
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AGGIORNAMENTO (9)
  La  L.  29  luglio 1999, n. 241 ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che  i  termini  per  l'esercizio  delle  deleghe  di cui al suddetto
articolo  comma 1, lettere b), c) e d), "come differiti dall'articolo
9,  comma  6,  della  legge  8  marzo  1999, n. 50, sono prorogati di
novanta  giorni  limitatamente agli atti che risultino trasmessi alle
Camere  ed assegnati alla commissione competente alla data di entrata
in vigore della presente legge ".