DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2004, n. 52

Attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalita' di fatturazione in materia di IVA.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/2/2004
Testo in vigore dal: 29-2-2004
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed, in particolare l'art. 1,
comma 1, e l'allegato A;
  Vista la direttiva 2001/115/CE del consiglio, del 20 dicembre 2001,
che  modifica  la  direttiva  77/388/CEE del consiglio, del 17 maggio
1977,   al  fine  di  semplificare,  modernizzare  e  armonizzare  le
modalita'  di  fatturazione previste in materia di imposta sul valore
aggiunto;
  Vista  la  direttiva  2003/93/CE del consiglio, del 7 ottobre 2003,
che  modifica  la direttiva 77/799/CEE del consiglio, del 19 dicembre
1977,  relativa alla reciproca assistenza fra le autorita' competenti
degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette;
  Visto il regolamento (CE) n. 1798/2003 del consiglio, del 7 ottobre
2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di imposta
sul  valore  aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/92 del
consiglio, del 27 gennaio 1992;
  Visti  gli  articoli 21,  39  e 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  30 agosto  1993,  n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
  Visto  il  decreto-legge  23 febbraio  1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n.
472;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  come  da ultimo modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 7 aprile 2003, n. 137;
  Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69;
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data
23 gennaio  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  27 del
3 febbraio 2004;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 febbraio 2004;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di concerto con i Ministri
degli  affari  esteri,  della  giustizia  e  per  l'innovazione  e le
tecnologie;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
     Modifica della disciplina I.V.A. relativa alla fatturazione
  1. L'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' sostituito dal seguente:
  «Art.   21  (Fatturazione  delle  operazioni)  -  1.  Per  ciascuna
operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o
la  prestazione  del  servizio  emette  fattura, anche sotto forma di
nota,   conto,   parcella   e   simili,  o,  ferma  restando  la  sua
responsabilita',  assicura che la stessa sia emessa dal cessionario o
dal  committente,  ovvero,  per  suo  conto, da un terzo. L'emissione
della  fattura,  cartacea  o  elettronica, da parte del cliente o del
terzo  residente  in un Paese con il quale non esiste alcun strumento
giuridico  che  disciplini  la  reciproca  assistenza e' consentita a
condizione    che    ne    sia    data    preventiva    comunicazione
all'amministrazione   finanziaria   e  purche'  il  soggetto  passivo
nazionale abbia iniziato l'attivita' da almeno cinque anni e nei suoi
confronti  non  siano  stati  notificati, nei cinque anni precedenti,
atti  impositivi  o  di  contestazione  di  violazioni sostanziali in
materia  di  imposta  sul  valore  aggiunto.  Con  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalita', i
contenuti  e le procedure telematiche della comunicazione. La fattura
si  ha  per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra
parte ovvero all'atto della sua trasmissione per via elettronica.
  2.  La  fattura e' datata e numerata in ordine progressivo per anno
solare e contiene le seguenti indicazioni:
    a) ditta,  denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio
dei  soggetti  fra cui e' effettuata l'operazione, del rappresentante
fiscale   nonche'  ubicazione  della  stabile  organizzazione  per  i
soggetti  non  residenti  e,  relativamente  al cedente o prestatore,
numero  di  partita IVA. Se non si tratta di imprese, societa' o enti
devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione
sociale, il nome e il cognome;
    b) natura,  qualita'  e quantita' dei beni e dei servizi formanti
oggetto dell'operazione;
    c)  corrispettivi  ed  altri dati necessari per la determinazione
della  base  imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a
titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'art. 15, n. 2;
    d) valore  normale  degli  altri  beni ceduti a titolo di sconto,
premio o abbuono;
    e) aliquota,   ammontare   dell'imposta   e  dell'imponibile  con
arrotondamento al centesimo di euro;
    f) numero   di  partita  IVA  del  cessionario  del  bene  o  del
committente  del  servizio qualora sia debitore dell'imposta in luogo
del cedente o del prestatore, con l'indicazione della relativa norma;
    g) data  della  prima  immatricolazione  o iscrizione in pubblici
registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle
ore  volate,  se  trattasi  di  cessione intracomunitaria di mezzi di
trasporto  nuovi,  di  cui  all'art.  38,  comma 4, del decreto-legge
30 agosto  1993,  n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427;
    h) annotazione che la stessa e' compilata dal cliente ovvero, per
conto del cedente o prestatore, da un terzo.
  3.  Se  l'operazione  o  le  operazioni cui si riferisce la fattura
comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse,
gli elementi e i dati di cui al comma 2, lettere b), c) ed e), devono
essere  indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile. Per le
operazioni  effettuate  nello  stesso  giorno  nei  confronti  di  un
medesimo destinatario puo' essere emessa una sola fattura. In caso di
piu'  fatture  trasmesse  in  unico  lotto, per via elettronica, allo
stesso  destinatario  da parte di un unico fornitore o prestatore, le
indicazioni  comuni  alle diverse fatture possono essere inserite una
sola  volta,  purche'  per  ogni fattura sia accessibile la totalita'
delle   informazioni.  La  trasmissione  per  via  elettronica  della
fattura,  non  contenente  macroistruzioni  ne' codice eseguibile, e'
consentita  previo  accordo con il destinatario. L'attestazione della
data,  l'autenticita' dell'origine e l'integrita' del contenuto della
fattura   elettronica   sono   rispettivamente   garantite   mediante
l'apposizione  su  ciascuna  fattura  o  sul  lotto  di  fatture  del
riferimento   temporale   e   della   firma  elettronica  qualificata
dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei
dati   che  garantiscano  i  predetti  requisiti  di  autenticita'  e
integrita'.  Le  fatture in lingua stranieradevono essere tradotte in
lingua  nazionale  a richiesta dell'amministrazione finanziaria e gli
importi possono essere espressi in qualsiasi valuta purche' l'imposta
sia indicata in euro.
  4. La fattura e' emessa al momento di effettuazione dell'operazione
determinata  a  norma  dell'art. 6. La fattura in formato cartaceo e'
compilata  in  duplice  esemplare  di cui uno e' consegnato o spedito
all'altra parte. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione
risulti  da  documento  di  trasporto  o  da altro documento idoneo a
identificare  i  soggetti  tra  i quali e' effettuata l'operazione ed
avente  le  caratteristiche  determinate  con  decreto del Presidente
della  Repubblica  14 agosto 1996, n. 472, la fattura e' emessa entro
il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione
e  contiene anche l'indicazione della data e del numero dei documenti
stessi.  In  tale  caso,  puo'  essere emessa una sola fattura per le
cessioni  effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti.
In  deroga a quanto disposto nel terzo periodo la fattura puo' essere
emessa  entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione
dei   beni   limitatamente  alle  cessioni  effettuate  a  terzi  dal
cessionario per il tramite del proprio cedente.
  5.  Nelle ipotesi di cui all'art. 17, terzo comma, il cessionario o
il  committente  deve emettere la fattura in unico esemplare, ovvero,
ferma  restando la sua responsabilita', assicurarsi che la stessa sia
emessa, per suo conto, da un terzo.
  6.  La  fattura deve essere emessa anche per le cessioni relative a
beni  in  transito  o  depositati  in  luoghi  soggetti  a  vigilanza
doganale,  non  soggette  all'imposta  a  norma  dell'art. 7, secondo
comma,   nonche'  per  le  operazioni  non  imponibili  di  cui  agli
articoli 8,  8-bis,  9  e  38-quater, per le operazioni esenti di cui
all'art.  10,  tranne  quelle  indicate  al  n. 6), per le operazioni
soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23 febbraio
1995,  n.  41,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo
1995,  n.  85,  nonche' dall'art. 74-ter per le operazioni effettuate
dalle  agenzie  di  viaggio  e turismo. In questi casi la fattura, in
luogo     dell'indicazione    dell'ammontare    dell'imposta,    reca
l'annotazione   che  si  tratta  rispettivamente  di  operazione  non
soggetta,  non  imponibile,  esente ovvero assoggettata al regime del
margine, con l'indicazione della relativa norma.
  7.  Se  viene  emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se
nella  fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relativi
sono indicate in misura superiore a quella reale, l'imposta e' dovuta
per  l'intero  ammontare  indicato  o corrispondente alle indicazioni
della fattura.
  8.   Le   spese  di  emissione  della  fattura  e  dei  conseguenti
adempimenti  e  formalita'  non possono formare oggetto di addebito a
qualsiasi titolo.».
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazioni  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  La legge 3 febbraio 2003, n. 14, reca: «Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria
          2002».
              L'art.  1,  comma  1  e l'allegato A della citata legge
          cosi' recitano:
              «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie)  -  1.  Il  Governo  e' delegato ad
          adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  i  decreti legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive  comprese  negli elenchi di cui agli allegati A e
          B.
              (Omissis).
                                     ----
                                                           Allegato A
                                            (Articolo 1, commi 1 e 3)
              2001/82/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          6 novembre  2001, recante un codice comunitario relativo ai
          medicinali veterinari (14);
              2001/83/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          6 novembre  2001, recante un codice comunitario relativo ai
          medicinali per uso umano;
              2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa
          a  misure  comunitarie  di  lotta  contro  la  peste  suina
          classica;
              2001/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          19 dicembre  2001,  che  modifica la direttiva 94/57/CE del
          Consiglio  relativa  alle  disposizioni e alle norme comuni
          per  gli  organi che effettuano le ispezioni e le visite di
          controllo  delle  navi  e per le pertinenti attivita' delle
          amministrazioni marittime (15);
              2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 gennaio  2002,  che modifica la direttiva 85/611/CEE del
          Consiglio  concernente  il coordinamento delle disposizioni
          legislative,  regolamentari ed amministrative in materia di
          taluni  organismi  di  investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari  (OICVM)  al fine di regolamentare le societa' di
          gestione ed i prospetti semplificati (16);
              2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 gennaio  2002,  che modifica la direttiva 85/611/CEE del
          Consiglio  concernente  il coordinamento delle disposizioni
          legislative,  regolamentari ed amministrative in materia di
          taluni  organismi  di  investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari (OICVM), con riguardo agli investimenti OICVM;
              2001/111/CE   del   Consiglio,  del  20 dicembre  2001,
          relativa   a   determinati   tipi   di  zucchero  destinati
          all'alimentazione umana;
              2001/113/CE   del   Consiglio,  del  20 dicembre  2001,
          relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e
          alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana;
              2001/114/CE   del   Consiglio,  del  20 dicembre  2001,
          relativa  a  taluni tipi di latte conservato parzialmente o
          totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana;
              2001/115/CE  del  Consiglio,  del 20 dicembre 2001, che
          modifica  la  direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare,
          modernizzare  e  armonizzare  le  modalita' di fatturazione
          previste in materia di IVA;
              2002/10/CE  del  Consiglio,  del  12 febbraio 2002, che
          modifica  la  direttiva 92/79/CEE, la direttiva 92/80/CEE e
          la direttiva 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le
          aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati;
              2002/12/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          5 marzo  2002,  che  modifica  la  direttiva 79/267/CEE del
          Consiglio  per  quanto  riguarda il margine di solvibilita'
          delle imprese di assicurazione sulla vita (18);
              2002/13/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          5 marzo  2002,  che  modifica  la  direttiva 73/239/CEE del
          Consiglio  per  quanto  riguarda il margine di solvibilita'
          delle   imprese   di   assicurazione   nei   rami   diversi
          dall'assicurazione sulla vita (19);
              2002/38/CE   del  Consiglio,  del  7 maggio  2002,  che
          modifica temporaneamente la direttiva 77/388/CEE per quanto
          riguarda   il   regime   di  imposta  sul  valore  aggiunto
          applicabile  ai servizi di radiodiffusione e di televisione
          e  a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici
          (20);
              2002/46/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          10 giugno  2002,  per  il ravvicinamento delle legislazioni
          degli Stati membri relative agli integratori alimentari;
              2002/53/CE  del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
          al  catalogo  comune  delle varieta' delle specie di piante
          agricole (21);
              2002/54/CE  del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
          alla  commercializzazione  delle  sementi  di  barbabietole
          (22);
              2002/55/CE  del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
          alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (23);
              2002/56/CE  del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
          alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (24);
              2002/57/CE  del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
          alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose
          e da fibra (25);
              2002/60/CE  del  Consiglio, del 27 giugno 2002, recante
          disposizioni  specifiche per la lotta contro la peste suina
          africana  e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per
          quanto  riguarda  la  malattia  di Teschen e la peste suina
          africana;
              2002/68/CE  del  Consiglio,  del  19 luglio  2002,  che
          modifica    la    direttiva    2002/57/CE   relativa   alla
          commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da
          fibra (26).».
              -   La  direttiva  del  Consiglio  n.  2001/115//CE  e'
          pubblicata in GUCE 17 gennaio 2002, n. L 15.
              -   La   direttiva   del  Consiglio  n.  77/388/CEE  e'
          pubblicata in GUCE 13 giugno 1977, n. L 145.
              -   La   direttiva   del  Consiglio  n.  77/799/CEE  e'
          pubblicata in GUCE 27 dicembre 1977, n. 336.
              -  Il  regolamento  del Consiglio (CEE) n. 1798/2003 e'
          pubblicato in GUCE 15 ottobre 2003, n. L 264.
              -  Il  regolamento  del  Consiglio  (CEE)  n. 218/92 e'
          pubblicato in GUCE 1° febbraio 1992, n. 24.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972,  n. 633, reca: «Istituzione e disciplina dell'imposta
          sul  valore  aggiunto». Gli articoli 21, 39 e 52 del citato
          decreto cosi' recitano:
              «Art.   21   (Fatturazione  delle  operazioni).  -  Per
          ciascuna  operazione  imponibile  deve  essere  emessa  una
          fattura,  anche  sotto  forma  di  nota,  conto, parcella e
          simili.  La  fattura  si  ha  per emessa all'atto della sua
          consegna o spedizione all'altra parte.
              La  fattura  deve  essere  datata  e numerata in ordine
          progressivo   (92/a)   e   deve   contenere   le   seguenti
          indicazioni:
                1)  ditta, denominazione o ragione sociale, residenza
          o   domicilio   dei   soggetti   fra   cui   e'  effettuata
          l'operazione,     nonche'    ubicazione    della    stabile
          organizzazione   per   i  non  residenti  e,  relativamente
          all'emittente,  numero  di partita IVA. Se non si tratta di
          imprese,  societa'  o enti devono essere indicati, in luogo
          della  ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il
          cognome (93);
                2)  natura,  qualita'  e  quantita'  dei  beni  e dei
          servizi formanti oggetto dell'operazione;
                3)  corrispettivi  e  altri  dati  necessari  per  la
          determinazione  della  base  imponibile, compreso il valore
          normale  dei  beni  ceduti  a  titolo  di  sconto, premio o
          abbuono di cui all'art. 15, n. 2);
                4) valore normale degli altri beni ceduti a titolo di
          sconto, premio o abbuono;
                5)    aliquota    e   ammontare   dell'imposta,   con
          arrotondamento alla lira delle frazioni inferiori.
              Se  l'operazione  o  le  operazioni cui si riferisce la
          fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con
          aliquote  diverse,  gli  elementi e i dati di cui ai numeri
          2), 3) e 5) devono essere indicati distintamente secondo la
          aliquota applicabile.
              La fattura deve essere emessa in duplice esemplare, dal
          soggetto  che  effettua  la  cessione  o la prestazione, al
          momento  di  effettuazione  dell'operazione  determinata  a
          norma  dell'art.  6  ed  uno  degli  esemplari  deve essere
          consegnato  o  spedito  all'altra parte. Per le cessioni di
          beni  la  cui consegna o spedizione risulti da documento di
          trasporto  o  da  altro  documento  idoneo a identificare i
          soggetti  tra  i quali e' effettuata l'operazione ed avente
          le  caratteristiche  determinate  con  decreto del Ministro
          delle  finanze,  la  fattura  puo'  essere  emessa entro il
          giorno  15  del  mese  successivo a quello della consegna o
          spedizione  e deve contenere anche l'indicazione della data
          e del numero dei documenti stessi. In tale caso puo' essere
          emessa  una  sola  fattura  per  le cessioni effettuate nel
          corso  di  un  mese solare fra le stesse parti. In deroga a
          quanto   disposto  nel  secondo  periodo,  in  relazione  a
          motivate  esigenze e previa autorizzazione del Ministro, la
          fattura  puo'  essere  emessa  entro  il  mese successivo a
          quello  della  consegna o spedizione dei beni limitatamente
          alle  cessioni  effettuate  a  terzi dal cessionario per il
          tramite  del  proprio  cedente.  Con lo stesso decreto sono
          determinate  le  modalita' per la tenuta e la conservazione
          dei predetti documenti (93/a).
              Nelle  ipotesi  di  cui  al terzo comma dell'art. 17 la
          fattura   deve  essere  emessa,  in  unico  esemplare,  dal
          soggetto che riceve la cessione o la prestazione.
              La fattura deve essere emessa anche per le cessioni non
          soggette  all'imposta a norma dell'art. 2, lettera 1) (94),
          per le cessioni relative a beni in transito o depositati in
          luoghi  soggetti  a  vigilanza  doganale,  non imponibili a
          norma  del  secondo  comma  dell'art.  7,  nonche'  per  le
          operazioni  non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9
          e  38-quater e per le operazioni esenti di cui all'art. 10,
          tranne quelle indicate al n. 6). In questi casi la fattura,
          in luogo dell'indicazione dell'ammontare dell'imposta, deve
          recare  l'annotazione  che  si  tratta  di  operazione  non
          soggetta,  o  non  imponibile  o  esente, con l'indicazione
          della relativa norma (95).
              Se  viene  emessa  fattura  per operazioni inesistenti,
          ovvero  se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o
          le  imposte  relative  sono  indicati in misura superiore a
          quella  reale,  l'imposta  e' dovuta per l'intero ammontare
          indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.
              Le  spese  di emissione della fattura e dei conseguenti
          adempimenti  e  formalita'  non  possono formare oggetto di
          addebito a qualsiasi titolo (96).».
              «Art.  39.  (Tenuta  e conservazione dei registri e dei
          documenti).  -  I  registri  previsti dal presente decreto,
          compresi i bollettari di cui all'articolo 32, devono essere
          tenuti  a  norma  dell'articolo  2219  del  codice civile e
          numerati  progressivamente  in  ogni  pagina,  in esenzione
          dall'imposta  di  bollo. E' ammesso l'impiego di schedari a
          fogli   mobili  o  tabulati  di  macchine  elettrocontabili
          secondo        modalita'        previamente       approvate
          dall'Amministrazione    finanziaria    su   richiesta   del
          contribuente (160).
              I   contribuenti  hanno  facolta'  di  sottoporre  alla
          numerazione  e  alla bollatura un solo registro destinato a
          tutte le annotazioni prescritte dagli articoli 23, 24 e 25,
          a   condizione   che   nei   registri   previsti   da  tali
          articoli siano  indicati,  per  ogni singola annotazione, i
          numeri  della  pagina  e  della  riga  della corrispondente
          annotazione nell'unico registro numerato e bollato.
              I  registri,  i  bollettari,  gli schedari e i tabulati
          nonche'  le  fatture,  le  bollette  doganali  e  gli altri
          documenti  previsti  dal  presente  decreto  devono  essere
          conservati  a  norma  dell'art.  22, decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
              «Art. 52 (Accessi, ispezioni e verifiche). - Gli uffici
          dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso
          di  impiegati  dell'Amministrazione  finanziaria nei locali
          destinati all'esercizio di attivita' commerciali, agricole,
          artistiche  o  professionali  per  procedere  ad  ispezioni
          documentali,  verificazioni  e  ricerche  e  ad  ogni altra
          rilevazione  ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta
          e   per   la   repressione   dell'evasione  e  delle  altre
          violazioni.  Gli  impiegati  che  eseguono l'accesso devono
          essere  muniti  di apposita autorizzazione che ne indica lo
          scopo,  rilasciata  dal capo dell'ufficio da cui dipendono.
          Tuttavia  per accedere in locali che siano adibiti anche ad
          abitazione,   e'   necessaria  anche  l'autorizzazione  del
          procuratore  della  Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei
          locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovra'
          essere  eseguito in presenza del titolare dello studio o di
          un suo delegato (190).
              L'accesso  in  locali  diversi  da  quelli indicati nel
          precedente    comma    puo'    essere    eseguito,   previa
          autorizzazione  del  procuratore della Repubblica, soltanto
          in  caso  di  gravi  indizi  di  violazioni delle norme del
          presente  decreto,  allo scopo di reperire libri, registri,
          documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.
              E'   in   ogni  caso  necessaria  l'autorizzazione  del
          procuratore  della  Repubblica o dell'autorita' giudiziaria
          piu' vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni
          personali  e  all'apertura  coattiva  di  pieghi sigillati,
          borse,  casseforti,  mobili,  ripostigli  e  simili  e  per
          l'esame   di   documenti   e   la   richiesta   di  notizie
          relativamente ai quali e' eccepito il segreto professionale
          ferma  restando la norma di cui all'articolo 103 del codice
          di procedura penale (190).
              L'ispezione  documentale  si  estende  a tutti i libri,
          registri,  documenti e scritture che si trovano nei locali,
          compresi  quelli  la  cui  tenuta  e conservazione non sono
          obbligatorie.
              I  libri,  registri,  scritture  e  documenti di cui e'
          rifiutata   l'esibizione   non   possono  essere  presi  in
          considerazione   a   favore   del   contribuente   ai  fini
          dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per
          rifiuto  di  esibizione si intendono anche la dichiarazione
          di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e
          la sottrazione di essi alla ispezione.
              Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da
          cui  risultino  le  ispezioni e le rilevazioni eseguite, le
          richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le
          risposte  ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal
          contribuente  o  da  chi  lo rappresenta ovvero indicare il
          motivo  della  mancata  sottoscrizione.  Il contribuente ha
          diritto di averne copia.
              I  documenti  e le scritture possono essere sequestrati
          soltanto se non e' possibile riprodurne o farne constare il
          contenuto   nel   verbale,   nonche'  in  caso  di  mancata
          sottoscrizione   o   di  contestazione  del  contenuto  del
          verbale.   I   libri   e  i  registri  non  possono  essere
          sequestrati;  gli  organi  procedenti  possono  eseguirne o
          farne  eseguire  copie  o  estratti,  possono apporre nelle
          parti  che interessano la propria firma o sigla insieme con
          la  data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele
          atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e
          dei registri.
              Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche
          per  l'esecuzione  di  verifiche  e  di ricerche relative a
          merci  o  altri  beni  viaggianti  su autoveicoli e natanti
          adibiti al trasporto per conto di terzi.
              In  deroga  alle  disposizioni  del  settimo  comma gli
          impiegati  che procedono all'accesso nei locali di soggetti
          che  si  avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e
          simili,  hanno  facolta'  di  provvedere  con  mezzi propri
          all'elaborazione  dei  supporti  fuori  dei  locali  stessi
          qualora  il  contribuente  non consenta l'utilizzazione dei
          propri impianti e del proprio personale (191).
              Se  il contribuente dichiara che le scritture contabili
          o  alcune  di  esse  si  trovano presso altri soggetti deve
          esibire  una  attestazione  dei  soggetti stessi recante la
          specificazione   delle   scritture  in  loro  possesso.  Se
          l'attestazione  non  e'  esibita  e se il soggetto che l'ha
          rilasciata  si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o
          in  parte  le  scritture  si  applicano le disposizioni del
          quinto comma (191).
              Gli  uffici  della  imposta  sul  valore aggiunto hanno
          facolta'  di  disporre l'accesso di propri impiegati muniti
          di    apposita    autorizzazione    presso   le   pubbliche
          amministrazioni  e  gli enti indicati al n. 5) dell'art. 51
          allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi
          previste  e  presso  le  aziende  e  istituti  di credito e
          l'Amministrazione    postale   allo   scopo   di   rilevare
          direttamente  i  dati e le notizie relativi ai conti la cui
          copia  sia  stata  richiesta  a  norma  del numero 7) dello
          stesso  art.  51  e non trasmessa entro il termine previsto
          nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare
          direttamente  la  completezza  o  la  esattezza  dei dati e
          notizie,  allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che le
          pongano   in   dubbio,  contenuti  nella  copia  dei  conti
          trasmessa,  rispetto  a  tutti  i rapporti intrattenuti dal
          contribuente  con  le  aziende  e  istituti  di  credito  e
          l'Amministrazione  postale.  Si  applicano  le disposizioni
          dell'ultimo  (192)  comma  dell'art.  33  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e
          successive modificazioni.».
              -  Il  decreto-legge  30 agosto  1993,  n.  331,  reca:
          «Armonizzazione  delle  disposizioni  in materia di imposte
          sugli  oli  minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche,
          sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate
          da  direttive  CEE  e  modificazioni  conseguenti  a  detta
          armonizzazione,   nonche'   disposizioni   concernenti   la
          disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le
          procedure  dei  rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR
          dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al
          contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
          un'imposta  erariale  straordinaria su taluni beni ed altre
          disposizioni tributarie».
              -  La legge 29 ottobre 1993, n. 427, reca: «Conversione
          in  legge,  con  modificazioni, del decreto-legge 30 agosto
          1993,  n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in
          materia  di  imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle
          bevande  alcoliche,  sui  tabacchi lavorati e in materia di
          IVA  con  quelle  recate  da  direttive CEE e modificazioni
          conseguenti  a  detta  armonizzazione, nonche' disposizioni
          concernenti   la   disciplina  dei  centri  autorizzati  di
          assistenza  fiscale,  le procedure dei rimborsi di imposta,
          l'esclusione   dall'ILOR   dei   redditi  di  impresa  fino
          all'ammontare    corrispondente   al   contributo   diretto
          lavorativo,   l'istituzione   per  il  1993  di  un'imposta
          erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
          tributarie».
              -  Il  decreto-legge  23 febbraio  1995,  n.  41, reca:
          «Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e
          per l'occupazione nelle aree depresse».
              -  La  legge 22 marzo 1995, n. 85 reca: «Conversione in
          legge, con modificazioni, del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41,
          recante  misure  urgenti  per  il risanamento della finanza
          pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse».
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto
          1996,  n.  472,  reca:  «Regolamento  di  attuazione  delle
          disposizioni  contenute nell'art. 3, comma 147, lettera d),
          della  legge  28 dicembre  1995, n. 549, relativamente alla
          soppressione  dell'obbligo  della  bolla di accompagnamento
          delle merci viaggianti».
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          28 dicembre   2000,   n.  445,  reca:  «Testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di
          documentazione amministrativa».
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile
          2003,  n.  137,  reca: «Regolamento recante disposizioni di
          coordinamento  in  materia  di  firme  elettroniche a norma
          dell'art.  13  del  decreto legislativo 23 gennaio 2002, n.
          10».
              -  Il  decreto  legislativo  9 aprile 2003, n. 69 reca:
          «Attuazione    della    direttiva    2001/44/CE    relativa
          all'assistenza  reciproca in materia di recupero di crediti
          connessi  al sistema di finanziamento del FEOGA, nonche' ai
          prelievi  agricoli,  ai dazi doganali, all'I VA ed a talune
          accise».
              - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          23 gennaio  2004,  reca:  «Modalita'  di assolvimento degli
          obblighi  fiscali relativi ai documenti informatici ed alla
          loro riproduzione in diversi tipi di supporto».