DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (14G00103)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/6/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-8-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 19 
 
(Soppressione dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti  pubblici
di  lavori,  servizi  e  forniture  e  definizione   delle   funzioni
              dell'Autorita' nazionale anticorruzione) 
 
  1. L'Autorita' di  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,
servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni,  e'  soppressa  ed  i
relativi organi decadono a decorrere dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto. 
  2. I compiti e le funzioni svolti dall'Autorita' di  vigilanza  sui
contratti pubblici di lavori, servizi  e  forniture  sono  trasferiti
all'Autorita' nazionale anticorruzione e  per  la  valutazione  e  la
trasparenza (ANAC), di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27
ottobre  2009,  n.  150,  che  e'  ridenominata  Autorita'  nazionale
anticorruzione. 
  3. Il Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione, entro  il
31 dicembre 2014, presenta al Presidente del Consiglio  dei  ministri
un piano per il riordino dell'Autorita' stessa, che contempla: 
    a) il trasferimento definitivo delle risorse umane, finanziarie e
strumentali, necessarie per lo svolgimento delle funzioni di  cui  al
comma 2 ((, specificando che il  personale  attualmente  in  servizio
presso l'ANAC, appartenente ai ruoli delle amministrazioni  pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e successive  modificazioni,  confluisce  in  un  unico
ruolo insieme con il  personale  della  soppressa  Autorita'  per  la
vigilanza sui contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture
individuato nel piano di riordino  di  cui  all'alinea  del  presente
comma)); 
    b) la riduzione non inferiore al venti per cento del  trattamento
economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti; 
    c) la riduzione delle spese di  funzionamento  non  inferiore  al
venti per cento. 
  4. Il piano  di  cui  al  comma  3  acquista  efficacia  a  seguito
dell'approvazione  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ((, da emanare, previo parere delle  competenti  Commissioni
parlamentari, entro sessanta giorni dalla presentazione del  medesimo
piano al Presidente del Consiglio dei ministri)). 
  5. In aggiunta ai compiti di cui al comma 2, l'Autorita'  nazionale
anticorruzione: 
    a) riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche  nelle  forme
di cui all'Art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    ((a-bis) riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato  dello
Stato il quale, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo  13
del testo unico di cui al regio decreto 30  ottobre  1933,  n.  1611,
venga a conoscenza di  violazioni  di  disposizioni  di  legge  o  di
regolamento o di altre anomalie o irregolarita' relative ai contratti
che  rientrano  nella  disciplina  del  codice  di  cui  al   decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.  Per  gli  avvocati  dello  Stato
segnalanti resta fermo l'obbligo di denuncia di cui all'articolo  331
del codice di procedura penale)); 
    b) salvo che il fatto costituisca reato,  applica,  nel  rispetto
delle norme previste dalla  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  una
sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000  e  non
superiore nel massimo a euro 10.000, nel  caso  in  cui  il  soggetto
obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione  della
corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o  dei  codici  di
comportamento. 
  ((5-bis. Per le controversie aventi ad oggetto le sanzioni  di  cui
al comma 5, lettera b), e' competente il  tribunale  in  composizione
monocratica. 
  5-ter. Nella relazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera  g),
della  legge  6  novembre  2012,  n.   190,   l'Autorita'   nazionale
anticorruzione da' altresi' conto dell'attivita' svolta ai sensi  dei
commi 2, 3, 4 e 5  del  presente  articolo,  indicando  le  possibili
criticita' del quadro  amministrativo  e  normativo  che  rendono  il
sistema dell'affidamento dei lavori pubblici vulnerabile  a  fenomeni
di corruzione.)) 
  6.  Le  somme  versate  a  titolo  di  pagamento   delle   sanzioni
amministrative  di  cui  al  comma  5   lett.   b),   restano   nella
disponibilita'  dell'Autorita'  nazionale   anticorruzione   e   sono
utilizzabili per le  proprie  attivita'  istituzionali.  ((Le  stesse
somme vengono rendicontate  ogni  sei  mesi  e  pubblicate  nel  sito
internet  istituzionale   dell'Autorita'   nazionale   anticorruzione
specificando la sanzione applicata e le modalita'  di  impiego  delle
suddette  somme,  anche  in  caso  di  accantonamento  o  di  mancata
utilizzazione)). 
  7. Il Presidente dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione  formula
proposte al Commissario unico delegato del Governo per l'Expo  Milano
2015 ed alla Societa' Expo 2015 p.a. per la corretta  gestione  delle
procedure d'appalto per la realizzazione dell'evento. ((Il presidente
dell'Autorita'   nazionale   anticorruzione   segnala   all'autorita'
amministrativa  di  cui  all'articolo  47,  comma  3,   del   decreto
legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,  le  violazioni  in  materia  di
comunicazione  delle  informazioni  e  dei  dati  e  di  obblighi  di
pubblicazione previste nel citato articolo 47, ai fini dell'esercizio
del potere sanzionatorio di cui al medesimo articolo)). 
  8. Allo svolgimento  dei  compiti  di  cui  ai  commi  2  e  5,  il
Presidente dell'ANAC provvede con le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie della soppressa  Autorita'  di  vigilanza  sui  contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle more dell'approvazione
del piano di cui al comma 4. 
  9. Al fine  di  concentrare  l'attivita'  dell'Autorita'  nazionale
anticorruzione sui compiti di  trasparenza  e  di  prevenzione  della
corruzione  nelle  pubbliche  amministrazioni,  le   funzioni   della
predetta Autorita' in materia  di  misurazione  e  valutazione  della
performance, di cui agli articoli 7, ((8, 9,)) 10, 12, 13  e  14  del
decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150,  sono  trasferite  al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di  conversione  del  presente  decreto.  ((Con  riguardo   al   solo
trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 13, comma 6, lettere
m) e p), del decreto legislativo n. 150 del  2009,  relativamente  ai
progetti  sperimentali  e  al  Portale   della   trasparenza,   detto
trasferimento  di  funzioni  deve  avvenire  previo  accordo  tra  il
Dipartimento  della  funzione  pubblica   e   l'Autorita'   nazionale
anticorruzione, anche al fine di individuare i progetti  che  possono
piu' opportunamente rimanere  nell'ambito  della  medesima  Autorita'
nazionale anticorruzione)). 
  10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma  2,
della ((legge 23 agosto 1988, n. 400)), entro 180 giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto, il Governo provvede a  riordinare  le
funzioni di cui al comma 9 in materia di  misurazione  e  valutazione
della  performance,  sulla  base  delle   seguenti   norme   generali
regolatrici della materia: 
    ((a) revisione e semplificazione degli adempimenti a carico delle
amministrazioni pubbliche, al  fine  di  valorizzare  le  premialita'
nella valutazione della  performance,  organizzativa  e  individuale,
anche utilizzando le risorse disponibili ai sensi  dell'articolo  16,
commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)); 
    b) progressiva integrazione del ciclo della  performance  con  la
programmazione finanziaria; 
    c) raccordo con il sistema dei controlli interni; 
    d) ((valutazione indipendente)) dei sistemi e risultati; 
    e)  conseguente  revisione  della  disciplina   degli   organismi
indipendenti di valutazione. 
  11. Il Dipartimento della funzione pubblica  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri puo'  avvalersi  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 14, della legge  15  maggio  1997,  n.  127,  di  personale  in
posizione di fuori ruolo  o  di  comando  per  lo  svolgimento  delle
funzioni relative alla misurazione e valutazione della performance. 
  12. Il comma  7,  dell'articolo  13,  del  decreto  legislativo  27
ottobre 2009, n. 150 e' abrogato. 
  13. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' abrogato; 
    b) al comma 5,  secondo  periodo,  le  parole:  "sino  a  diversa
disposizione adottata ai sensi del comma 2," sono soppresse. 
  14. Il Comitato  tecnico-scientifico  di  cui  all'articolo  1  del
decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n.  315  e'
soppresso. 
  ((14-bis. Le funzioni di supporto dell'autorita' politica  delegata
per  il  coordinamento  in  materia  di  controllo  strategico  nelle
amministrazioni  dello  Stato  sono  attribuite  all'Ufficio  per  il
programma di Governo della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri.
L'Ufficio provvede alle funzioni trasferite  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente)). 
  15. Le funzioni del  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di ((trasparenza e))
prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1 ((, commi 4,  5  e
8,)) della legge 6 novembre 2012 n.  190,  ((e  le  funzioni  di  cui
all'articolo 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,))  sono
trasferite all'Autorita' nazionale anticorruzione. 
  16. Dall'applicazione del presente  articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.