DECRETO-LEGGE 23 gennaio 2001, n. 5

Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-1-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 marzo 2001, n. 66 (in G.U. 24/03/2001, n.70).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/12/2012)
Testo in vigore dal: 18-6-2013
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 2-bis 
   (Trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri. 
            Sistemi audiovisivi terrestri a larga banda). 
 
  1.  Al  fine  di  consentire  l'avvio  dei  mercati  di   programmi
televisivi  digitali  su  frequenze   terrestri,   i   soggetti   che
eserciscono legittimamente l'attivita' di radiodiffusione  televisiva
su frequenze terrestri, da satellite e via cavo  sono  abilitati,  di
norma nel bacino di utenza o parte di esso, alla  sperimentazione  di
trasmissioni televisive e servizi della societa' dell'informazione in
tecnica digitale.  A  tale  fine  le  emittenti  richiedenti  possono
costituire consorzi, ovvero definire  intese,  per  la  gestione  dei
relativi impianti e per la diffusione dei  programmi  e  dei  servizi
multimediali. Ai predetti consorzi e intese possono partecipare anche
editori  di  prodotti  e  servizi   multimediali.   Le   trasmissioni
televisive  in   tecnica   digitale   sono   irradiate   sui   canali
legittimamente eserciti, nonche' sui canali  eventualmente  derivanti
dalle acquisizioni di cui  al  comma  2.  Ciascun  soggetto  che  sia
titolare di piu' di una concessione  televisiva  deve  riservare,  in
ciascun blocco di programmi e servizi diffusi  in  tecnica  digitale,
pari opportunita' e comunque  almeno  il  quaranta  per  cento  della
capacita' trasmissiva del medesimo blocco di programmi  e  servizi  a
condizioni  eque,  trasparenti  e   non   discriminatorie,   per   la
sperimentazione da parte di altri soggetti  che  non  siano  societa'
controllanti, controllate o  collegate,  ai  sensi  dell'articolo  2,
commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n.  249,  compresi  quelli
gia'  operanti  da  satellite  ovvero  via  cavo   e   le   emittenti
concessionarie che non abbiano ancora raggiunto la  copertura  minima
ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della  medesima  legge  31  luglio
1997, n.  249.  L'abilitazione  e'  rilasciata  dal  Ministero  delle
comunicazioni  entro  sessanta  giorni  dalla   presentazione   della
richiesta corredata da un progetto di attuazione  e  da  un  progetto
radioelettrico. 
  2. Al fine di promuovere l'avvio dei mercati televisivi in  tecnica
digitale su frequenze terrestri sono consentiti, per i primi tre anni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trasferimenti
di impianti o di rami di  azienda  tra  concessionari  televisivi  in
ambito locale o tra  questi  e  concessionari  televisivi  in  ambito
nazionale, a condizione che le acquisizioni operate da questi  ultimi
siano impiegate esclusivamente  per  la  diffusione  sperimentale  in
tecnica  digitale,  fermo  restando  quanto  previsto  dal  penultimo
periodo del comma 1 dell'articolo 1. 
  3.  Al  fine  di  consentire  l'avvio  dei  mercati  di   programmi
radiofonici digitali su frequenze terrestri, i soggetti  titolari  di
concessione per la radiodiffusione  sonora  nonche'  i  soggetti  che
eserciscono legittimamente l'attivita' di radiodiffusione  sonora  in
ambito locale sono abilitati  alla  sperimentazione  di  trasmissioni
radiofoniche in tecnica digitale, di norma nel bacino  di  utenza,  o
parte di esso, oggetto della concessione. A tale  fine  le  emittenti
richiedenti possono costituire consorzi, ovvero  definiscono  intese,
per la gestione  dei  relativi  impianti  e  per  la  diffusione  dei
programmi e dei servizi.  Le  trasmissioni  radiofoniche  in  tecnica
digitale  sono  irradiate  in  banda  VHF-III  e  in   banda   UHF-L.
L'abilitazione e' rilasciata dal Ministero delle comunicazioni  entro
sessanta giorni dalla presentazione della richiesta corredata  da  un
progetto di attuazione e da un progetto radioelettrico. 
  4.  La  diffusione  delle  trasmissioni  in  tecnica  digitale   su
frequenze terrestri avviene secondo le modalita'  e  in  applicazione
degli standard  tecnici  DAB  (digital  audio  broadcasting)  per  la
radiodiffusione sonora e per prodotti e  servizi  multimediali  anche
interattivi e  DVB  (digital  video  broadcasting)  per  i  programmi
televisivi e per prodotti e servizi multimediali anche interattivi. 
  5.  Le  trasmissioni  televisive  dei  programmi  e   dei   servizi
multimediali  su  frequenze   terrestri   devono   essere   irradiate
esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno  2012.  A  tale  fine
sono individuate aree all  digital  in  cui  accelerare  la  completa
conversione. 
  6.  L'Autorita'  per  le   garanzie   nelle   comunicazioni   nella
predisposizione dei piani di assegnazione delle  frequenze  sonore  e
televisive in tecnica digitale  adotta  il  criterio  di  migliore  e
razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico, suddividendo le
risorse in relazione alla tipologia  del  servizio  e  prevedendo  di
norma per l'emittenza nazionale reti isofrequenziali per  macro  aree
di diffusione. 
  7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma  6,  della
legge 31 luglio 1997, n. 249, le licenze o le autorizzazioni  per  la
diffusione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale  sulla
base dei piani di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale di
cui all'articolo 1 sono rilasciate dal Ministero delle  comunicazioni
nel rispetto delle condizioni definite in  un  regolamento,  adottato
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 giugno
2001, tenendo conto dei principi del presente decreto, della legge 31
luglio  1997,  n.  249,  e  con  l'osservanza  dei  seguenti  criteri
direttivi: 
    a) distinzione tra i soggetti che  forniscono  i  contenuti  e  i
soggetti che provvedono alla  diffusione,  con  individuazione  delle
rispettive responsabilita', anche in  relazione  alla  diffusione  di
dati, e  previsione  del  regime  della  licenza  individuale  per  i
soggetti che provvedono alla diffusione; 
    b) previsione di norme atte a favorire la messa in  comune  delle
strutture di trasmissione; 
    c) definizione dei compiti degli operatori,  nell'osservanza  dei
principi di pluralismo dell'informazione, di trasparenza,  di  tutela
della concorrenza e di non discriminazione; 
    d) previsione in ogni blocco  di  diffusione,  oltre  ai  servizi
multimediali veicolati, di  almeno  cinque  programmi  radiofonici  o
almeno tre programmi televisivi; 
    e) obbligo di diffondere  il  medesimo  programma  e  i  medesimi
programmi  dati  sul  territorio  nazionale  da  parte  dei  soggetti
operanti in tale ambito e identificazione  dei  programmi  irradiati,
fatta  salva  l'articolazione   anche   locale   delle   trasmissioni
radiotelevisive della concessionaria del servizio pubblico; 
    f) previsione delle procedure e dei  termini  di  rilascio  delle
licenze e delle autorizzazioni; 
    g) previsione del regime transitorio occorrente per la definitiva
trasformazione  delle  trasmissioni  dalla  tecnica  analogica   alla
tecnica digitale; 
    h) obbligo di destinare programmi alla diffusione radiotelevisiva
in chiaro. 
  8. In ambito  locale  il  Ministero  delle  comunicazioni  rilascia
licenze,   sulla   base   di   un   apposito   regolamento   adottato
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, per  trasmissioni
audiovisive  anche  interattive  su  bande  di  frequenza   terrestri
attribuite dal piano nazionale  di  ripartizione  delle  frequenze  e
nelle altre bande destinate dalla pianificazione europea  ai  servizi
MWS (multimedia wireless system). Le licenze di cui al presente comma
possono riguardare anche la distribuzione dei segnali radiotelevisivi
via cavo e da satellite alle unita' abitative. 
  9. Ai fini del conseguimento degli obiettivi del servizio  pubblico
radiotelevisivo, alla societa' concessionaria dello  stesso  servizio
pubblico radiotelevisivo sono riservati un blocco  di  diffusione  di
programmi radiofonici in chiaro e almeno un blocco di  diffusione  di
programmi   televisivi   in   chiaro.   I   blocchi   di    programmi
radiotelevisivi in chiaro contenenti i programmi della concessionaria
pubblica devono essere distinti dal blocchi di  programmi  contenenti
programmi degli altri operatori radiotelevisivi. 
  10. All'articolo 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997,  n.  249,
le parole: "il Ministero delle comunicazioni adotta" sono  sostituite
dalle seguenti: "l'Autorita' adotta". Le autorizzazioni e le  licenze
di cui agli articoli 2, comma 13, e 4, commi 1 e 3,  della  legge  31
luglio  1997,  n.  249,   sono   rilasciate   dal   Ministero   delle
comunicazioni   che   esercita   la   vigilanza   e   il    controllo
sull'assolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle rilasciate
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. 
  11.  Il  Ministero   delle   comunicazioni   pianifica,   su   base
provinciale, nel rispetto del piano nazionale di  ripartizione  delle
frequenze nonche' delle norme urbanistiche, ambientali  e  sanitarie,
con   particolare   riferimento    alle    norme    di    prevenzione
dell'inquinamento da onde elettromagnetiche, le  frequenze  destinate
alle trasmissioni di cui al  comma  8,  sentite  l'Autorita'  per  le
garanzie  nelle  comunicazioni  e  le  province  interessate,   fermo
restando l'obbligo, previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 31
luglio 1997, n. 249, di sentire le regioni e, al fine di tutelare  le
minoranze linguistiche, di acquisire l'intesa con  le  regioni  Valle
d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di  Trento
e di Bolzano. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  adotta
i provvedimenti necessari ad evitare  il  determinarsi  di  posizioni
dominanti  nell'utilizzo  delle  stesse  frequenze,  sulla  base  dei
principi contenuti nella medesima legge 31 luglio 1997, n. 249. 
  12. Le licenze di cui al comma 8 sono rilasciate dando priorita' ai
soggetti che intendono diffondere produzioni audiovisive di  utilita'
sociale o utilizzare tecnologie trasmissive di tipo  avanzato  ovvero
siano destinatari di finanziamenti da parte dell'Unione europea. 
  13. Al fine di favorire lo sviluppo e  la  diffusione  delle  nuove
tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione
di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi  dell'articolo
1120, primo  comma,  del  codice  civile.  Per  l'approvazione  delle
relative deliberazioni si applica ((l'articolo 1120,  secondo  comma,
dello stesso codice)). Le disposizioni di cui ai  precedenti  periodi
non costituiscono titolo per il riconoscimento di benefici fiscali. 
  14. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  il  Forum  permanente  per   le
comunicazioni istituito dall'articolo 1, comma  24,  della  legge  31
luglio 1997, n. 249, promuove un apposito  studio  sulla  convergenza
tra i settori delle telecomunicazioni e radiotelevisivo e sulle nuove
tecnologie dell'informazione, finalizzato  a  definire  una  proposta
all'Autorita'  per   le   garanzie   nelle   comunicazioni   per   la
regolamentazione della radio-televisione multimediale. 
  15. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto, il  Ministero  delle  comunicazioni
adotta un programma per lo sviluppo e la diffusione in  Italia  delle
nuove  tecnologie  di  trasmissione   radiotelevisiva   digitale   su
frequenze terrestri e da satellite e per l'introduzione  dei  sistemi
audiovisivi terrestri a  larga  banda,  individuando  contestualmente
misure a sostegno del settore.