COSTITUZIONE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1948. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/02/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-1948
    

                              Art. 76.

  L'esercizio  della  funzione legislativa non puo essere delegato al
Governo  se  non con determinazione di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.