DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. (09G0164)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/11/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/2022)
Testo in vigore dal: 15-7-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 10. 
 
        Piano della performance e Relazione sulla performance 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  la  qualita',   comprensibilita'   ed
attendibilita' dei documenti di rappresentazione  della  performance,
le  amministrazioni  pubbliche  redigono  e   pubblicano   sul   sito
istituzionale ogni anno: 
   a) entro il 31 gennaio,  il  Piano  della  performance,  documento
programmatico triennale, che e'  definito  dall'organo  di  indirizzo
politico-amministrativo   in    collaborazione    con    i    vertici
dell'amministrazione  e   secondo   gli   indirizzi   impartiti   dal
Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 3,  comma
2, e che individua  gli  indirizzi  e  gli  obiettivi  strategici  ed
operativi di cui all'articolo 5, comma 01, lettera b),  e  definisce,
con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed  alle  risorse,
gli indicatori per la misurazione e la valutazione della  performance
dell'amministrazione, nonche' gli obiettivi  assegnati  al  personale
dirigenziale ed i relativi indicatori; ((12)) 
   b) entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che
e'  approvata  dall'organo  di  indirizzo  politico-amministrativo  e
validata dall'Organismo di valutazione ai sensi  dell'articolo  14  e
che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno  precedente,  i
risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto  ai  singoli
obiettivi  programmati  ed  alle  risorse,  con   rilevazione   degli
eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato. 
  1-bis. Per gli enti locali, ferme restando  le  previsioni  di  cui
all'articolo 169, comma 3-bis,  del  decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267, la Relazione sulla  performance  di  cui  al  comma  1,
lettera b), puo' essere unificata al rendiconto della gestione di cui
all'articolo 227 del citato decreto legislativo. 
  1-ter. Il Piano della performance di cui al comma 1, lettera a), e'
predisposto a seguito della presentazione alle Camere  del  documento
di economia e finanza, di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre
2009, n. 196. Il Piano delle performance e'  adottato  non  oltre  il
termine di cui al comma 1,  lettera  a),  in  coerenza  con  le  note
integrative al bilancio di previsione di cui  all'articolo  21  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, o con il piano degli indicatori e dei
risultati attesi di bilancio, di  cui  all'articolo  19  del  decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91. ((12)) 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105. 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105. 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105. 
  5. In caso di mancata adozione del Piano della performance e' fatto
divieto di erogazione della retribuzione di  risultato  ai  dirigenti
che risultano avere concorso alla mancata  adozione  del  Piano,  per
omissione  o  inerzia  nell'adempimento   dei   propri   compiti,   e
l'amministrazione non puo' procedere ad assunzioni di personale o  al
conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione  comunque
denominati. Nei casi in cui la mancata adozione  del  Piano  o  della
Relazione  sulla  performance  dipenda   da   omissione   o   inerzia
dell'organo di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c),
l'erogazione dei trattamenti e delle premialita' di cui al Titolo III
e' fonte di responsabilita' amministrativa del  titolare  dell'organo
che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla  mancata  adozione
del Piano, ai sensi  del  periodo  precedente.  In  caso  di  ritardo
nell'adozione  del  Piano  o  della  Relazione   sulla   performance,
l'amministrazione comunica tempestivamente  le  ragioni  del  mancato
rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica. 
                                                                  (8) 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L.
11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 19, comma 9)  che  "Al
fine   di   concentrare    l'attivita'    dell'Autorita'    nazionale
anticorruzione sui compiti di  trasparenza  e  di  prevenzione  della
corruzione  nelle  pubbliche  amministrazioni,  le   funzioni   della
predetta Autorita' in materia  di  misurazione  e  valutazione  della
performance, di cui agli articoli 7, 8,  9,  10,  12,  13  e  14  del
decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150,  sono  trasferite  al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81, ha disposto (con l'art.  1,  comma
1, lettera c)) che "Ai sensi  di  quanto  previsto  dall'articolo  6,
comma 1, del decreto-legge 9 giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2021,   n.   113,   per   le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con piu' di cinquanta  dipendenti,
sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del  Piano
integrato di  attivita'  e  organizzazione  (PIAO),  gli  adempimenti
inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni: 
  [...] 
  c)  articolo  10,  commi  1,  lettera  a),  e  1-ter,  del  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Piano della performance)".