Testo in vigore dal: 15-7-2022
aggiornamenti all'articolo
Art. 10.
Piano della performance e Relazione sulla performance
1. Al fine di assicurare la qualita', comprensibilita' ed
attendibilita' dei documenti di rappresentazione della performance,
le amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul sito
istituzionale ogni anno:
a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance, documento
programmatico triennale, che e' definito dall'organo di indirizzo
politico-amministrativo in collaborazione con i vertici
dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal
Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma
2, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed
operativi di cui all'articolo 5, comma 01, lettera b), e definisce,
con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse,
gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance
dell'amministrazione, nonche' gli obiettivi assegnati al personale
dirigenziale ed i relativi indicatori; ((12))
b) entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che
e' approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e
validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 e
che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i
risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli
obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli
eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.
1-bis. Per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui
all'articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, la Relazione sulla performance di cui al comma 1,
lettera b), puo' essere unificata al rendiconto della gestione di cui
all'articolo 227 del citato decreto legislativo.
1-ter. Il Piano della performance di cui al comma 1, lettera a), e'
predisposto a seguito della presentazione alle Camere del documento
di economia e finanza, di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre
2009, n. 196. Il Piano delle performance e' adottato non oltre il
termine di cui al comma 1, lettera a), in coerenza con le note
integrative al bilancio di previsione di cui all'articolo 21 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, o con il piano degli indicatori e dei
risultati attesi di bilancio, di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91. ((12))
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105.
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105.
4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105.
5. In caso di mancata adozione del Piano della performance e' fatto
divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti
che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per
omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e
l'amministrazione non puo' procedere ad assunzioni di personale o al
conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque
denominati. Nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della
Relazione sulla performance dipenda da omissione o inerzia
dell'organo di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c),
l'erogazione dei trattamenti e delle premialita' di cui al Titolo III
e' fonte di responsabilita' amministrativa del titolare dell'organo
che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione
del Piano, ai sensi del periodo precedente. In caso di ritardo
nell'adozione del Piano o della Relazione sulla performance,
l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato
rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica.
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L.
11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 19, comma 9) che "Al
fine di concentrare l'attivita' dell'Autorita' nazionale
anticorruzione sui compiti di trasparenza e di prevenzione della
corruzione nelle pubbliche amministrazioni, le funzioni della
predetta Autorita' in materia di misurazione e valutazione della
performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (12)
Il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81, ha disposto (con l'art. 1, comma
1, lettera c)) che "Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6,
comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con piu' di cinquanta dipendenti,
sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano
integrato di attivita' e organizzazione (PIAO), gli adempimenti
inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni:
[...]
c) articolo 10, commi 1, lettera a), e 1-ter, del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Piano della performance)".