LEGGE 27 marzo 2001, n. 97

Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

note: Entrata in vigore della legge: 6-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/09/2016)
Testo in vigore dal: 28-11-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
           (Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio). 
1. Salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformita'
a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, quando nei confronti di
un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti  a
prevalente partecipazione pubblica e' disposto il giudizio per alcuni
dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318,  319,
319-ter ((, 319-quater)) e 320 del codice penale  e  dall'articolo  3
della  legge  9  dicembre  1941,  n.   1383,   l'amministrazione   di
appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da  quello  in  cui
prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di  funzioni
corrispondenti,  per  inquadramento,  mansioni   e   prospettive   di
carriera,  a  quelle  svolte  in  precedenza.  L'amministrazione   di
appartenenza,  in  relazione  alla   propria   organizzazione,   puo'
procedere al  trasferimento  di  sede,  o  alla  attribuzione  di  un
incarico differente da quello gia' svolto dal dipendente, in presenza
di evidenti motivi di opportunita' circa la permanenza del dipendente
nell'ufficio in considerazione del discredito  che  l'amministrazione
stessa puo' ricevere da tale permanenza. 
2.  Qualora,  in  ragione  della  qualifica  rivestita,  ovvero   per
obiettivi  motivi  organizzativi,  non  sia  possibile   attuare   il
trasferimento di ufficio, il dipendente  e'  posto  in  posizione  di
aspettativa o di disponibilita', con diritto al trattamento economico
in godimento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi  alle
presenze in servizio,  in  base  alle  disposizioni  dell'ordinamento
dell'amministrazione di appartenenza. 
3. Salvo che il dipendente chieda di rimanere presso il nuovo ufficio
o di continuare ad esercitare le nuove funzioni, i  provvedimenti  di
cui ai commi 1 e 2 perdono efficacia se per il fatto  e'  pronunciata
sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva  e,
in ogni caso, decorsi cinque anni dalla loro adozione, sempre che non
sia  intervenuta  sentenza  di  condanna  definitiva.  In   caso   di
proscioglimento   o   di   assoluzione    anche    non    definitiva,
l'amministrazione,  sentito  l'interessato,  adotta  i  provvedimenti
consequenziali nei dieci giorni successivi alla  comunicazione  della
sentenza, anche a cura dell'interessato. 
4. Nei casi previsti nel comma 3, in presenza di obiettive e motivate
ragioni per le quali la  riassegnazione  all'ufficio  originariamente
coperto  sia  di  pregiudizio  alla  funzionalita'  di  quest'ultimo,
l'amministrazione di appartenenza puo' non dare corso al rientro. 
5. Dopo il comma 1 dell'articolo 133 delle norme  di  attuazione,  di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con decreto legislativo 28  luglio  1989,  n.  271,  e'  aggiunto  il
seguente: 
"1-bis. Il decreto e' altresi' comunicato alle amministrazioni o enti
di appartenenza quando e'  emesso  nei  confronti  di  dipendenti  di
amministrazioni pubbliche  o  di  enti  pubblici  ovvero  di  enti  a
prevalente partecipazione pubblica, per alcuno dei  delitti  previsti
dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319,  319-ter  e  320  del
codice penale e dall'articolo 3  della  legge  9  dicembre  1941,  n.
1383".