LEGGE 23 ottobre 1992, n. 421

Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale.

note: Entrata in vigore della legge: 15-11-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/03/1997)
Testo in vigore dal: 1-4-1997
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
                         (Pubblico impiego). 
1. Il Governo della Repubblica e' delegato a  emanare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge  uno  o
piu'   decreti   legislativi,   diretti   al    contenimento,    alla
razionalizzazione e al controllo  della  spesa  per  il  settore  del
pubblico  impiego,   al   miglioramento   dell'efficienza   e   della
produttivita', nonche' alla  sua  riorganizzazione;  a  tal  fine  e'
autorizzato a: 
a) prevedere, con uno o piu' decreti, salvi  i  limiti  collegati  al
perseguimento  degli  interessi  generali  cui   l'organizzazione   e
l'azione delle pubbliche  amministrazioni  sono  indirizzate,  che  i
rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle  amministrazioni
dello Stato e degli altri enti di cui agli articoli 1, primo comma, e
26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93,  siano  ricondotti
sotto la disciplina del diritto  civile  e  siano  regolati  mediante
contratti  individuali  e  collettivi;   prevedere   una   disciplina
transitoria idonea ad assicurare la graduale sostituzione del  regime
attualmente in vigore nel settore pubblico con  quello  stabilito  in
base al presente articolo; prevedere nuove  forme  di  partecipazione
delle rappresentanze del personale ai  fini  dell'organizzazione  del
lavoro nelle amministrazioni; 
b) prevedere  criteri  di  rappresentativita'  ai  fini  dei  diritti
sindacali  e  della   contrattazione   compatibili   con   le   norme
costituzionali; prevedere strumenti per la  rappresentanza  negoziale
della parte pubblica, autonoma ed obbligatoria, mediante un  apposito
organismo tecnico, dotato di personalita' giuridica, sottoposto  alla
vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri ed operante  in
conformita' alle direttive impartite dal presidente del Consiglio dei
ministri; stabilire che l'ipotesi di contratto collettivo,  corredata
dai  necessari  documenti  indicativi  degli  oneri  finanziari,  sia
trasmessa dall'organismo tecnico, ai  fini  dell'autorizzazione  alla
sottoscrizione, al Governo che dovra' pronunciarsi in senso  positivo
o negativo entro un termine non superiore a quindici giorni,  decorso
il quale l'autorizzazione si intende  rilasciata;  prevedere  che  la
legittimita'  e  la  compatibilita'   economica   dell'autorizzazione
governativa siano sottoposte al controllo della Corte dei conti,  che
dovra' pronunciarsi entro un  termine  certo,  decorso  il  quale  il
controllo si intende effettuato senza rilievi; 
c) prevedere l'affidamento delle controversie di lavoro riguardanti i
pubblici dipendenti, cui si applica la disciplina di cui al  presente
articolo, escluse le controversie riguardanti  il  personale  di  cui
alla lettera e) e le materie di cui  ai  numeri  da  1)  a  7)  della
presente lettera, alla giurisdizione del giudice ordinario secondo le
disposizioni che regolano il processo del lavoro, a partire dal terzo
anno successivo alla emanazione del decreto  legislativo  e  comunque
non prima del compimento della fase transitoria di cui  alla  lettera
a); la procedibilita' del ricorso giurisdizionale  resta  subordinata
all'esperimento di un tentativo di conciliazione,  che,  in  caso  di
esito positivo, si  definisce  mediante  verbale  costituente  titolo
esecutivo. Sono regolate con legge, ovvero, sulla base della legge  o
nell'ambito dei principi dalla stessa posti,  con  atti  normativi  o
amministrativi, le seguenti materie: 
1) le  responsabilita'  giuridiche  attinenti  ai  singoli  operatori
nell'espletamento di procedure amministrative; 
2) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento  della  titolarita'
dei medesimi; 
3) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici; 
4)  i  procedimenti  di  selezione  per  l'accesso  al  lavoro  e  di
avviamento al lavoro; 
5) i ruoli e le  dotazioni  organiche  nonche'  la  loro  consistenza
complessiva. Le dotazioni complessive di ciascuna qualifica sono def-
inite previa informazione alle organizzazioni  sindacali  interessate
maggiormente rappresentative sul piano nazionale; 
6)  la  garanzia  della  liberta'  di  insegnamento   e   l'autonomia
professionale nello svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica
e di ricerca; 
7) la disciplina della responsabilita' e delle  incompatibilita'  tra
l'impiego pubblico ed altre attivita' e i casi di divieto  di  cumulo
di impieghi e incarichi pubblici; 
d) prevedere che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici  di
cui alla lettera a) garantiscano  ai  propri  dipendenti  parita'  di
trattamenti contrattuali  e  comunque  trattamenti  non  inferiori  a
quelli prescritti dai contratti collettivi; 
e)  mantenere  la  normativa   vigente,   prevista   dai   rispettivi
ordinamenti,  per   quanto   attiene   ai   magistrati   ordinari   e
amministrativi, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale
militare e delle forze di polizia, (( . . .  ))  al  personale  delle
carriere diplomatica e prefettizia; 
f)  prevedere  la  definizione  di  criteri  di  unicita'  di   ruolo
dirigenziale, fatti salvi i distinti ruoli delle carriere diplomatica
e prefettizia e le relative modalita' di accesso;  prevedere  criteri
generali per la nomina dei dirigenti di piu' elevato livello, con  la
garanzia di specifiche obiettive capacita'  professionali;  prevedere
una disciplina uniforme per i procedimenti di accesso alle qualifiche
dirigenziali di primo livello anche mediante norme di riordino  della
Scuola superiore della pubblica amministrazione, anche  in  relazione
alla funzione  di  accesso,  senza  oneri  aggiuntivi  a  carico  del
bilancio dello Stato,  prevedendo  figure  di  vertice  con  distinte
responsabilita' didattico-scientifiche e gestionali-organizzative; 
g) prevedere: 
1) la separazione tra i compiti di direzione  politica  e  quelli  di
direzione amministrativa; l'affidamento ai  dirigenti  -  nell'ambito
delle scelte di programma degli obiettivi e delle  direttive  fissate
dal titolare dell'organo  -  di  autonomi  poteri  di  direzione,  di
vigilanza e di controllo,  in  particolare  la  gestione  di  risorse
finanziarie attraverso l'adozione di idonee tecniche di bilancio,  la
gestione delle risorse umane e la gestione  di  risorse  strumentali;
cio' al fine di assicurare economicita', speditezza e rispondenza  al
pubblico interesse dell'attivita' degli uffici dipendenti; 
2) la verifica dei risultati mediante appositi nuclei di  valutazione
composti da  dirigenti  generali  e  da  esperti,  ovvero  attraverso
convenzioni  con  organismi  pubblici   o   privati   particolarmente
qualificati nel controllo di gestione; 
3)  la  mobilita',  anche  temporanea,  dei  dirigenti,  nonche'   la
rimozione dalle funzioni e il collocamento a disposizione in caso  di
mancato conseguimento degli obiettivi prestabiliti della gestione; 
4)  i  tempi  e  i  modi  per  l'individuazione,  in  ogni   pubblica
amministrazione,  degli  organi  e  degli  uffici   dirigenziali   in
relazione alla  rilevanza  e  complessita'  delle  funzioni  e  della
quantita' delle risorse umane,  finanziarie,  strumentali  assegnate;
tale individuazione dovra' comportare  anche  eventuali  accorpamenti
degli uffici  esistenti;  dovranno  essere  previsti  i  criteri  per
l'impiego e  la  graduale  riduzione  del  numero  dei  dirigenti  in
servizio che risultino in eccesso rispetto agli uffici individuati ai
sensi della presente norma; 
5) una apposita, separata area di  contrattazione  per  il  personale
dirigenziale non  compreso  nella  lettera  e),  cui  partecipano  le
confederazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  sul   piano
nazionale e le organizzazioni  sindacali  del  personale  interessato
maggiormente rappresentative  sul  piano  nazionale,  assicurando  un
adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali;  la
definizione  delle   qualifiche   dirigenziali   e   delle   relative
attribuzioni; l'istituzione  di  un'area  di  contrattazione  per  la
dirigenza medica, stabilendo che la  relativa  delegazione  sindacale
sia composta da rappresentanti  delle  organizzazioni  sindacali  del
personale medico maggiormente rappresentative sul piano nazionale; 
h) prevedere  procedure  di  contenimento  e  controllo  della  spesa
globale per i dipendenti pubblici, entro limiti massimi globali,  per
ciascun comparto e per ciascuna amministrazione  o  ente;  prevedere,
nel bilancio dello Stato e nei bilanci delle altre amministrazioni ed
enti, l'evidenziazione della spesa complessiva per  il  personale,  a
preventivo e a  consuntivo;  prevedere  la  revisione  dei  controlli
amministrativi dello Stato sulle regioni, concentrandoli  sugli  atti
fondamentali  della   gestione   ed   assicurando   l'audizione   dei
rappresentanti   dell'ente   controllato,   adeguando   altresi'   la
composizione degli organi di controllo anche  al  fine  di  garantire
l'uniformita' dei criteri di esercizio del controllo stesso; 
i) (( prevedere che la struttura della  contrattazione,  le  aree  di
contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti  in
coerenza con quelli del settore privato )); 
l) definire procedure e sistemi di controllo sul conseguimento  degli
obiettivi  stabiliti  per  le  azioni  amminstrative,   nonche'   sul
contenimento dei costi contrattuali entro i limiti predeterminati dal
Governo e dalla  normativa  di  bilancio,  prevedendo  negli  accordi
contrattuali dei pubblici dipendenti  la  possibilita'  di  prorogare
l'efficacia  temporale   del   contratto,   ovvero   di   sospenderne
l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata  esorbitanza  dai
limiti di spesa; a tali fini, prevedere che il Nucleo di  valutazione
della  spesa  relativa  al  pubblico  impiego  istituito  presso   il
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'articolo 10 della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, operi, su  richiesta  del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  o  delle   organizzazioni   sindacali,
nell'ambito dell'attuale dotazione finanziaria dell'ente, con compiti
sostitutivi di quelli affidatigli dal citato articolo 10 della  legge
30 dicembre 1991, n. 412, di controllo e certificazione dei costi del
lavoro  pubblico  sulla  base  delle  rilevazioni  effettuate   dalla
Ragioneria generale dello  Stato,  dal  Dipartimento  della  funzione
pubblica  e  dall'Istituto  nazionale  di  statistica;  per  il  piu'
efficace perseguimento di tali obiettivi,  realizzare  l'integrazione
funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria
generale dello Stato; 
m)  prevedere,  nelle  ipotesi  in  cui  per  effetto  di   decisioni
giurisdizionali l'entita' globale della spesa per il pubblico impiego
ecceda i  limiti  prestabiliti  dal  Governo,  che  il  Ministro  del
bilancio e della programmazione economica ed il Ministro  del  tesoro
presentino, in merito, entro trenta giorni dalla pubblicazione  delle
sentenze esecutive, una relazione al Parlamento impegnando Governo  e
Parlamento a definire con procedura d'urgenza  una  nuova  disciplina
legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale; 
n) prevedere che, con riferimento  al  settore  pubblico,  in  deroga
all'articolo  2103  del  codice  civile,  l'esercizio  temporaneo  di
mansioni  superiori  non  attribuisce  il  diritto   all'assegnazione
definitiva  delle  stesse,   che   sia   consentita   la   temporanea
assegnazione con provvedimento motivato del dirigente  alle  mansioni
superiori per un periodo non eccedente tre mesi  o  per  sostituzione
del lavoratore assente  con  diritto  alla  conservazione  del  posto
esclusivamente con  il  riconoscimento  del  diritto  al  trattamento
corrispondente all'attivita' svolta e che  comunque  non  costituisce
assegnazione  alle  mansioni  superiori  l'attribuzione   di   alcuni
soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse, definendo altresi'
criteri, procedure e modalita' di detta assegnazione; 
o)  procedere  alla  abrogazione  delle  disposizioni  che  prevedono
automatismi che influenzano il trattamento economico fondamentale  ed
accessorio,  e  di  quelle  che   prevedono   trattamenti   economici
accessori, settoriali, comunque  denominati,  a  favore  di  pubblici
dipendenti  sostituendole   contemporaneamente   con   corrispondenti
disposizioni di accordi  contrattuali  anche  al  fine  di  collegare
direttamente tali trattamenti  alla  produttivita'  individuale  e  a
quella  collettiva   ancorche'   non   generalizzata   ma   correlata
all'apporto   partecipativo,   raggiunte   nel   periodo,   per    la
determinazione  delle  quali  devono  essere  introdotti  sistemi  di
valutazione e  misurazione,  ovvero  allo  svolgimento  effettivo  di
attivita' particolarmente disagiate ovvero obiettivamente  pericolose
per l'incolumita' personale o dannose per la  salute;  prevedere  che
siano comunque fatti salvi i trattamenti  economici  fondamentali  ed
accessori  in  godimento  aventi  natura  retributiva   ordinaria   o
corrisposti con carattere di generalita' per ciascuna amministrazione
o ente; prevedere il principio della  responsabilita'  personale  dei
dirigenti in caso di attribuzione impropria dei trattamenti economici
accessori; 
p) prevedere che  qualunque  tipo  di  incarico  a  dipendenti  della
pubblica amministrazione possa essere conferito in casi rigorosamente
predeterminati; in ogni caso, prevedere che l'amministrazione,  ente,
societa' o persona fisica che hanno conferito al personale dipendente
da una pubblica amministrazione incarichi previsti  dall'articolo  24
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, entro sei mesi  dell'emanazione
dei decreti legislativi di cui al presente articolo, siano  tenuti  a
comunicare  alle  amministrazioni  di  appartenenza   del   personale
medesimo  gli  emolumenti  corrisposti  in  relazione   ai   predetti
incarichi,  allo   scopo   di   favorire   la   completa   attuazione
dell'anagrafe delle prestazioni prevista dallo stesso articolo 24; 
q) (( LETTERA ABROGATA DALLA L. 15 marzo 1997, N. 59 )). 
r) prevedere, al fine di assicurare  la  migliore  distribuzione  del
personale nelle sedi di servizio sul  territorio  nazionale,  che  le
amministrazioni e gli enti pubblici non  possano  procedere  a  nuove
assunzioni, ivi comprese quelle riguardanti le categorie protette, in
caso di mancata rideterminazione delle piante  organiche  secondo  il
disposto dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed  in
caso  di  accertata  possibilita'  di  copertura  dei  posti  vacanti
mediante mobilita' volontaria, ancorche' realizzabile a seguito della
copertura del fabbisogno di  personale  nella  sede  di  provenienza;
prevedere norme dirette ad impedire la violazione e l'elusione  degli
obblighi temporanei di permanenza dei dipendenti pubblici in determi-
nate sedi, stabilendo in sette anni il relativo periodo di  effettiva
permanenza nella sede di  prima  destinazione,  escludendo  anche  la
possibilita' di disporre in tali periodi comandi o  distacchi  presso
sedi con dotazioni organiche complete; prevedere che i  trasferimenti
mediante mobilita' volontaria, compresi quelli  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, siano  adottati
con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  che  il
personale eccedente, che non accetti  la  mobilita'  volontaria,  sia
sottoposto a  mobilita'  d'ufficio  e,  qualora  non  ottemperi,  sia
collocato in disponibilita' ai sensi dell'articolo 72 del testo unico
delle disposizioni concernenti  lo  statuto  degli  impiegati  civili
dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3; 
s) prevedere che, fatte salve le disposizioni di leggi  speciali,  la
disciplina del trasferimento di azienda di cui all'articolo 2112  del
codice civile si applica anche nel caso di  transito  dei  dipendenti
degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate  o  consortili  a
societa' private per effetto di norme  di  legge,  di  regolamento  o
convenzione, che  attribuiscano  alle  stesse  societa'  le  funzioni
esercitate dai citati enti pubblici ed aziende; 
t) prevedere una organica regolamentazione delle modalita' di accesso
all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, espletando,  a  cura
della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  concorsi  unici  per
profilo  professionale  ((  da  espletarsi  a  livello  regionale  ))
abilitanti  all'impiego  presso  le  pubbliche  amministrazioni,   ad
eccezione delle regioni, degli enti locali e  loro  consorzi,  previa
individuazione dei profili professionali, delle procedure e tempi  di
svolgimento dei concorsi, nonche' delle  modalita'  di  accesso  alle
graduatorie di  idonei  da  parte  delle  amministrazioni  pubbliche,
prevedendo  altresi'  la  possibilita',  in  determinati   casi,   di
provvedere attraverso concorsi per soli titoli  o  di  selezionare  i
candidati   mediante   svolgimento   di   prove    psico-attitudinali
avvalendosi  di  sistemi   automatizzati;   prevedere   altresi'   il
decentramento delle sedi di svolgimento dei concorsi; 
u) prevedere per le categorie protette di cui al titolo I della legge
2 aprile 1968, n. 482, l'assunzione,  da  parte  dello  Stato,  delle
aziende e degli enti pubblici, per chiamata numerica  degli  iscritti
nelle liste di collocamento sulla base  delle  graduatorie  stabilite
dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione; 
v) al fine di assicurare una migliore efficienza degli uffici e delle
strutture  delle  amministrazioni   pubbliche   in   relazione   alle
rispettive  inderogabili  esigenze  funzionali,  prevedere   che   il
personale  appartenente  alle  qualifiche  funzionali  possa   essere
utilizzato, occasionalmente e con criteri di  flessibilita',  per  lo
svolgimento di mansioni relative a profili professionali di qualifica
funzionale immediatamente inferiore; 
z) prevedere, con riferimento al titolo di  studio,  l'utilizzazione,
anche d'ufficio, del personale docente soprannumerario  delle  scuole
di ogni ordine e grado di posti  e  classi  di  concorso  diversi  da
quelli di titolarita', anche per ordini e gradi di scuola diversi; il
passaggio di ruolo del predetto personale docente soprannumerario  e'
consentito   purche'   in   possesso   di   idonea   abilitazione   e
specializzazione,  ove  richiesta,  secondo  la  normativa   vigente;
prevedere il passaggio del personale docente in  soprannumero  e  del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario utilizzato presso gli
uffici  scolastici  regionali  e  provinciali,   a   domanda,   nelle
qualifiche funzionali, nei profili professionali  e  nelle  sedi  che
presentino  disponibilita'  di  posti,  nei  limiti  delle  dotazioni
organiche    dei    ruoli     dell'amministrazione     centrale     e
dell'amministrazione  scolastica  periferica  del   Ministero   della
pubblica istruzione previste cumulativamente  dalle  tabelle  A  e  B
allegate al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
luglio 1987,  pubblicato  nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 1991, e successive modificazioni; 
aa) prevedere per il personale  docente  di  ruolo  l'istituzione  di
corsi di riconversione professionale,  con  verifica  finale,  aventi
valore abilitante, l'accesso ai quali avvenga sulla base  dei  titoli
di studio  posseduti  al  fine  di  rendere  possibile  una  maggiore
mobilita' professionale all'interno del comparto scuola in  relazione
ai  fenomeni  di  diminuzione  della  popolazione  scolastica  e   ai
cambiamenti  degli  ordinamenti  e  dei  programmi  di  insegnamento;
prevedere nell'ambito delle trattative  contrattuali  l'equiparazione
della mobilita' professionale (passaggi di cattedra  e  di  ruolo)  a
quella territoriale ed il superamento dell'attuale ripartizione tra i
posti riservati alla mobilita' e quelli riservati alle immissioni  in
ruolo nel senso di rendere disponibili per  le  immissioni  in  ruolo
solo i posti che residuano dopo le operazioni di mobilita' in ciascun
anno scolastico; 
bb) prevedere norme dirette alla riduzione graduale  delle  dotazioni
organiche aggiuntive per le scuole  materne  e  per  gli  istituti  e
scuole d'istruzione secondaria ed artistica, fino  al  raggiungimento
del 3 per cento della consistenza  organica,  a  modifica  di  quanto
previsto dall'articolo 13, primo comma, della legge 20  maggio  1982,
n. 270, e successive modificazioni e  integrazioni;  sopprimere,  con
decorrenza dall'anno scolastico 1993-94, i commi decimo e  undicesimo
dell'articolo 14 della  citata  legge  20  maggio  1982,  n.  270,  e
prevedere norme dirette alla  progressiva  abolizione  delle  attuali
disposizioni che autorizzano l'impiego del personale della scuola  in
funzioni diverse  da  quelle  di  istituto;  conseguentemente  dovra'
essere prevista una nuova  regolamentazione  di  tutte  le  forme  di
utilizzazione del personale della scuola  per  garantirne  l'impiego,
anche attraverso forme di reclutamento per concorso, in attivita'  di
particolare utilita' strettamente attinenti al  settore  educativo  e
per fini di istituto anche culturali previsti  da  leggi  in  vigore.
Tale  nuova  regolamentazione  potra'  consentire  una  utilizzazione
complessiva di personale non superiore alle mille unita'; 
cc)  prevedere  che  le  dotazioni  dell'organico  aggiuntivo   siano
destinate prevalentemente alla  copertura  delle  supplenze  annuali.
Cio' nell'ambito delle quote attualmente  stabilite  per  le  diverse
attivita' di cui all'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n.  270,
e successive modificazioni; 
dd) procedere alla revisione delle norme concernenti il  conferimento
delle supplenze  annuali  e  temporanee  per  il  personale  docente,
amministrativo, tecnico ed ausiliario prevedendo la  possibilita'  di
fare ricorso alle supplenze annuali solo per la copertura  dei  posti
effettivamente vacanti e disponibili ed ai  quali  non  sia  comunque
assegnato personale ad altro titolo  per  l'intero  anno  scolastico,
stabilendo la limitazione delle supplenze temporanee al solo  periodo
di effettiva permanenza delle esigenze di  servizio;  procedere  alla
revisione della disciplina che regola l'utilizzazione  del  personale
docente che riprende servizio dopo l'aspettativa per infermita' o per
motivi di famiglia; nelle sole classi terminali dei cicli  di  studio
ove il docente riprenda servizio dopo il 30 aprile ed a seguito di un
periodo di assenza non inferiore a novanta giorni,  viene  confermato
il supplente a garanzia della continuita' didattica e  i  docenti  di
ruolo che non riprendano servizio nella propria classe sono impiegati
per supplenze o per lo svolgimento di altri compiti; 
ee) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del
reclutamento  del  personale  docente  di  ruolo,  dei   criteri   di
costituzione e funzionamento delle commissioni giudicatrici, al  fine
di realizzare obiettivi di accelerazione, efficienza  e  contenimento
complessivo della spesa nello svolgimento delle procedure di concorso
mediante un piu' razionale accorpamento delle classi di  concorso  ed
il maggior decentramento possibile delle sedi di  esame,  nonche'  un
piu' frequente ricorso alla scelta dei componenti  delle  commissioni
fra il personale docente e direttivo in quiescenza,  anche  ai  sensi
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 1986,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986, e suc-
cessive  modificazioni,  ed  assicurando  un  adeguato  compenso   ai
componenti delle commissioni stesse nei casi in cui essi  non  optino
per l'esonero dal servizio di  insegnamento.  La  corresponsione  dei
citati compensi deve comunque comportare  una  adeguata  economia  di
spesa  rispetto  agli  oneri  eventualmente  da  sostenere   per   la
sostituzione del personale esonerato dal servizio di insegnamento; 
ff) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del
reclutamento del personale docente di ruolo, delle relative procedure
di concorso, al fine di subordinarne l'indizione alla  previsione  di
effettiva disponibilita'  di  cattedre  e  di  posti  e,  per  quanto
riguarda  le  accademie  ed  i  conservatori,  di   subordinarne   lo
svolgimento ad una previa selezione per soli titoli; 
gg) prevedere l'individuazione di parametri di efficacia della  spesa
per la pubblica istruzione  in  rapporto  ai  risultati  del  sistema
scolastico con particolare  riguardo  alla  effettiva  fruizione  del
diritto allo studio ed in rapporto anche alla mortalita'  scolastica,
agli  abbandoni  e  al  non  adempimento  dell'obbligo,  individuando
strumenti efficaci per il loro superamento; 
hh) prevedere criteri e progetti per  assicurare  l'attuazione  della
legge 10 aprile 1991,  n.  125,  in  tutti  i  settori  del  pubblico
impiego; 
ii) prevedere l'adeguamento degli uffici e della loro  organizzazione
al fine di garantire l'effettivo esercizio dei diritti dei  cittadini
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai
documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, 241; 
ll) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento
nazionale, al  Parlamento  europeo  e  nei  consigli  regionali  sono
collocati in aspettativa senza assegni per  la  durata  del  mandato.
Tale periodo e' utile ai  fini  dell'anzianita'  di  servizio  e  del
trattamento di quiescenza e di previdenza; 
mm) al fine del completamento del processo di informatizzazione delle
amministrazioni pubbliche e della piu'  razionale  utilizzazione  dei
sistemi informativi automatizzati,  procedere  alla  revisione  della
normativa in materia di acquisizione dei mezzi necessari;  prevedendo
altresi' la definizione  dei  relativi  standard  qualitativi  e  dei
controlli di efficenza e di efficacia; procedere alla revisione delle
relative competenze e attribuire ad un apposito organismo funzioni di
coordinamento delle iniziative e di pianificazione degli investimenti
in   materia   di   automazione,   anche   al   fine   di   garantire
l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici. 
2. Le disposizioni del presente articolo e dei decreti legislativi in
esso  previsti   costituiscono   principi   fondamentali   ai   sensi
dell'articolo 117 della Costituzione.  I  principi  desumibili  dalle
disposizioni del presente  articolo  costituiscono  altresi'  per  le
regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e  di
Bolzano  norme  fondamentali  di  riforma   economico-sociale   della
Repubblica. 
3. Restano salve per la Valle d'Aosta  le  competenze  statutarie  in
materia, le norme di attuazione  e  la  disciplina  sul  bilinguismo.
Resta comunque salva,  per  la  provincia  autonoma  di  Bolzano,  la
disciplina vigente sul bilinguismo  e  la  riserva  proporzionale  di
posti nel pubblico impiego. 
4. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge il Governo trasmette alla Camera  dei  deputati  e  al
Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui  al
comma  1  al  fine  dell'espressione  del  parere  da   parte   delle
Commissioni permanenti competenti per la materia di cui  al  presente
articolo. Le Commissioni si esprimono  entro  quindici  giorni  dalla
data di trasmissione. 
5. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui  al  comma
1, nel rispetto dei principi  e  criteri  direttivi  determinati  dal
medesimo comma 1 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 4,
potranno essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, fino  al
31 dicembre 1993.