DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-10-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/2022)
Testo in vigore dal: 4-12-2018
aggiornamenti all'articolo
                             Articolo 50 
       Competenze del sindaco e del presidente della provincia 
 
1. Il sindaco  e  il  presidente  della  provincia  sono  gli  organi
responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia. 
 
2. Il sindaco e il presidente della provincia  rappresentano  l'ente,
convocano e presiedono la giunta, nonche' il consiglio quando non  e'
previsto  il   presidente   del   consiglio,   e   sovrintendono   al
funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. 
 
3.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  107  essi  esercitano  le
funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti
e sovrintendono altresi' all'espletamento delle  funzioni  statali  e
regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia. 
 
4. Il sindaco esercita altresi' le altre funzioni attribuitegli quale
autorita' locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di
legge. 
 
5. In particolare,  in  caso  di  emergenze  sanitarie  o  di  igiene
pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze  contingibili
e urgenti sono  adottate  dal  sindaco,  quale  rappresentante  della
comunita' locale. Le medesime ordinanze sono  adottate  dal  sindaco,
quale rappresentante della comunita' locale, in relazione all'urgente
necessita' di interventi volti a superare situazioni di grave incuria
o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale  o
di pregiudizio del decoro e della vivibilita' urbana, con particolare
riferimento alle esigenze di tutela della tranquillita' e del  riposo
dei residenti, anche intervenendo in materia  di  orari  di  vendita,
anche per asporto, e  di  somministrazione  di  bevande  alcoliche  e
superalcoliche.  Negli  altri  casi  l'adozione   dei   provvedimenti
d'urgenza ivi compresa la  costituzione  di  centri  e  organismi  di
referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni  in  ragione
della dimensione dell'emergenza e  dell'eventuale  interessamento  di
piu' ambiti territoriali regionali. 
 
6. In caso di emergenza che interessi il territorio di  piu'  comuni,
ogni  sindaco  adotta  le  misure  necessarie  fino  a   quando   non
intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma. 
 
7. Il sindaco, altresi', coordina e  riorganizza,  sulla  base  degli
indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito  dei  criteri
eventualmente  indicati  dalla  regione,  gli  orari  degli  esercizi
commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi  pubblici,  nonche',
d'intesa  con  i  responsabili  territorialmente   competenti   delle
amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico  degli
uffici pubblici localizzati nel territorio, al  fine  di  armonizzare
l'espletamento dei servizi con le  esigenze  complessive  e  generali
degli utenti. 
 
7-bis. Il Sindaco, al fine di  assicurare  il  soddisfacimento  delle
esigenze di tutela della tranquillita' e  del  riposo  dei  residenti
nonche' dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate  aree
delle citta' interessate da  afflusso  particolarmente  rilevante  di
persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, ((o
in altre  aree  comunque  interessate  da  fenomeni  di  aggregazione
notturna,)) nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7  agosto  1990,
n. 241, puo' disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta
giorni, con ordinanza non  contingibile  e  urgente,  limitazioni  in
materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione
di bevande alcoliche e superalcoliche ((, nonche'  limitazioni  degli
orari di vendita degli esercizi del settore  alimentare  o  misto,  e
delle attivita' artigianali di produzione e vendita  di  prodotti  di
gastronomia pronti per  il  consumo  immediato  e  di  erogazione  di
alimenti e bevande attraverso distributori automatici)). 
 
  ((7-bis.1. L'inosservanza delle ordinanze emanate  dal  Sindaco  ai
sensi del comma  7-bis  e'  punita  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma  da  500  euro  a  5.000  euro.
Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte  in  un
anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12,  comma  1,
del  decreto-legge  20  febbraio  2017,  n.   14,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  18  aprile  2017,  n.  48,  anche  se  il
responsabile ha proceduto  al  pagamento  della  sanzione  in  misura
ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre  1981,  n.
689)). 
 
7-ter. Nelle materie di cui al comma 5,  secondo  periodo,  i  comuni
possono adottare regolamenti ai sensi del presente testo unico. 
 
8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il
presidente della provincia provvedono alla nomina, alla  designazione
e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia  presso
enti, aziende ed istituzioni. 
 
9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate  entro
quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero  entro  i  termini  di
scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato  regionale
di  controllo   adotta   i   provvedimenti   sostitutivi   ai   sensi
dell'articolo 136. 
 
10.  Il  sindaco  e  il  presidente  della   provincia   nominano   i
responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e  definiscono
gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo
le modalita' ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonche'
dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali. 
 
11. Il sindaco e il presidente della provincia  prestano  davanti  al
consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento  di  osservare
lealmente la Costituzione italiana. 
 
12. Distintivo del sindaco e' la fascia tricolore con lo stemma della
Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla. Distintivo
del presidente della provincia e' una fascia di colore azzurro con lo
stemma della Repubblica e  lo  stemma  della  propria  provincia,  da
portare a tracolla.