DECRETO LEGISLATIVO 24 gennaio 2006, n. 36

((Attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico che ha abrogato la direttiva 2003/98/CE))

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/3/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/2021)
Testo in vigore dal: 15-12-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7. 
 
 
                           (Tariffazione). 
 
 
  1. I dati sono resi disponibili gratuitamente ((,  fatta  salva  la
possibilita'  di  recuperare  i  costi  marginali  sostenuti  per  la
riproduzione, messa a  disposizione  e  divulgazione  dei  documenti,
nonche' per l'anonimizzazione di  dati  personali  o  per  le  misure
adottate per  proteggere  le  informazioni  commerciali  a  carattere
riservato)). 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 200)). 
  3. ((Il comma 1 non trova applicazione per:)) 
    a) ((le)) biblioteche, comprese quelle universitarie, i  musei  e
gli archivi; 
    b)  ((le))  pubbliche  amministrazioni  e  ((gli))  organismi  di
diritto pubblico che devono generare  utili  per  coprire  una  parte
sostanziale dei costi inerenti allo svolgimento dei propri compiti di
servizio pubblico; 
    ((c) le imprese pubbliche.)) 
  ((3-bis. Nelle ipotesi in cui i soggetti individuati nel precedente
comma 3, lettera a), richiedano il pagamento di un corrispettivo,  il
totale    delle    entrate    provenienti    dalla    fornitura     e
dall'autorizzazione al  riutilizzo  dei  documenti  in  un  esercizio
contabile non puo' superare i  costi  marginali  del  servizio  reso,
comprendenti  i  costi   di   raccolta,   produzione,   riproduzione,
diffusione, archiviazione dei  dati,  conservazione  e  gestione  dei
diritti e, ove applicabile, di anonimizzazione dei dati  personali  e
delle misure adottate per proteggere le  informazioni  commerciali  a
carattere  riservato,  maggiorati  di  un  utile  ragionevole   sugli
investimenti. 
  3-ter. L'elenco delle pubbliche amministrazioni e  degli  organismi
di diritto pubblico di cui al precedente  comma  3,  lettera  b),  e'
definito  e  aggiornato  periodicamente,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze ed e' pubblicato  sui  rispettivi  siti
istituzionali.)) 
  ((4. Per i casi di cui al comma  3,  lettere  b)  e  c),  l'importo
totale delle tariffe e' calcolato  in  base  a  parametri  oggettivi,
trasparenti e verificabili ed e' determinato secondo il criterio  del
costo marginale del servizio con decreti dei Ministri competenti,  di
concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sentita
l'Agenzia per l'Italia digitale, sono fatte salve le disposizioni  di
cui agli articoli 1, commi 370, 371 e 372, della  legge  30  dicembre
2004, n. 311 e 5, comma 4-bis, del decreto-legge 13 maggio  2011,  n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n.
106.)) 
  ((4-bis. Nei casi di cui al comma 3, lettere b)  e  c),  il  totale
delle entrate ricavate, per ciascuna amministrazione o  organismo  di
diritto pubblico, dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo
dei documenti in un esercizio contabile non deve  superare  i  costi,
maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti, relativi  alla
raccolta, produzione, riproduzione, diffusione  e  archiviazione  dei
dati e, ove applicabile, di  anonimizzazione  dei  dati  personali  e
delle misure adottate per proteggere le  informazioni  commerciali  a
carattere riservato.)) 
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 200)). 
  6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 200)). 
  7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 200)). 
  8. Gli introiti delle tariffe di cui ai commi  ((precedenti))  sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati,
ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  novembre
1999,  n.  469,  allo  stato  di  previsione  delle   Amministrazioni
interessate. 
  9. Gli enti territoriali e gli altri enti  ed  organismi  pubblici,
sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, determinano, rispettivamente
con proprie disposizioni o  propri  atti  deliberativi,  gli  importi
delle tariffe e le relative modalita' di versamento, sulla  base  dei
criteri indicati ((ai commi 4 e 4-bis)). 
  ((9-bis. Il riutilizzo e' comunque gratuito: 
    a) per le serie di dati di elevato valore secondo quanto previsto
dall'articolo 12-bis, comma 1, lettera a); 
    b) per i dati della ricerca di cui all'articolo 9-bis. 
  9-ter.  Qualora  siano  applicate  tariffe  per  il  riutilizzo  di
documenti, le pubbliche amministrazioni,  gli  organismi  di  diritto
pubblico e le imprese pubbliche competenti definiscono in anticipo  e
rendono  disponibili   sui   propri   siti   istituzionali,   dandone
comunicazione  all'Agenzia  per  l'Italia  Digitale,  le   condizioni
applicabili e l'effettivo ammontare delle tariffe, compresa  la  base
di calcolo utilizzata per  tali  tariffe  e  gli  elementi  presi  in
considerazione nel calcolo di tali tariffe.))