LEGGE 14 settembre 2011, n. 148

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari. (11G0190)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/09/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2012)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 28-2-2012
aggiornamenti all'articolo
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  recante  ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo  sviluppo,
e' convertito in legge con le  modificazioni  riportate  in  allegato
alla presente legge. 
  2. Il Governo, anche ai fini del perseguimento delle  finalita'  di
cui  all'articolo  9  del  decreto-legge  6  luglio  2011,   n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e'
delegato ad adottare, entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi  per
riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari
al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento  di  efficienza,
con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) ridurre  gli  uffici  giudiziari  di  primo  grado,  ferma  la
necessita' di garantire la permanenza  del  tribunale  ordinario  nei
circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del  30  giugno
2011; 
    b)  ridefinire,  anche  mediante  attribuzione  di  porzioni   di
territori a circondari limitrofi, l'assetto territoriale degli uffici
giudiziari secondo criteri oggettivi e  omogenei  che  tengano  conto
dell'estensione  del  territorio,  del  numero  degli  abitanti,  dei
carichi  di  lavoro  e  dell'indice   delle   sopravvenienze,   della
specificita' territoriale del bacino di utenza,  anche  con  riguardo
alla  situazione  infrastrutturale,  e  del  tasso  d'impatto   della
criminalita' organizzata, nonche' della necessita' di  razionalizzare
il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane; 
    c) ridefinire l'assetto territoriale degli uffici requirenti  non
distrettuali, tenuto conto, ferma la permanenza di quelli aventi sedi
presso il tribunale ordinario nei circondari di comuni  capoluogo  di
provincia alla  data  del  30  giugno  2011,  della  possibilita'  di
accorpare   piu'   uffici   di   procura   anche    indipendentemente
dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali, prevedendo,  in
tali casi, che l'ufficio di  procura  accorpante  possa  svolgere  le
funzioni requirenti  in  piu'  tribunali  e  che  l'accorpamento  sia
finalizzato a esigenze di funzionalita' ed efficienza che  consentano
una migliore organizzazione dei mezzi e delle  risorse  umane,  anche
per raggiungere economia di  specializzazione  ed  una  piu'  agevole
trattazione dei procedimenti; 
    d)  procedere  alla  soppressione  ovvero  alla  riduzione  delle
sezioni distaccate  di  tribunale,  anche  mediante  accorpamento  ai
tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b); 
    e) assumere come prioritaria linea di intervento, nell'attuazione
di quanto previsto dalle lettere a), b), c)  e  d),  il  riequilibrio
delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali  tra
uffici limitrofi della  stessa  area  provinciale  caratterizzati  da
rilevante differenza di dimensioni; 
    f) garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione,
ciascun  distretto  di  corte  d'appello,  incluse  le  sue   sezioni
distaccate, comprenda non meno di tre  degli  attuali  tribunali  con
relative procure della Repubblica; 
    g) prevedere che  i  magistrati  e  il  personale  amministrativo
entrino di diritto a far parte  dell'organico,  rispettivamente,  dei
tribunali e delle procure della Repubblica presso  il  tribunale  cui
sono  trasferite  le  funzioni  di  sedi  di  tribunale,  di  sezioni
distaccate e di procura presso  cui  prestavano  servizio,  anche  in
sovrannumero riassorbibile con le successive vacanze; 
    h) prevedere che l'assegnazione dei magistrati  e  del  personale
prevista dalla lettera  g)  non  costituisca  assegnazione  ad  altro
ufficio giudiziario o destinazione ad  altra  sede,  ne'  costituisca
trasferimento ad altri effetti; 
    i) prevedere con successivi decreti del Ministro della  giustizia
le conseguenti modificazioni delle piante organiche del personale  di
magistratura e amministrativo; 
    l) prevedere la  riduzione  degli  uffici  del  giudice  di  pace
dislocati in sede diversa da quella circondariale, da operare tenendo
in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b),
dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro; 
    m) prevedere che il personale amministrativo in  servizio  presso
gli uffici soppressi del giudice di pace venga riassegnato in  misura
non inferiore al 50 per cento  presso  la  sede  di  tribunale  o  di
procura limitrofa e la restante parte presso l'ufficio del giudice di
pace presso cui sono trasferite le funzioni delle sedi soppresse; 
    n) prevedere la pubblicazione nel bollettino ufficiale e nel sito
internet del Ministero della giustizia degli elenchi degli uffici del
giudice di pace da sopprimere o accorpare; 
    o) prevedere che, entro sessanta giorni  dalla  pubblicazione  di
cui alla lettera n), gli enti locali interessati,  anche  consorziati
tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento degli  uffici
del giudice di pace con competenza sui  rispettivi  territori,  anche
tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico  delle
spese di funzionamento e di erogazione del servizio  giustizia  nelle
relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale  amministrativo
che sara' messo a disposizione dagli enti medesimi, restando a carico
dell'amministrazione   giudiziaria   unicamente   la   determinazione
dell'organico del personale di magistratura  onoraria  di  tali  sedi
entro i limiti  della  dotazione  nazionale  complessiva  nonche'  la
formazione del personale amministrativo; 
    p) prevedere che, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di
cui alla lettera o), su istanza degli enti locali interessati,  anche
consorziati tra loro, il Ministro della giustizia abbia  facolta'  di
mantenere o istituire con decreto ministeriale uffici del giudice  di
pace, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera o); 
    q) dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  3. La riforma realizza il necessario  coordinamento  con  le  altre
disposizioni vigenti. 
  4. Gli schemi dei decreti legislativi previsti  dal  comma  2  sono
adottati su proposta del Ministro della giustizia  e  successivamente
trasmessi al Consiglio superiore della magistratura e  al  Parlamento
ai fini dell'espressione dei pareri da parte del  Consiglio  e  delle
Commissioni competenti per materia. I pareri,  non  vincolanti,  sono
resi entro il termine di trenta giorni dalla  data  di  trasmissione,
decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei  pareri
stessi. Qualora detto termine  venga  a  scadere  nei  trenta  giorni
antecedenti  allo  spirare  del  termine  previsto  dal  comma  2,  o
successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di sessanta
giorni. 
  5. Il Governo, con la procedura indicata nel  comma  4,  entro  due
anni dalla  data  di  entrata  in  vigore  di  ciascuno  dei  decreti
legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma  2  e
nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, puo'  adottare
disposizioni  integrative  e  correttive  dei   decreti   legislativi
medesimi. 
  ((5-bis. In virtu' degli effetti prodotti dal sisma  del  6  aprile
2009 sulle sedi dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, il termine  di
cui al comma 2 per l'esercizio della  delega  relativamente  ai  soli
tribunali aventi sedi nelle  province  dell'Aquila  e  di  Chieti  e'
differito di tre anni)). 
  6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 14 settembre 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del Consiglio 
                                dei Ministri 
 
                                Tremonti, Ministro dell'economia e 
                                delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Palma