DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. (09G0164)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/11/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/2022)
Testo in vigore dal: 22-6-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8. 
 
 Ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa 
 
 
  1. Il  Sistema  di  misurazione  e  valutazione  della  performance
organizzativa concerne: 
   ((a) l'attuazione di politiche e  il  conseguimento  di  obiettivi
collegati ai bisogni e alle esigenze della collettivita';)); 
   b) l'attuazione  di  piani  e  programmi,  ovvero  la  misurazione
dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel  rispetto  delle
fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e  quantitativi
definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse; 
   c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle
attivita' e dei servizi anche attraverso modalita' interattive; 
   d)   la   modernizzazione   e   il    miglioramento    qualitativo
dell'organizzazione e delle competenze professionali e  la  capacita'
di attuazione di piani e programmi; 
   e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle  relazioni  con  i
cittadini, i soggetti interessati, gli utenti  e  i  destinatari  dei
servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme  di  partecipazione  e
collaborazione; 
   f)  l'efficienza  nell'impiego  delle  risorse,  con   particolare
riferimento al contenimento ed  alla  riduzione  dei  costi,  nonche'
all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi; 
   g) la qualita' e la quantita'  delle  prestazioni  e  dei  servizi
erogati; 
   h) il raggiungimento degli  obiettivi  di  promozione  delle  pari
opportunita'. 
  ((1-bis.  Le  valutazioni  della  performance  organizzativa   sono
predisposte sulla base di appositi modelli definiti dal  Dipartimento
della funzione pubblica, tenendo  conto  anche  delle  esperienze  di
valutazione svolte da agenzie esterne di valutazione, ove previste, e
degli esiti del confronto  tra  i  soggetti  appartenenti  alla  rete
nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di  cui
al decreto emanato in attuazione dell'articolo 19  del  decreto-legge
n. 90 del 2014, con  particolare  riguardo  all'ambito  di  cui  alla
lettera g) del comma 1.)) 
                                                                  (8) 
 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L.
11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 19, comma 9)  che  "Al
fine   di   concentrare    l'attivita'    dell'Autorita'    nazionale
anticorruzione sui compiti di  trasparenza  e  di  prevenzione  della
corruzione  nelle  pubbliche  amministrazioni,  le   funzioni   della
predetta Autorita' in materia  di  misurazione  e  valutazione  della
performance, di cui agli articoli 7, 8,  9,  10,  12,  13  e  14  del
decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150,  sono  trasferite  al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto".