DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. (09G0164)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/11/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/2022)
vigente al 22/07/2022
  • Articoli
  • TITOLO I

    PRINCIPI GENERALI
  • 1
  • TITOLO II

    MISURAZIONE, VALUTAZIONE
    E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE


    CAPO I

    Disposizioni generali
  • 2
  • 3
  • CAPO II

    Il ciclo di gestione della performance
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • CAPO III

    Trasparenza e rendicontazione della performance
  • 11
  • CAPO IV

    Soggetti del processo di misurazione e valutazione
    della
    performance
  • 12
  • 13
  • 14
  • 14 bis
  • 15
  • 16
  • TITOLO III

    MERITO E PREMI


    CAPO I

    Disposizioni generali
  • 17
  • 18
  • 19
  • 19 bis
  • CAPO II

    Premi
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • CAPO III

    Norme finali, transitorie e abrogazioni
  • 29
  • 30
  • 31
  • TITOLO IV

    NUOVE NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE
    DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE


    CAPO I

    Principi generali
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • CAPO II

    Dirigenza pubblica
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • CAPO III

    Uffici, piante organiche, mobilita' e accessi
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • CAPO IV

    Contrattazione collettiva nazionale e integrativa
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • CAPO V

    Sanzioni disciplinari e responsabilita'
    dei dipendenti pubblici
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • TITOLO V

    NORME FINALI E TRANSITORIE
  • 74
Testo in vigore dal: 22-6-2017
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 14. 
 
       Organismo indipendente di valutazione della performance 
 
  1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata,  senza
nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,  si  dota  di  un
Organismo  indipendente  di  valutazione  della   performance.   ((Il
Dipartimento della funzione pubblica assicura la corretta istituzione
e composizione degli Organismi indipendenti di valutazione.)) 
  2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo
interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attivita' di cui al
comma 4. Esercita, altresi', le attivita' di controllo strategico  di
cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto  legislativo  n.  286
del 1999, e  riferisce,  in  proposito,  direttamente  all'organo  di
indirizzo politico-amministrativo. 
  ((2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della  performance
e' costituito, di norma, in forma collegiale con tre  componenti.  Il
Dipartimento della funzione pubblica definisce i criteri  sulla  base
dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo  in  forma
monocratica.)) 
  ((2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica individua  i  casi
in cui sono istituiti Organismi in forma associata tra piu' pubbliche
amministrazioni.)) 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105. 
  4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance: 
   a)  monitora  il  funzionamento  complessivo  del  sistema   della
valutazione, della trasparenza e integrita' dei controlli interni  ed
elabora una relazione annuale sullo  stato  dello  stesso  ((,  anche
formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi)); 
   b)  comunica  tempestivamente   le   criticita'   riscontrate   ai
competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonche' alla
Corte dei conti ((e al Dipartimento della funzione pubblica)); 
   c) valida la Relazione sulla performance di  cui  all'articolo  10
((, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara
e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali))
e ne assicura la visibilita' attraverso  la  pubblicazione  sul  sito
istituzionale dell'amministrazione; 
   d)  garantisce  la  correttezza  dei  processi  di  misurazione  e
valutazione  ((con   particolare   riferimento   alla   significativa
differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1,  lettera
d) )), nonche' dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III,  secondo
quanto  previsto  dal  presente  decreto,  dai  contratti  collettivi
nazionali,  dai  contratti  integrativi,  dai   regolamenti   interni
all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del
merito e della professionalita'; 
   e)  propone,  sulla  base  del  sistema  di  cui  all'articolo  7,
all'organo  di  indirizzo  politico-amministrativo,  la   valutazione
annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi  dei  premi
di cui al Titolo III; 
   f) e' responsabile della corretta applicazione delle linee  guida,
delle metodologie e degli strumenti  predisposti  ((dal  Dipartimento
della funzione pubblica sulla base  del  decreto  adottato  ai  sensi
dell'articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014)); 
   g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi  alla
trasparenza e all'integrita' di cui al presente Titolo; 
   h) verifica i risultati e le buone pratiche  di  promozione  delle
pari opportunita'. 
  ((4-bis. Gli Organismi indipendenti  di  valutazione  esercitano  i
compiti  di  cui  al  comma  4  e,  in  particolare,  procedono  alla
validazione della Relazione sulla performance,  tenendo  conto  anche
delle risultanze delle valutazioni realizzate con  il  coinvolgimento
dei cittadini o degli altri  utenti  finali  per  le  attivita'  e  i
servizi rivolti, nonche', ove presenti, dei risultati prodotti  dalle
indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle  analisi
condotte  dai  soggetti  appartenenti  alla  rete  nazionale  per  la
valutazione  delle  amministrazioni  pubbliche,  di  cui  al  decreto
emanato in attuazione dell'articolo 19 del decreto-legge  n.  90  del
2014, e dei dati e delle elaborazioni  forniti  dall'amministrazione,
secondo le modalita' indicate nel sistema di cui all'articolo 7.)) 
  ((4-ter.  Nell'esercizio  delle  funzioni  di  cui  al   comma   4,
l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a tutti gli atti e
documenti in possesso  dell'amministrazione,  utili  all'espletamento
dei propri compiti, nel  rispetto  della  disciplina  in  materia  di
protezione dei  dati  personali.  Tale  accesso  e'  garantito  senza
ritardo. L'Organismo ha altresi' accesso diretto a  tutti  i  sistemi
informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo
di  gestione,  e  puo'  accedere  a  tutti   i   luoghi   all'interno
dell'amministrazione, al fine di  svolgere  le  verifiche  necessarie
all'espletamento delle  proprie  funzioni,  potendo  agire  anche  in
collaborazione  con  gli  organismi  di  controllo   di   regolarita'
amministrativa  e  contabile  dell'amministrazione.   Nel   caso   di
riscontro  di  gravi  irregolarita',  l'Organismo   indipendente   di
valutazione  effettua  ogni  opportuna   segnalazione   agli   organi
competenti.)) 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105. 
  6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma
4,  lettera  c),  e'  condizione  inderogabile  per  l'accesso   agli
strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III. 
  7. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105. 
  8. I componenti  dell'Organismo  indipendente  di  valutazione  non
possono  essere  nominati  ((tra  i  dipendenti  dell'amministrazione
interessata  o))  tra  soggetti  che  rivestano  incarichi   pubblici
elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni  sindacali
ovvero che abbiano  rapporti  continuativi  di  collaborazione  o  di
consulenza  con  le  predette  organizzazioni,  ovvero  che   abbiano
rivestito simili incarichi o  cariche  o  che  abbiano  avuto  simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 
  9. Presso l'Organismo indipendente di  valutazione  e'  costituita,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,  una  struttura
tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle
risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 
  10.  Il  responsabile  della  struttura  tecnica  permanente   deve
possedere una specifica  professionalita'  ed  esperienza  nel  campo
della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche. 
  11. Agli oneri derivanti dalla  costituzione  e  dal  funzionamento
degli organismi di cui al presente articolo si  provvede  nei  limiti
delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno. 
                                                                  (8) 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L.
11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 19, comma 9)  che  "Al
fine   di   concentrare    l'attivita'    dell'Autorita'    nazionale
anticorruzione sui compiti di  trasparenza  e  di  prevenzione  della
corruzione  nelle  pubbliche  amministrazioni,  le   funzioni   della
predetta Autorita' in materia  di  misurazione  e  valutazione  della
performance, di cui agli articoli 7, 8,  9,  10,  12,  13  e  14  del
decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150,  sono  trasferite  al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto".