DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 22-6-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 36 
((Personale a  tempo  determinato  o  assunto  con  forme  di  lavoro
                            flessibile)) 
 
  1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario  le
pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente  con  contratti  di
lavoro subordinato a tempo indeterminato  seguendo  le  procedure  di
reclutamento previste dall'articolo 35. 
  2. ((Le amministrazioni pubbliche possono  stipulare  contratti  di
lavoro subordinato a tempo determinato,  contratti  di  formazione  e
lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato,
nonche' avvalersi delle forme contrattuali  flessibili  previste  dal
codice  civile  e  dalle  altre  leggi   sui   rapporti   di   lavoro
nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalita' in cui  se
ne  preveda  l'applicazione  nelle  amministrazioni   pubbliche.   Le
amministrazioni pubbliche possono stipulare i  contratti  di  cui  al
primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze  di
carattere esclusivamente temporaneo  o  eccezionale  e  nel  rispetto
delle condizioni e modalita' di reclutamento stabilite  dall'articolo
35. I contratti di lavoro subordinato  a  tempo  determinato  possono
essere stipulati nel  rispetto  degli  articoli  19  e  seguenti  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,  escluso  il  diritto  di
precedenza che si applica al  solo  personale  reclutato  secondo  le
procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b),  del  presente
decreto.  I  contratti  di  somministrazione  di   lavoro   a   tempo
determinato sono  disciplinati  dagli  articoli  30  e  seguenti  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la  disciplina
ulteriore eventualmente prevista dai contratti  collettivi  nazionali
di lavoro.)) Non e'  possibile  ricorrere  alla  somministrazione  di
lavoro per l'esercizio di  funzioni  direttive  e  dirigenziali.  Per
prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni  pubbliche,  nel
rispetto delle  disposizioni  del  presente  articolo,  sottoscrivono
contratti a tempo determinato con i  vincitori  e  gli  idonei  delle
proprie  graduatorie  vigenti   per   concorsi   pubblici   a   tempo
indeterminato. E' consentita l'applicazione  dell'articolo  3,  comma
61, terzo periodo, della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  ferma
restando la salvaguardia della posizione occupata  nella  graduatoria
dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato. 
  ((2-bis. I rinvii operati dal decreto legislativo 15  giugno  2015,
n. 81, ai contratti collettivi devono intendersi riferiti, per quanto
riguarda  le  amministrazioni  pubbliche,  ai  contratti   collettivi
nazionali stipulati dall'ARAN.)) 
  ((3. Al fine di  combattere  gli  abusi  nell'utilizzo  del  lavoro
flessibile, sulla base di apposite istruzioni fornite  con  direttiva
del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le
amministrazioni redigono, dandone  informazione  alle  organizzazioni
sindacali tramite invio all'Osservatorio  paritetico  presso  l'Aran,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  un  analitico
rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate,
con l'indicazione dei dati identificativi dei titolari  del  rapporto
nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione  dei  dati
personali, da trasmettere, entro il 31 gennaio di  ciascun  anno,  ai
nuclei di valutazione e agli organismi indipendenti di valutazione di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,
nonche' alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento
della  funzione  pubblica  che  redige  una  relazione   annuale   al
Parlamento.)) 
  4.  Le  amministrazioni  pubbliche  comunicano,   nell'ambito   del
rapporto  di  cui  al  precedente  comma  3,  anche  le  informazioni
concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili. 
  5.  In  ogni  caso,  la  violazione  di   disposizioni   imperative
riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori,  da  parte  delle
pubbliche amministrazioni, non puo'  comportare  la  costituzione  di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato con  le  medesime  pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e  sanzione.  Il
lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante
dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le  somme  pagate  a
tale titolo nei confronti  dei  dirigenti  responsabili,  qualora  la
violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti  che  operano
in  violazione  delle  disposizioni  del   presente   articolo   sono
responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di
tali violazioni si terra' conto in sede di  valutazione  dell'operato
del dirigente ai sensi dell'articolo 5  del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 286. 
  5-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75)). 
  5-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75)). 
  5-quater.  I  contratti  di  lavoro  ((...))  posti  in  essere  in
violazione  del  presente   articolo   sono   nulli   e   determinano
responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in violazione delle
disposizioni del presente articolo sono,  altresi',  responsabili  ai
sensi dell'articolo 21. Al dirigente  responsabile  di  irregolarita'
nell'utilizzo del  lavoro  flessibile  non  puo'  essere  erogata  la
retribuzione di risultato. 
  ((5-quinquies. Il presente articolo, fatto salvo il comma 5, non si
applica  al  reclutamento  del   personale   docente,   educativo   e
amministrativo, tecnico  e  ausiliario  (ATA),  a  tempo  determinato
presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e  degli  enti
locali, le istituzioni  di  alta  formazione  artistica,  musicale  e
coreutica. Per gli enti di ricerca pubblici di cui agli  articoli  1,
comma 1, e 19, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016,  n.
218, rimane fermo quanto stabilito dal medesimo decreto.))