LEGGE 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

note: Entrata in vigore della legge: 2-9-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
Testo in vigore dal: 28-11-2012
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 11. 
        (Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento) 
 
  1. In accoglimento di osservazioni e proposte  presentate  a  norma
dell'articolo 10, l'amministrazione procedente puo' concludere, senza
pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso  nel  perseguimento
del pubblico interesse,  accordi  con  gli  interessati  al  fine  di
determinare  il  contenuto  discrezionale  del  provvedimento  finale
ovvero in sostituzione di questo. 
  1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di  cui  al
comma  1,  il  responsabile  del  procedimento  puo'  predisporre  un
calendario di incontri cui invita, separatamente  o  contestualmente,
il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati. 
  2.  Gli  accordi  di  cui  al  presente  articolo  debbono   essere
stipulati, a pena di nullita' per atto scritto, salvo  che  la  legge
disponga altrimenti. Ad  essi  si  applicano,  ove  non  diversamente
previsto, i principi del codice civile in materia di  obbligazioni  e
contratti in quanto compatibili. ((Gli accordi  di  cui  al  presente
articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3)). 
  3. Gli  accordi  sostitutivi  di  provvedimenti  sono  soggetti  ai
medesimi controlli previsti per questi ultimi. 
  4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse  l'amministrazione
recede unilateralmente dall'accordo, salvo  l'obbligo  di  provvedere
alla liquidazione  di  un  indennizzo  in  relazione  agli  eventuali
pregiudizi verificatisi in danno del privato. 
  4-bis.  A  garanzia  dell'imparzialita'  e   del   buon   andamento
dell'azione amministrativa, in tutti  i  casi  in  cui  una  pubblica
amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al  comma  l,
la stipulazione  dell'accordo  e'  preceduta  da  una  determinazione
dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento. 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.