DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1988, n. 447

Approvazione del codice di procedura penale.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/10/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2022)
Testo in vigore dal: 31-1-2019
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 444. 
                Applicazione della pena su richiesta 
 
  1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere  al  giudice
l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione
sostitutiva o di una pena pecuniaria,  diminuita  fino  a  un  terzo,
ovvero di una  pena  detentiva  quando  questa,  tenuto  conto  delle
circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni  soli
o congiunti a pena pecuniaria. 
  1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma  1  i  procedimenti
per i delitti di cui all'articolo  51,  commi  3-bis  e  3-quater,  i
procedimenti per i delitti di cui  agli  articoli  600-bis,  600-ter,
primo, secondo, terzo e  quinto  comma,  600-quater,  secondo  comma,
600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione  o  commercio
di materiale pornografico, 600-quinquies, nonche'  609-bis,  609-ter,
609-quater e 609-octies del  codice  penale,  nonche'  quelli  contro
coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali
e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99,  quarto  comma,
del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a
pena pecuniaria. 
  1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli  314,
317, 318, 319, 319-ter,  319-quater  e  322-bis  del  codice  penale,
l'ammissibilita' della richiesta di cui al  comma  1  e'  subordinata
alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato. 
  2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha  formulato  la
richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a
norma dell'articolo 129,  il  giudice,  sulla  base  degli  atti,  se
ritiene   corrette   la   qualificazione   giuridica    del    fatto,
l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate  dalle
parti, nonche' congrua la pena  indicata,  ne  dispone  con  sentenza
l'applicazione  enunciando  nel  dispositivo  che  vi  e'  stata   la
richiesta delle parti. Se vi e'  costituzione  di  parte  civile,  il
giudice non decide sulla relativa  domanda;  l'imputato  e'  tuttavia
condannato al pagamento delle spese  sostenute  dalla  parte  civile,
salvo che ricorrano giusti  motivi  per  la  compensazione  totale  o
parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75,  comma  3.
Si applica l'articolo 537-bis. 
  3.  La  parte,  nel  formulare  la  richiesta,  puo'   subordinarne
l'efficacia alla concessione  della  sospensione  condizionale  della
pena. In questo caso  il  giudice,  se  ritiene  che  la  sospensione
condizionale non puo' essere concessa, rigetta la richiesta. 
  ((3-bis. Nei procedimenti per i  delitti  previsti  dagli  articoli
314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter,  319-quater,  primo  comma,
320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice  penale,  la  parte,  nel
formulare la richiesta, puo' subordinarne  l'efficacia  all'esenzione
dalle pene  accessorie  previste  dall'articolo  317-bis  del  codice
penale  ovvero  all'estensione  degli   effetti   della   sospensione
condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice,
se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione
della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta  la
richiesta)). 
 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 26 giugno - 2 luglio 1990, n.
313  (in  G.U.  1°a  s.s.   04/07/1990,   n.   27),   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 444,  secondo  comma,  del
codice di procedura penale 1988, nella parte in cui non prevede  che,
ai fini  e  nei  limiti  di  cui  all'art.  27,  terzo  comma,  della
Costituzione, il giudice possa  valutare  la  congruita'  della  pena
indicata  dalle  parti,  rigettando  la  richiesta  in   ipotesi   di
sfavorevole valutazione". 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 26  settembre  -  12  ottobre
1990, n. 443 (in G.U. 1a  s.s.  17/10/1990,  n.  41),  ha  dichiarato
"l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  444,   secondo   comma,
secondo periodo, del codice di procedura penale, nella parte  in  cui
non prevede che il giudice condanni  l'imputato  al  pagamento  delle
spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga  di
disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale".