DECRETO-LEGGE
1
marzo
2022, n. 17
Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e
del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il
rilancio delle politiche industriali. (22G00026)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2022
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34 (in G.U. 28/04/2022, n. 98).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/2022)
Testo in vigore dal: 29-4-2022
aggiornamenti all'articolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234;
Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre
misure finalizzate al contenimento degli effetti degli aumenti dei
prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nonche' misure
strutturali e di semplificazione in materia energetica e per il
rilancio delle politiche industriali;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di
introdurre misure finanziarie in favore delle regioni e degli enti
territoriali, nonche' ulteriori misure urgenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 18 febbraio 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico,
della transizione ecologica, delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con i Ministri della difesa, per la pubblica
amministrazione, della giustizia, per gli affari regionali e le
autonomie, dell'interno, della salute e per il Sud e la coesione
territoriale;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2022
1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore
elettrico, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
(ARERA) provvede ad annullare, per il secondo trimestre 2022, le
aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle
utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per
altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
2. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore
elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il secondo trimestre
2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate
alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche
connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di
illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi
accessibili al pubblico.
3. Agli oneri derivanti ((dai commi 1 e 2 del presente articolo)),
pari a complessivi 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, da
trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA),
entro il 31 maggio 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.