LEGGE 18 giugno 2009, n. 69

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile. (09G0069)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/7/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/09/2016)
Testo in vigore dal: 20-4-2013
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 21. 
(Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di  assenza
                e di maggiore presenza del personale) 
 
  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33)). 
  1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano, per via  telematica
e secondo i criteri e le  modalita'  individuati  con  circolare  del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, i  dati  di
cui  al  comma  1  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della fanzione pubblica, che  li  pubblica  nel  proprio
sito istituzionale. La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati
e' comunque rilevante ai fini della misurazione e  valutazione  della
performance individuale dei dirigenti. 
  2. Al comma 52-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
"c) obbligo, per la singola amministrazione o societa' che conferisca
nel medesimo anno allo stesso  soggetto  incarichi  che  superino  il
limite massimo, di assegnare l'incarico medesimo secondo  i  principi
del merito e della  trasparenza,  dando  adeguatamente  conto,  nella
motivazione   dell'atto   di   conferimento,   dei    requisiti    di
professionalita' e di  esperienza  del  soggetto  in  relazione  alla
tipologia  di  prestazione  richiesta  e  alla  misura  del  compenso
attribuito". 
  3. Il termine di cui all'alinea del comma  52-bis  dell'articolo  3
della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  e'  differito  fino   al
sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in  vigore  della
presente legge.