DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1988, n. 447

Approvazione del codice di procedura penale.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/10/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2022)
Testo in vigore dal: 24-10-1989
                              Art. 283. 
                     Divieto e obbligo di dimora 
  1. Con il provvedimento  che  dispone  il  divieto  di  dimora,  il
giudice prescrive all'imputato di  non  dimorare  in  un  determinato
luogo e di non  accedervi  senza  l'autorizzazione  del  giudice  che
procede. 
  2. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di dimora, il giudice
prescrive all'imputato di non  allontanarsi,  senza  l'autorizzazione
del giudice che procede, dal territorio del comune di dimora abituale
ovvero, al fine di assicurare un piu' efficace controllo o quando  il
comune di dimora abituale non e' sede  di  ufficio  di  polizia,  dal
territorio di una frazione del predetto comune o dal territorio di un
comune viciniore ovvero di una frazione di quest'ultimo.  Se  per  la
personalita'  del  soggetto  o  per  le  condizioni   ambientali   la
permanenza in tali luoghi non garantisce  adeguatamente  le  esigenze
cautelari previste dall'articolo 274, l'obbligo di dimora puo' essere
disposto nel territorio di  un  altro  comune  o  frazione  di  esso,
preferibilmente nella provincia e comunque nell'ambito della  regione
ove e' ubicato il comune di abituale dimora. 
  3.  Quando  dispone  l'obbligo  di  dimora,   il   giudice   indica
l'autorita' di polizia alla quale l'imputato deve  presentarsi  senza
ritardo e dichiarare il luogo dove fissera' la propria abitazione. Il
giudice puo' prescrivere all'imputato di dichiarare all'autorita'  di
polizia gli orari e i luoghi in cui sara' quotidianamente  reperibile
per i necessari controlli, con obbligo di comunicare  preventivamente
alla stessa autorita' le eventuali  variazioni  dei  luoghi  e  degli
orari predetti. 
  4. Il giudice puo', anche con separato  provvedimento,  prescrivere
all'imputato di non allontanarsi dall'abitazione in  alcune  ore  del
giorno, senza pregiudizio per le normali esigenze di lavoro. 
  5. Nel determinare i limiti  territoriali  delle  prescrizioni,  il
giudice considera, per quanto e' possibile, le esigenze di  alloggio,
di lavoro e di assistenza dell'imputato. Quando si tratta di  persona
tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un  programma
terapeutico di recupero nell'ambito di una struttura autorizzata,  il
giudice  stabilisce  i  controlli  necessari  per  accertare  che  il
programma di recupero prosegua. 
  6. Dei provvedimenti del giudice e' data  in  ogni  caso  immediata
comunicazione all'autorita' di  polizia  competente,  che  ne  vigila
l'osservanza e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione.