DECRETO-LEGGE 10 novembre 2008, n. 180

Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualita' del sistema universitario e della ricerca.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-11-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 gennaio 2009, n. 1 (in G.U. 09/01/2009, n.6).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2013)
Testo in vigore dal: 18-5-2012
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la necessita' ed urgenza di dettare norme  che  dispongono
una distribuzione delle risorse stanziate  per  l'anno  2008  per  la
qualita' del sistema universitario, tenendo conto dei  risultati  dei
processi formativi e delle attivita' di ricerca scientifica,  nonche'
della efficacia ed efficienza delle sedi didattiche; 
  Ritenuta la necessita' ed urgenza di disciplinare,  in  attesa  del
riordino  organico  dei  criteri  di  reclutamento   dei   professori
universitari,  le  procedure  relative  ai  concorsi   di   imminente
espletamento, secondo criteri  di  trasparenza,  imparzialita'  e  di
valorizzazione del merito; 
  Ritenuta la necessita' ed urgenza di assicurare  immediate  risorse
aggiuntive per garantire l'esercizio  del  diritto  allo  studio,  in
attuazione dell'articolo 34 della Costituzione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 6 novembre 2008; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
Disposizioni per il reclutamento nelle universita' e per gli enti  di
                               ricerca 
 
  1. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS.  29  MARZO  2012,  N.  49)).  Alle
stesse universita' e' data facolta' di completare le  assunzioni  dei
ricercatori vincitori dei concorsi di cui all'articolo  3,  comma  1,
decreto-legge   7   settembre   2007,   n.   147,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n.  176,  e  all'articolo
4-bis, comma 17, decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 agosto  2008,  n.  129,  e  comunque  di
concorsi espletati alla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, senza  oneri  aggiuntivi  a  carico
della finanza pubblica. 
  1-bis. Per i fini di cui al comma 1, gli effetti dell'articolo  12,
comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28   febbraio   2008,   n.   31,   sono
ulteriormente differiti al 31 dicembre 2010. 
  2.  Le  universita'  di  cui  al  comma  1,  sono   escluse   dalla
ripartizione dei fondi  relativi  agli  anni  2008  -  2009,  di  cui
all'articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  3.  Il  primo  periodo  del  comma   13,   dell'articolo   66   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' sostituito dai  seguenti:  "Per
il triennio 2009-2011,  le  universita'  statali,  fermi  restando  i
limiti di cui all'articolo 1, comma  105,  della  legge  30  dicembre
2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad  assunzioni  di
personale nel limite di un contingente corrispondente  ad  una  spesa
pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale  a  tempo
indeterminato  complessivamente  cessato   dal   servizio   nell'anno
precedente. Ciascuna universita' destina tale somma per una quota non
inferiore al 60 per  cento  all'assunzione  di  ricercatori  a  tempo
indeterminato, nonche' di  contrattisti  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e per  una  quota  non
superiore al 10 per cento all'assunzione di professori ordinari. Sono
fatte salve le assunzioni dei  ricercatori  per  i  concorsi  di  cui
all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  nei
limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1,  comma
650.". 
Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  5,
comma  1,  lettera  a),  della  legge  24  dicembre  1993,  n.   537,
concernente  il  fondo   per   il   finanziamento   ordinario   delle
universita', e' integrata di euro 24 milioni per l'anno 2009, di euro
71 milioni per l'anno 2010, di euro 118 milioni per l'anno 2011 e  di
euro 141 milioni a decorrere dall'anno 2012. 
  4. Per le procedure di valutazione comparativa per il  reclutamento
dei professori universitari di I e II  fascia  della  prima  e  della
seconda sessione 2008, le commissioni giudicatrici sono  composte  da
un professore ordinario nominato dalla facolta' che ha  richiesto  il
bando e da quattro professori ordinari sorteggiati in  una  lista  di
commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti  al  settore
scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto
al numero dei commissari complessivamente necessari  nella  sessione.
L'elettorato  attivo  e'  costituito  dai   professori   ordinari   e
straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono  esclusi
dal sorteggio  relativo  a  ciascuna  commissione  i  professori  che
appartengono all'universita'  che  ha  richiesto  il  bando.  Ove  il
settore sia costituito da un numero di  professori  ordinari  pari  o
inferiore  al  necessario,  la  lista  e'  costituita  da  tutti  gli
appartenenti  al  settore  ed  e'  eventualmente  integrata  mediante
elezione, fino a concorrenza del numero necessario, da appartenenti a
settori affini. Nell'ipotesi in cui il numero dei professori ordinari
appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto  del  bando,
integrato dai professori ordinari appartenenti ai settori affini, sia
inferiore  al  triplo  del  numero  dei  commisari  necessari   nella
sessione, si procede direttamente al sorteggio. Si  procede  altresi'
direttamente  al  sorteggio  nell'ipotesi  in  cui  il   numero   dei
professori ordinari appartenenti al settore scientifico  disciplinare
oggetto del bando e' inferiore a quattro. Il sorteggio e'  effettuato
in modo da assicurare, ove possibile, che almeno due  dei  commissari
sorteggiati appartengano al settore disciplinare oggetto  del  bando.
Ciascun commissario puo', ove possibile, partecipare, per ogni fascia
e settore, ad una sola commissione per ciascuna sessione. 
  5. In attesa del  riordino  delle  procedure  di  reclutamento  dei
ricercatori universitari e comunque fino  al  31  dicembre  2010,  le
commissioni per la  valutazione  comparativa  dei  candidati  di  cui
all'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono composte da un
professore ordinario o da  un  professore  associato  nominato  dalla
facolta' che ha richiesto il  bando  e  da  due  professori  ordinari
sorteggiati in una  lista  di  commissari  eletti  tra  i  professori
ordinari appartenenti al settore disciplinare oggetto del  bando,  in
numero triplo rispetto  al  numero  dei  commissari  complessivamente
necessari nella  sessione.  L'elettorato  attivo  e'  costituito  dai
professori ordinari e straordinari appartenenti  al  settore  oggetto
del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione
i professori che appartengono all'universita'  che  ha  richiesto  il
bando. Il sorteggio e' effettuato in modo da assicurare ove possibile
che almeno uno  dei  commissari  sorteggiati  appartenga  al  settore
disciplinare oggetto del bando. Si applicano in quanto compatibili le
disposizioni di cui al comma 4. 
  6. In relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5, le modalita'  di
svolgimento  delle  elezioni,  ivi   comprese   ove   necessario   le
suppletive, e del sorteggio sono stabilite con apposito  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  avente
natura non regolamentare da adottare entro 30 giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Si
applicano  in  quanto  compatibili  con  il   presente   decreto   le
disposizioni di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  23
marzo 2000, n. 117. 
  6-bis. Per sovraintendere  allo  svolgimento  delle  operazioni  di
votazione e di sorteggio di cui ai commi  4  e  5,  con  decreto  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   e'
nominata una  commissione  a  livello  nazionale  composta  da  sette
professori ordinari designati dal Consiglio  universitario  nazionale
nel proprio seno. Le  operazioni  di  sorteggio  sono  pubbliche.  La
commissione,   nella   prima   adunanza,   provvede   altresi'   alla
certificazione dei meccanismi di sorteggio per la proclamazione degli
eletti nelle commissioni dei singoli concorsi. Per la  partecipazione
all'attivita'  della  commissione   non   sono   previsti   compensi,
indennita' o rimborsi spese. Dall'attuazione del presente  comma  non
devono derivare oneri, aggiuntivi a carico della finanza pubblica. 
  7. Nelle procedure di valutazione comparativa per  il  reclutamento
dei ricercatori bandite  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, la valutazione comparativa e' effettuata
sulla base dei  titoli  e  delle  pubblicazioni  dei  candidati,  ivi
compresa  la  tesi  di  dottorato,  discussi  pubblicamente  con   la
commissione, utilizzando  parametri,  riconosciuti  anche  in  ambito
internazionale,  individuati  con  apposito  decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, avente natura  non
regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente  decreto,  sentito  il
Consiglio universitario nazionale. 
  8. Le disposizioni di cui al comma 5, si applicano, altresi',  alle
procedure di valutazione comparativa  indette  prima  della  data  di
entrata in vigore del presente decreto, per  le  quali  non  si  sono
ancora svolte, alla medesima data, le votazioni per  la  costituzione
delle commissioni. Fermo restando quanto disposto al  primo  periodo,
le eventuali disposizioni dei bandi gia' emanati,  incompatibili  con
il presente decreto, si intendono prive di effetto.  Sono,  altresi',
privi di effetto le procedure gia' avviate per la costituzione  delle
commissioni di cui ai commi 4 e 5 e gli atti  adottati  non  conformi
alle disposizioni del presente decreto. 
  8-bis. I professori  universitari  i  quali  non  usufruiscono  del
periodo di trattenimento in servizio di cui all'articolo 16, comma 1,
del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  503,   conservano
l'elettorato attivo  e  passivo  ai  fini  della  costituzione  delle
commissioni di valutazione comparativa  per  posti  di  professore  e
ricercatore universitario,  e  comunque  non  oltre  il  1°  novembre
successivo al compimento del settantaduesimo anno di eta'. 
  8-ter. Per le procedure di valutazione comparativa di cui al  comma
4 e per quelle relative al reclutamento dei ricercatori universitari,
il cui termine di presentazione delle domande sia scaduto  alla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
ovvero sia ancora aperto alla predetta data, le  universita'  possono
fissare per una data non successiva  al  31  gennaio  2009  un  nuovo
termine  di   scadenza   della   presentazione   delle   domande   di
partecipazione.  Al  fine  di  assicurare  pari  condizioni   tra   i
candidati, rimangono invariate le  norme  del  bando  riguardanti  le
caratteristiche ed i termini temporali di possesso dei titoli e delle
pubblicazioni allegabili da parte dei candidati. 
  9. All'articolo 74, comma  1,  lettera  c),  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, dopo le  parole:  "personale  non  dirigenziale"
sono inserite le seguenti: ", ad esclusione di quelle degli  enti  di
ricerca,".