LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. (21G00256)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2022, ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 10, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 727 e 728 dell'art. 1 che entrano in vigore il 31/12/2021. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2022)
Testo in vigore dal: 30-6-2022
art. 1 (commi 1-100)
aggiornamenti all'articolo
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
Risultati differenziali. Norme in materia di entrata  e  di  spesa  e
                 altre disposizioni. Fondi speciali 
 
  1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in  termini  di
competenza e di cassa, e  del  ricorso  al  mercato  finanziario,  in
termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma  1-ter,  lettera
a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2022,  2023  e
2024, sono indicati nell'allegato 1 annesso alla  presente  legge.  I
livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni
effettuate  al  fine  di  rimborsare  prima  della  scadenza   o   di
ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello
Stato. 
  2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 11, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «  1.  L'imposta  lorda  e'  determinata  applicando   al   reddito
complessivo, al netto degli oneri deducibili  indicati  nell'articolo
10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: 
    a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; 
    b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento; 
    c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento; 
    d) oltre 50.000 euro, 43 per cento »; 
    b) all'articolo 13: 
      1) al comma 1, le lettere a), b) e  c)  sono  sostituite  dalle
seguenti: 
    « a) 1.880 euro, se il  reddito  complessivo  non  supera  15.000
euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non  puo'
essere inferiore a 690  euro.  Per  i  rapporti  di  lavoro  a  tempo
determinato, l'ammontare della  detrazione  effettivamente  spettante
non puo' essere inferiore a 1.380 euro; 
    b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e  l'importo
corrispondente al rapporto tra 28.000  euro,  diminuito  del  reddito
complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e'
superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro; 
    c) 1.910 euro, se il reddito complessivo e'  superiore  a  28.000
euro ma non  a  50.000  euro;  la  detrazione  spetta  per  la  parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di  50.000  euro,  diminuito
del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro »; 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  « 1.1. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 e' aumentata di
un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo e'  superiore  a
25.000 euro ma non a 35.000 euro »; 
      3) al comma 3, le lettere a), b) e  c)  sono  sostituite  dalle
seguenti: 
    « a) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro.
L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere
inferiore a 713 euro; 
    b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255  euro  e  l'importo
corrispondente al rapporto fra 28.000  euro,  diminuito  del  reddito
complessivo, e 19.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e'
superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro; 
    c) 700 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 28.000 euro
ma  non  a  50.000  euro.  La  detrazione   spetta   per   la   parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di  50.000  euro,  diminuito
del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro »; 
      4) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  « 3-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 3 e'  aumentata
di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo e'  superiore
a 25.000 euro ma non a 29.000 euro »; 
      5) al comma 5,  le  lettere  a)  e  b)  sono  sostituite  dalle
seguenti: 
    « a) 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro; 
    b) 500 euro, aumentata del prodotto  fra  765  euro  e  l'importo
corrispondente al rapporto fra 28.000  euro,  diminuito  del  reddito
complessivo, e 22.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e'
superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro; 
    b-bis) 500 euro, se il reddito complessivo e' superiore a  28.000
euro ma non  a  50.000  euro.  La  detrazione  spetta  per  la  parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di  50.000  euro,  diminuito
del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro »; 
      6) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: 
  « 5-ter. La detrazione spettante ai sensi del comma 5 e'  aumentata
di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo e'  superiore
a 11.000 euro ma non a 17.000 euro ». 
  3.  Al  decreto-legge  5  febbraio  2020,  n.  3,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) al comma 1, le parole: « 28.000 euro » sono sostituite dalle
seguenti: « 15.000 euro »  e  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
periodi: « Il trattamento integrativo e'  riconosciuto  anche  se  il
reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 28.000  euro,
a condizione che la somma delle detrazioni di cui agli articoli 12  e
13, comma 1, del testo unico delle imposte sui  redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b),  e
comma 1-ter, dello  stesso  testo  unico,  limitatamente  agli  oneri
sostenuti in dipendenza di prestiti o  mutui  contratti  fino  al  31
dicembre 2021, e delle rate relative  alle  detrazioni  di  cui  agli
articoli 15, comma 1, lettera c), e 16-bis  del  citato  testo  unico
nonche'  di  quelle  relative  alle  detrazioni  previste  da   altre
disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021,
sia di  ammontare  superiore  all'imposta  lorda.  Nel  caso  in  cui
ricorrano le condizioni previste dal secondo periodo, il  trattamento
integrativo e' riconosciuto per un ammontare, comunque non  superiore
a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma
delle detrazioni ivi elencate e l'imposta lorda »; 
    2) al comma 3, secondo periodo, le  parole:  «  ,  tenendo  conto
dell'eventuale diritto all'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2
» sono soppresse; 
    b) l'articolo 2 e' abrogato. 
  4. In relazione agli effetti finanziari conseguenti all'avvio della
riforma fiscale, allo scopo di concorrere all'adeguamento dei bilanci
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di  Trento
e di Bolzano e' previsto, per gli anni 2022-2024, un trasferimento  a
titolo di compensazione della riduzione del  gettito  riguardante  la
compartecipazione IRPEF derivante  dai  commi  2  e  3.  Gli  importi
spettanti a ciascuna autonomia speciale sono stabiliti, entro  il  31
marzo 2022, con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sulla base dell'istruttoria operata da un  apposito  tavolo  tecnico,
coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
con  la  partecipazione  di  rappresentanti  di  ciascuna   autonomia
speciale. 
  5.  Al   fine   di   garantire   la   coerenza   della   disciplina
dell'addizionale regionale  all'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni  dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche stabilita  dal  comma  2  del  presente
articolo, il  termine  di  cui  all'articolo  50,  comma  3,  secondo
periodo,  del  decreto  legislativo  15  dicembre   1997,   n.   446,
limitatamente alle aliquote applicabili per l'anno di  imposta  2022,
e' differito al 31 marzo 2022. 
  6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  entro
il 13 maggio 2022, provvedono alla trasmissione  dei  dati  rilevanti
per la  determinazione  dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul
reddito delle persone fisiche prevista  dall'articolo  50,  comma  3,
quarto periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  ai
fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo  1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 
  7. Entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro
il termine di approvazione del bilancio di previsione, i  comuni  per
l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le  aliquote  dell'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone  fisiche  al  fine  di
conformarsi alla  nuova  articolazione  prevista  per  l'imposta  sul
reddito delle persone fisiche. (18) 
  8. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di  entrata
in vigore della presente legge, l'imposta regionale  sulle  attivita'
produttive (IRAP), di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446,  non  e'  dovuta  dalle  persone  fisiche  esercenti   attivita'
commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b)  e
c) del comma 1 dell'articolo 3 del medesimo  decreto  legislativo  n.
446 del 1997. 
  9. A decorrere dall'esercizio 2022, nello stato di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una
dotazione annua di  192.252.000  euro  finalizzato  a  compensare  le
regioni e le province autonome della riduzione delle entrate  fiscali
derivanti  dall'applicazione  dell'aliquota  base  dell'IRAP  e   non
compensate  nell'ambito  del  finanziamento  sanitario  corrente  del
Servizio  sanitario  nazionale  a  cui  concorre  lo  Stato,   ovvero
dall'applicazione di maggiorazioni regionali vigenti,  derivante  dal
presente comma e dal  comma  2.  Gli  importi  spettanti  a  ciascuna
regione e provincia autonoma a valere sul fondo sono  indicati  nella
tabella di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge e  per  gli
anni 2025 e successivi possono  essere  modificati  con  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze, a invarianza del  contributo
complessivo,  sulla  base  di  un  accordo  da  sancire  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento  e  di  Bolzano.  Al  fine  di  garantire
l'omogeneita'  dei  conti  pubblici,  le  risorse  del   fondo   sono
contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci regionali,
alla  voce  del  piano  dei  conti  finanziario  E.2.01.01.01.001   «
Trasferimenti correnti da Ministeri ». 
  10. All'articolo 6 del  decreto-legge  21  ottobre  2021,  n.  146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021  n.  215,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  « 3. Ai fini delle imposte  sui  redditi,  i  costi  di  ricerca  e
sviluppo sostenuti dai soggetti indicati al comma 1  in  relazione  a
software protetto  da  copyright,  brevetti  industriali,  disegni  e
modelli, che siano dagli stessi soggetti  utilizzati  direttamente  o
indirettamente nello svolgimento della propria  attivita'  d'impresa,
sono maggiorati del 110 per cento. Con  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate sono definite le  modalita'  di  esercizio
dell'opzione di cui al comma 1 »; 
    b) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  « 8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano  alle
opzioni esercitate con riguardo al periodo d'imposta  in  corso  alla
data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  e  ai  successivi
periodi d'imposta »; 
    c) il comma 9 e' abrogato; 
    d) il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
  « 10. Con riferimento al periodo d'imposta in corso  alla  data  di
entrata in vigore  del  presente  decreto  e  ai  successivi  periodi
d'imposta,  non  sono   piu'   esercitabili   le   opzioni   previste
dall'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre  2014,  n.
190, e dall'articolo 4 del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.  58.  I
soggetti di cui  ai  commi  1  e  2  che  abbiano  esercitato  o  che
esercitino opzioni ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45,  della
legge 23 dicembre  2014,  n.  190,  afferenti  ai  periodi  d'imposta
antecedenti a quello in corso alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto  possono  scegliere,  in  alternativa   al   regime
opzionato, di aderire  al  regime  agevolativo  di  cui  al  presente
articolo,  previa  comunicazione  da  inviare  secondo  le  modalita'
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Sono esclusi dalla previsione di cui al secondo  periodo  coloro  che
abbiano  presentato  istanza  di  accesso  alla  procedura   di   cui
all'articolo 31-ter del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600,  ovvero  presentato  istanza  di  rinnovo,  e
abbiano  sottoscritto  un  accordo  preventivo  con  l'Agenzia  delle
entrate a conclusione di dette  procedure,  nonche'  i  soggetti  che
abbiano aderito al regime di cui all'articolo 4 del decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58 »; 
    e) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: 
  « 10-bis. Qualora in uno o piu' periodi d'imposta le spese  di  cui
ai commi 3 e 4 siano sostenute in vista della creazione di una o piu'
immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle di cui al comma 3,
il contribuente puo' usufruire della maggiorazione del 110 per  cento
di  dette  spese  a  decorrere   dal   periodo   d'imposta   in   cui
l'immobilizzazione  immateriale  ottiene  un  titolo   di   privativa
industriale. La maggiorazione del  110  per  cento  non  puo'  essere
applicata alle spese sostenute prima  dell'ottavo  periodo  d'imposta
antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene
un titolo di privativa industriale ». 
  11. Le disposizioni di cui al comma 10 entrano in vigore il  giorno
stesso  della  pubblicazione  della  presente  legge  nella  Gazzetta
Ufficiale. 
  12. All'articolo 1 della legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 652,  le  parole:  «  dal  1°  gennaio  2022  »  sono
sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2023 »; 
    b) al comma 676,  le  parole:  «  dal  1°  gennaio  2022  »  sono
sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2023 ». 
  13. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  dopo  il  numero  114)  e'
inserito il seguente: 
    «  114-bis)  prodotti  assorbenti  e  tamponi,   destinati   alla
protezione   dell'igiene   femminile,   non   compresi   nel   numero
1-quinquies) della tabella A, parte II-bis ». 
  14. All'articolo 1 del  decreto-legge  22  ottobre  2016,  n.  193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.  225,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, al primo  e  al  secondo  periodo,  le  parole:  «
indirizzo  e  alla  vigilanza  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. L'Agenzia delle entrate provvede a monitorare  costantemente
l'attivita' dell'Agenzia delle entrate-Riscossione » sono  sostituite
dalle seguenti: « indirizzo operativo e  al  controllo  della  stessa
Agenzia delle entrate, che ne monitora costantemente l'attivita' » e,
all'ultimo periodo, le parole: « Sono organi dell'ente il  presidente
»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  Sono  organi  dell'ente  il
direttore »; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  « 4. Il direttore dell'ente  e'  il  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate. Il comitato di gestione e' composto dal  direttore,  che  lo
presiede, e da due componenti nominati dall'Agenzia delle entrate tra
i propri dirigenti. Ai componenti del comitato di gestione non spetta
alcun compenso, indennita' o rimborso spese »; 
    c) al comma 5: 
      1) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal  seguente:
« Lo statuto, approvato con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze secondo le previsioni di cui al comma 5-bis, disciplina
le funzioni e le competenze degli organi, indica le entrate dell'ente
necessarie   a   garantirne    l'equilibrio    economico-finanziario,
stabilendo i criteri concernenti la determinazione e le modalita'  di
erogazione delle risorse stanziate in favore dello stesso, nonche'  i
criteri per la definizione degli altri corrispettivi  per  i  servizi
prestati a soggetti pubblici o privati,  incluse  le  amministrazioni
statali »; 
      2) al quarto periodo, la parola: « presidente »  e'  sostituita
dalla seguente: « direttore »; 
      3) al settimo periodo, le parole: « nell'atto aggiuntivo » sono
sostituite dalle seguenti: « nella convenzione »; 
      4) l'ottavo periodo e' soppresso; 
    d) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: 
  « 5-bis. Le deliberazioni del comitato di  gestione  relative  allo
statuto sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze per
l'approvazione,  secondo   le   forme   e   le   modalita'   previste
dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 »; 
    e) dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti: 
  « 5-ter. Le deliberazioni del comitato di  gestione  relative  alle
modifiche dei regolamenti e degli  atti  di  carattere  generale  che
regolano il  funzionamento  dell'Agenzia  delle  entrate-Riscossione,
nonche' ai bilanci  e  ai  piani  pluriennali  di  investimento  sono
trasmesse   per    l'approvazione    all'Agenzia    delle    entrate.
L'approvazione puo' essere negata per ragioni di  legittimita'  o  di
merito. Le deliberazioni si intendono approvate se nei quarantacinque
giorni  dalla  ricezione  delle   stesse   non   e'   emanato   alcun
provvedimento ovvero non sono chiesti  chiarimenti  o  documentazione
integrativa; in tale ultima ipotesi il termine per l'approvazione  e'
interrotto fino a quando non pervengono gli elementi  richiesti;  per
l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si
applicano i termini previsti dal regolamento di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Fermi restando i
controlli sui risultati, gli  altri  atti  di  gestione  dell'Agenzia
delle  entrate-Riscossione  non  sono   sottoposti   all'approvazione
preventiva dell'Agenzia delle entrate. 
  5-quater. Al  fine  di  incrementare  l'efficacia,  l'efficienza  e
l'economicita' nello svolgimento sinergico delle rispettive  funzioni
istituzionali,   l'Agenzia   delle   entrate   e   l'Agenzia    delle
entrate-Riscossione possono stipulare, senza nuovi o maggiori  oneri,
apposite convenzioni o protocolli di intesa che prevedono anche forme
di assegnazione temporanea,  comunque  denominate,  di  personale  da
un'agenzia all'altra »; 
    f) al comma 13: 
      1) l'alinea e' sostituito dal seguente: 
  « La convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo  30
luglio 1999, n. 300, stipulata tra il Ministro dell'economia e  delle
finanze e il direttore dell'Agenzia  delle  entrate,  individua,  per
l'attivita' svolta dall'Agenzia delle entrate-Riscossione: »; 
      2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  « b) le risorse necessarie a far fronte agli oneri di funzionamento
del servizio nazionale  della  riscossione,  stanziate  sul  bilancio
dello  Stato  per  il  trasferimento  in  favore  dell'Agenzia  delle
entrate-Riscossione, per: 
      1) gli oneri di gestione calcolati,  per  le  attivita'  svolte
dalla stessa, sulla base di un'efficiente conduzione aziendale e  dei
vincoli di servizio imposti per esigenze di carattere generale; 
      2)  le  spese  di  investimento  necessarie  per  realizzare  i
miglioramenti programmati »; 
      3) alla lettera c), la parola:  «  tributari  »  e'  sostituita
dalle seguenti: « affidati dagli enti impositori »; 
      4)  alla  lettera  f),  le  parole:  «  vigilanza  sull'operato
dell'ente da parte del Ministero dell'economia e delle finanze » sono
sostituite  dalle  seguenti:  «  indirizzo  operativo   e   controllo
sull'operato dell'ente da parte dell'Agenzia delle entrate »; 
    g) il comma 13-bis e' abrogato; 
    h) al  comma  14,  le  parole:  «  nell'atto  aggiuntivo  »  sono
sostituite dalle seguenti: « nella convenzione » e dopo la parola:  «
segnalati » sono inserite le seguenti: « all'Agenzia delle entrate e,
a cura di quest'ultima, »; 
    i) al comma 14-bis, le  parole:  «  in  materia  di  riscossione,
esponendo distintamente i dati concernenti i carichi di ruolo ad esso
affidati, l'ammontare delle somme riscosse  e  i  crediti  ancora  da
riscuotere, nonche' le quote  di  credito  divenute  inesigibili.  La
relazione  contiene  anche  una  nota  illustrativa  concernente   le
procedure di riscossione che hanno condotto ai risultati  conseguiti,
evidenziando in particolare le ragioni della mancata riscossione  dei
carichi  di  ruolo  affidati.  La  relazione,  anche  ai  fini  della
predisposizione del rapporto di cui all'articolo 10-bis.1 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, e' trasmessa all'Agenzia delle entrate e al
Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'individuazione,
nell'ambito dell'atto aggiuntivo di cui  al  comma  13  del  presente
articolo, delle metodologie e procedure di riscossione piu'  proficue
in termini di economicita' della gestione e di recupero  dei  carichi
di  ruolo  non  riscossi  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  ,
evidenziando i dati relativi ai carichi di ruolo  ad  esso  affidati,
l'ammontare delle somme riscosse e i crediti ancora da riscuotere, le
quote di credito divenute inesigibili, le  procedure  di  riscossione
che hanno condotto ai risultati conseguiti. La relazione e' trasmessa
all'Agenzia delle entrate per la predisposizione del rapporto di  cui
all'articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ». 
  15. L'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999,  n.  112,
e' sostituito dal seguente: 
  « Art. 17. - (Oneri di funzionamento del servizio  nazionale  della
riscossione) - 1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio
nazionale della riscossione,  per  il  progressivo  innalzamento  del
tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari e per il presidio
della funzione di  deterrenza  e  contrasto  dell'evasione,  l'agente
della riscossione ha diritto alla copertura dei  costi  da  sostenere
per il servizio nazionale della riscossione a valere sulle risorse  a
tal fine stanziate sul bilancio dello Stato, in  relazione  a  quanto
previsto dall'articolo 1, comma 13, lettera b), del decreto-legge  22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
dicembre 2016, n. 225. 
  2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1,  comma  6-bis,  del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. 
  3. Sono riversate  ed  acquisite  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato: 
    a)  una  quota,  a  carico  del   debitore,   denominata   "spese
esecutive",  correlata  all'attivazione  di  procedure  esecutive   e
cautelari  da  parte  dell'agente  della  riscossione,  nella  misura
fissata con decreto non regolamentare del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, che individua anche le tipologie di spese  oggetto  di
rimborso; 
    b) una quota, a carico  del  debitore,  correlata  alla  notifica
della cartella di pagamento e degli altri  atti  di  riscossione,  da
determinare con il decreto di cui alla lettera a); 
    c) una quota,  a  carico  degli  enti  creditori,  diversi  dalle
amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti  pubblici
previdenziali, trattenuta  all'atto  dei  riversamenti,  a  qualsiasi
titolo, in favore di tali  enti,  in  caso  di  emanazione  da  parte
dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce in  tutto  o  in
parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata  con  il
decreto di cui alla lettera a); 
    d) una quota, trattenuta all'atto del  riversamento,  pari  all'1
per cento delle  somme  riscosse,  a  carico  degli  enti  creditori,
diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e  dagli
enti pubblici  previdenziali,  che  si  avvalgono  dell'agente  della
riscossione. Tale quota puo' essere rimodulata fino  alla  meta',  in
aumento o in diminuzione, con decreto non regolamentare del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  tenuto  conto  dei  carichi  annui
affidati e dell'andamento della riscossione. 
  4.  Le  quote  riscosse  ai  sensi  del  comma  3  sono   riversate
dall'agente della riscossione ad apposito  capitolo  di  entrata  del
bilancio dello Stato entro il giorno quindici del mese  successivo  a
quello  in  cui  il  medesimo  agente   della   riscossione   ha   la
disponibilita' delle somme e  delle  informazioni  complete  relative
all'operazione di versamento effettuata dal debitore ». 
  16. Le disposizioni dei commi 14 e 15 si applicano a decorrere  dal
1° gennaio 2022. Fino alla data di entrata in vigore del  decreto  di
cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), del decreto legislativo  n.
112 del 1999, come  modificato  dal  citato  comma  15,  continua  ad
applicarsi, in quanto compatibile, il decreto del direttore  generale
del  Dipartimento  delle  entrate  del  Ministero  delle  finanze  21
novembre 2000, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  30  del  6
febbraio 2001. 
  17. Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 restano  fermi,
nella misura e secondo la ripartizione  previste  dalle  disposizioni
vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge: 
    a)  l'aggio  e  gli  oneri  di  riscossione   dell'agente   della
riscossione; 
    b) limitatamente alle attivita' svolte fino alla stessa data  del
31 dicembre 2021, il rimborso delle  spese  relative  alle  procedure
esecutive e alla notifica della cartella di pagamento. 
  18. L'aggio e gli oneri di riscossione di cui al comma 17,  lettera
a), sono riversati dall'agente della riscossione ad apposito capitolo
di entrata del bilancio dello Stato entro il giorno quindici del mese
successivo a quello in cui il medesimo agente ha la disponibilita' di
tali  somme  e  delle  informazioni   riguardanti   l'operazione   di
versamento effettuata dal debitore. Le spese  di  cui  al  comma  17,
lettera b), oggetto di piani di rimborso concordati o stabiliti dalla
legge entro il 31  dicembre  2021  ovvero  non  anticipate  dall'ente
creditore sono trattenute dall'agente della riscossione; le  restanti
spese di cui allo stesso comma 17, lettera b),  sono  riversate  agli
enti creditori che le hanno anticipate, ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 112 del 1999, nel
testo vigente fino alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge. 
  19. Con riferimento ai carichi di cui al  comma  17,  relativamente
alle attivita' svolte dal 1° gennaio 2022 si applica la  ripartizione
del rimborso delle spese relative alle  procedure  esecutive  e  alla
notifica della cartella di pagamento prevista dallo stesso comma 17 e
le somme  riscosse  a  tale  titolo,  nella  misura  stabilita  dalle
disposizioni  vigenti  alla  data  di  maturazione,  sono   riversate
dall'agente della riscossione ad apposito  capitolo  di  entrata  del
bilancio dello Stato, entro il giorno quindici del mese successivo  a
quello  in  cui  il  medesimo  agente   della   riscossione   ha   la
disponibilita'  di  tali  somme   e   delle   informazioni   complete
riguardanti l'operazione di versamento effettuata dal debitore. 
  20. All'articolo 1 della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  326,  le  parole:  «  triennio  2020-2022  »  sono
sostituite dalle seguenti: « biennio 2020-2021 », le parole: « ,  212
milioni per l'anno 2021 » sono sostituite dalle  seguenti:  «  e  250
milioni per l'anno 2021 » e le parole: « e 38 milioni per l'anno 2022
» sono soppresse; 
    b) al comma 327, le parole: « 212 milioni » sono sostituite dalle
seguenti: « 250 milioni »; 
    c) il comma 328 e' abrogato. 
  21. Al comma 2 dell'articolo 62 del decreto legislativo  30  luglio
1999, n. 300, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «  Le
funzioni e i compiti in  materia  di  riscossione  sono  disciplinati
dall'articolo  1  del  decreto-legge  22  ottobre   2016,   n.   193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016,  n.  225
». 
  22. Entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, lo statuto, il regolamento e gli  atti  di  carattere
generale che regolano il funzionamento dell'Agenzia delle  entrate  e
dell'Agenzia   delle   entrate-Riscossione   sono    adeguati    alle
disposizioni di cui ai commi da 14 a 21. 
  23. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi da
14 a  22  e'  stanziata  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze la somma  di  990  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2022. 
  24.  All'articolo  62,  comma  3,  quinto   periodo,   del   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n.  82,  le  parole:  «  limitatamente  all'anno  2021  »  sono
sostituite dalle seguenti: « limitatamente agli anni 2021 e 2022 ». 
  25. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
le parole: « Per gli anni 2017, 2018,  2019,  2020  e  2021,  »  sono
sostituite dalle seguenti: « Per gli anni  2017,  2018,  2019,  2020,
2021 e 2022, ». 
  26. Al comma 101, primo periodo, dell'articolo  1  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, le parole: « a 30.000 euro ed entro un  limite
complessivo non superiore a 150.000  euro  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: «  a  40.000  euro  ed  entro  un  limite  complessivo  non
superiore a 200.000 euro ». 
  27. Al comma 4 dell'articolo 13-bis del  decreto-legge  26  ottobre
2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  dicembre
2019, n. 157, dopo le parole: « della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
»  sono  inserite  le  seguenti:  «  con  esclusione  del  comma  112
limitatamente ai piani di cui al comma 2-bis del  presente  articolo,
». 
  28. All'articolo 119 del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo, le parole:  «
per la parte di spesa sostenuta  nell'anno  2022  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022
»; 
    b) al comma 3-bis, dopo le parole: « dai soggetti di cui al comma
9, lettera c), » sono inserite le seguenti: « e dalle cooperative  di
cui al comma 9, lettera d), »; 
    c) al comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente: « Per
le spese documentate e rimaste a carico del  contribuente,  sostenute
per l'installazione di impianti  solari  fotovoltaici  connessi  alla
rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1,  lettere
a), b), c) e d), del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero  di  impianti  solari
fotovoltaici  su  strutture  pertinenziali  agli  edifici,   eseguita
congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai  commi  1  e  4  del
presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1,
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro
quote annuali di pari importo, spetta nella misura  riconosciuta  per
gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno
di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare  complessivo  delle
stesse spese non superiore a euro 48.000 e  comunque  nel  limite  di
spesa di euro 2.400 per ogni kW  di  potenza  nominale  dell'impianto
solare fotovoltaico »; 
    d) al comma 8, il primo periodo e' sostituito dal seguente: « Per
le spese documentate e rimaste a carico del  contribuente,  sostenute
per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica
di veicoli elettrici negli edifici di  cui  all'articolo  16-ter  del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli
interventi di cui al comma 1 del  presente  articolo,  la  detrazione
spetta nella misura riconosciuta per gli  interventi  previsti  dallo
stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa,  da
ripartire tra gli aventi diritto in quattro  quote  annuali  di  pari
importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa,  fatti
salvi gli interventi in corso  di  esecuzione:  euro  2.000  per  gli
edifici unifamiliari o per le unita' immobiliari situate  all'interno
di edifici plurifamiliari che  siano  funzionalmente  indipendenti  e
dispongano di uno  piu'  accessi  autonomi  dall'esterno  secondo  la
definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo;  euro  1.500
per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero
massimo di 8 colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i
condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine »; 
    e) il comma 8-bis e' sostituito dal seguente: 
  « 8-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone
fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma
9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle  persone  fisiche
sulle singole unita' immobiliari all'interno dello stesso  condominio
o dello  stesso  edificio,  compresi  quelli  effettuati  su  edifici
oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo  3,  comma
1, lettera d), del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la  detrazione  spetta  anche
per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025,  nella  misura  del
110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del  70
per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento  per
quelle sostenute nell'anno 2025. Per  gli  interventi  effettuati  su
unita' immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma  9,  lettera
b), la detrazione del  110  per  cento  spetta  anche  per  le  spese
sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla  data  del
30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per  almeno  il  30  per
cento dell'intervento complessivo. Per gli interventi effettuati  dai
soggetti di cui al comma 9, lettera c),  compresi  quelli  effettuati
dalle persone fisiche sulle singole  unita'  immobiliari  all'interno
dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera
d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano  stati  effettuati
lavori per almeno il 60 per  cento  dell'intervento  complessivo,  la
detrazione del 110 per cento spetta  anche  per  le  spese  sostenute
entro il 31 dicembre 2023 »; 
    f) dopo il comma 8-bis e' inserito il seguente: 
  « 8-ter. Per gli interventi effettuati  nei  comuni  dei  territori
colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile  2009
dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza,  la  detrazione  per
gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta,
in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese  sostenute
entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento »; 
    g) dopo il comma 8-ter e' inserito il seguente: 
  « 8-quater. La detrazione  spetta  nella  misura  riconosciuta  nel
comma 8-bis anche per le spese sostenute  entro  i  termini  previsti
nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi
2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo eseguiti
congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis »; 
    h) al comma  11,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «  Ai  fini
dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121,
» sono inserite le seguenti: « nonche'  in  caso  di  utilizzo  della
detrazione nella dichiarazione dei  redditi,  »  e  dopo  il  secondo
periodo  e'  aggiunto  il  seguente:  «  In  caso  di   dichiarazione
presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia  delle  entrate,
ovvero  tramite  il  sostituto  d'imposta  che  presta   l'assistenza
fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare  la  detrazione
nella dichiarazione dei  redditi,  non  e'  tenuto  a  richiedere  il
predetto visto di conformita' »; 
    i) al comma 13-bis, al terzo periodo, dopo le parole: « comma 13,
lettera a) » sono aggiunte le seguenti: « , nonche' ai valori massimi
stabiliti, per talune categorie di beni,  con  decreto  del  Ministro
della transizione ecologica, da emanare entro il 9 febbraio 2022 » e,
al  quarto  periodo,  le  parole:  «  del  predetto  decreto  »  sono
sostituite dalle seguenti: « dei predetti decreti »; 
    l) al  comma  13-bis,  dopo  il  terzo  periodo  e'  inserito  il
seguente: « I prezzari individuati nel decreto di cui alla lettera a)
del comma 13  devono  intendersi  applicabili  anche  ai  fini  della
lettera b) del medesimo comma e con riferimento  agli  interventi  di
cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del  decreto-legge  4
giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2013, n. 90, di cui all'articolo 1, commi da 219 a 223,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, e di cui all'articolo  16-bis,  comma
1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 ». 
  29. All'articolo 121 del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, alinea, le parole: « negli anni 2020 e 2021 » sono
sostituite dalle seguenti: « negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024
»; 
    b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
  « 1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati  nel  comma
2, in caso di opzione di cui al comma 1: 
    a) il contribuente richiede il  visto  di  conformita'  dei  dati
relativi  alla  documentazione  che  attesta   la   sussistenza   dei
presupposti che danno  diritto  alla  detrazione  d'imposta  per  gli
interventi di cui al presente articolo. Il visto  di  conformita'  e'
rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma  3
dell'articolo  3   del   regolamento   recante   modalita'   per   la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui  redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  all'imposta  sul
valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza  fiscale  dei
centri costituiti dai soggetti di  cui  all'articolo  32  del  citato
decreto legislativo n. 241 del 1997; 
    b) i tecnici  abilitati  asseverano  la  congruita'  delle  spese
sostenute secondo le disposizioni dell'articolo  119,  comma  13-bis.
Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al  comma
2 anche quelle sostenute per il rilascio del  visto  di  conformita',
delle attestazioni e delle asseverazioni di cui  al  presente  comma,
sulla base dell'aliquota prevista dalle  singole  detrazioni  fiscali
spettanti in relazione ai predetti interventi. Le disposizioni di cui
al presente comma non si applicano alle opere gia' classificate  come
attivita' di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in  materia  edilizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  2
marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81  del  7  aprile
2018, o della normativa  regionale,  e  agli  interventi  di  importo
complessivo non superiore  a  10.000  euro,  eseguiti  sulle  singole
unita'  immobiliari  o  sulle  parti  comuni   dell'edificio,   fatta
eccezione per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 219,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 »; 
    c) al comma 2, lettera a), le parole: « a) e b) » sono sostituite
dalle seguenti: « a), b) e d) »; 
    d) al comma 7-bis, le parole: « nell'anno 2022 » sono  sostituite
dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 ». 
  30. Dopo l'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  e'
inserito il seguente: 
  « Art. 122-bis. - (Misure di contrasto alle  frodi  in  materia  di
cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli  preventivi)  -  1.
L'Agenzia delle entrate, entro cinque  giorni  lavorativi  dall'invio
della  comunicazione  dell'avvenuta  cessione   del   credito,   puo'
sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti
delle comunicazioni delle cessioni, anche successive  alla  prima,  e
delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121
e 122 che  presentano  profili  di  rischio,  ai  fini  del  relativo
controllo  preventivo.  I  profili  di   rischio   sono   individuati
utilizzando criteri  relativi  alla  diversa  tipologia  dei  crediti
ceduti e riferiti: 
    a) alla coerenza e  alla  regolarita'  dei  dati  indicati  nelle
comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente  comma  con  i  dati
presenti   nell'Anagrafe   tributaria   o   comunque   in    possesso
dell'Amministrazione finanziaria; 
    b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti
che intervengono nelle operazioni a cui detti crediti sono correlati,
sulla base delle informazioni  presenti  nell'Anagrafe  tributaria  o
comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria; 
    c) ad analoghe cessioni effettuate  in  precedenza  dai  soggetti
indicati nelle comunicazioni e  nelle  opzioni  di  cui  al  presente
comma. 
  2. Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di  cui
al comma 1, la comunicazione si considera non  effettuata  e  l'esito
del  controllo  e'  comunicato  al  soggetto  che  ha  trasmesso   la
comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati,  ovvero
decorso il periodo di sospensione degli effetti  della  comunicazione
di cui al comma 1, la  comunicazione  produce  gli  effetti  previsti
dalle disposizioni di riferimento. 
  3.   Fermi   restando   gli   ordinari   poteri    di    controllo,
l'Amministrazione finanziaria procede in ogni caso al  controllo  nei
termini di legge di tutti i crediti relativi  alle  cessioni  per  le
quali la comunicazione si considera non avvenuta ai sensi  del  comma
2. 
  4.  I  soggetti  obbligati  di  cui  all'articolo  3  del   decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni
comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122  del  presente  decreto,
non procedono all'acquisizione del credito in tutti  i  casi  in  cui
ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35  e  42  del  predetto
decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi restando gli obblighi  ivi
previsti. 
  5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  sono
stabiliti  criteri,  modalita'  e  termini  per  l'attuazione,  anche
progressiva, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ». 
  31. L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle  agevolazioni  di
cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
nonche' alle agevolazioni e ai contributi a fondo  perduto,  da  essa
erogati,  introdotti  a  seguito  dell'emergenza  epidemiologica   da
COVID19,   ferma   restando   l'applicabilita'    delle    specifiche
disposizioni contenute nella normativa  vigente,  esercita  i  poteri
previsti dagli articoli 31 e  seguenti  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e  dagli  articoli  51  e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633. 
  32. Con riferimento alle funzioni  di  cui  al  comma  31,  per  il
recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a
contributi indebitamente percepiti o  fruiti  ovvero  a  cessioni  di
crediti  d'imposta  in  mancanza  dei   requisiti,   in   base   alle
disposizioni e ai poteri di cui al medesimo comma 31 e in assenza  di
una specifica disciplina, l'Agenzia delle entrate procede con un atto
di recupero emanato in base alle disposizioni di cui all'articolo  1,
commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
  33. Fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente,
l'atto di recupero di cui al  comma  32  e'  notificato,  a  pena  di
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo  a  quello
in cui e' avvenuta la violazione. 
  34. Fatte salve ulteriori specifiche disposizioni, con il  medesimo
atto di recupero sono irrogate le  sanzioni  previste  dalle  singole
norme vigenti  per  le  violazioni  commesse  e  sono  applicati  gli
interessi. 
  35. Le attribuzioni di cui ai commi da 31 a 34 spettano all'ufficio
dell'Agenzia  delle  entrate  competente  in  ragione  del  domicilio
fiscale del contribuente, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600, al momento della commissione della violazione; in  mancanza  del
domicilio fiscale, la competenza e'  attribuita  ad  un'articolazione
della medesima Agenzia individuata con provvedimento del direttore. 
  36. Per le controversie relative all'atto di  recupero  di  cui  al
comma  32  si  applicano  le  disposizioni   previste   dal   decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 
  37.  Al  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi
di efficienza energetica: 
      1) al comma 1, al comma 2, lettere a), b) e b-bis), e al  comma
2-quater, le parole: « 31  dicembre  2021  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « 31 dicembre 2024 »; 
      2)  al  comma  2-bis,  le  parole:  «  nell'anno  2021  »  sono
sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre  2024
»; 
    b) all'articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi
di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili: 
      1) ai commi 1, 1-bis e 1-ter, le parole: « 31 dicembre  2021  »
sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  « 2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma
1 e' altresi' riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino  a
concorrenza del suo ammontare, per  le  ulteriori  spese  documentate
sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l'acquisto di mobili e  di
grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A  per  i
forni, alla classe E  per  le  lavatrici,  le  lavasciugatrici  e  le
lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i  congelatori,  per
le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta  energetica,
finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.  La
detrazione di cui al presente comma,  da  ripartire  tra  gli  aventi
diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta  nella  misura
del 50 per  cento  delle  spese  sostenute  ed  e'  calcolata  su  un
ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per l'anno 2022 e a
5.000 euro  per  gli  anni  2023  e  2024.  La  detrazione  spetta  a
condizione che gli interventi di  recupero  del  patrimonio  edilizio
siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello
dell'acquisto. Qualora gli  interventi  di  recupero  del  patrimonio
edilizio   siano   effettuati   nell'anno   precedente    a    quello
dell'acquisto, ovvero siano iniziati nell'anno  precedente  a  quello
dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa  di  cui
al secondo periodo e' considerato  al  netto  delle  spese  sostenute
nell'anno precedente per le quali si e' fruito della  detrazione.  Ai
fini dell'utilizzo della detrazione dall'imposta, le spese di cui  al
presente comma sono computate  indipendentemente  dall'importo  delle
spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono  delle
detrazioni di cui al comma 1 ». 
  38. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
le parole: « Per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: «  Per
gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 ». 
  39. All'articolo 1, comma 219, della legge  27  dicembre  2019,  n.
160, le parole: « negli anni 2020 e  2021  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « nell'anno 2022 » e le  parole  «  90  per  cento  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 60 per cento ». 
  40. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma  28,  lettere
d-bis) ed e), al comma 29, lettera a-bis), e ai commi da 30 a  36  si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
pubblica. 
  41. Il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, e' abrogato. Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e  sono  fatti  salvi  gli
effetti prodottisi ed i  rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  del
medesimo decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157. 
  42. Al  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 119-bis e' inserito il seguente: 
  « Art. 119-ter. - (Detrazione per  gli  interventi  finalizzati  al
superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) -  1.  Ai
fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai  contribuenti
e' riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza
del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1°  gennaio
2022  al  31  dicembre  2022  per  la  realizzazione  di   interventi
direttamente  finalizzati  al  superamento  e   all'eliminazione   di
barriere architettoniche in edifici gia' esistenti. 
  2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra  gli
aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta  nella
misura del 75 per cento delle spese sostenute ed e' calcolata  su  un
ammontare complessivo non superiore a: 
    a) euro 50.000 per gli  edifici  unifamiliari  o  per  le  unita'
immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari  che  siano
funzionalmente indipendenti  e  dispongano  di  uno  o  piu'  accessi
autonomi dall'esterno; 
    b)  euro  40.000  moltiplicati  per  il   numero   delle   unita'
immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due
a otto unita' immobiliari; 
    c)  euro  30.000  moltiplicati  per  il   numero   delle   unita'
immobiliari che compongono l'edificio per  gli  edifici  composti  da
piu' di otto unita' immobiliari. 
  3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli  interventi
di automazione degli impianti degli edifici e  delle  singole  unita'
immobiliari  funzionali  ad  abbattere  le  barriere  architettoniche
nonche', in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative
allo smaltimento  e  alla  bonifica  dei  materiali  e  dell'impianto
sostituito. 
  4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di  cui  al
presente articolo rispettano i requisiti previsti dal regolamento  di
cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14  giugno  1989,  n.
236 »; 
    b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera f) e'  aggiunta  la
seguente: 
  « f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di
cui all'articolo 119-ter del presente decreto ». 
  43.  Ai  soli  fini  della  predisposizione  degli   attestati   di
prestazione  energetica  convenzionale  di  cui   al   paragrafo   12
dell'allegato A al decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  6
agosto 2020, recante requisiti tecnici per l'accesso alle  detrazioni
fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd Ecobonus,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per  i
vettori energetici si applicano sempre i fattori  di  conversione  in
energia primaria  validi  al  19  luglio  2020,  anche  nel  caso  di
eventuali successivi aggiornamenti degli stessi. 
  43-bis. Per i  lavori  edili  di  cui  all'allegato  X  al  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i benefici previsti dagli  articoli
119, 119-ter, 120 e 121 del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
nonche' quelli previsti dall'articolo 16, comma 2, del  decreto-legge
4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2013, n.  90,  dall'articolo  1,  comma  12,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 1, comma 219, della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, possono essere riconosciuti solo se  nell'atto
di affidamento dei  lavori  e'  indicato  che  i  lavori  edili  sono
eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del
settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni
datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81. La previsione di cui al periodo  precedente  si  applica
con riferimento alle opere il cui  importo  risulti  complessivamente
superiore a 70.000 euro, fermo restando che l'obbligo di applicazione
dei contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali,
sottoscritti   dalle    organizzazioni    sindacali    e    datoriali
comparativamente  piu'  rappresentative  a  livello   nazionale,   e'
riferito esclusivamente ai lavori edili come definiti dall'allegato X
al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il contratto  collettivo
applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, deve  essere
riportato  nelle  fatture  emesse  in  relazione  all'esecuzione  dei
lavori. I soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b),
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22
luglio 1998, n. 322, e i  responsabili  dell'assistenza  fiscale  dei
centri costituiti dai soggetti di cui  all'articolo  32  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per rilasciare, ove  previsto,  il
visto di conformita', ai sensi dell'articolo 35  del  citato  decreto
legislativo n. 241  del  1997,  verificano  anche  che  il  contratto
collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori
e riportato nelle fatture  emesse  in  relazione  all'esecuzione  dei
lavori. L'Agenzia delle entrate, per la verifica dell'indicazione del
contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e
nelle fatture, puo' avvalersi dell'Ispettorato nazionale del  lavoro,
dell'INPS  e  delle  Casse  edili.  Le  amministrazioni  e  gli  enti
coinvolti provvedono alle  previste  attivita'  di  verifica  con  le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente. (3) 
  44. All'articolo 1 della legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1051, le parole: « e fino al 31 dicembre 2022, ovvero
entro il 30 giugno 2023, a  condizione  che  entro  la  data  del  31
dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato  dal  venditore  e
sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20  per
cento del costo di acquisizione, » sono  soppresse  e  le  parole:  «
commi da 1052 a 1058 » sono sostituite dalle  seguenti:  «  commi  da
1052 a 1058-ter »; 
    b) dopo il comma 1057 e' inserito il seguente: 
  « 1057-bis.  Alle  imprese  che  effettuano  investimenti  in  beni
strumentali nuovi indicati nell'allegato  A  annesso  alla  legge  11
dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino  al  31
dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro
la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di  acconti  in  misura  almeno
pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito  d'imposta
e' riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota
di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del  10  per
cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni
di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5  per  cento
del costo, per la quota di investimenti superiori  a  10  milioni  di
euro e fino al limite massimo di costi  complessivamente  ammissibili
pari a 20 milioni di euro »; 
    c) il comma 1058 e' sostituito dal seguente: 
  « 1058. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad  oggetto
beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n.
232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino  al  31  dicembre  2023,
ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31
dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato  dal  venditore  e
sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20  per
cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta e' riconosciuto
nella misura del 20 per cento del costo, nel limite  massimo  annuale
di costi ammissibili  pari  a  1  milione  di  euro.  Si  considerano
agevolabili  anche  le  spese  per  servizi  sostenute  in  relazione
all'utilizzo  dei  beni  di  cui  al  predetto  allegato  B  mediante
soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette "di
cloud computing"), per la quota imputabile per competenza »; 
    d) dopo il comma 1058 sono inseriti i seguenti: 
  « 1058-bis. Alle imprese  che  effettuano  investimenti  aventi  ad
oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11  dicembre
2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al  31  dicembre
2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la  data
del 31  dicembre  2024  il  relativo  ordine  risulti  accettato  dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di  acconti  in  misura  almeno
pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito  d'imposta
e' riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo,  nel  limite
massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano
agevolabili  anche  le  spese  per  servizi  sostenute  in  relazione
all'utilizzo  dei  beni  di  cui  al  predetto  allegato  B  mediante
soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza. 
  1058-ter.  Alle  imprese  che  effettuano  investimenti  aventi  ad
oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11  dicembre
2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al  31  dicembre
2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la  data
del 31  dicembre  2025  il  relativo  ordine  risulti  accettato  dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di  acconti  in  misura  almeno
pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito  d'imposta
e' riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo,  nel  limite
massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano
agevolabili  anche  le  spese  per  servizi  sostenute  in  relazione
all'utilizzo  dei  beni  di  cui  al  predetto  allegato  B  mediante
soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per  competenza
»; 
    e) al comma 1059, le parole: « commi 1056, 1057  e  1058  »  sono
sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti:  «  commi  da  1056  a
1058-ter »; 
    f) al comma 1062, le parole: «  commi  da  1054  a  1058  »  sono
sostituite dalle seguenti: « commi da 1054 a 1058-ter », le parole: «
commi 1056, 1057 e 1058 » sono sostituite dalle seguenti: « commi  da
1056 a 1058-ter » e le  parole:  «  commi  da  1056  a  1058  »  sono
sostituite dalle seguenti: « commi da 1056 a 1058-ter »; 
    g) al comma 1063, le parole: «  commi  da  1054  a  1058  »  sono
sostituite dalle seguenti: « commi da 1054 a 1058-ter ». 
  45. All'articolo 1 della legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 198 e' sostituito dal seguente: 
  « 198. Per gli investimenti in ricerca e sviluppo,  in  transizione
ecologica, in  innovazione  tecnologica  4.0  e  in  altre  attivita'
innovative, e' riconosciuto un credito d'imposta  alle  condizioni  e
nelle misure di cui ai commi da 199 a 206 »; 
    b) il comma 203 e' sostituito dal seguente: 
  « 203. Per le attivita' di ricerca e sviluppo  previste  dal  comma
200, il credito d'imposta e' riconosciuto, fino al periodo  d'imposta
in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 20  per  cento  della
relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni  o
dei contributi a  qualunque  titolo  ricevuti  per  le  stesse  spese
ammissibili, nel  limite  massimo  annuale  di  4  milioni  di  euro,
ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore
o  superiore  a  dodici  mesi.  Per  le  attivita'   di   innovazione
tecnologica  previste  dal  comma  201,  il  credito   d'imposta   e'
riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023,
in misura pari al 10  per  cento  della  relativa  base  di  calcolo,
assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque
titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili,  nel  limite  massimo
annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo
d'imposta di durata inferiore o  superiore  a  dodici  mesi.  Per  le
attivita' di design e ideazione estetica previste dal comma  202,  il
credito d'imposta e' riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10 per  cento  della  relativa
base di calcolo, assunta al  netto  delle  altre  sovvenzioni  o  dei
contributi  a  qualunque   titolo   ricevuti   sulle   stesse   spese
ammissibili, nel  limite  massimo  annuale  di  2  milioni  di  euro,
ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore
o  superiore  a  dodici  mesi.  Per  le  attivita'   di   innovazione
tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione  di
prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente  migliorati
per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica  o  di
innovazione digitale 4.0, individuati con  il  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d'imposta
e' riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso  al  31  dicembre
2022, in misura pari al 15 per cento della relativa base di  calcolo,
assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque
titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili,  nel  limite  massimo
annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo
d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto
dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei
progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse  tipologie
di attivita', e' possibile applicare  il  beneficio  anche  per  piu'
attivita' ammissibili nello stesso periodo d'imposta »; 
    c) dopo il comma 203 sono inseriti i seguenti: 
  « 203-bis. Per le attivita' di  ricerca  e  sviluppo  previste  dal
comma  200,  il  credito  d'imposta  e'  riconosciuto,  dal   periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e  fino  a
quello in corso al 31 dicembre 2031, in misura pari al 10  per  cento
della  relativa  base  di  calcolo,  assunta  al  netto  delle  altre
sovvenzioni o dei contributi  a  qualunque  titolo  ricevuti  per  le
stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 5 milioni  di
euro, ragguagliato ad anno in caso di  periodo  d'imposta  di  durata
inferiore o superiore a dodici mesi. 
  203-ter. Per le attivita' di innovazione tecnologica  previste  dal
comma  201,  il  credito  d'imposta  e'  riconosciuto,  dal   periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino  al
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari  al  5
per cento della relativa base di  calcolo,  assunta  al  netto  delle
altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti  sulle
stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni  di
euro, ragguagliato ad anno in caso di  periodo  d'imposta  di  durata
inferiore o superiore a dodici mesi. 
  203-quater.  Per  le  attivita'  di  design  e  ideazione  estetica
previste dal comma 202, il credito  d'imposta  e'  riconosciuto,  dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023  e
fino al periodo d'imposta in corso al 31  dicembre  2025,  in  misura
pari al 5 per cento della relativa base di calcolo, assunta al  netto
delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo  ricevuti
sulle stesse spese ammissibili,  nel  limite  massimo  annuale  di  2
milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di
durata inferiore o superiore a dodici mesi. 
  203-quinquies. Per le attivita' di innovazione tecnologica previste
dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti  o  processi
di   produzione   nuovi   o   sostanzialmente   migliorati   per   il
raggiungimento  di  un  obiettivo  di  transizione  ecologica  o   di
innovazione digitale 4.0, individuati con  il  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d'imposta
e' riconosciuto, per il periodo  d'imposta  successivo  a  quello  in
corso al 31 dicembre 2022, in misura  pari  al  10  per  cento  della
relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni  o
dei  contributi  a  qualunque  titolo  ricevuti  sulle  stesse  spese
ammissibili, nel  limite  massimo  annuale  di  4  milioni  di  euro,
ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore
o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali  indicati  e  a
condizione della separazione analitica dei  progetti  e  delle  spese
ammissibili  pertinenti  alle  diverse  tipologie  di  attivita',  e'
possibile applicare il beneficio anche per piu' attivita' ammissibili
nello stesso periodo d'imposta. 
  203-sexies. Per le attivita' di  innovazione  tecnologica  previste
dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti  o  processi
di   produzione   nuovi   o   sostanzialmente   migliorati   per   il
raggiungimento  di  un  obiettivo  di  transizione  ecologica  o   di
innovazione digitale 4.0, individuati con  il  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d'imposta
e' riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a quello  in  corso
al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025,  in
misura pari al 5 per cento della relativa base di calcolo, assunta al
netto delle altre sovvenzioni o dei  contributi  a  qualunque  titolo
ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite  massimo  annuale
di 4 milioni di  euro,  ragguagliato  ad  anno  in  caso  di  periodo
d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto
dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei
progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse  tipologie
di attivita', e' possibile applicare  il  beneficio  anche  per  piu'
attivita' ammissibili nello stesso periodo d'imposta »; 
    d) al comma 205, le parole: « al  comma  203  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « ai commi da 203 a 203-sexies ». 
  46. All'articolo 1 della legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 89, le parole: « nella misura di 500.000 euro »  sono
sostituite dalle seguenti: « nella misura di  200.000  euro  »  e  le
parole: « fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle  seguenti:
« fino al 31 dicembre 2022 »; 
    b) al comma 90, le parole: « e di 30 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2020, 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , di
30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 35 milioni
di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per l'anno 2023 ». 
  47. Al fine di assicurare continuita' alle misure di sostegno  agli
investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese  attuate
ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo  articolo  2
e' integrata di 240 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2022  e
2023, 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026  e
60 milioni di euro per l'anno 2027. 
  48. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
le parole: « in un'unica soluzione, secondo le modalita'  determinate
con il medesimo decreto » sono sostituite dalle seguenti: «  in  piu'
quote determinate con il medesimo decreto. In caso  di  finanziamento
di importo non superiore a 200.000 euro, il  contributo  puo'  essere
erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili ». 
  49.  Per  il  sostegno  all'internazionalizzazione  delle   imprese
italiane, sono disposti i seguenti interventi: 
    a) la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo  2,  primo
comma, del decreto-legge 28 maggio  1981,  n.  251,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e' incrementata di
1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026; 
    b) la dotazione del fondo di cui all'articolo 72,  comma  1,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' incrementata di 150 milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, per  le  finalita'  di
cui alla lettera d) del medesimo comma. 
  50.   Per   il   potenziamento   delle   politiche   di    sostegno
all'internazionalizzazione delle imprese italiane,  sono  disposti  i
seguenti interventi: 
    a) all'articolo 14  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 18-bis, le parole: «  R.E.TE.  Imprese  Italia,  di
Alleanza delle  Cooperative  italiane  e  dell'Associazione  bancaria
italiana  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «   Alleanza   delle
Cooperative italiane, della Confederazione italiana della  piccola  e
media  industria  privata  e  dell'Associazione  bancaria   italiana,
nonche' da un rappresentante del settore  artigiano,  individuato,  a
rotazione  annuale,  tra  i   presidenti   di   Casartigiani,   della
Confederazione nazionale dell'artigianato e  della  piccola  e  media
impresa, di  Confartigianato  imprese  e  da  un  rappresentante  del
settore del  commercio,  individuato,  a  rotazione  annuale,  tra  i
presidenti di Confcommercio e di Confesercenti. Ai  componenti  della
cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza,  rimborsi
spese o altri emolumenti comunque denominati »; 
      2) dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti: 
  « 20-bis. La programmazione triennale dell'utilizzo  delle  risorse
del fondo di cui al comma 19 e' adottata  con  decreto  del  Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con
il Ministro dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con
il Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali,  tenuto
conto degli indirizzi della cabina di regia di cui al  comma  18-bis.
Sul decreto di cui al  primo  periodo  e'  acquisita  l'intesa  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano. 
  20-ter. Il  Ministro  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale  riferisce  annualmente  alle  Camere   sull'andamento
dell'attivita' promozionale e sull'attuazione della programmazione di
cui  al  comma  20-bis,  sulla  base  di  una  relazione  predisposta
dall'Agenzia »; 
      3) dopo il comma 24 e' inserito il seguente: 
  « 24-bis. Nell'ambito della dotazione organica dell'Agenzia e delle
risorse finanziarie iscritte nel fondo per le spese di  funzionamento
di cui al comma 26-ter, sono istituite 4  posizioni  dirigenziali  di
livello generale e le posizioni dirigenziali di livello non  generale
sono rideterminate in 33 unita'. Nelle  more  dello  svolgimento  dei
concorsi di cui all'articolo 28-bis, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, fino a 3  incarichi  dirigenziali  di  livello
generale di  nuova  istituzione  possono  essere  conferiti  mediante
interpello  riservato  a  dirigenti  di  seconda  fascia  dei   ruoli
dell'Agenzia. Un incarico e' coperto, senza preventivo esperimento di
interpello, con le modalita' di cui all'articolo 28-bis, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le finalita' di cui al
presente comma, e' autorizzata la  spesa  di  euro  517.092  annui  a
decorrere dall'anno 2022 »; 
    b) il fondo di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, e' incrementato di 1.000.000 di euro per  l'anno
2024, 63.722.329 euro per l'anno 2025,  69.322.329  euro  per  l'anno
2026, 73.722.329 euro per l'anno 2027,  76.322.329  euro  per  l'anno
2028 e 81.322.329 euro a decorrere dall'anno 2029; 
    c) all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il  comma
61 e' abrogato; 
    d) all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
i commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 8 e 9 sono abrogati; 
    e) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il  comma
297 e' abrogato. 
  51. Al fine di fare fronte ai danni subiti dal patrimonio  pubblico
e privato e dalle attivita' economiche e  produttive  a  seguito  dei
gravi incendi boschivi, in zone di interfaccia e urbani, verificatisi
nei territori di cui alla deliberazione del  Consiglio  dei  ministri
del 26 agosto 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 dell'8
settembre 2021, si provvede ai sensi di  quanto  previsto  dal  comma
448, secondo periodo, entro il limite massimo di 40 milioni di  euro,
sulla base delle ricognizioni dei fabbisogni di cui all'articolo  25,
comma 2, lettera e), del codice della protezione civile,  di  cui  al
decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1.  I  Commissari  delegati
nominati con l'ordinanza del Capo del Dipartimento  della  protezione
civile  n.  789  del  1°  settembre  2021  provvedono   alla   citata
ricognizione previa determinazione dei relativi criteri con  apposita
deliberazione del Consiglio dei ministri da  adottare  tenendo  conto
della peculiarita' dello specifico contesto emergenziale. 
  52. Per le finalita' di cui al comma 51, l'autorizzazione di  spesa
di cui al comma 448, primo periodo, e' integrata  di  40  milioni  di
euro per l'anno 2022. 
  53. All'articolo  13  del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) all'alinea, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono  sostituite
dalle seguenti: « 30 giugno 2022, fatto salvo quanto  previsto  dalle
lettere a) e m) »; 
      2) alla lettera a), le parole:  «  a  titolo  gratuito  »  sono
sostituite dalle seguenti: « a titolo gratuito. A  decorrere  dal  1°
aprile 2022, le  garanzie  sono  concesse  previo  pagamento  di  una
commissione da versare al Fondo di cui  all'articolo  2,  comma  100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 »; 
      3) alla lettera g),  alle  parole:  «  fermo  restando  »  sono
premesse le seguenti: « fino al 30 giugno 2022, »; 
      4) alla lettera m), al primo periodo, dopo  le  parole:  «  con
copertura al 90 per cento, » sono inserite le seguenti: « nonche',  a
decorrere dal 1° gennaio 2022, con copertura all'80 per  cento,  »  e
dopo il sesto periodo e' inserito il seguente: « A decorrere  dal  1°
aprile 2022, per il rilascio della  garanzia  di  cui  alla  presente
lettera e' previsto il pagamento di una  commissione  da  versare  al
Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662 »; 
    b) al comma  12-bis,  le  parole:  «  31  dicembre  2021  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 ». 
  54. Alle richieste di ammissione alla garanzia  del  Fondo  di  cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,
n. 662, presentate a far data dal 1° luglio 2022 non  si  applica  la
disciplina prevista dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020,
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno  2020,  n.
40, in applicazione della  comunicazione  della  Commissione  europea
C(2020) 1863 final del 19 marzo  2020,  e  successive  modificazioni,
recante un « Quadro temporaneo per le misure  di  aiuto  di  Stato  a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 ». 
  55. A decorrere dal 1° luglio 2022 e  fino  al  31  dicembre  2022,
l'importo massimo garantito per singola  impresa  dal  Fondo  di  cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,
n. 662, e' pari a 5  milioni  di  euro  e  la  garanzia  e'  concessa
mediante applicazione del modello di valutazione di  cui  alla  parte
IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilita' e  disposizioni  di
carattere  generale  per  l'amministrazione  del  Fondo  di  garanzia
allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio
2019, fatta  salva  l'ammissibilita'  alla  garanzia  del  Fondo  dei
soggetti  rientranti  nella  fascia  5  del   medesimo   modello   di
valutazione. A decorrere dalla medesima data del 1° luglio 2022  fino
al 31 dicembre 2022, ferme restando le maggiori  coperture  previste,
in relazione a particolari tipologie  di  soggetti  beneficiari,  dal
decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  6   marzo   2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  157
del 7 luglio 2017, la garanzia del Fondo e' concessa: 
    1) per  esigenze  diverse  dal  sostegno  alla  realizzazione  di
investimenti, nella misura massima  dell'80  per  cento  dell'importo
dell'operazione  finanziaria  in  favore  dei  soggetti   beneficiari
rientranti nelle fasce 3, 4  e  5  di  cui  al  predetto  modello  di
valutazione e nella misura massima del 60 per  cento  in  favore  dei
soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 di cui al  medesimo
modello;  in  relazione  alla  riassicurazione,  la  predetta  misura
massima del 60 per cento e' riferita alla misura della copertura  del
Fondo di garanzia rispetto  all'importo  dell'operazione  finanziaria
sottostante, come previsto  dall'articolo  7,  comma  3,  del  citato
decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017; 
    2) per  esigenze  connesse  al  sostegno  alla  realizzazione  di
investimenti, nella misura massima dell'80 per cento  dell'operazione
finanziaria   in   favore   di   tutti   i   soggetti    beneficiari,
indipendentemente dalla fascia di appartenenza  di  cui  al  predetto
modello di valutazione. 
  55-bis. Fermo quanto disposto dal comma 55  e  previa  approvazione
della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, in considerazione  delle  esigenze
di liquidita' direttamente derivanti dall'interruzione  delle  catene
di approvvigionamento ovvero dal rincaro dei prezzi di materie  prime
e  fattori  di  produzione,  dovuti  all'applicazione  delle   misure
economiche   restrittive   adottate   a   seguito    dell'aggressione
dell'Ucraina da parte della  Russia,  comprese  le  sanzioni  imposte
dall'Unione europea e dai suoi  partner  internazionali,  cosi'  come
dalle contromisure adottate  dalla  Federazione  Russa,  fino  al  31
dicembre 2022 la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  puo'  essere
concessa su finanziamenti individuali, concessi successivamente  alla
data di entrata in vigore della presente disposizione e  destinati  a
finalita' di investimento o  copertura  dei  costi  del  capitale  di
esercizio, alle seguenti condizioni: 
    1) per le esigenze di cui al comma 55, numero  2),  nella  misura
massima del 90 per cento, in favore di finanziamenti finalizzati alla
realizzazione di  obiettivi  di  efficientamento  o  diversificazione
della  produzione  o  del  consumo  energetici,   quali,   a   titolo
esemplificativo quelli volti a soddisfare  il  fabbisogno  energetico
con  energie  provenienti  da   forme   rinnovabili,   a   effettuare
investimenti in misure  di  efficienza  energetica  che  riducono  il
consumo di energia assorbito dalla produzione economica, a effettuare
investimenti per ridurre o diversificare il consumo di  gas  naturale
ovvero a migliorare la resilienza dei processi aziendali  rispetto  a
oscillazioni  eccezionali  dei  prezzi   sui   mercati   dell'energia
elettrica; 
    2) entro il limite di 5 milioni di euro, per un  importo  massimo
del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra
i seguenti elementi: 
      2.1) il 15 per cento del fatturato  annuo  totale  medio  degli
ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi  bilanci  o
dalle dichiarazioni fiscali;  qualora  l'impresa  abbia  iniziato  la
propria  attivita'  successivamente  al  31  dicembre  2019,  si   fa
riferimento  al  fatturato  annuo   totale   medio   degli   esercizi
effettivamente conclusi; 
      2.2) il 50 per cento dei  costi  sostenuti  per  l'energia  nei
dodici mesi precedenti  il  mese  della  richiesta  di  finanziamento
inviata dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore; 
    3) a titolo gratuito, nei confronti delle imprese, localizzate in
Italia, che  operino  in  uno  o  piu'  dei  settori  o  sottosettori
particolarmente colpiti di  cui  all'allegato  I  alla  Comunicazione
della Commissione europea 2022/C131 I/01 recante  "Quadro  temporaneo
di crisi per misure di aiuto di  Stato  a  sostegno  dell'economia  a
seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", nel rispetto
delle condizioni  di  compatibilita'  con  la  normativa  europea  in
materia di aiuti di Stato, previste dalla citata Comunicazione e  dai
pertinenti regolamenti "de minimis" o di esenzione per categoria; 
    4) ad esclusione delle imprese soggette  alle  sanzioni  adottate
dall'Unione europea,  comprese  quelle  specificamente  elencate  nei
provvedimenti  che  comminano  tali  sanzioni,  quelle  possedute   o
controllate da persone, entita' o organismi  oggetto  delle  sanzioni
adottate  dall'Unione  europea  e  quelle  che  operano  nei  settori
industriali oggetto  delle  sanzioni  adottate  dall'Unione  europea,
nella misura in  cui  il  rilascio  della  garanzia  pregiudichi  gli
obiettivi delle sanzioni in questione. 
  55-ter. Per lo stesso capitale di prestito sottostante, le garanzie
concesse a norma del comma 55-bis non  possono  essere  cumulate  con
altre misure di supporto alla  liquidita'  concesse  sotto  forma  di
prestito agevolato, ai sensi della sezione  2.3  della  Comunicazione
della Commissione  europea  2022/C131  I/01  ne'  con  le  misure  di
supporto alla liquidita' concesse sotto forma di garanzia o  prestito
agevolato ai sensi delle sezioni 3.2 o 3.3 della Comunicazione  della
Commissione europea del 19 marzo 2020  C(2020)  1863  final,  recante
"Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia nell'attuale  emergenza  del  COVID-19".  Nel  caso  di
diversi capitali di prestito sottostanti  facenti  capo  al  medesimo
beneficiario, le garanzie concesse ai sensi del comma 55-bis  possono
essere cumulate con altre misure di aiuto, anche diverse da quelle di
supporto  alla  liquidita'  mediante  garanzie,  a   condizione   che
l'importo  complessivo  dei  prestiti  per  beneficiario  non  superi
l'importo massimo di cui al comma 55-bis, numero 2). 
  56. All'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23  dicembre
1996, n. 662, dopo le parole: « allo scopo di assicurare una parziale
assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a  favore
delle piccole e medie imprese » sono aggiunte le  seguenti:  «  .  Il
Fondo opera entro il limite massimo di  impegni  assumibile,  fissato
annualmente dalla legge di bilancio,  sulla  base:  1)  di  un  piano
annuale di attivita', che definisce previsionalmente la  tipologia  e
l'ammontare preventivato degli importi oggetto dei  finanziamenti  da
garantire, suddiviso per aree geografiche, macro-settori e dimensione
delle imprese beneficiarie, e le relative stime di perdita attesa; 2)
del sistema dei limiti di rischio che  definisce,  in  linea  con  le
migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione
al rischio del portafoglio delle garanzie  del  Fondo,  tenuto  conto
dello stock in essere e delle operativita' considerate ai fini  della
redazione del piano annuale  di  attivita',  la  misura,  in  termini
percentuali ed assoluti, degli accantonamenti prudenziali a copertura
dei rischi nonche'  l'indicazione  delle  politiche  di  governo  dei
rischi e dei  processi  di  riferimento  necessari  per  definirli  e
attuarli. Il Consiglio  di  gestione  del  Fondo  delibera  il  piano
annuale di attivita' e il sistema dei  limiti  di  rischio  che  sono
approvati, entro il 30 settembre di ciascun  anno,  su  proposta  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e   delle   finanze,   con   delibera   del   Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile (CIPESS). Per l'esercizio finanziario  2022,  nelle  more
dell'adozione del primo  piano  annuale  di  attivita'  e  del  primo
sistema dei limiti di rischio di cui alla presente lettera, il limite
massimo di impegni assumibile e' fissato dalla legge di  bilancio  in
assenza  della  delibera  del   CIPESS.   Ai   fini   dell'efficiente
programmazione e allocazione delle risorse da stanziare  a  copertura
del fabbisogno finanziario del Fondo nonche' dell'efficace e costante
monitoraggio dell'entita' dei rischi  di  escussione  delle  garanzie
pubbliche, anche in relazione alla stima  del  relativo  impatto  sui
saldi di bilancio, funzionale alla redazione dei documenti di finanza
pubblica  e  alle  rilevazioni  statistiche  ad  essi  correlate,  il
Consiglio di gestione del Fondo trasmette al Ministero  dell'economia
e delle finanze e al Ministero  dello  sviluppo  economico,  su  base
semestrale, una relazione volta a fornire una panoramica dei volumi e
della composizione del portafoglio e delle relative stime di  rischio
e, su base almeno  trimestrale  e  in  ogni  caso  su  richiesta,  un
prospetto di sintesi recante l'indicazione del numero  di  operazioni
effettuate, dell'entita' del finanziamento residuo e del garantito in
essere, della stima di perdita attesa e della  percentuale  media  di
accantonamento a  presidio  del  rischio  relativi  al  trimestre  di
riferimento,  unitamente   alla   rendicontazione   sintetica   degli
indennizzi e dei recuperi effettuati nel trimestre precedente ». 
  57. Per l'anno 2022 il limite cumulato massimo di assunzione  degli
impegni che il Fondo di cui all'articolo 2, comma  100,  lettera  a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo'  assumere  e'  fissato  in
210.000 milioni di euro, riferibili allo stock di garanzie in  essere
al 31 dicembre 2021 e al limite massimo degli impegni assumibili  per
le garanzie da concedere nel corso dell'esercizio finanziario 2022. 
  58. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma
100,  lettera  a),  della  legge  23  dicembre  1996,  n.   662,   e'
incrementata di 520 milioni di euro per il 2024, 1,7 miliardi di euro
per il 2025, 650 milioni di euro per il 2026 e 130  milioni  di  euro
per il 2027. 
  59.  Al  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, commi 1,  2,  lettera  a),  13  e  14-bis,  le
parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite  dalle  seguenti:  «  30
giugno 2022 »; 
    b) all'articolo 1-bis.1, comma 1, le parole: « 31 dicembre 2021 »
sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 ». 
  60. All'articolo 64, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020,  n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.
120, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: « Per gli  esercizi
successivi, le risorse del predetto fondo  destinate  alla  copertura
delle garanzie concesse da SACE S.p.A. sono determinate con la  legge
di bilancio, tenuto conto dei limiti di impegno definiti ai sensi del
comma 2 ». 
  61. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 64, commi 2 e  5,  del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per l'anno  2022,  le  risorse
disponibili sul fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, sono destinate alla copertura  delle  garanzie
di cui al medesimo articolo 64 nella misura di 565 milioni  di  euro,
per un impegno massimo assumibile dalla  SACE  S.p.A.  pari  a  3.000
milioni di euro. 
  62. All'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.
106, le parole: « fino al 31 dicembre 2021 »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 ». 
  63. Per il  completamento  delle  attivita'  del  Fondo  indennizzo
risparmiatori di  cui  alla  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  la
Commissione tecnica nominata con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 4 luglio 2019, pubblicato per comunicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2019,  resta  in  carica  sino  al  31
luglio 2022. A tal fine e' autorizzata la spesa di 350.000  euro  per
l'anno 2022. 
  64. Allo scopo di assicurare  adeguato  supporto  alla  Commissione
tecnica di cui al comma 63 incaricata di procedere  alla  definizione
delle attivita'  del  Fondo  indennizzo  risparmiatori,  a  decorrere
dall'anno 2022 i due posti previsti al terzo  periodo  del  comma  15
dell'articolo  11-bis  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
sono assegnati alla prima sezione di cui all'articolo 3, comma 3, del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
luglio 2003, n.  227,  ciascuno,  rispettivamente,  con  le  seguenti
funzioni che sono, comunque, sottoposte ai poteri  di  coordinamento,
direzione e controllo del Capo della sezione: 
    a) assicurare il raccordo permanente  con  l'attivita'  normativa
del Parlamento  e  i  conseguenti  rapporti  con  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e le altre amministrazioni interessate,  anche
per  quanto  riguarda  l'attuazione  normativa  di  atti  dell'Unione
europea; 
    b)  assicurare  lo  svolgimento  delle  attivita'  riferite  alle
materie  di  cui  alle  lettere  a),  b),  c)  ed  e)  del  comma   1
dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
  65.  In  considerazione  di  quanto  previsto  al  comma   64,   e'
corrispondentemente incrementato il contingente di  cui  all'articolo
5, comma 1, del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica  3  luglio  2003,  n.  227,  e  all'articolo  11-bis   del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 15, al primo periodo, le parole: « per ciascuno degli
anni » e « al 2027 » sono soppresse e l'ultimo periodo e'  sostituito
dal seguente: «  Per  le  finalita'  di  cui  al  presente  comma  e'
autorizzata la spesa di 547.279 euro per l'anno 2021 e  di  1.094.558
euro a decorrere dall'anno 2022 »; 
    b) al comma 16, le parole: « per ciascuno degli anni dal 2022  al
2027 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno 2022 ». 
  66. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
del citato terzo  periodo  del  comma  15  dell'articolo  11-bis  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nel  testo  vigente  prima  della
data di entrata in vigore della presente legge, ove coerenti  con  le
funzioni indicate al comma 64. 
  67. Agli oneri derivanti dai commi 64 e 65, pari a 1.594.558 euro a
decorrere  dall'anno  2028,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307. 
  68.  A  decorrere  dall'anno  2022,  per  il   personale   di   cui
all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  il
limite retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
giugno 2014, n. 89, e' rideterminato  sulla  base  della  percentuale
stabilita ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, in relazione agli incrementi medi conseguiti  nell'anno
precedente dalle categorie di pubblici dipendenti  contrattualizzati,
come calcolati dall'ISTAT ai sensi del comma 1 del medesimo  articolo
24. 
  69. All'articolo 16-septies, comma 2, del decreto-legge 21  ottobre
2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera c), il terzo e il quarto periodo sono  sostituiti
dai seguenti: « Per le finalita' di cui alla presente lettera  e  per
le  ulteriori  esigenze  connesse  all'assolvimento  dei  compiti  di
polizia  economico-finanziaria  nell'ambito  di  analoghe  situazioni
emergenziali, la dotazione organica del ruolo ispettori della Guardia
di finanza e'  incrementata  di  quarantacinque  unita',  di  cui  e'
autorizzata l'assunzione straordinaria,  in  aggiunta  alle  facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente e fermo restando  quanto
previsto dagli  articoli  703  e  2199  del  codice  dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  con
decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2022.  Agli  oneri  derivanti
dall'attuazione della presente lettera, pari a euro 76.707 per l'anno
2022, euro 1.594.117 per l'anno 2023, euro 2.111.301 per l'anno 2024,
euro 2.507.529 per l'anno 2025, euro 2.515.904  per  l'anno  2026  ed
euro 2.608.033 a  decorrere  dall'anno  2027,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 »; 
    b) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti: 
    « c-bis) all'articolo 33, comma 1,  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 199, le parole: "23.702 unita'" sono sostituite dalle
seguenti: "23.747 unita'"; 
    c-ter)  all'articolo  36,  comma  10,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole:  "28.702  unita'"  sono
sostituite dalle seguenti: "28.747 unita'" ». 
  70. All'articolo 1 della legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 234, alinea,  il  primo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: « La trasformazione in credito d'imposta  avviene,  per  un
quarto, alla data di acquisto di efficacia giuridica delle operazioni
di cui al comma 233 e, per i restanti tre  quarti,  al  primo  giorno
dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di acquisto  di
efficacia giuridica delle operazioni di  cui  al  comma  233  per  un
ammontare complessivo non superiore al minore importo tra 500 milioni
di euro e il 2 per cento della somma  delle  attivita'  dei  soggetti
partecipanti alla fusione o alla  scissione,  come  risultanti  dalla
situazione patrimoniale di cui all'articolo  2501-quater  del  codice
civile, senza considerare il soggetto che presenta  le  attivita'  di
importo maggiore, ovvero il 2 per cento della somma  delle  attivita'
oggetto di conferimento »; 
    b) al comma 234, alinea, dopo il primo  periodo  e'  inserito  il
seguente: « Se alle  operazioni  di  cui  al  comma  233  partecipano
societa'  controllanti  capogruppo  tenute  a  redigere  il  bilancio
consolidato secondo i principi contabili ad esse applicabili, ai fini
del periodo precedente per tali societa' si considerano le  attivita'
risultanti dall'ultimo bilancio consolidato disponibile »; 
    c) al comma 235, le parole: « a seguire, le perdite trasferite al
soggetto controllante e  non  ancora  computate  in  diminuzione  del
reddito imponibile da parte dello  stesso  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « a seguire, le perdite complessivamente riportate a  nuovo
dal soggetto controllante ai sensi  dell'articolo  118  del  medesimo
testo unico »; 
    d) al comma 238, le parole: « entro un  anno  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « entro due anni »; 
    e) ai commi 233 e 238, le parole:  «  31  dicembre  2021  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 ». 
  71. All'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.
58, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: «
31 dicembre 2021 ». 
  72.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2022,   il   limite   previsto
dall'articolo 34, comma 1, primo periodo,  della  legge  23  dicembre
2000, n. 388, e' elevato a 2 milioni di euro. 
  73. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1,  del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' incrementata di 1.065,3  milioni
di euro per l'anno 2022, 1.064,9 milioni di  euro  per  l'anno  2023,
1.064,4 milioni di euro per l'anno 2024, 1.063,5 milioni di euro  per
l'anno 2025, 1.062,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.062,3 milioni
di euro per l'anno 2027, 1.061,5 milioni di euro per  l'anno  2028  e
1.061,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. 
  74. Al  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: 
  « 1-quater. Con riferimento ai requisiti  patrimoniali  di  cui  al
comma 1, e con specifico riferimento  ai  beni  detenuti  all'estero,
l'INPS provvede a definire annualmente, entro il 31 marzo,  un  piano
di verifica dei requisiti patrimoniali dichiarati nella dichiarazione
sostitutiva unica di cui all'articolo 10 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.  159,  anche  ai  fini
della verifica dei requisiti  per  il  Rdc.  Il  piano  di  verifica,
definito con la collaborazione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e dell'Agenzia delle entrate  e  col  supporto  del
Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 11, comma  13,
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  n.  159  del
2013, e del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, puo' prevedere  anche  lo  scambio  di  dati  con  le
competenti autorita'  dello  Stato  estero,  sulla  base  di  accordi
bilaterali. Il  piano  di  verifica  e'  approvato  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro  sessanta  giorni
dalla presentazione »; 
    b) all'articolo 3: 
      1) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « n. 601  »  sono
aggiunte  le  seguenti:  «  ,  e  si  configura  come   sussidio   di
sostentamento a persone comprese  nell'elenco  dei  poveri  ai  sensi
dell'articolo 545 del codice di procedura civile »; 
      2) al comma 9, le parole: « trenta giorni  dall'inizio  »  sono
sostituite dalle seguenti: « il giorno antecedente all'inizio »; 
    c) all'articolo 4: 
      1) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  « 4. La domanda di Rdc resa dall'interessato  all'INPS  per  se'  e
tutti  i   componenti   maggiorenni   del   nucleo,   come   definito
dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2013, n. 159, tenuti agli obblighi connessi alla fruizione
del Rdc ai sensi del comma 2, equivale a dichiarazione  di  immediata
disponibilita' al  lavoro,  ed  e'  trasmessa  dall'INPS  all'Agenzia
nazionale per  le  politiche  attive  del  lavoro  (ANPAL),  ai  fini
dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del
lavoro. La domanda di  Rdc  che  non  contiene  le  dichiarazioni  di
immediata disponibilita' al  lavoro  di  cui  al  presente  comma  e'
improcedibile »; 
      2) al comma 6, il primo periodo  e'  soppresso  e,  al  secondo
periodo, le parole: « In tale sede » sono sostituite dalle  seguenti:
« In sede di primo incontro presso il centro per l'impiego »; 
      3) al comma 8, lettera b): 
        3.1) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
« ; la ricerca attiva del lavoro e' verificata presso il  centro  per
l'impiego in presenza  con  frequenza  almeno  mensile;  in  caso  di
mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo si applica
la decadenza dal beneficio »; 
        3.2) al numero 5), le parole: « tre offerte » sono sostituite
dalle seguenti: « due offerte »; 
      4) al comma 9: 
        4.1) all'alinea, le parole: « alla durata  di  fruizione  del
beneficio del Rdc e » sono soppresse; 
        4.2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
  « a) entro ottanta  chilometri  di  distanza  dalla  residenza  del
beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di
cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima
offerta, ovvero, fermo  quanto  previsto  alla  lettera  d),  ovunque
collocata nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta »; 
        4.3) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  « b) in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato  o  a  tempo
parziale, con le caratteristiche di cui all'articolo 25  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, quando il luogo di lavoro  non
dista piu' di ottanta chilometri  di  distanza  dalla  residenza  del
beneficiario o e' comunque raggiungibile nel limite temporale massimo
di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici,  in  caso  sia  di
prima sia di seconda offerta »; 
      5) al comma 13 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «  Il
Patto per l'inclusione sociale prevede  in  ogni  caso  la  frequenza
almeno mensile  in  presenza  presso  i  servizi  di  contrasto  alla
poverta' al  fine  della  verifica  dei  risultati  raggiunti  e  del
rispetto   degli   impegni   assunti   nell'ambito    del    progetto
personalizzato; in caso di  mancata  presentazione  senza  comprovato
giustificato motivo si applica la decadenza dal beneficio »; 
      6) al comma 15, le parole: « con il  consenso  di  entrambe  le
parti » sono sostituite dalle seguenti: « . Nell'ambito dei  progetti
utili alla collettivita', i comuni sono tenuti ad impiegare almeno un
terzo dei  percettori  di  Rdc  residenti.  Lo  svolgimento  di  tali
attivita' da parte dei percettori di Rdc e' a titolo gratuito, non e'
assimilabile   ad   una   prestazione   di   lavoro   subordinato   o
parasubordinato e  non  comporta,  comunque,  l'instaurazione  di  un
rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche.  Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, lettera d) »; 
      7) dopo il comma 15-quinquies e' aggiunto il seguente: 
  « 15-sexies. I Patti per il  lavoro  e  i  Patti  per  l'inclusione
sociale prevedono necessariamente  la  partecipazione  periodica  dei
beneficiari ad attivita' e colloqui da svolgere in presenza »; 
    d) all'articolo 5: 
      1) al comma 2: 
        1.1) al primo periodo, le parole: « Con decreto del  Ministro
del lavoro e delle politiche  sociali,  sentito  il  Garante  per  la
protezione dei dati personali,  possono  essere  individuate  »  sono
sostituite dalle seguenti: « Con uno o piu' decreti del Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  sentito  il  Garante  per   la
protezione dei dati personali, sono individuate » e dopo le parole: «
decreto legislativo n. 147 del 2017 » sono aggiunte le seguenti: «  ,
nonche' le modalita' di precompilazione della richiesta di Rdc, sulla
base delle informazioni disponibili nei propri archivi  e  in  quelli
delle amministrazioni titolari dei dati di cui al comma 4 »; 
        1.2) al secondo periodo, le parole: « del decreto di  cui  al
primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « dei decreti di  cui
al primo periodo »; 
      2) al comma 3: 
        2.1) al terzo periodo,  dopo  le  parole:  «  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica » sono inserite le seguenti: «
e fermi restando i dati di cui al comma 2 »; 
        2.2) il quinto periodo e' sostituito dal seguente: « In  ogni
caso, la valutazione e l'eventuale riconoscimento da parte  dell'INPS
avvengono entro la fine del mese successivo alla  trasmissione  della
domanda all'Istituto »; 
      3) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «
I  comuni  effettuano  a  campione,  all'atto   della   presentazione
dell'istanza, verifiche  sostanziali  e  controlli  anagrafici  sulla
composizione  del  nucleo  familiare  dichiarato  nella  domanda  per
l'accesso al Rdc e sull'effettivo possesso dei requisiti  di  cui  al
primo periodo nonche', successivamente all'erogazione del  beneficio,
sulla permanenza degli stessi. A tal fine l'INPS rende disponibili ai
comuni le informazioni rilevanti per il tramite della piattaforma  di
cui all'articolo 6, comma 1. I criteri per la selezione del  campione
sono definiti in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
con  la  partecipazione  dell'INPS,  al  quale   e'   tempestivamente
comunicato l'esito delle verifiche  e  dei  controlli  attraverso  la
piattaforma  di  cui  all'articolo  6,  comma   1,   finalizzata   al
coordinamento dei comuni »; 
      4) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
  « 4-bis. I  dati  anagrafici,  di  residenza,  di  soggiorno  e  di
cittadinanza,  dichiarati  in  modo  analitico  nella  domanda,  sono
preventivamente e tempestivamente  verificati  dall'INPS  sulla  base
delle  informazioni  presenti  nelle  banche  dati   a   disposizione
dell'Istituto. 
  4-ter. L'INPS comunica tempestivamente ai comuni  responsabili  dei
controlli ai sensi  dell'articolo  7,  comma  15,  le  posizioni  che
necessitano  di  ulteriori  accertamenti  sui  requisiti   anagrafici
mediante la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1. 
  4-quater. L'esito delle verifiche e' comunicato dai comuni all'INPS
attraverso la piattaforma di  cui  all'articolo  6,  comma  1,  entro
centoventi giorni dalla comunicazione di cui al comma 4-ter da  parte
dell'INPS. Durante il decorso di  tale  termine  il  pagamento  delle
somme  e'  sospeso.  Decorso  tale  termine,  qualora  l'esito  delle
verifiche non sia comunicato dai comuni all'INPS, il pagamento  delle
somme e' comunque disposto.  Il  responsabile  del  procedimento  del
comune che deve fornire i dati risponde per il danno erariale causato
dall'eventuale corresponsione delle somme non dovute. 
  4-quinquies. L'Anagrafe nazionale di cui al comma 4, senza nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica, mette comunque a disposizione
della piattaforma di cui all'articolo 6,  comma  1,  le  informazioni
disponibili sui beneficiari del Rdc »; 
    e) all'articolo 6, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  « 4-bis. Al fine di favorire l'incontro tra domanda  e  offerta  di
lavoro e l'attivita' di mediazione tra domanda e offerta  di  lavoro,
la piattaforma di cui al comma 2, integrata  anche  con  i  dati  dei
beneficiari  di  prestazioni  di   sostegno   al   reddito   per   la
disoccupazione involontaria messi a disposizione  dall'INPS,  prevede
parita' di accesso ai centri per l'impiego e ai soggetti  accreditati
di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
150, e opera in cooperazione con il portale  del  Dipartimento  della
funzione  pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri
ricercabile all'indirizzo www.inPa.gov.it »; 
    f) all'articolo 7: 
      1) al comma 3,  le  parole:  «  e  per  quelli  previsti  dagli
articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e  640-bis  del
codice penale, nonche'  per  i  delitti  commessi  avvalendosi  delle
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al  fine  di
agevolare  l'attivita'  delle  associazioni  previste  dallo   stesso
articolo, » sono sostituite dalle seguenti: « e per  quelli  previsti
dagli articoli 270-bis, 280,  289-bis,  416-bis,  416ter,  422,  600,
600-bis, 601, 602, 624-bis, 628, 629, 630, 640-bis, 644, 648, 648-bis
e 648ter del codice penale, dall'articolo 3 della legge  20  febbraio
1958, n. 75, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1
del codice penale, per i reati  di  cui  all'articolo  73,  commi  1,
1-bis, 2, 3 e 4, nonche' comma 5 nei  casi  di  recidiva,  del  testo
unico di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  9  ottobre
1990, n. 309, nonche' all'articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate
di cui all'articolo 80 del  medesimo  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i reati di cui  all'articolo
12, comma 1, quando ricorra l'aggravante di cui  al  comma  3-ter,  e
comma 3, del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  25  luglio
1998, n. 286, »; 
      2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  « 3-bis. Nel caso di condanna definitiva per  i  reati  di  cui  al
comma 3, qualora il condannato abbia reso la dichiarazione  ai  sensi
dell'articolo 7-ter, comma 3,  le  decisioni  sono  comunicate  dalla
cancelleria del giudice all'INPS entro quindici giorni dalla data  di
pubblicazione della sentenza definitiva »; 
      3) al comma 5: 
        3.1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
    « a) non si presenta presso il  centro  per  l'impiego  entro  il
termine da questo fissato »; 
        3.2) alla lettera e), le parole: « almeno una di tre  »  sono
sostituite dalle seguenti: « almeno una di due »; 
    g) all'articolo 8: 
      1) al comma 1, le parole: « Al datore  di  lavoro  privato  che
comunica alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l'ANPAL  le
disponibilita' dei posti vacanti, e che su tali posti assuma a  tempo
pieno e indeterminato, anche  mediante  contratto  di  apprendistato,
soggetti beneficiari di Rdc, » sono sostituite dalle seguenti:  «  Al
datore di lavoro privato che assuma a tempo  indeterminato,  pieno  o
parziale, o determinato, o anche mediante contratto di apprendistato,
i soggetti beneficiari di Rdc, »; 
      2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  « 1-bis. Le agenzie per il  lavoro  iscritte  all'albo  informatico
delle agenzie per il lavoro disciplinate dal decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276, autorizzate dall'ANPAL a offrire i servizi di
incontro tra domanda e offerta di lavoro possono  svolgere  attivita'
di mediazione tra domanda e offerta di lavoro per  i  beneficiari  di
Rdc. 
  1-ter. Al fine di agevolare l'occupazione dei  soggetti  percettori
di Rdc, alle agenzie per il lavoro di cui al decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276, e' riconosciuto, per ogni soggetto assunto  a
seguito di specifica attivita'  di  mediazione,  effettuata  mediante
l'utilizzo delle piattaforme di cui  all'articolo  6,  comma  1,  del
presente decreto, il 20 per cento dell'incentivo di cui al  comma  1,
che viene decurtato dall'incentivo previsto per il datore di lavoro. 
  1-quater.  I  servizi  per  il   lavoro,   accreditati   ai   sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e
ai quali sia stata affidata l'attivazione di interventi in favore  di
beneficiari  del  Rdc  nell'ambito   del   programma   "Garanzia   di
Occupabilita'  dei  Lavoratori"  (GOL),  di  cui  alla  missione  M5,
componente  C1,  del  Piano  nazionale  di   ripresa   e   resilienza
dell'Italia, approvato con  decisione  di  esecuzione  del  Consiglio
ECOFIN  dell'Unione  europea   del   13   luglio   2021,   comunicano
tempestivamente, e  comunque  entro  cinque  giorni,  al  centro  per
l'impiego e all'ANPAL la mancata accettazione di un'offerta di lavoro
congrua, pena la decadenza dalla partecipazione da parte del medesimo
servizio per il lavoro al programma GOL per sei mesi, con riferimento
all'attivazione  di  interventi  in  favore  di  qualsivoglia   nuovo
beneficiario. Sono fatti salvi gli  interventi  attivati  al  momento
della mancata comunicazione. 
  1-quinquies. L'ANPAL realizza  il  monitoraggio  e  la  valutazione
comparativa dei servizi per il lavoro di cui al comma  1-quater,  con
riferimento   agli   esiti   di   ricollocazione   per   profilo   di
occupabilita', tenuto conto, in particolare, del  numero  di  offerte
congrue complessivamente formulate ai beneficiari  del  Rdc,  incluse
quelle  non  accettate.  L'ANPAL  segnala  ai   servizi   interessati
eventuali criticita' riscontrate in sede  di  valutazione,  anche  in
termini di numero di esiti positivi di ricollocazione  e  di  offerte
congrue complessivamente formulate, incluse quelle non accettate,  da
valutare in relazione al contesto territoriale di riferimento. Ove le
criticita' permangano, l'ANPAL valuta la revoca dalla  partecipazione
al programma GOL del servizio per il lavoro interessato.  Sono  fatti
salvi gli interventi attivati al momento della revoca ». 
  75. Al fine di assicurare i controlli  su  tutti  i  richiedenti  e
percettori di Reddito di cittadinanza Rdc, entro tre mesi dalla  data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  nelle  more   della
sottoscrizione di apposita convenzione tra l'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), il Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali e il Ministero della giustizia per lo scambio  integrale  dei
dati, l'INPS trasmette al  Ministero  della  giustizia  l'elenco  dei
soggetti beneficiari del  Rdc,  per  la  verifica  dei  soggetti  che
risultino gia' condannati con sentenza passata in giudicato  da  meno
di dieci anni per i  reati  di  cui  all'articolo  7,  comma  3,  del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dal comma  74,  per
consentire all'INPS di disporre, ai sensi dell'articolo 7, comma  10,
del  medesimo  decreto-legge  n.  4  del  2019,  la  revoca  del  Rdc
eventualmente percepito ovvero di non riconoscere il beneficio. A tal
fine il Ministero della giustizia trasmette all'INPS gli esiti  della
verifica di cui ai periodi precedenti  entro  sessanta  giorni  dalla
ricezione dell'elenco ivi previsto. 
  76. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il beneficio economico mensile
di cui all'articolo 3, comma 1,  lettera  a),  del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2019, n. 26, e' ridotto di una somma pari a 5 euro per  ciascun
mese  a  partire  dal  mese  successivo  a  quello  in  cui   si   e'
eventualmente  rifiutata  un'offerta  di  lavoro  congrua  ai   sensi
dell'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  150,
come  integrato  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  9,  del  citato
decreto-legge n. 4 del 2019, nei limiti di quanto previsto  al  comma
78  e  ferma  restando  la  decadenza  dalla  prestazione  ai   sensi
dell'articolo 7, comma 5, lettera e), del predetto decreto-legge n. 4
del 2019. 
  77. La riduzione di  cui  al  comma  76  non  opera  per  i  nuclei
familiari composti  esclusivamente  da  componenti  non  tenuti  agli
obblighi connessi alla fruizione del Rdc, ai sensi  dell'articolo  4,
comma 2, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, nonche' per i nuclei
familiari tra i cui componenti sia presente almeno un soggetto minore
di tre anni di eta' ovvero una persona con disabilita'  grave  o  non
autosufficiente, come definiti ai fini dell'ISEE. 
  78. La riduzione di cui al comma 76 si applica solo nei casi in cui
il   beneficio   economico   mensile,   anche   a    seguito    della
rideterminazione di cui al medesimo comma 76, non risulti inferiore a
300 euro, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di
equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del citato  decreto-legge
n. 4 del 2019. 
  79. La riduzione di cui al comma 76 e' sospesa dal mese  successivo
a quello in cui almeno  un  componente  del  nucleo  familiare  abbia
avviato attivita' da lavoro dipendente o autonomo da almeno  un  mese
continuativo. A decorrere dal termine di sospensione di cui al  primo
periodo, il beneficio e' rideterminato nelle modalita' ordinarie. 
  80. La riduzione di cui ai commi da 76 a 79, cumulata a partire dal
mese dell'ultimo azzeramento, continua ad essere  applicata  anche  a
seguito dell'eventuale rinnovo del beneficio ai  sensi  dell'articolo
3, comma 6, del citato decreto-legge n. 4 del 2019. 
  81. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 14  settembre
2015, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera d), le parole: « ovvero,  per  i  beneficiari  di
Reddito di cittadinanza, superiore di almeno il 10 per cento rispetto
al beneficio massimo fruibile da un solo individuo,  inclusivo  della
componente ad  integrazione  del  reddito  dei  nuclei  residenti  in
abitazione in locazione » sono sostituite dalle seguenti:  «  ovvero,
per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, superiore di almeno  il
10 per cento rispetto al beneficio mensile  massimo  fruibile  da  un
solo  individuo,  inclusivo  della  componente  ad  integrazione  del
reddito  dei   nuclei   residenti   in   abitazione   in   locazione,
riproporzionata in base all'orario di lavoro previsto  nel  contratto
individuale di lavoro »; 
    b) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
    «  d-bis)  per  i  beneficiari  di   Reddito   di   cittadinanza,
retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti
collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo  15  giugno
2015, n. 81; rapporto di lavoro a tempo pieno  o  con  un  orario  di
lavoro non inferiore al  60  per  cento  dell'orario  a  tempo  pieno
previsto nei medesimi contratti  collettivi;  rapporto  di  lavoro  a
tempo indeterminato  oppure  determinato  o  di  somministrazione  di
durata non inferiore a tre mesi ». 
  82. Per le finalita' di cui al comma 74, lettera e), il decreto  di
cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge n. 4  del  2019
e' integrato, entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della  presente  legge,  sentiti  il   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e l'INPS. 
  83. L'INPS, con riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 76
a 80, effettua una specifica  attivita'  di  monitoraggio  a  cadenza
trimestrale  e,  entro  il  mese  successivo  alla  fine  di  ciascun
trimestre, ne comunica i risultati al Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali e  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.
Qualora dalla predetta attivita' di  monitoraggio  siano  annualmente
accertati, anche in via prospettica,  tramite  la  procedura  di  cui
all'articolo 14 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  minori  oneri
ascrivibili all'applicazione delle disposizioni di  cui  ai  predetti
commi da 76 a  80  i  quali  possano  effettivamente  trovare,  anche
parzialmente, riscontro, sulla base degli andamenti della complessiva
spesa, in una corrispondente  minore  esigenza  finanziaria  rispetto
all'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  12,  comma  1,  del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, tali  correlate  accertate  risorse
possono essere destinate ad interventi di politiche attive del lavoro
di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, su proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  84. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le  attivita'
previste dai commi da 74 a 83 con le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
  85. Per far fronte agli  oneri  di  funzionamento  dei  centri  per
l'impiego correlati all'esercizio delle relative funzioni,  ai  sensi
dell'articolo 12, comma 3-bis, ultimo periodo, del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2019, n. 26, e in connessione con l'incremento delle  dotazioni
organiche previsto  dal  Piano  straordinario  di  potenziamento  dei
centri per l'impiego e delle  politiche  attive  del  lavoro  di  cui
all'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4  del  2019,
e' autorizzata una spesa nel limite di 70 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2022. 
  86. A decorrere dall'anno 2022 e' altresi'  autorizzata  una  spesa
nel limite di 20 milioni  di  euro  per  far  fronte  agli  oneri  di
funzionamento dei centri  per  l'impiego  derivanti  dalle  attivita'
connesse all'attuazione delle politiche attive del lavoro  in  favore
dei giovani di eta' compresa tra i 16 e i 29 anni, non  occupati  ne'
inseriti in un percorso di studio o formazione. 
  87. Al  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 14, comma 1, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti
periodi:  «  I  requisiti  di  eta'  anagrafica   e   di   anzianita'
contributiva  di  cui  al  primo  periodo  del  presente  comma  sono
determinati in 64 anni di eta' anagrafica e  38  anni  di  anzianita'
contributiva  per  i  soggetti  che  maturano  i  medesimi  requisiti
nell'anno 2022. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022  puo'
essere esercitato anche successivamente  alla  predetta  data,  ferme
restando le disposizioni del presente articolo »; 
    b) all'articolo 14, commi 2, 3 e 6,  lettera  d),  le  parole:  «
quota 100 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 1 »; 
    c) all'articolo 14, comma 7, al primo periodo, le parole: « quota
100 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma  1  »  e,  al
secondo periodo, le parole: « In sede di prima applicazione, entro il
28 febbraio 2019, » sono sostituite dalle  seguenti:  «  In  sede  di
applicazione per l'anno 2022, entro il 28 febbraio 2022, »; 
    d) all'articolo 22, comma 1, le parole: « quota  100  di  cui  al
presente decreto entro il 31 dicembre 2021 »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « di cui all'articolo 14, comma 1, »; 
    e) all'articolo 23, comma 1, le parole:  «  quota  100  ai  sensi
dell'articolo  14  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  di   cui
all'articolo 14, comma 1 ». 
  88. L'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1,  comma  256,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' soppressa. 
  89. E' istituito nello stato  di  previsione  del  Ministero  dello
sviluppo economico un fondo con una dotazione di 150 milioni di  euro
per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023
e 2024, destinato a favorire l'uscita anticipata dal lavoro, su  base
convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e  medie  imprese
in crisi, che abbiano raggiunto un'eta' anagrafica di almeno 62 anni. 
  90. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i
criteri, le modalita' e le procedure di erogazione delle  risorse  di
cui al comma 89. 
  91. All'articolo 1, comma 179, della legge  11  dicembre  2016,  n.
232, all'alinea, le parole: « 31  dicembre  2021  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 » e alla lettera a), le parole:  «
da almeno tre mesi » sono soppresse. 
  92. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 179,  lettera  d),
della legge 11 dicembre 2016, n.  232,  si  applicano  ai  lavoratori
dipendenti che  svolgono  le  professioni  indicate  nell'allegato  3
annesso alla presente legge. Per gli operai edili, come indicati  nel
contratto collettivo nazionale  di  lavoro  per  i  dipendenti  delle
imprese edili ed  affini,  per  i  ceramisti  (classificazione  Istat
6.3.2.1.2) e per  i  conduttori  di  impianti  per  la  formatura  di
articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3)  il
requisito dell'anzianita' contributiva di cui alla  medesima  lettera
d) e' di almeno 32 anni. 
  93. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186  dell'articolo  1
della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  e'  incrementata  di  144,1
milioni di euro per l'anno 2022, 278,8 milioni  di  euro  per  l'anno
2023, 251,2 milioni di euro per l'anno 2024, 187,8  milioni  di  euro
per l'anno 2025, 106,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 17,7 milioni
di euro per l'anno 2027. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo
periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2017,
n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovino
nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2022. 
  94. All'articolo 16  del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26,  al
comma 1, le parole: «  31  dicembre  2020  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « 31 dicembre 2021 » e, al comma 3, le parole: «  entro  il
28 febbraio 2021 » sono sostituite dalle  seguenti:  «  entro  il  28
febbraio 2022 ». 
  95. In  relazione  alla  specificita'  del  personale  delle  Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco, riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4  novembre
2010, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e' istituito un fondo con una dotazione di  20  milioni
di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro  per  l'anno  2023  e  60
milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. 
  96. Il fondo di cui  al  comma  95  e'  destinato  all'adozione  di
provvedimenti  normativi  volti  alla  progressiva  perequazione  del
relativo regime previdenziale, attraverso l'introduzione, nell'ambito
degli istituti gia' previsti per il medesimo personale, di misure: 
    a)   compensative   rispetto   agli   effetti   derivanti   dalla
liquidazione  dei  trattamenti  pensionistici  per  il  personale  in
servizio il giorno precedente  la  data  di  entrata  in  vigore  del
relativo provvedimento normativo; 
    b) integrative delle forme pensionistiche  complementari  di  cui
all'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,  per
il personale immesso nei ruoli delle Forze  armate,  delle  Forze  di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo. 
  97. Le risorse di cui al comma 95 sono  utilizzate  garantendo  che
almeno il 50 per cento sia  destinato  alle  finalita'  di  cui  alla
lettera b) del medesimo comma. 
  98. In sede di prima applicazione, le risorse di cui comma 100 sono
destinate all'attribuzione  al  personale  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco, all'atto della cessazione dal servizio  e  ai  fini
del  calcolo   della   base   pensionabile   e   della   liquidazione
dell'indennita' di buonuscita, di aumenti pari ciascuno al  2,50  per
cento da calcolare sull'ultimo stipendio tabellare, ivi  compresi  le
maggiorazioni per infermita'  riconosciuta  dipendente  da  causa  di
servizio, i benefici combattentistici ed  equiparati  e  gli  assegni
personali in godimento, in numero di uno a decorrere dal  1°  gennaio
2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere  dal
1° gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a
decorrere dal 1° gennaio 2028, computati a norma dell'articolo 4  del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. 
  99. Le  ritenute  contributive  in  conto  entrata  della  Gestione
dipendenti pubblici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale,
effettuate a fini pensionistici, operano nella misura ordinaria sulla
maggiorazione figurativa delle voci retributive di cui  al  comma  98
pari al 2,50 per cento a decorrere dal 1°  gennaio  2022,  al  5  per
cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 7,50 per cento a  decorrere
dal 1° gennaio 2024, al 12,5 per cento a  decorrere  dal  1°  gennaio
2027 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028. 
  100. Per le finalita' di cui al comma 98, e' autorizzata la  spesa,
nell'ambito dello stato di previsione  del  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, da destinare  ai  trasferimenti  a  sostegno
delle gestioni previdenziali, di euro 1.815.820 per l'anno  2022,  di
euro 3.662.464 per l'anno 2023, di euro 5.477.793 per l'anno 2024, di
euro 5.442.669 per l'anno 2025, di euro 5.426.139 per l'anno 2026, di
euro 9.008.205 per l'anno 2027  e  di  euro  10.798.474  a  decorrere
dall'anno 2028 e, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero
dell'interno per il maggior onere  contributivo  effettivo  a  carico
dell'amministrazione, di euro 5.492.854  per  l'anno  2022,  di  euro
32.665.384 a decorrere dall'anno 2028.