DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1988, n. 447

Approvazione del codice di procedura penale.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/10/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2022)
Testo in vigore dal: 17-3-2020
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 308. 
Termini  di  durata  massima  delle  misure  diverse  dalla  custodia
                              cautelare 
 
  1. Le misure coercitive diverse dalla  custodia  cautelare  perdono
efficacia quando dall'inizio della  loro  esecuzione  e'  decorso  un
periodo di tempo pari al doppio dei  termini  previsti  dall'articolo
303. 
  2. Le misure interdittive non  possono  avere  durata  superiore  a
dodici mesi e perdono efficacia quando e' decorso il termine  fissato
dal  giudice  nell'ordinanza.  In  ogni  caso,  qualora  siano  state
disposte  per  esigenze  probatorie,  il  giudice  puo'  disporne  la
rinnovazione nei limiti temporali  previsti  dal  primo  periodo  del
presente comma. 
  2-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 16 APRILE 2015, N. 47. 
  3. L'estinzione delle misure non pregiudica l'esercizio dei  poteri
che la legge attribuisce al  giudice  penale  o  ad  altre  autorita'
nell'applicazione di pene accessorie o di altre misure interdittive. 
                                                      ((274)) ((278)) 
 
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AGGIORNAMENTO (274) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ha disposto (con l'art. 83, comma  4)
che "Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei  termini
ai sensi del comma 2 sono altresi' sospesi, per lo stesso periodo, il
corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303  e  308
del codice di procedura penale". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 83, comma 9) che "Nei  procedimenti
penali il corso della prescrizione e i termini di cui  agli  articoli
303, 308 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis,  e  324,  comma  7,  del
codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e  27,  comma
6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi
per il tempo in cui il procedimento e' rinviato ai sensi del comma 7,
lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020". 
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AGGIORNAMENTO (278) 
  Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 25 maggio - 6
luglio 2021, n. 140 (in G.U. 1ª s.s. 7/7/2021, n. 27), ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 83, comma  9  del  D.L.  17
marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla  L.  24  aprile
2020, n. 27, (che ha modificato il presente articolo) "nella parte in
cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il  tempo
in cui i procedimenti penali sono rinviati ai  sensi  del  precedente
comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020".