DECRETO LEGISLATIVO 28 agosto 1997, n. 281

Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-9-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/01/2013)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 18-7-2006
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8
            Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
                       e Conferenza unificata

  1.  La  Conferenza  Stato - citta' ed autonomie locali e' unificata
per  le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle
province,  dei  comuni  e  delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato - regioni.
  2.  La  Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' presieduta
dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri o, per sua delega, dal
Ministro  dell'interno  o  dal  Ministro  per gli affari regionali ((
nella materia di rispettiva competenza )); ne fanno parte altresi' il
Ministro  del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il  Ministro  delle  finanze,  il  Ministro  dei  lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei
comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia -
UPI  ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti
montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI  e  sei  presidenti  di  provincia  designati dall'UPI. Dei
quattordici  sindaci  designati  dall'ANCI  cinque  rappresentano  le
citta'  individuate  dall'articolo  17  della legge 8 giugno 1990, n.
142.  Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo,
nonche'  rappresentanti  di amministrazioni statali, locali o di enti
pubblici.
  3.  La  Conferenza  Stato - citta' ed autonomie locali e' convocata
almeno  ogni  tre  mesi,  e comunque in tutti i casi il presidente ne
ravvisi  la  necessita'  o  qualora ne faccia richiesta il presidente
dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
  4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al comma 1 e' convocata dal
Presidente  del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal
Presidente  del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro
per  gli  affari  regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.