LEGGE 18 giugno 2009, n. 69

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile. (09G0069)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/7/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/09/2016)
Testo in vigore dal: 5-8-2009
aggiornamenti all'articolo
   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

 la seguente legge:
                               Art. 1.
                            (Banda larga)

  1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle
regioni  e  nel  rispetto  dell'articolo  4, comma 3, lettera h), del
codice   delle   comunicazioni   elettroniche,   di  cui  al  decreto
legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  individua  un  programma di
interventi  infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per
facilitare  l'adeguamento  delle  reti  di  comunicazione elettronica
pubbliche  e  private all'evoluzione tecnologica e alla fornitura dei
servizi  avanzati  di  informazione  e  di  comunicazione  del Paese.
Nell'individuare  le  infrastrutture  di  cui  al  presente comma, il
Governo procede secondo finalita' di riequilibrio socio-economico tra
le  areedel territorio nazionale. Il Governo individua e sottopone al
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per
l'approvazione  nel  programma le risorse necessarie, che integrano i
finanziamenti  pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili.
Al relativo finanziamento si provvede con una dotazione (( fino ad un
massimo  ))  di 800 milioni di euro per il periodo 2007-2013 a valere
sulle   risorse  del  fondo  per  le  aree  sottoutilizzate,  di  cui
all'articolo  61  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni.  In  ogni  caso e' fatta salva la ripartizione dell'85
per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno.
  2.  La progettazione e la realizzazione delle infrastrutture di cui
al  comma  1  nelle  aree  sottoutilizzate  possono avvenire mediante
modalita'  di  finanza  di progetto ai sensi del codice dei contratti
pubblici  relativi  a  lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo  12  aprile  2006,  n.  163.  Nell'ambito  dei criteri di
valutazione  delle proposte o delle offerte deve essere indicata come
prioritaria  la condizione che i progetti, nelle soluzioni tecniche e
di  assetto  imprenditoriale,  contribuiscano  allo  sviluppo  di  un
sistema  di reti aperto alla concorrenza, nel rispetto dei principi e
delle norme comunitarie.
  3.  A  vale  e  sul  fondo  di  cui  al comma 1 sono finanziati gli
interventi   che,   nelle   aree   sottoutilizzate,   incentivino  la
razionalizzazione  dell'uso  dello  spettro radio al fine di favorire
l'accesso  radio  a  larghissima  banda e la comleta digitalizzazione
delle  reti  di  diffusione,  4  tal  fine  prevedendo il sostegno ad
interventi   di   ristrutturazione  dei  sistemi  di  trasmissione  e
collegamento anche utilizzati dalle amministrazioni civili e militari
dello  Stato,  favorendo  altresi'  la  liberazione  delle  bande  di
frequenza utili ai sistemi avanzati di comunicazione.
  4.   E'   attribuito  al  Ministero  dello  sviluppo  economico  il
coordinamento  dei  progetti  di  cui  al comma 2 anche attraverso la
previsione  della stipulazione di accordi di programma con le regioni
interessate.  Il  Ministero  dello sviluppo economico, nell'esercizio
della   sua   funzione   di   coordinamento,  si  avvale  del  parere
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che e' rilasciato
avuto riguardo al rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma 2
e  degli articoli 4 e 13 del codice delle comunicazioni elettroniche,
di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
  5.  All'articolo  2  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n. 112,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
    "15-bis.  Per  gli interventi di installazione di reti e impianti
di  comunicazione  elettronica in fibra ottica, la profondita' minima
dei  lavori  di  scavo,  anche  in  deroga  a  quanto stabilito dalla
normativa  vigente,  puo'  essere  ridotta  previo accordo con l'ente
proprietario della strada".
  6.  All'articolo  231,  comma 3, del codice della strada, di cui al
decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285, il primo periodo e'
sostituito  dal seguente: "In deroga a quanto previsto dal capo I del
titolo  II,  si applicano le disposizioni di cui al capo V del titolo
II  del  codice  delle  comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni".
  7. Le disposizioni dell'articolo 2-bis, comma 13, del decreto-legge
23  gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo  2001,  n. 66, si applicano anche alle innovazioni condominiali
relative  ai lavori di ammodernamento necessari al passaggio dei cavi
in fibra ottica.