MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 30 settembre 1989, n. 334

Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/10/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2002)
Testo in vigore dal: 24-10-1989
                  IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Visto l'art. 206 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  espresso  dal  Consiglio  di Stato nell'adunanza
generale del 28 settembre 1989;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 29 settembre 1989;
                              E M A N A
                       il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  I  compiti  che il codice, le norme di attuazione e il presente
regolamento   attribuiscono   all'ausiliario,   al   funzionario   di
cancelleria,   al   pubblico   ufficiale,  alla  cancelleria  o  alla
segreteria si intendono attribuiti al personale di cancelleria  e  di
segreteria  secondo  le  mansioni  a ciascuno spettanti a norma delle
disposizioni sullo stato giuridico.
  2.  Il  dirigente  dell'ufficio di cancelleria o di segreteria, con
ordine di servizio, ripartisce i compiti fra il personale, in modo da
assicurare la continuita' ed efficienza del servizio.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 206 delle norme di attuazione, di coordinamento
          e transitorie del codice di procedura penale,  allegate  al
          D.Lgs. n.  271/1989, e' cosi' formulato:
             "Art.  206  (Regolamento ministeriale). - 1. Con decreto
          del  Ministro  di  grazia  e  giustizia  sono  adottate  le
          disposizioni regolamentari che concernono:
               a)  la  tenuta,  anche  in  forma  automatizzata,  dei
          registri  e  degli  altri  strumenti  di  registrazione  in
          materia penale;
               b)   le  modalita'  di  formazione  e  di  tenuta  dei
          fascicoli degli uffici giudiziari e penali;
               c)  le altre attivita' necessarie per l'attuazione del
          codice non disciplinate dal presente decreto.
             2.  Il  decreto  previsto  dal comma 1 e quello previsto
          dall'art. 199 sono emanati  entro  il  30  settembre  1989;
          all'uopo  il  Consiglio  di  Stato  deve pronunziarsi entro
          quindici giorni dalla richiesta del parere".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.