DECRETO-LEGGE 10 novembre 2008, n. 180

Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualita' del sistema universitario e della ricerca.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-11-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 gennaio 2009, n. 1 (in G.U. 09/01/2009, n.6).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2013)
Testo in vigore dal: 21-8-2013
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
          Misure per la qualita' del sistema universitario 
 
  1. A decorrere dall'anno 2009, al fine di  promuovere  e  sostenere
l'incremento qualitativo delle attivita' delle universita' statali  e
di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse,
una quota non inferiore al 7 per cento  del  fondo  di  finanziamento
ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
e  successive  modificazioni,  e  del  fondo  straordinario  di   cui
all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  con
progressivi incrementi negli anni successivi, e' ripartita  prendendo
in considerazione: 
    a) la qualita' dell'offerta formativa e i risultati dei  processi
formativi; 
    b) la qualita' della ricerca scientifica; 
    c) la qualita', l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche.
Ai fini di cui alla presente lettera, sono presi in considerazione  i
parametri  relativi  all'incidenza  del  costo  del  personale  sulle
risorse complessivamente disponibili, nonche' il numero  e  l'entita'
dei progetti  di  ricerca  di  rilievo  nazionale  ed  internazionale
assegnati all'ateneo. 
  1-bis. Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti  annualmente,
con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, in misura compresa tra lo 0,5 per cento e il 2 per cento del
fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24
dicembre 1993,  n.  537,  determinata  tenendo  conto  delle  risorse
complessivamente  disponibili  e   dei   risultati   conseguiti   nel
miglioramento dell'efficacia e  dell'efficienza  nell'utilizzo  delle
risorse. 
  2. Le modalita' di ripartizione delle risorse di  cui  al  comma  1
sono   definite   con   decreto   del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, avente natura non regolamentare, da
adottarsi, in prima attuazione, entro il 31 marzo  2009,  sentiti  il
Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e il  Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario.  In  sede  di
prima applicazione, la ripartizione delle risorse di cui al  comma  1
e' effettuata senza tener conto del criterio di cui alla  lettera  c)
del medesimo comma. ((6)) 
 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L.
9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 60,  comma  1)  che  "La
quota del Fondo per  il  finanziamento  ordinario  delle  universita'
destinata alla promozione e al sostegno  dell'incremento  qualitativo
delle  attivita'  delle  universita'  statali  e   al   miglioramento
dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse, di  cui
all'articolo  2  del  decreto-legge  10  novembre   2008,   n.   180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009,  n.  1,  e
successive modificazioni, e' determinata in misura non  inferiore  al
16 per cento per l'anno 2014, al 18 per cento per l'anno 2015 e al 20
per cento per l'anno 2016,  con  successivi  incrementi  annuali  non
inferiori al 2 per cento e fino ad un massimo del 30 per cento".