DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-11-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 (in SO n.14, relativo alla G.U. 28/01/2009, n.22).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2020)
Testo in vigore dal: 1-1-2015
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 16-bis 
     Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto  di  cui
al  comma  3  e  secondo  le  modalita'  ivi  previste,  i  cittadini
comunicano il trasferimento  della  propria  residenza  e  gli  altri
eventi anagrafici e di stato  civile  all'ufficio  competente.  Entro
ventiquattro ore dalla conclusione  del  procedimento  amministrativo
anagrafico, l'ufficio di anagrafe trasmette le variazioni  all'indice
nazionale delle anagrafi, di cui all'articolo 1, quarto comma,  della
legge 24 dicembre 1954, n.  1228,  e  successive  modificazioni,  che
provvede a renderle accessibili alle altre amministrazioni pubbliche.
In caso di ritardo  nella  trasmissione  all'Indice  nazionale  delle
anagrafi, il responsabile  del  procedimento  ne  risponde  a  titolo
disciplinare e, ove ne derivi pregiudizio, anche a  titolo  di  danno
erariale. 
  2. La richiesta al cittadino di produrre dichiarazioni o  documenti
al  di  fuori  di  quelli  indispensabili  per  la  formazione  e  le
annotazioni degli atti di stato  civile  e  di  anagrafe  costituisce
violazione  dei  doveri  d'ufficio,  ai  fini  della  responsabilita'
disciplinare. 
  3.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'interno,  sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite le
modalita' per l'attuazione del comma 1. 
  4. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. 
  5. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190)). 
  6. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190)). 
  7. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190)). 
  8. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190)). ((46)) 
  9. All'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  ",  in
conformita' a quanto previsto dagli standard del Sistema pubblico  di
connettivita' (SPC)"; 
    b) dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: 
    "g-bis) le regole  tecniche  idonee  a  garantire  l'attestazione
della data, l'autenticita' dell'origine e l'integrita' del  contenuto
della fattura elettronica, di  cui  all'articolo  21,  comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
successive modificazioni, per ogni fine di legge". 
  10. In attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 18, comma 2,
della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  successive  modificazioni,  e
dall'articolo  43,  comma  5,  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche  acquisiscono
d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico
di regolarita'  contributiva  (DURC)  dagli  istituti  o  dagli  enti
abilitati al rilascio in tutti i  casi  in  cui  e'  richiesto  dalla
legge. 
  11. In deroga alla  normativa  vigente,  per  i  datori  di  lavoro
domestico gli obblighi di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge  1
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
novembre 1996, n.  608,  e  successive  modificazioni,  si  intendono
assolti con la presentazione all'Istituto nazionale della  previdenza
sociale   (INPS),   attraverso    modalita'    semplificate,    della
comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del
rapporto di lavoro. 
  12.  L'INPS  trasmette,  in  via  informatica,   le   comunicazioni
semplificate di cui al comma 11 ai servizi competenti,  al  Ministero
del lavoro, della salute  e  delle  politiche  sociali,  all'Istituto
nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul   lavoro
(INAIL), nonche' alla prefettura-ufficio  territoriale  del  Governo,
nell'ambito  del  Sistema  pubblico  di  connettivita'  (SPC)  e  nel
rispetto delle regole tecniche di sicurezza, di cui all'articolo  71,
comma 1-bis, del codice di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,
n. 82, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 4-bis, comma 6,
del  decreto  legislativo  21  aprile  2000,  n.  181,  e  successive
modificazioni. 
 
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AGGIORNAMENTO (46) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
617) che "Le risorse finanziarie di cui all'articolo 16-bis, comma 8,
abrogato dal precedente periodo, ove non ancora  impegnate  con  atti
giuridicamente vincolanti  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge  ovvero  derivanti  da  economie  di  progetto,  sono
trasferite all'Agenzia  per  l'Italia  digitale  e  utilizzate  dalla
stessa Agenzia per interventi volti  a  favorire  e  semplificare  le
comunicazioni tra la pubblica amministrazione e i  cittadini.  A  tal
fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio  dello
Stato per essere riassegnate  sui  pertinenti  capitoli  di  bilancio
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
relativi all'Agenzia per l'Italia digitale".