DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50

Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/05/2022 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 16-7-2022
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dei costi dell'energia  elettrica  e  del
gas naturale, per lo sviluppo delle  energie  rinnovabili  e  per  il
rilancio delle politiche industriali»; 
  Visto il decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  recante  «Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina»; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  adottare  misure
urgenti per contrastare  gli  effetti  economici  della  grave  crisi
internazionale in atto in Ucraina anche in  ordine  allo  svolgimento
delle attivita' produttive; 
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
adottare misure urgenti per  contenere  il  costo  dei  carburanti  e
dell'energia, potenziare gli strumenti di garanzia per  l'accesso  al
credito delle imprese, nonche' integrare le  risorse  per  compensare
l'aumento del costo delle opere pubbliche; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri,  adottate  nelle
riunioni del 2 e del 5 maggio 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri dell'economia e delle finanze, della transizione  ecologica,
della cultura, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, del lavoro e delle politiche sociali e per gli
affari regionali e le autonomie, di concerto con  il  Ministro  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
                Bonus sociale energia elettrica e gas 
 
  1. Per il terzo trimestre dell'anno 2022 le  agevolazioni  relative
alle tariffe per la fornitura di energia  elettrica  riconosciute  ai
clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici
in gravi condizioni di salute di cui al decreto  del  Ministro  dello
sviluppo  economico  28  dicembre  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e  la
compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3,
comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riconosciute  sulla
base del valore ISEE di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo
2022, n. 21, ((convertito, con modificazioni, dalla legge  20  maggio
2022, n. 51,)) sono rideterminate dall'Autorita' di  regolazione  per
energia reti e ambiente con delibera da adottare entro il  30  giugno
2022, nel limite delle risorse disponibili nel bilancio  della  Cassa
per i servizi  energetici  e  ambientali  per  l'anno  2022  ((,  con
l'obiettivo di mantenere inalterata  rispetto  al  secondo  trimestre
dell'anno 2022 la spesa dei clienti  beneficiari  delle  agevolazioni
corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefici)). 
  ((2. Fermo restando  il  valore  soglia  dell'ISEE  previsto  dalle
disposizioni di  cui  all'articolo  1,  comma  508,  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234, per il primo trimestre dell'anno 2022, in caso
di ottenimento di un'attestazione ISEE resa nel  corso  del  medesimo
anno  2022  che  permetta  l'applicazione  dei  bonus   sociali   per
elettricita' e gas, i medesimi bonus annuali sono  riconosciuti  agli
aventi diritto a decorrere dal 1° gennaio 2022 o,  se  successiva,  a
decorrere dalla  data  di  cessazione  del  bonus  relativo  all'anno
precedente. Le somme gia' fatturate  eccedenti  quelle  dovute  sulla
base dell'applicazione del citato bonus sono  oggetto  di  automatica
compensazione. Tale compensazione deve essere effettuata nella  prima
fattura  utile  o,  qualora  non  sia  possibile,  tramite   rimborso
automatico da eseguire entro tre mesi  dall'emissione  della  fattura
medesima. 
  2-bis. Al  fine  di  informare  i  cittadini  sulle  modalita'  per
l'attribuzione dei bonus sociali per elettricita' e gas,  l'Autorita'
di regolazione per energia, reti e ambiente definisce  una  specifica
comunicazione da inserire nelle  fatture  per  i  clienti  domestici,
prevedendo anche  l'indicazione  dei  recapiti  telefonici  a  cui  i
consumatori possono rivolgersi. 
  2-ter. Per le finalita' di cui al comma 2, entro il 31 ottobre 2022
e' trasferito alla  Cassa  per  i  servizi  energetici  e  ambientali
l'importo  di   116   milioni   di   euro.   Agli   oneri   derivanti
dall'attuazione del primo periodo si provvede ai sensi  dell'articolo
58, comma 4-bis.))