Testo in vigore dal: 23-6-2016
aggiornamenti all'articolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 2, 3, comma secondo, 76, 87, 97, 113 e 117 della
Costituzione;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione», ed in particolare i commi 35 e 36
dell'articolo 1;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Vista la legge 18 giungo 2009, n. 69, recante: «Disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in
materia di processo civile»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante:
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», ed in
particolare il comma 8 dell'articolo 11;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Considerato che le disposizioni gia' contenute nell'articolo 18 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, costituiscono principio
fondamentale della normativa in materia di trasparenza dell'azione
amministrativa che appare opportuno estendere, in via generale, anche
agli altri obblighi di pubblicazione previsti nel presente decreto;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 gennaio 2013;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere in sede di Conferenza unificata, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 281 del 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 febbraio 2013;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Principio generale di trasparenza
1. La trasparenza e' intesa come accessibilita' totale ((dei dati e
documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di
tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli
interessati all'attivita' amministrativa e)) favorire forme diffuse
di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di
segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di
protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio
democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di
imparzialita', buon andamento, responsabilita', efficacia ed
efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrita' e lealta'
nel servizio alla nazione. Essa e' condizione di garanzia delle
liberta' individuali e collettive, nonche' dei diritti civili,
politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e
concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al
servizio del cittadino.
3. Le disposizioni del presente decreto, nonche' le norme di
attuazione adottate ai sensi dell'articolo 48, integrano
l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate
dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione,
contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e
costituiscono altresi' esercizio della funzione di coordinamento
informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione
statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma,
lettera r), della Costituzione.