LEGGE 24 dicembre 2012, n. 234

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. (13G00003)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/01/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2022)
Testo in vigore dal: 19-1-2013
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. La presente  legge  disciplina  il  processo  di  partecipazione
dell'Italia alla formazione delle decisioni  e  alla  predisposizione
degli atti  dell'Unione  europea  e  garantisce  l'adempimento  degli
obblighi  e  l'esercizio  dei  poteri   derivanti   dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea, in coerenza con gli articoli 11 e 117
della Costituzione, sulla  base  dei  principi  di  attribuzione,  di
sussidiarieta', di  proporzionalita',  di  leale  collaborazione,  di
efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 11 della Costituzione: 
              «Art. 11. - L'Italia ripudia la guerra  come  strumento
          di offesa alla liberta' degli altri popoli e come mezzo  di
          risoluzione delle controversie internazionali; consente  in
          condizioni di parita' con gli altri Stati, alle limitazioni
          di sovranita' necessarie ad un ordinamento che assicuri  la
          pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le
          organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.». 
              - L'art. 117 della Costituzione dispone,  tra  l'altro,
          che la potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e
          dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali.