DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172

Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali. (21G00211)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/11/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 2022, n. 3 (in G.U. 25/01/2022, n. 19).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/02/2022)
Testo in vigore dal: 26-1-2022
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visti  gli  articoli  32  e  117,  secondo  e  terzo  comma,  della
Costituzione; 
  Visto l'articolo 16 della Costituzione,  che  consente  limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»; 
  Visto il decreto-legge 6  agosto  2021,  n.  111,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in  sicurezza  delle  attivita'  scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante  «Misure
urgenti  per  assicurare  lo  svolgimento  in  sicurezza  del  lavoro
pubblico e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»; 
  Visto  il  decreto-legge  8   ottobre   2021,   n.   139,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  l'accesso  alle   attivita'   culturali,
sportive e ricreative,  nonche'  per  l'organizzazione  di  pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.»; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato  che  l'attuale   contesto   di   rischio   impone   la
prosecuzione delle iniziative di carattere  straordinario  e  urgente
intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni
di pregiudizio per la collettivita'; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare
disposizioni  per  garantire  in  maniera  omogenea  sul   territorio
nazionale le attivita' dirette al contenimento dell'epidemia  e  alla
riduzione dei rischi per la salute pubblica, anche alla luce dei dati
e delle conoscenze  medico-scientifiche  acquisite  per  fronteggiare
l'epidemia da  COVID-19  e  degli  impegni  assunti,  anche  in  sede
internazionale, in termini di profilassi e di copertura vaccinale; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di   estendere
l'obbligo vaccinale ad alcune categorie di soggetti che  prestano  la
propria attivita' lavorativa in settori particolarmente esposti; 
  Ritenuta la straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  adeguare  le
previsioni sul rilascio e sulla  durata  delle  certificazioni  verdi
COVID-19; 
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
integrare  il  quadro  delle  vigenti  misure  di  contenimento  alla
diffusione del predetto  virus  anche  in  occasione  delle  prossime
festivita', adottando adeguate e immediate misure  di  prevenzione  e
contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  prorogare  la
disciplina vigente in materia di sorveglianza radiometrica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 24 novembre 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri della salute, dell'interno, della difesa,  della  giustizia,
dell'istruzione e delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
                         Obblighi vaccinali 
 
  1.  Al  decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 3-bis e' inserito il seguente: 
      «Art.  3-ter  (Adempimento  dell'obbligo   vaccinale).   -   1.
L'adempimento dell'obbligo  vaccinale  previsto  per  la  prevenzione
dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e,
a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva
dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei
termini previsti con circolare del Ministero della salute.»; 
    b) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 4 (Obblighi vaccinali per gli  esercenti  le  professioni
sanitarie e gli operatori di interesse sanitario). - 1.  Al  fine  di
tutelare la  salute  pubblica  e  mantenere  adeguate  condizioni  di
sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza,  in
attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, gli esercenti le professioni sanitarie  e  gli
operatori di interesse sanitario di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
della  legge  1°  febbraio  2006,   n.   43,   per   la   prevenzione
dell'infezione  da  SARS-CoV-2  sono   obbligati   a   sottoporsi   a
vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre  2021,
della somministrazione della dose di  richiamo  successiva  al  ciclo
vaccinale primario, nel rispetto  delle  indicazioni  e  dei  termini
previsti con circolare del Ministero della  salute.  La  vaccinazione
costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione  e
per  lo  svolgimento  delle  prestazioni  lavorative   dei   soggetti
obbligati. La vaccinazione e'  somministrata  altresi'  nel  rispetto
delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome  di
Trento e di Bolzano in  conformita'  alle  previsioni  contenute  nel
piano di cui al primo periodo. 
      ((1-bis. L'obbligo di cui al comma 1 e' esteso, a decorrere dal
15 febbraio 2022, anche agli studenti dei corsi di  laurea  impegnati
nello svolgimento  dei  tirocini  pratico-valutativi  finalizzati  al
conseguimento  dell'abilitazione  all'esercizio   delle   professioni
sanitarie.  La  violazione  dell'obbligo  di  cui  al  primo  periodo
determina l'impossibilita' di accedere alle strutture ove si svolgono
i tirocini pratico-valutativi. I responsabili delle strutture di  cui
al secondo  periodo  sono  tenuti  a  verificare  il  rispetto  delle
disposizioni di cui al presente comma secondo  modalita'  a  campione
individuate dalle istituzioni di appartenenza)). 
      2. Solo in  caso  di  accertato  pericolo  per  la  salute,  in
relazione a specifiche  condizioni  cliniche  documentate,  attestate
((dal proprio medico curante di medicina generale ovvero  dal  medico
vaccinatore)), nel  rispetto  delle  circolari  del  Ministero  della
salute in materia di esenzione dalla  vaccinazione  anti  SARS-CoV-2,
non  sussiste  l'((obbligo  di  cui  ai  commi  1  e  1-bis))  e   la
vaccinazione puo' essere omessa o differita. 
      3. Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per  il
tramite delle  rispettive  Federazioni  nazionali,  che  a  tal  fine
operano  in  qualita'  di  responsabili  del  trattamento  dei   dati
personali, avvalendosi  della  Piattaforma  nazionale  digital  green
certificate (Piattaforma nazionale-DGC)  eseguono  immediatamente  la
verifica  automatizzata  del  possesso  delle  certificazioni   verdi
COVID-19  comprovanti  lo  stato  di   avvenuta   vaccinazione   anti
SARS-CoV-2,  secondo  le  modalita'  definite  con  il  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui  all'articolo  9,  comma
10,  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87.  Qualora  dalla
Piattaforma   nazionale-DGC   non   risulti   l'effettuazione   della
vaccinazione anti SARS-CoV-2, anche  con  riferimento  alla  dose  di
richiamo successiva al  ciclo  vaccinale  primario,  nelle  modalita'
stabilite nella circolare di cui al comma 1,  l'Ordine  professionale
territorialmente competente invita l'interessato a produrre,  ((entro
cinque  giorni  dalla  ricezione  dell'invito)),  la   documentazione
comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure  l'attestazione
relativa all'omissione o al differimento della stessa  ai  sensi  del
comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione,  da
eseguirsi entro  un  termine  non  superiore  a  venti  giorni  dalla
ricezione  dell'invito,  ((ovvero   la   documentazione   comprovante
l'insussistenza)) dei presupposti per l'obbligo vaccinale di  cui  al
comma 1 ((, nonche' a specificare  l'eventuale  datore  di  lavoro  e
l'indirizzo di posta elettronica certificata  di  quest'ultimo)).  In
caso di presentazione di documentazione attestante  la  richiesta  di
vaccinazione,   l'Ordine   invita   l'interessato    a    trasmettere
immediatamente   e   comunque   non   oltre    tre    giorni    dalla
somministrazione,  la   certificazione   ((attestante   l'adempimento
dell'obbligo vaccinale)). 
      4. Decorsi i termini  di  cui  al  comma  3,  qualora  l'Ordine
professionale accerti il mancato adempimento dell'obbligo  vaccinale,
anche con riguardo alla dose di richiamo, ne da' comunicazione ((alla
Federazione  nazionale   competente,   all'interessato,   all'azienda
sanitaria  locale  competente,  limitatamente  alla  professione   di
farmacista,)) e, per il personale che abbia  un  rapporto  di  lavoro
dipendente, anche al datore di lavoro ((, ove noto)).  L'inosservanza
degli obblighi di comunicazione di cui  al  primo  periodo  da  parte
degli Ordini professionali verso le Federazioni nazionali  rileva  ai
fini e per gli effetti dell'articolo 4 del  decreto  legislativo  del
Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 ((, ratificato
dalla  legge  17  aprile  1956,  n.  561)).  L'atto  di  accertamento
dell'inadempimento  dell'obbligo  vaccinale  e'  adottato  da   parte
((dell'Ordine professionale territorialmente competente)),  all'esito
delle verifiche di cui al comma 3, ((ha  natura  dichiarativa  e  non
disciplinare)),  determina  l'immediata  sospensione   dall'esercizio
delle  professioni  sanitarie  ed  e'  annotato  nel  relativo   Albo
professionale. 
      5. La sospensione di cui al  comma  4  e'  efficace  fino  alla
comunicazione da parte  dell'interessato  ((all'Ordine  professionale
territorialmente competente))  e,  per  il  personale  che  abbia  un
rapporto di  lavoro  dipendente,  anche  al  datore  di  lavoro,  del
completamento del ciclo vaccinale primario e,  per  i  professionisti
che   hanno   completato   il   ciclo   vaccinale   primario,   della
somministrazione della dose di  richiamo  e  comunque  non  oltre  il
termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per il  periodo
di sospensione non sono dovuti la retribuzione ne' altro  compenso  o
emolumento,  comunque  denominato.  Il  datore  di  lavoro   verifica
l'ottemperanza alla sospensione disposta ai sensi del comma 4  e,  in
caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni di cui all'articolo
4-ter, comma 6. 
      6. ((Per  gli  esercenti  le  professioni  sanitarie))  che  si
iscrivono per la prima volta agli  albi  degli  Ordini  professionali
territoriali l'adempimento dell'obbligo  vaccinale  e'  requisito  ai
fini dell'iscrizione fino alla scadenza del termine  di  sei  mesi  a
decorrere  dal  15  dicembre  2021.  ((A   tal   fine   la   verifica
dell'adempimento dell'obbligo vaccinale avviene con la  presentazione
della certificazione verde COVID-19)). 
      7. Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma  1  e'
omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al
comma  2  a  mansioni  anche  diverse,   senza   decurtazione   della
retribuzione, in  modo  da  evitare  il  rischio  di  diffusione  del
contagio da SARS-CoV-2. 
      8. Per il medesimo periodo di  cui  al  comma  7,  al  fine  di
contenere  il  rischio  di  contagio,  nell'esercizio  dell'attivita'
libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure
di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo
di sicurezza adottato con  decreto  del  Ministro  della  salute,  di
concerto con  i  Ministri  della  giustizia  e  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, entro il 15 dicembre 2021. 
      9. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
      10. Per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale  da
parte degli operatori di interesse sanitario di cui al  comma  1,  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter,  commi  2,  3  e
6.»; 
    c) all'articolo 4-bis, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, le parole: «al  31  dicembre  2021,  termine  di
cessazione dello stato di emergenza» sono soppresse; 
      2) al comma 3, le parole da «con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio» a «dati personali» sono sostituite dalle seguenti: «con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87»; 
      3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Per  la  verifica
dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte dei soggetti di  cui
al comma 1, si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  4-ter,
commi 2, 3 e 6.»; 
      4) al comma 5  le  parole  «L'accesso  alle  strutture  di  cui
all'articolo  1-bis,  incluse  le  strutture  semiresidenziali  e  le
strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione  di
fragilita', in violazione delle disposizioni del comma 1 del presente
articolo nonche' la violazione delle disposizioni del  primo  periodo
del comma 3 del presente articolo sono  sanzionati»  sono  sostituite
dalle seguenti: «La violazione delle disposizioni del  primo  periodo
del comma 3 del presente articolo e' sanzionata». 
  ((1-bis. Gli atti adottati  dalle  autorita'  sanitarie  locali  in
applicazione della normativa vigente prima della data di  entrata  in
vigore del presente decreto restano validi fino alla  nuova  verifica
effettuata dagli Ordini professionali secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n.  44,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come modificato
dal comma 1 del presente articolo)).