DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. (09G0164)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/11/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/2022)
Testo in vigore dal: 22-6-2017
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 13. 
 
               ((Autorita' nazionale anticorruzione)) 
 
  1. ((La Commissione istituita in attuazione dell'articolo 4,  comma
2, lettera f), della legge  4  marzo  2009,  n.  15,  e  ridenominata
Autorita' nazionale anticorruzione ai  sensi  dell'articolo  1  della
legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'articolo 19 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90,)) opera in posizione di indipendenza di  giudizio
e di valutazione e in  piena  autonomia,  in  collaborazione  con  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica  e  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  ed  eventualmente
in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche ((...)). 
  2. Mediante intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome, l'Anci, l'Upi e ((l'Autorita')) sono definiti i  protocolli
di collaborazione per la realizzazione  delle  attivita'  di  cui  ai
commi ((...)) 6 e 8. 
  3. L'Autorita' e' organo collegiale composto dal  presidente  e  da
quattro componenti scelti tra esperti  di  elevata  professionalita',
anche estranei  all'amministrazione,  con  comprovate  competenze  in
Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello  privato,
di  notoria  indipendenza  e  comprovata  esperienza  in  materia  di
contrasto alla corruzione ((...)). Il presidente e i componenti  sono
nominati, tenuto conto  del  principio  delle  pari  opportunita'  di
genere,  con  decreto  del  Presidente   della   Repubblica,   previa
deliberazione del Consiglio dei ministri,  previo  parere  favorevole
delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza  dei
due terzi dei componenti. Il presidente e' nominato su  proposta  del
Ministro per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,  di
concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro  dell'interno;
i componenti sono nominati su proposta del Ministro per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione. Il presidente  e  i  componenti
dell'Autorita' non possono essere scelti tra  persone  che  rivestono
incarichi pubblici elettivi  o  cariche  in  partiti  politici  o  in
organizzazioni sindacali o che abbiano  rivestito  tali  incarichi  e
cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono
avere interessi di qualsiasi natura  in  conflitto  con  le  funzioni
dell'Autorita'. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni
e non possono essere confermati nella carica. 
  4. La struttura  operativa  ((dell'Autorita'))  e'  diretta  da  un
Segretario generale  nominato  con  deliberazione  ((dell'Autorita'))
medesima tra soggetti aventi specifica professionalita' ed esperienza
gestionale-organizzativa   nel    campo    del    lavoro    pubblico.
((L'Autorita')) definisce con propri regolamenti le norme concernenti
il proprio funzionamento ((...)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL  D.LGS.  25
MAGGIO 2017, N. 74)). Nei limiti  delle  disponibilita'  di  bilancio
((l'Autorita')) puo' avvalersi di non piu' di 10 esperti  di  elevata
professionalita' ed esperienza sui temi ((...)) della  prevenzione  e
della lotta alla corruzione, con  contratti  di  diritto  privato  di
collaborazione autonoma. ((PERIODO SOPPRESSO  DAL  D.LGS.  25  MAGGIO
2017, N. 74)).  Puo'  inoltre  richiedere  indagini,  accertamenti  e
relazioni all'Ispettorato per la funzione pubblica. 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105. 
  6.   ((L'Autorita'))   nel   rispetto   dell'esercizio   e    delle
responsabilita'   autonome   di   valutazione   proprie    di    ogni
amministrazione: 
   a) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105; 
   b) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105; 
   c) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105; 
   d) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105; 
   e) adotta le linee guida  per  la  predisposizione  dei  Programma
triennale per la trasparenza e l'integrita' di cui ((all'articolo 10,
comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)); 
   f) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105; 
   g) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105; 
   h) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105; 
   i) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105; 
   l) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105; 
   m) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 74)); 
   n) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105; 
   o) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105; 
   p) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 74)); 
  7. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N.  90,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L.11 AGOSTO 2014, N. 114. 
  8. Presso ((l'Autorita')) e' istituita la Sezione per  l'integrita'
nelle  amministrazioni  pubbliche  con  la  funzione   di   favorire,
all'interno della  amministrazioni  pubbliche,  la  diffusione  della
legalita' e della trasparenza e sviluppare interventi a favore  della
cultura  dell'integrita'.  La  Sezione  promuove  la  trasparenza   e
l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche; a tale fine  predispone
le  linee  guida  del  Programma  triennale  per  l'integrita'  e  la
trasparenza di cui articolo 11, ne verifica  l'effettiva  adozione  e
vigila sul rispetto degli obblighi in materia di trasparenza da parte
di ciascuna amministrazione. 
  9. I risultati  dell'attivita'  ((dell'Autorita'))  sono  pubblici.
((L'Autorita')) assicura la disponibilita', per  le  associazioni  di
consumatori o utenti, i centri di ricerca e  ogni  altro  osservatore
qualificato, di tutti i dati sui  quali  la  valutazione  si  basa  e
trasmette una relazione annuale sulle proprie attivita'  al  Ministro
per l'attuazione del programma di Governo. 
  10. Dopo cinque anni, dalla data di  costituzione,  ((l'Autorita'))
affida ad un valutatore indipendente un'analisi dei propri  risultati
ed un giudizio sull'efficacia della sua attivita' e  sull'adeguatezza
della struttura di gestione, anche al  fine  di  formulare  eventuali
proposte di integrazioni o modificazioni dei propri compiti.  L'esito
della valutazione e le eventuali raccomandazioni  sono  trasmesse  al
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e pubblicate
sul sito istituzionale ((dell'Autorita')). 
  11. Con decreto del Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono stabilite le  modalita'  di  organizzazione,  le  norme
regolatrici dell'autonoma gestione finanziaria  ((dell'Autorita'))  e
fissati i compensi per i componenti. 
  ((12. Il sistema  di  valutazione  delle  attivita'  amministrative
delle universita' e degli enti di  ricerca  di  cui  al  Capo  I  del
decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e' svolto  dall'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario  e  della  ricerca
(ANVUR) nel rispetto del presente decreto.)) 
  13. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a  due  milioni
di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
2010 si provvede nei  limiti  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 4, comma 3, primo periodo, della legge 4 marzo 2009,  n.
15.  All'attuazione  della  lettera  p)  del  comma  6  si   provvede
nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma
3, secondo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15,  ferme  restando
le risorse da destinare alle altre finalita' di cui al medesimo comma
3 dell'articolo 4. 
                                                                  (8) 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con  l'art.  2,  comma
12-decies)che  la  facolta'  di  essere  collocati  fuori  ruolo,  su
richiesta, prevista dal presente articolo, comma 3,  ultimo  periodo,
come modificato ai sensi del medesimo decreto-legge, si applica anche
ai componenti in carica alla data di entrata in vigore della legge di
conversione dello stesso decreto-legge che continuano ad operare fino
al termine del mandato. 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con  modificazioni  dalla
L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 19, commi  1  e  2)
che l'Autorita'  di  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,
servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 12 aprile 2006,
n. 163 e' soppressa e i compiti e le funzioni  svolti  dall'Autorita'
di vigilanza sui contratti pubblici di lavori,  servizi  e  forniture
sono trasferiti  all'Autorita'  nazionale  anticorruzione  e  per  la
valutazione e la trasparenza (ANAC), di cui al presente articolo, che
e' ridenominata Autorita' nazionale anticorruzione. 
  Ha inoltre disposto (con l'art.  19,  comma  9)  che  "Al  fine  di
concentrare l'attivita' dell'Autorita' nazionale  anticorruzione  sui
compiti di  trasparenza  e  di  prevenzione  della  corruzione  nelle
pubbliche amministrazioni, le funzioni della  predetta  Autorita'  in
materia di misurazione e valutazione della performance, di  cui  agli
articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27  ottobre
2009, n. 150, sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  Con  riguardo  al  solo  trasferimento  delle   funzioni   di   cui
all'articolo 13, comma 6, lettere m) e p), del decreto legislativo n.
150 del 2009, relativamente ai progetti  sperimentali  e  al  Portale
della trasparenza, detto  trasferimento  di  funzioni  deve  avvenire
previo  accordo  tra  il  Dipartimento  della  funzione  pubblica   e
l'Autorita' nazionale anticorruzione, anche al fine di individuare  i
progetti che possono piu' opportunamente rimanere  nell'ambito  della
medesima Autorita' nazionale anticorruzione".