DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1992, n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/06/2020)
Testo in vigore dal: 15-1-1993
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 30 della legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  recante
delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi concernenti
disposizioni per la revisione della disciplina e l'organizzazione del
contenzioso tributario;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata il 30
settembre 1992, che ha autorizzato l'invio, per il prescritto parere,
alla commissione parlamentare istituita a norma  dell'art.  17  della
legge  9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'art.
1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550;
  Udito il parere della predetta commissione parlamentare;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 dicembre 1992;
  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto con i
Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
              Gli organi della giurisdizione tributaria
  1. La giurisdizione  tributaria  e'  esercitata  dalle  commissioni
tributarie  provinciali  e  dalle commissioni tributarie regionali di
cui all'art.  1  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
dicembre 1992, n. 545.
  2.  I  giudici tributari applicano le norme del presente decreto e,
per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme  del
codice di procedura civile.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli 76 e 87 della
          Costituzione:
             "Art. 76. - L'esercizio della funzione  legislativa  non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti".
             "Art.  87.  -  Il Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
             Puo' inviare messaggi alle Camere.
             Indice  le  elezioni  delle  nuove  Camere e ne fissa la
          prima riunione.
             Autorizza la presentazione alle Camere  dei  disegni  di
          legge di iniziativa del Governo.
             Promulga  le  leggi  ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
             Indice il 'referendum' popolare nei casi previsti  dalla
          Costituzione.
             Nomina,  nei  casi  indicati  dalla  legge, i funzionari
          dello Stato.
             Accredita  e  riceve   i   rappresentanti   diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
             Ha  il comando delle Forze Armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara  lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
             Puo' concedere grazia e commutare le pene.
             Conferisce le onorificenze della Repubblica".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  30  della legge 30
          dicembre 1991, n. 413:
             "Art. 30. - 1. Il Governo della Repubblica  e'  delegato
          ad  emanare,  entro  dodici  mesi  dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
          recanti disposizioni per la revisione  della  disciplina  e
          l'organizzazione    del    contenzioso    tributario,   con
          l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
               a) compentenza del giudice tributario a  conoscere  le
          controversie   indicate   nel   secondo   e   terzo   comma
          dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 636; quelle in  materia  di  imposte  e
          tributi   comunali   e   locali  e  quelle  in  materia  di
          sovraimposte e addizionali alle predette imposte;
               b) previsione della facolta' di richiedere, in tutto o
          in parte, l'esame preventivo  e  la  definizione  da  parte
          della  commissione  tributaria  di primo grado del rapporto
          tributario con conseguente estinzione dei relativi reati in
          materia tributaria per i quali e' ammessa l'oblazione;
               c) identificazione degli atti e dei rapporti tributari
          dei quali il giudice tributario conosce;
               d) articolazione del processo tributario in due  gradi
          di  giudizio  da  espletarsi  da  commissioni tributarie di
          primo grado con sede  nei  capoluoghi  di  provincia  e  da
          commissioni  tributarie  di  secondo  grado  con  sede  nei
          capoluoghi  di  regione,   con   conseguente   applicazione
          dell'articolo   360   del  codice  di  procedura  civile  e
          soppressione della  commissione  tributaria  centrale;  nei
          decreti  legislativi  sara'  prevista  l'esclusisone  della
          prova  testimoniale  e  del  giuramento  nei   procedimenti
          regolati  dal  presente articolo; si dovra' altresi' tenere
          conto, per quanto riguarda le province autonome di Trento e
          di Bolzano, delle leggi e delle  norme  statutarie  che  le
          riguardano,  tenendo  fermi  in  tali  province i tribunali
          tributari di primo e di secondo grado;
               e)  previsione degli organici dei giudici tributari in
          numero  non  inferiore  a  quello  dei   componenti   delle
          commissioni  tributarie previste dal decreto del Presidente
          della   Repubblica   26   ottobre   1972,   n.   636,   con
          determinazione  del  numero delle sezioni in base al flusso
          medio  dei  procedimenti   e   composizione   dei   collegi
          giudicanti in tre membri;
               f)  qualificazione professionale dei giudici tributari
          in modo che venga assicurata  adeguata  preparazione  nelle
          discipline  giuridiche  o  economiche  acquisita  anche con
          l'esercizio protrattosi per almeno dieci anni di  attivita'
          professionali;  determinazione dei requisiti soggettivi per
          ricoprire  l'ufficio  nonche'  dei  criteri   rigorosamente
          obiettivi  per  la  nomina;  previsione  che  i presidenti,
          compresi quelli  delle  sezioni,  saranno  nominati  tra  i
          magistrati   ordinari,   amministrativi   o   militari,  in
          servizio, a riposo o in congedo; determinazione del  regime
          delle    incompatibilita'   con   particolare   riferimento
          all'esercizio  di  assistenza  e  di   rappresentanza   dei
          contribuenti    nei    rapporti    con    l'Amministrazione
          finanziaria, o nelle controversie di carattere  tributario;
          determinazione  dello stato giuridico e retributivo e della
          durata dell'incarico che non  potra'  essere  superiore  ai
          nove  anni  nello  stesso  ufficio;  nonche'  previsione di
          specifiche cause di  decadenza  e  adeguamento  dell'intera
          nuova   disciplina   a   quella   vigente   in  materia  di
          responsabilita'  civile.  Sara'  altresi'  previsto  che  i
          presidenti   e   gli  altri  componenti  delle  commissioni
          tributarie  di  primo  grado,  di  secondo  grado  e  della
          commissione   tributaria   centrale,   ove   sussistano   i
          requisiti,   possono   essere   nominati   prioritariamente
          componenti  delle  nuove  commissioni  tributarie sino alla
          concorrenza dei posti disponibili;
               g) adeguamento delle norme del processo  tributario  a
          quelle  del  processo  civile; in particolare dovra' essere
          altresi' stabilito quanto segue:
               1)  previsione  di  una  disciplina  uniforme  per  la
          proposizione  del ricorso nei vari gradi di giurisdizione e
          della trattazione della controversia in camera di consiglio
          in mancanza di tempestiva richiesta  espressa  dell'udienza
          di discussione;
               2)  previsione  e  disciplina  dell'intervento e della
          chiamata in giudizio di soggetti che hanno  interesse  allo
          stesso   in  quanto,  insieme  al  ricorrente,  destinatari
          dell'atto  impugnato  o  parti  del   rapporto   tributario
          controverso;
               3)  disciplina  della sospensione, dell'interruzione e
          dell'estinzione del processo, nonche' della decadenza dalle
          impugnazioni,  al  fine  di  abbreviare  la  pendenza   del
          processo in relazione all'inerzia delle parti;
               4)    disciplina    delle    comunicazioni   e   delle
          notificazioni con la  previsione  dell'impiego  piu'  largo
          possibile del servizio postale;
               5)  previsione,  quale  condizione  di  ammissibilita'
          dell'appello dell'ufficio, dell'autorizzazione da parte del
          funzionario dirigente il  servizio  del  contenzioso  della
          direzione   regionale   delle  entrate  e  delle  direzioni
          compartimentali del territorio  e  delle  dogane;  saranno,
          inoltre, stabiliti criteri e modalita' per l'estinzione del
          giudizio a seguito di rinuncia delle parti;
               h)  previsione  di un procedimento incidentale ai fini
          della  sospensione  dell'esecuzione   dell'atto   impugnato
          disposta  mediante  provvedimento  motivato,  con efficacia
          temporale limitata a non oltre la decisione di primo  grado
          e  con  obbligo  di  fissazione della udienza entro novanta
          giorni;
               i) disciplina dell'assistenza tecnica delle parti  di-
          verse   dall'Amministrazione   avanti   agli  organi  della
          giustizia tributaria  ad  opera  di  avvocati,  procuratori
          legali,   dottori   commercialisti,   ragionieri  e  periti
          commerciali iscritti nell'apposito albo e, nelle materie di
          rispettiva competenza, ad opera di altri esperti in materia
          tributaria iscritti in albi o  ruoli  o  elenchi  istituiti
          presso  l'intendenza  di finanza competente per territorio;
          previsione    dell'assistenza    delle    parti     diverse
          dell'amministrazione  ad  opera  di  avvocati,  procuratori
          legali,  dottori  commercialisti,   ragionieri   e   periti
          commerciali  iscritti  nell'apposito  albo,  consulenti del
          lavoro, consulenti tributari, ovvero  mediante  procuratore
          generale   o   speciale   nei   procedimenti  davanti  alle
          commissioni tributarie ai sensi della  lettera  b);  regime
          delle   spese   processuali  in  base  al  principio  della
          soccombenza; previsione della facolta' dell'Amministrazione
          di affidare il patrocinio all'Avvocatura  dello  Stato  nel
          giudizio di secondo grado;
               l) previsione dell'esecuzione coattiva delle decisioni
          anche a carico dell'Amministrazione soccombente;
               m)  attribuzione  al  presidente  della  commissione o
          della sezione della competenza a  dichiarare  la  manifesta
          inammissibilita'   del  ricorso,  nonche'  la  sospensione,
          l'interruzione e  l'estinzione  del  processo  con  decreto
          soggetto a reclamo;
               n)  istituzione  di  un  organo  di  presidenza  della
          giustizia  tributaria  composto  da   tre   presidenti   di
          commissione  o di sezione e da tre giudici, che scelgono il
          presidente dell'organo di presidenza tra  i  presidenti  di
          commissione  o  di  sezione,  eletti  da tutti i componenti
          delle nuove  commissioni  tributarie  con  voto  personale,
          diretto  e  segreto, con la determinazione dei requisiti di
          eleggibilita', del regime delle  incompatibilita'  e  della
          durata   della  carica  dei  suoi  componenti  secondo  gli
          analoghi principi in vigore per i componenti  degli  organi
          di    autogoverno    delle    magistrature    ordinaria   e
          amministrativa:
               o)  affidamento   all'organo   di   presidenza   della
          giustizia tributaria di competenza deliberativa a verficare
          i  requisiti  di eleggibilita' dei suoi componenti elettivi
          ed a decidere i reclami attinenti alle  relative  elezioni,
          nonche'  sul  conferimento  degli  uffici  direttivi  e sui
          provvedimenti  di  nomina,  assegnazione  di   funzioni   e
          decadenza  e  in  materia disciplinare dei componenti delle
          nuove commissioni tributarie;
               p)  previsione   di   disposizioni   in   materia   di
          responsabilita'  civile  dei  componenti  delle commissioni
          tributarie;
               q)  istituzione  di  un  contingente   del   personale
          indicato  all'art.  10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358,
          delle segreterie degli organi di giustizia  tributaria  con
          una  dotazione organica complessivamente adeguata al carico
          di lavoro dei servizi e  allo  svolgimento  della  funzione
          ispettiva degli stessi; al contingente saranno inizialmente
          assegnati    gli    appartenenti    ad    analoghi    ruoli
          dell'Amministrazione finanziaria  attualmente  in  servizio
          presso  le  commissioni tributarie, con la previsione della
          riduzione   delle   piante   organiche   dei    contingenti
          dell'Amministrazione   finanziaria  contestualmente  ed  in
          corrispondenza  delle  unita'  che  saranno  trasferite  al
          contingente  suddetto.  Al fine di assicurare l'uniformita'
          di trattamento con il personale delle  segreterie  e  delle
          cancellerie   degli  altri  organi  giurisdizionali  potra'
          essere prevista, ove piu' favorevole,  l'attribuzione,  con
          decorrenza  dalla  data  di entrata in funzione delle nuove
          commissioni tributarie, delle indennita' di cui alla  legge
          22  giugno 1988, n. 221, in luogo del compenso incentivante
          la produttivita' di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art.  4  del
          decreto-legge  19  dicembre  1984,  n. 853, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17 febbraio  1985,  n.  17,  del
          compenso  incentivante  base di cui all'art. 10 del decreto
          del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n.  344,  e
          di  qualsiasi  altro  compenso o indennita' incentivante la
          produttivita';
               r) automazione dei servizi del contenzioso tributario,
          con   utilizzazione   dell'informatica   con    particolare
          riferimento  alla  formazione  dei ruoli ed al collegamento
          con gli uffici centrali e  periferici  dell'Amministrazione
          finanziaria;
               s)   attribuzione   al   servizio   del   contenzioso,
          nell'ambito di ciascun  dipartimento  del  Ministero  delle
          finanze, della competenza a:
               1)   formulare,   eventualmente  sentita  l'Avvocatura
          generale dello Stato, indirizzi  agli  uffici  in  tema  di
          difesa  dell'Amministrazione  finanziaria,  sulle questioni
          oggetto di controversie pendenti, di rilevante interesse  o
          di ricorrente frequenza;
               2)  esaminare  l'attivita'  di rappresentanza e difesa
          dell'Amministrazionesvolta dagli uffici;
               3)  rilevare  con  criteri  di  sistematicita',  anche
          avvalendosi  del sistema informativo, i motivi maggiormente
          ricorrenti nell'accoglimento delle impugnative avverso atti
          di accertamento, di liquidazione d'imposta, di  irrogazioni
          di  sanzioni  o  avverso  il  ruolo ed altri provvedimenti,
          compreso  quello  di  reiezione  dell'istanza  di rimborso,
          elaborando  conseguentemente  direttive  per   gli   uffici
          nonche'  formulando  proposte  concernenti  anche modifiche
          legislative;
               4)  effettuare  rilevazioni  statistiche  relative  ai
          processi  pendenti, a quelli definiti ed ogni altro dato ed
          elemento quantitativo in ordine ai provvedimenti adottati;
               t) previsione di disposizioni per la  richiesta  della
          trattazione  e  la costituzione in giudizio con il rispetto
          delle norme sulla assistenza tecnica  in  applicazione  del
          criterio  direttivo  di  cui  alla lettera i), innanzi alle
          nuove commissioni tributarie, dei  ricorsi  pendenti,  alla
          data   di  entrata  in  funzione  dei  nuovi  organi  della
          giustizia tributaria, dinanzi alle commissioni previste dal
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          636, nonche' previsione della estinzione del  giudizio  nel
          caso  di  mancata presentazione nei termini dell'istanza di
          trattazione;
               u) previsione che per i processi pendenti avanti  alle
          corti   d'appello  alla  data  di  emanazione  dei  decreti
          legislativi di  cui  al  presente  articolo  continuino  ad
          applicarsi  le  norme  vigenti  alla  stessa  data e che la
          medesima  disposizione  si  applichi  anche   ai   processi
          pendenti   alla   stessa   data  davanti  alla  commissione
          tributaria centrale, sempreche' sia presentata  istanza  di
          trattazione, secondo quanto previsto nella lettera t) e che
          in  detta  istanza non sia richiesto l'esame da parte della
          Corte di cassazione ai sensi dell'art. 360  del  codice  di
          procedura  civile;  in  ogni caso la commissione tributaria
          centrale deve trattare ad esurimento i processi entro il 31
          dicembre 1995;
               v) adeguamento con decreto del Ministro delle finanze,
          di concerto con  i  Ministri  del  tesoro  e  di  grazia  e
          giustizia, del numero delle sezioni, nonche' determinazione
          del compenso mensile spettante ai presidenti, ai presidenti
          di   sezione   e   agli   altri   componenti  degli  organi
          giurisdizionali  tributari  secondo  criteri  uniformi  che
          tengano   conto  delle  funzioni  e  dell'attivita'  svolta
          nonche' delle spese sostenute per l'intervento alle  sedute
          dei componenti residenti in comuni diversi da quello in cui
          ha sede la commissione tributaria;
               z)    revisione   della   disciplina   dell'iscrizione
          provvisoria a ruolo ovvero del pagamento provvisorio  delle
          imposte  accertate,  coordinandola con la previsione di due
          gradi del giudizio.
             2. I decreti legislativi di  cui  al  presente  articolo
          saranno adottati su proposta del Ministro delle finanze, di
          concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro.
          Entro  nove  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore della
          presente legge, il  Governo  invia  il  testo  dei  decreti
          legislativi alle Camere; la commissione parlamentare di cui
          all'art.  17,  terzo  comma, della legge 9 ottobre 1971, n.
          825, nella composizione stabilita  dall'art.  1,  comma  4,
          della  legge  29  dicembre  1987,  n.  550,  esprime, entro
          sessanta giorni, il proprio parere.
             3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, valutato in lire 170 miliardi annui  a  decorrere
          dall'anno  1993,  si  fa  fronte mediante utilizzo di quota
          parte delle maggiori entrate recate dalla presente legge".
             - Si trascrivono  rispettivamente,  i  testi  del  terzo
          comma  dell'art.  17  della  legge n. 825/1971, nonche' del
          comma 4, dell'art.  1 della legge n. 550/1987:
             "Il Governo della Repubblica  e'  delegato  ad  emanare,
          entro  tre  anni  dall'entrata in vigore delle disposizioni
          previste  dal  primo  comma  sentito  il  parere   di   una
          commissione  parlamentare  composta da nove senatori e nove
          deputati,  nominati,  su  richiesta  del   Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri,  dai  Presidenti delle rispettive
          Assemblee, uno o piu' testi unici concernenti le norme ema-
          nate in base alla presente legge, nonche' quelle rimaste in
          vigore per le medesime  materie,  apportando  le  modifiche
          necessarie  per  il  migliore  coordinamento  delle diverse
          disposizioni e per eliminare ogni eventuale contrasto con i
          principi e i criteri  direttivi  stabiliti  dalla  presente
          legge".
             "4.  La  commissione  parlamentare  di  cui all'art. 17,
          terzo comma,  della  legge  9  ottobre  1971,  n.  825,  e'
          composta  da quindici senatori e quindici deputati nominati
          dai Presidenti delle rispettive Assemblee in rappresentanza
          proporzionale dei gruppi parlamentari".
          Nota all'art. 1:
             - Il D.Lgs. n. 545/1992 e' pubblicato in  questo  stesso
          supplemento ordinario alla pag. 5.