DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (14G00103)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/6/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-8-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 17 
 
(Ricognizione degli enti pubblici e unificazione  delle  banche  dati
                     delle societa' partecipate) 
 
  1. Al  fine  di  procedere  ad  una  razionalizzazione  degli  enti
pubblici e di quelli ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria,
il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone
un  sistema  informatico  di  acquisizione  di  dati  e  proposte  di
razionalizzazione  in  ordine  ai   predetti   enti.   ((Il   sistema
informatico si avvale di  un  software  libero  con  codice  sorgente
aperto.)) Le amministrazioni statali inseriscono i dati e le proposte
con riferimento a ciascun ente pubblico o  privato,  da  ciascuna  di
esse finanziato o  vigilato.  ((Decorsi  tre  mesi  dall'abilitazione
all'inserimento,  l'elenco  delle  amministrazioni  adempienti  e  di
quelle non adempienti all'obbligo di inserimento  e'  pubblicato  nel
sito internet istituzionale del Dipartimento della funzione  pubblica
della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri.))  Decorsi  tre  mesi
dall'abilitazione   all'inserimento,   e'   vietato   alle   suddette
amministrazioni, con riferimento agli enti per i quali i  dati  e  le
proposte non siano stati immessi, il compimento di qualsiasi atto nei
confronti dei suddetti enti, ivi compresi il trasferimento di fondi e
la nomina di titolari e componenti dei relativi organi. 
  2. Al fine  di  procedere  ad  una  razionalizzazione  dei  servizi
strumentali  all'attivita'  delle  amministrazioni  statali,  con  le
modalita' di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione  pubblica
della Presidenza del Consiglio dei  Ministri  predispone  un  sistema
informatico di  acquisizione  di  dati  relativi  alla  modalita'  di
gestione dei servizi  strumentali,  con  particolare  riferimento  ai
servizi esternalizzati. ((Il sistema  informatico  si  avvale  di  un
software libero con codice sorgente aperto)). Nello stesso termine  e
con le stesse modalita' di cui al comma 1, le amministrazioni statali
inseriscono i relativi dati. Il mancato inserimento  rileva  ai  fini
della responsabilita' dirigenziale del dirigente competente. 
  ((2-bis. I dati di cui ai commi 1 e 2  sono  inseriti  nella  banca
dati  di  cui  al  comma  3,  consultabile   e   aggiornabile   dalle
amministrazioni   pubbliche   coinvolte   nella    rilevazione.    Il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei  ministri  consente  altresi',  con  le  stesse   modalita',   la
consultazione dei dati di cui all'articolo 60, comma 3,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 
  2-ter. Entro il 15 febbraio 2015 sono pubblicati nel sito  internet
istituzionale  del  Dipartimento  della   funzione   pubblica   della
Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco delle  amministrazioni
adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di  inserimento  di
cui al comma 2 e i dati inviati a norma del medesimo comma)). 
  3.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2015,  nella  banca  dati   del
Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle  finanze,
di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23  dicembre  2009,  n.
191, confluiscono, secondo le modalita' fissate dal decreto di cui al
comma 4, le informazioni di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonche'
quelle acquisite fino al 31 dicembre 2014 ai sensi  dell'articolo  1,
comma 587, della legge 27 dicembre 2006, n.  296.  Tali  informazioni
sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 13 della legge  31  dicembre  2009,  n.  196.  Al
Dipartimento della funzione  pubblica  e'  garantito  l'accesso  alle
informazioni contenute nella banca dati in cui confluiscono i dati di
cui al  primo  periodo  ai  fini  dello  svolgimento  delle  relative
attivita' istituzionali. 
  4. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni
((in societa' ed enti  di  diritto  pubblico  e  di  diritto  privato
detenute  direttamente   o   indirettamente   dalle   amministrazioni
pubbliche individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai  sensi
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  e  successive
modificazioni, e da quelle  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni)).  L'acquisizione  delle  predette  informazioni  puo'
avvenire attraverso banche dati esistenti ovvero con la richiesta  di
invio da parte delle citate amministrazioni pubbliche ovvero da parte
delle societa' da  esse  partecipate.  Tali  informazioni  sono  rese
disponibili alla banca dati delle amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
delegato per la semplificazione e  la  pubblica  amministrazione,  da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono   indicate   le
informazioni che  le  amministrazioni  sono  tenute  a  comunicare  e
definite le modalita' tecniche  di  attuazione  del  presente  comma.
L'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non  adempienti
all'obbligo di comunicazione e' pubblicato sul sito istituzionale del
Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e
su quello del Dipartimento della funzione pubblica  della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri. 
  5. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2015,  i  commi  da  587  a  591
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono abrogati.