DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. (09G0164)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/11/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/2022)
Testo in vigore dal: 22-6-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7. 
 
       Sistema di misurazione e valutazione della performance 
 
  1. Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance
organizzativa e individuale. A  tale  fine  adottano  ((e  aggiornano
annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente  di
valutazione,))  il  Sistema  di  misurazione  e   valutazione   della
performance. 
  2. La funzione di misurazione e valutazione  delle  performance  e'
svolta: 
   a) dagli Organismi indipendenti di valutazione  della  performance
di cui all'articolo 14, cui  compete  la  misurazione  e  valutazione
della  performance  di  ciascuna  struttura  amministrativa  nel  suo
complesso, nonche' la proposta di valutazione annuale  dei  dirigenti
di vertice ai sensi del comma 4, lettera e), del medesimo articolo; 
   ((b) dai dirigenti di  ciascuna  amministrazione,  secondo  quanto
previsto agli articoli 8 e 9; 
   c) dai cittadini o dagli altri  utenti  finali  in  rapporto  alla
qualita' dei servizi  resi  dall'amministrazione,  partecipando  alla
valutazione  della  performance  organizzativa  dell'amministrazione,
secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 19-bis.)) 
  ((2-bis. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance,
di cui al  comma  1,  e'  adottato  in  coerenza  con  gli  indirizzi
impartiti  dal  Dipartimento  della  funzione   pubblica   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 2, e  in  esso  sono  previste,  altresi',  le
procedure  di  conciliazione,  a  garanzia  dei  valutati,   relative
all'applicazione del  sistema  di  misurazione  e  valutazione  della
performance e le modalita' di raccordo e integrazione con i documenti
di programmazione finanziaria e di bilancio.)) 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105. 
                                                                  (8) 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L.
11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 19, comma 9)  che  "Al
fine   di   concentrare    l'attivita'    dell'Autorita'    nazionale
anticorruzione sui compiti di  trasparenza  e  di  prevenzione  della
corruzione  nelle  pubbliche  amministrazioni,  le   funzioni   della
predetta Autorita' in materia  di  misurazione  e  valutazione  della
performance, di cui agli articoli 7, 8,  9,  10,  12,  13  e  14  del
decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150,  sono  trasferite  al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto".