LEGGE 3 agosto 2007, n. 124

Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.

note: Entrata in vigore della legge: 12-10-2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2021)
Testo in vigore dal: 25-8-2012
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 31. 
(Funzioni di controllo del Comitato  parlamentare  per  la  sicurezza
                          della Repubblica) 
 
 
1. Nell'espletamento delle proprie funzioni, il Comitato parlamentare
per la sicurezza della Repubblica procede al periodico svolgimento di
audizioni del Presidente del Consiglio dei ministri e  dell'Autorita'
delegata, ove istituita, dei Ministri facenti  parte  del  CISR,  del
direttore generale del DIS e dei direttori dell'AISE e dell'AISI. 
2. Il Comitato ha altresi'  la  facolta',  in  casi  eccezionali,  di
disporre con delibera motivata l'audizione di dipendenti del  Sistema
di informazione per  la  sicurezza.  La  delibera  e'  comunicata  al
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  che,  sotto   la   propria
responsabilita',  puo'   opporsi   per   giustificati   motivi   allo
svolgimento dell'audizione. 
3. Il  Comitato  puo'  altresi'  ascoltare  ogni  altra  persona  non
appartenente al Sistema di informazione per la sicurezza in grado  di
fornire elementi di informazione o di valutazione ritenuti  utili  ai
fini dell'esercizio del controllo parlamentare. 
4. Tutti i soggetti auditi sono tenuti  a  riferire,  con  lealta'  e
completezza, le informazioni in loro possesso concernenti le  materie
di interesse del Comitato. 
5. Il Comitato puo' ottenere, anche in deroga  al  divieto  stabilito
dall'articolo 329 del codice di procedura penale,  copie  di  atti  e
documenti  relativi  a  procedimenti  e  inchieste  in  corso  presso
l'autorita' giudiziaria o altri organi inquirenti, nonche'  copie  di
atti e  documenti  relativi  a  indagini  e  inchieste  parlamentari.
L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere copie di  atti  e  documenti
anche di propria iniziativa. 
6. L'autorita' giudiziaria provvede tempestivamente alla trasmissione
della documentazione richiesta ai sensi del comma 5,  salvo  che  non
rilevi, con decreto motivato per ragioni di  natura  istruttoria,  la
necessita' di  ritardare  la  trasmissione.  Quando  le  ragioni  del
differimento vengono meno,  l'autorita'  giudiziaria  provvede  senza
ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto ha  efficacia  per
sei mesi e puo' essere rinnovato, ma perde efficacia dopo la chiusura
delle indagini preliminari. 
7. Il Comitato puo' ottenere, da parte di appartenenti al Sistema  di
informazione per la sicurezza, nonche' degli organi  e  degli  uffici
della pubblica amministrazione, informazioni  di  interesse,  nonche'
copie di atti e documenti da  essi  custoditi,  prodotti  o  comunque
acquisiti. 
8. Qualora la comunicazione di un'informazione o la  trasmissione  di
copia  di  un  documento  possano  pregiudicare  la  sicurezza  della
Repubblica, i rapporti con Stati esteri, lo svolgimento di operazioni
in corso  o  l'incolumita'  di  fonti  informative,  collaboratori  o
appartenenti  ai  servizi  di  informazione  per  la  sicurezza,   il
destinatario della richiesta oppone  l'esigenza  di  riservatezza  al
Comitato. 
9. Ove il Comitato ritenga  di  insistere  nella  propria  richiesta,
quest'ultima  e'  sottoposta  alla  valutazione  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, che decide nel termine di  trenta  giorni  se
l'esigenza opposta sia effettivamente  sussistente.  In  nessun  caso
l'esigenza di  riservatezza  puo'  essere  opposta  o  confermata  in
relazione a fatti per i quali non e' opponibile il segreto di  Stato.
In nessun caso l'esigenza di riservatezza di cui  al  comma  8  o  il
segreto di Stato possono essere opposti al Comitato che, con voto ((a
maggioranza  dei  due  terzi)),   abbia   disposto   indagini   sulla
rispondenza  dei  comportamenti  di  appartenenti   ai   servizi   di
informazione per la sicurezza ai compiti istituzionali previsti dalla
presente legge. 
10.  Il  Comitato,  qualora  ritenga  infondata  la   decisione   del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  ovvero  non  riceva  alcuna
comunicazione nel termine prescritto, ne riferisce a  ciascuna  delle
Camere per le conseguenti valutazioni. 
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, al Comitato non  puo'
essere opposto il  segreto  d'ufficio,  ne'  il  segreto  bancario  o
professionale, fatta eccezione per il segreto tra difensore  e  parte
processuale nell'ambito del mandato. 
12.  Quando  informazioni,   atti   o   documenti   richiesti   siano
assoggettati  al  vincolo  del  segreto  funzionale  da  parte  delle
competenti Commissioni parlamentari di inchiesta,  tale  segreto  non
puo' essere opposto al Comitato. 
13.  Il  Comitato  puo'  esercitare  il   controllo   diretto   della
documentazione  di   spesa   relativa   alle   operazioni   concluse,
effettuando, a tale scopo, l'accesso presso l'archivio  centrale  del
DIS, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b). 
14. Il Comitato puo' effettuare accessi e sopralluoghi  negli  uffici
di pertinenza del Sistema di informazione per la  sicurezza,  dandone
preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri. 
15. Nei casi previsti al comma 14, il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri puo' differire l'accesso  qualora  vi  sia  il  pericolo  di
interferenza con operazioni in corso.