DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1988, n. 447

Approvazione del codice di procedura penale.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/10/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2022)
Testo in vigore dal: 24-10-1989
                              Art. 285. 
                    Custodia cautelare in carcere 
  1. Con il provvedimento  che  dispone  la  custodia  cautelare,  il
giudice ordina agli ufficiali e agli agenti  di  polizia  giudiziaria
che l'imputato sia catturato e immediatamente condotto in un istituto
di custodia per rimanervi a disposizione dell'autorita' giudiziaria. 
  2. Prima del trasferimento nell'istituto la  persona  sottoposta  a
custodia cautelare non puo' subire limitazione della liberta', se non
per il tempo e con le  modalita'  strettamente  necessarie  alla  sua
traduzione. 
  3. Per determinare la  pena  da  eseguire,  la  custodia  cautelare
subita si computa a norma dell'articolo 657, anche quando  si  tratti
di custodia cautelare subita all'estero in conseguenza di una domanda
di estradizione ovvero nel caso di rinnovamento del giudizio a  norma
dell'articolo 11 del codice penale.