DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 21-11-2018
aggiornamenti all'articolo
                                Art. 21 
                    Responsabilita' dirigenziale 
(Art. 2l, commi 1, 2 e 5 del d.lgs. n. 29 del 1993,  come  sostituiti
prima dall'art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 14  del
d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificati  dall'art.  7  del
                       d.lgs. n. 387 del 1998) 
 
  1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi  accertato  attraverso
le risultanze del sistema di valutazione di  cui  al  Titolo  II  del
decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro  pubblico  e
di efficienza e trasparenza delle  pubbliche  amministrazioni  ovvero
l'inosservanza delle direttive imputabili  al  dirigente  comportano,
previa contestazione e  ferma  restando  l'eventuale  responsabilita'
disciplinare  secondo   la   disciplina   contenuta   nel   contratto
collettivo,  l'impossibilita'  di  rinnovo  dello   stesso   incarico
dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi,  l'amministrazione
puo' inoltre, previa contestazione e nel rispetto del  principio  del
contraddittorio,  revocare  l'incarico  collocando  il  dirigente   a
disposizione dei ruoli di cui all'articolo  23  ovvero  recedere  dal
rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. 
  1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma  1,  al  dirigente  nei
confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione  e  nel
rispetto del  principio  del  contraddittorio  secondo  le  procedure
previste  dalla  legge  e  dai  contratti  collettivi  nazionali,  la
colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto,  da  parte
del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi
e  qualitativi  fissati  dall'amministrazione,   conformemente   agli
indirizzi deliberati dalla Commissione di  cui  all'articolo  13  del
decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro  pubblico  e
di efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni,  la
retribuzione di risultato  e'  decurtata,  sentito  il  Comitato  dei
garanti, in relazione alla gravita' della  violazione  di  una  quota
fino all'ottanta per cento. 
  2. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 LUGLIO 2002, N. 145. 
  3. Restano ferme le disposizioni vigenti  per  il  personale  delle
qualifiche  dirigenziali  delle  Forze  di  polizia,  delle  carriere
diplomatica e prefettizia e delle  Forze  armate  nonche'  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco  ((nonche'  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco)).((79)) 
 
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AGGIORNAMENTO (79) 
  Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127, nel  modificare  l'art.  205  del
D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217,  ha  conseguentemente  disposto  (con
l'art. 12, comma 1) che gli  effetti  giuridici  ed  economici  della
presente modifica decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.