LEGGE 24 dicembre 2007, n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

note: Entrata in vigore della legge: 1/1/2008, ad eccezione dell'art. 2, comma 13 e dell'art. 3, comma 36 che entrano in vigore il 28/12/2007. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-7-2022
art. 2 (commi 1-100)
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
Disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Relazioni  finanziarie
con le autonomie territoriali; L'Italia in Europa e nel mondo; Difesa
e sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico  e  sicurezza;
Soccorso  civile;  Agricoltura,  politiche  agroalimentari  e  pesca;
Energia e diversificazione delle fonti energetiche; Competitivita'  e
sviluppo  delle  imprese;  Diritto  alla  mobilita';   Infrastrutture
pubbliche e logistica;  Comunicazioni;  Commercio  internazionale  ed
internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e innovazione;
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;  Tutela
della salute; Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'  culturali
e paesaggistici;  Istruzione  scolastica;  Istruzione  universitaria;
Diritti  sociali,  solidarieta'   sociale   e   famiglia;   Politiche
previdenziali; Politiche per il lavoro; Immigrazione,  accoglienza  e
garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale; Giovani e
sport;  Servizi  istituzionali  e  generali   delle   amministrazioni
                              pubbliche 
 
 
  1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli  enti
locali  e  della  verifica  della  salvaguardia  degli  equilibri  di
bilancio sono confermate, per l'anno 2008,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre  2004,  n.
314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26. 
 
  2. I trasferimenti erariali per  l'anno  2008  in  favore  di  ogni
singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate
dall'articolo 1, comma 696, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
 
  3. Le disposizioni in materia di compartecipazione  provinciale  al
gettito  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  di  cui
all'articolo 31, comma 8, della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,
confermate per l'anno 2007 dall'articolo 1, comma 697, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono prorogate per l'anno 2008. 
 
  4. Non e' ammessa la restituzione di somme eventualmente versate  a
titolo di imposta comunale sugli immobili ai comuni, per  periodi  di
imposta  precedenti  al  2008,   dai   soggetti   destinatari   delle
disposizioni di cui alla lettera i) del comma 3-bis  dell'articolo  9
del  decreto-legge  30  dicembre  1993,  n.  557,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  26  febbraio  1994,  n.  133,  introdotta
dall'articolo 42-bis del  decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n.  159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222,
in relazione alle costruzioni di cui alla medesima lettera i). (22) 
 
  5. In sede di prima applicazione, i maggiori introiti a favore  del
bilancio  della  regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  derivanti
dall'applicazione del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo
31 luglio 2007, n. 137, non possono superare, per  gli  anni  2008  e
2009, rispettivamente gli importi di 20  milioni  di  euro  e  di  30
milioni di euro. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2007, N.  248,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 2008,  N.  31.  (1)
(13) (16) 
 
  6. Il comma 10 dell'articolo 25 della legge 28  dicembre  2001,  n.
448, e' abrogato ed e' conseguentemente soppressa l'autorizzazione di
spesa prevista al comma 11 dello stesso articolo 25. 
 
  7. Dopo l'articolo 20.1 del decreto legislativo 15  novembre  1993,
n. 507, e' inserito il seguente: 
  "Art. 20.2. - (Spazi riservati ed esenzione dal diritto).  -  1.  I
comuni che hanno riservato il 10 per cento  degli  spazi  totali  per
l'affissione di manifesti ai  soggetti  di  cui  all'articolo  20,  o
quelli che intendono riservarli  per  motivi  attinenti  ai  principi
ispiratori dei  loro  piani  generali  degli  impianti  pubblicitari,
possono continuare a disporre  di  spazi  esenti  dal  diritto  sulle
pubbliche affissioni, comunque in misura non superiore alla  predetta
percentuale del 10 per cento. 
  2. Il termine per effettuare il versamento della somma di 100  euro
per anno e per provincia, gia' previsto dall'articolo  20-bis,  comma
2, e'  fissato  al  30  settembre  2008,  a  pena  di  decadenza  dal
beneficio". 
 
  8. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 DICEMBRE 2016, N. 232. 
 
  9. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
come modificato dall'articolo 1, comma 711, della legge  27  dicembre
2006, n. 296, trova applicazione dal 1° gennaio 2007 e pertanto dalla
certificazione che gli enti locali sono tenuti a presentare entro  il
31 marzo 2008,  ferma  restando  la  validita'  delle  certificazioni
prodotte in precedenza. 
 
  10. All'articolo 1, comma 703, lettera a), della legge 27  dicembre
2006, n. 296,  le  parole:  "30  per  cento"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "25 per cento". 
 
  11. Per ciascuno degli  anni  2008  e  2009,  a  valere  sul  fondo
ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera  a),  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' disposto un intervento  fino
a un importo  di  10  milioni  di  euro  per  la  concessione  di  un
contributo a favore  dei  comuni  per  l'attuazione  della  direttiva
2004/38/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  29  aprile
2004, relativa al  diritto  dei  cittadini  dell'Unione  e  dei  loro
familiari di circolare e di soggiornare  liberamente  nel  territorio
degli Stati membri, di cui al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.
30.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno  sono  determinate  le
modalita' di riparto ed erogazione dei contributi. 
 
  12. Gli enti locali di cui all'articolo 2  del  testo  unico  delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui   al   decreto
legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  possono  istituire,  mediante
apposite convenzioni, da stipulare  ai  sensi  dell'articolo  30  del
medesimo testo unico, uffici unici di avvocatura per  lo  svolgimento
di  attivita'  di  consulenza  legale,  difesa  e  rappresentanza  in
giudizio degli enti convenzionati. 
 
  13. All'articolo 187, comma 2, lettera b), del citato  testo  unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono  aggiunte,
in fine, le parole: "e per l'estinzione anticipata di prestiti". 
 
  14. Le somme che residuano ai comuni dalle assegnazioni operate  in
loro favore dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto-legge  19
dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge  16
febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, e del decreto-legge
28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1995, n.  438,  e  successive  modificazioni,  e  finalizzate
all'erogazione di contributi per danni subiti da soggetti privati  in
dipendenza dell'evento alluvionale dei giorni 5 e 6 novembre 1994  ad
intervenuta definizione delle pratiche di rimborso,  rimangono  nella
disponibilita'  degli  enti  locali  stessi  e  sono   destinate   al
finanziamento di spese di investimento. 
 
  15. Gli alloggi di cui all'articolo 4, commi 223 e 224, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, sono trasferiti  in  proprieta',  a  titolo
gratuito e nello stato di fatto e di diritto in  cui  si  trovano  al
momento del loro trasferimento, ai  comuni  nel  cui  territorio  gli
stessi sono ubicati ai sensi dell'articolo 1, comma 441, della  legge
30 dicembre 2004, n. 311. I comuni procedono, entro centoventi giorni
dalla  data  della  volturazione,   all'accertamento   di   eventuali
difformita' urbanistico-edilizie. Il vincolo di destinazione  di  cui
al citato articolo 4, comma 224, della legge n. 350  del  2003  resta
fermo  esclusivamente  per  le  domande  di   acquisto   regolarmente
presentate dagli assegnatari entro il termine stabilito dall'articolo
45, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  nonche'  per  le
assegnazioni in locazione sulla  base  di  un  bando  riservato  alla
categoria  dei  profughi,  il  cui  espletamento  deve  precedere  il
trasferimento ai comuni. 
 
  16. Il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' ridotto di  33,4
milioni di euro per l'anno 2008 e di 66,8 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2009. 
 
  17.  Le  regioni,  al  fine  di  concorrere   agli   obiettivi   di
contenimento della  spesa  pubblica,  entro  il  30  settembre  2008,
provvedono con proprie leggi,  sentiti  i  consigli  delle  autonomie
locali, al riordino della  disciplina  delle  comunita'  montane,  ad
integrazione di quanto previsto  dall'articolo  27  del  testo  unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in modo da ridurre  a  regime  la
spesa corrente per il funzionamento delle  comunita'  montane  stesse
per un importo  pari  almeno  ad  un  terzo  della  quota  del  fondo
ordinario di cui al comma 16, assegnata per l'anno  2007  all'insieme
delle comunita' montane presenti nella regione. 
 
  18. Le leggi regionali  di  cui  al  comma  17  tengono  conto  dei
seguenti principi fondamentali: 
  a) riduzione del numero complessivo delle comunita' montane,  sulla
base di indicatori fisico-geografici, demografici e socio-economici e
in  particolare:  della  dimensione  territoriale,  della  dimensione
demografica, dell'indice di vecchiaia, del reddito medio pro  capite,
dell'acclivita' dei terreni, dell'altimetria del territorio  comunale
con riferimento all'arco  alpino  e  alla  dorsale  appenninica,  del
livello dei servizi, della distanza  dal  capoluogo  di  provincia  e
delle attivita' produttive extra-agricole; 
  b) riduzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi
delle comunita' montane; 
  c) riduzione delle indennita' spettanti ai componenti degli  organi
delle comunita' montane, in deroga a quanto previsto dall'articolo 82
del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,
n. 267, e successive modificazioni. 
 
  19. I criteri di cui al comma 18 valgono ai fini della costituzione
delle comunita' montane e non rilevano in ordine ai benefici  e  agli
interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione  europea  e
dalle leggi statali e regionali. 
 
  20. In caso di mancata attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
comma 17 entro il termine  ivi  previsto,  si  producono  i  seguenti
effetti: 
  a) cessano di appartenere alle comunita' montane i comuni capoluogo
di provincia, i comuni costieri e quelli con popolazione superiore  a
20.000 abitanti; 
  b) sono soppresse le comunita' montane nelle quali piu' della meta'
dei comuni non sono situati per almeno  l'80  per  cento  della  loro
superficie al di sopra di 500 metri di altitudine  sopra  il  livello
del mare ovvero non sono comuni situati per almeno il  50  pei  cento
della loro superficie al di sopra di  500  metri  di  altitudine  sul
livello del mare e nei quali il dislivello tra la  quota  altimetrica
inferiore e la superiore non e' minore di 500  metri;  nelle  regioni
alpine il limite minimo di altitudine e  il  dislivello  della  quota
altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di 600 metri; 
  c) sono altresi' soppresse  le  comunita'  montane  che,  anche  in
conseguenza di quanto disposto nella lettera a), risultano costituite
da meno  di  cinque  comuni,  fatti  salvi  i  casi  in  cui  per  la
conformazione e le caratteristiche del territorio non  sia  possibile
procedere alla costituzione delle stesse con  almeno  cinque  comuni,
fermi restando gli obiettivi di risparmio; 
  d) nelle rimanenti comunita' montane, gli  organi  consiliari  sono
composti in modo da garantire  la  presenza  delle  minoranze,  fermo
restando che ciascun comune non puo' indicare piu' di  un  membro.  A
tal fine la base elettiva e' costituita  dall'assemblea  di  tutti  i
consiglieri  dei  comuni,  che  elegge   i   componenti   dell'organo
consiliare con voto limitato. Gli organi esecutivi sono  composti  al
massimo da un terzo dei componenti l'organo consiliare. (24) 
 
  21. L'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa  di  cui  al
comma 17 e' accertato, entro il 31 ottobre  2008,  sulla  base  delle
leggi   regionali   promulgate    e    delle    relative    relazioni
tecnico-finanziarie, con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali,  sentite
le singole regioni interessate. Gli effetti di cui  al  comma  20  si
producono dalla data di pubblicazione del predetto decreto.(24) 
 
  22. Le regioni provvedono a disciplinare  gli  effetti  conseguenti
all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 17, 18 e 20 ed in
particolare alla soppressione  delle  comunita'  montane,  anche  con
riguardo  alla  ripartizione  delle  risorse  umane,  finanziarie   e
strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato
esistenti alla data di entrata in vigore della presente  legge.  Sino
all'adozione  o  comunque  in  mancanza  delle  predette   discipline
regionali, i comuni succedono alla  comunita'  montana  soppressa  in
tutti  i  rapporti  giuridici  e  ad  ogni   altro   effetto,   anche
processuale,  ed  in  relazione  alle  obbligazioni  si  applicano  i
principi della solidarieta' attiva e passiva.(24) 
 
  23.  All'articolo  47,  comma  1,  del  testo  unico  delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la parola:  "sedici"
e' sostituita dalla  seguente:  "dodici".  La  presente  disposizione
entra in vigore a decorrere dalle  prossime  elezioni  amministrative
locali. 
 
  24. All'articolo 81, comma 1, del citato  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo n. 267  del  2000,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) le parole: "Gli amministratori locali di  cui  all'articolo  77,
comma 2" sono sostituite dalle seguenti:  "I  sindaci,  i  presidenti
delle province, i presidenti dei consigli comunali e  provinciali,  i
presidenti  dei  consigli  circoscrizionali   dei   comuni   di   cui
all'articolo 22, comma 1, i  presidenti  delle  comunita'  montane  e
delle unioni di comuni, nonche' i membri delle  giunte  di  comuni  e
province"; 
  b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I consiglieri di cui
all'articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in  aspettativa  non
retribuita per il periodo di espletamento  del  mandato,  assumono  a
proprio  carico  l'intero  pagamento   degli   oneri   previdenziali,
assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86". 
 
  25. All'articolo 82 del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo  n.  267   del   2000,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
  a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2.  I   consiglieri   comunali,   provinciali,   circoscrizionali,
limitatamente ai comuni capoluogo di  provincia,  e  delle  comunita'
montane hanno diritto a percepire, nei limiti  fissati  dal  presente
capo, un gettone di presenza  per  la  partecipazione  a  consigli  e
commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito  di  un
mese da un consigliere puo' superare  l'importo  pari  ad  un  quarto
dell'indennita'  massima  prevista  per  il  rispettivo   sindaco   o
presidente in base al decreto di cui al comma 8.  Nessuna  indennita'
e' dovuta ai consiglieri circoscrizionali"; 
  b) i commi 4 e 6 sono abrogati; 
  c) al comma 8, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
  "c) articolazione dell'indennita' di funzione  dei  presidenti  dei
consigli, dei vice sindaci e  dei  vice  presidenti  delle  province,
degli assessori, in rapporto alla misura della stessa  stabilita  per
il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e  agli
assessori delle unioni di comuni, dei  consorzi  fra  enti  locali  e
delle comunita' montane sono attribuite  le  indennita'  di  funzione
nella misura massima del 50 per cento dell'indennita' prevista per un
comune  avente  popolazione  pari  alla  popolazione  dell'unione  di
comuni, del consorzio fra enti  locali  o  alla  popolazione  montana
della comunita' montana"; 
  d) al comma 11, il primo periodo e' sostituito  dai  seguenti:  "Le
indennita' di funzione, determinate ai sensi  del  comma  8,  possono
essere incrementate con delibera di giunta, relativamente ai sindaci,
ai presidenti di provincia e agli assessori comunali e provinciali, e
con delibera di consiglio per  i  presidenti  delle  assemblee.  Sono
esclusi  dalla  possibilita'  di  incremento  gli  enti   locali   in
condizioni  di  dissesto  finanziario  fino  alla  conclusione  dello
stesso, nonche' gli enti  locali  che  non  rispettano  il  patto  di
stabilita' interno fino all'accertamento del rientro  dei  parametri.
Le delibere adottate in violazione del precedente periodo sono  nulle
di diritto. La corresponsione dei gettoni  di  presenza  e'  comunque
subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a  consigli
e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalita'" e il
terzo periodo e' soppresso.(115) 
 
  26. L'articolo  83  del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo n. 267 del 2000 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 83. - (Divieto di cumulo) - 1. I  parlamentari  nazionali  ed
europei, nonche' i consiglieri  regionali  non  possono  percepire  i
gettoni di presenza previsti dal presente capo. 
  2. Salve le disposizioni previste per le  forme  associative  degli
enti locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 77,  comma
2, non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto per spese di
indennita' di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni
comunque denominate, se tale partecipazione e' connessa all'esercizio
delle proprie funzioni pubbliche. 
  3. In caso di cariche incompatibili, le indennita' di funzione  non
sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione,  fino
al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione
della condizione di  incompatibilita',  l'indennita'  per  la  carica
sopraggiunta non viene corrisposta". 
 
  27. L'articolo  84  del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo n. 267 del 2000 e' sostituito dal seguente: 
  "Art.  84.  -  (Rimborso  delle  spese  di  viaggio)  -   1.   Agli
amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del
capoluogo  del  comune  ove  ha  sede  il  rispettivo  ente,   previa
autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di  componenti
degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso
di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di
viaggio effettivamente  sostenute,  nonche'  un  rimborso  forfetario
onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con  decreto
del Ministro  dell'interno  e  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. 
  2. La liquidazione del  rimborso  delle  spese  e'  effettuata  dal
dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata  della
documentazione delle spese  di  viaggio  e  soggiorno  effettivamente
sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalita' della
missione. 
  3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune
ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le  sole  spese
di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione  ad  ognuna
delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi,  nonche'
per la presenza  necessaria  presso  la  sede  degli  uffici  per  lo
svolgimento delle funzioni proprie o delegate". 
 
  28. Ai fini della semplificazione della varieta' e della diversita'
delle forme associative comunali e del processo  di  riorganizzazione
sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad  ogni
amministrazione comunale e' consentita l'adesione ad una unica  forma
associativa per gestire il medesimo servizio per ciascuna  di  quelle
previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui  al
decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  fatte   salve   le
disposizioni di legge in materia di  organizzazione  e  gestione  del
servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei  rifiuti.  A
partire dal 1° gennaio 2010, se permane l'adesione multipla ogni atto
adottato dall'associazione tra comuni e' nullo ed e', altresi', nullo
ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da  parte
dell'amministrazione comunale interessata. Il presente comma  non  si
applica per l'adesione delle  amministrazioni  comunali  ai  consorzi
istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali. 
 
  29. All'articolo 17 del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo  n.  267   del   2000,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: "100.000 abitanti" sono sostituite  dalle
seguenti: "250.000 abitanti"; 
  b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3. I comuni con popolazione tra i 100.000  e  i  250.000  abitanti
possono articolare il territorio per istituire le  circoscrizioni  di
decentramento ai sensi di quanto previsto dal comma 2. La popolazione
media  delle  circoscrizioni  non  puo'  essere  inferiore  a  30.000
abitanti". (1) 
 
  30. Le funzioni della commissione elettorale comunale previste  dal
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20
marzo 1967, n. 223, in materia di  tenuta  e  revisione  delle  liste
elettorali, sono attribuite al responsabile  dell'ufficio  elettorale
comunale, salvo quanto disposto  dagli  articoli  12,  13  e  14  del
medesimo  testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica n. 223 del 1967, e successive modificazioni. L'incarico di
componente delle commissioni elettorali comunali e delle  commissioni
e sottocommissioni elettorali circondariali e' gratuito, ad eccezione
delle spese di viaggio effettivamente sostenute. In tutte le leggi  o
decreti aventi ad oggetto la materia elettorale, ad  eccezione  degli
articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n.  95,  e  successive
modificazioni, ogni riferimento alla commissione elettorale  comunale
deve intendersi effettuato al  responsabile  dell'ufficio  elettorale
comunale. 
 
  31. A decorrere dal 2008 il fondo ordinario di cui all'articolo 34,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.
504, e' ridotto di 313 milioni di euro. In sede di ripartizione delle
risorse del fondo ordinario, come rideterminate ai sensi del presente
comma, si tiene conto, anche sulla base  di  certificazioni  prodotte
dagli enti interessati,  delle  riduzioni  di  spesa  derivanti,  per
ciascun ente territoriale, dall'attuazione delle disposizioni di  cui
ai commi da 23 a 31. Le risorse derivanti dalle riduzioni di spesa di
cui ai commi da 23 a 29, valutate in 313  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dal 2008, sono destinate, per l'anno 2008, per 100  milioni
di euro, salvo quanto  disposto  dal  comma  32,  all'incremento  del
contributo ordinario di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, in favore dei piccoli comuni  con  popolazione
fino a 5.000  abitanti,  non  rientranti  nei  parametri  di  cui  al
medesimo  comma,  da  ripartire  in  proporzione   alla   popolazione
residente, e per 213 milioni di euro a copertura di quota parte degli
oneri derivanti dai commi 383 e 384. 
 
  32. Entro il  30  giugno  2008,  sulla  base  delle  certificazioni
prodotte dagli enti interessati, il Ministero dell'economia  e  delle
finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
quantifica   l'ammontare   effettivo   delle   riduzioni   di   spesa
conseguibili al 31 dicembre 2008. A seguito di tale accertamento,  il
Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla  differenza
riscontrata tra l'ammontare delle economie di spesa  e  la  riduzione
dei trasferimenti, adegua con propri decreti la dotazione per  l'anno
2008 del fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i soli enti che
hanno dato piena attuazione alle disposizioni previste dai  commi  da
23 a 32, a valere e nei limiti dell'incremento del fondo ordinario di
cui al comma 31. 
 
  32-bis. Le regioni a statuto speciale  provvedono  ad  adottare  le
disposizioni idonee a perseguire le finalita' di cui ai commi da 23 a
29. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al  primo
periodo del presente comma entro la  data  del  30  giugno  2008,  la
riduzione del fondo ordinario prevista dal comma 31 si applica  anche
agli enti locali delle regioni a statuto speciale. 
 
  33. Anche ai fini del  coordinamento  della  finanza  pubblica,  in
attuazione dell'articolo  118  della  Costituzione,  lo  Stato  e  le
regioni, nell'ambito di rispettiva competenza legislativa, provvedono
all'accorpamento  o  alla  soppressione  degli   enti,   agenzie   od
organismi, comunque denominati, titolari di funzioni in  tutto  o  in
parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali ed alla
contestuale riallocazione delle stesse agli enti  locali,  secondo  i
principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza. 
 
  34. I comuni e le province provvedono alla soppressione degli enti,
agenzie ed organismi, comunque  denominati,  istituiti  dai  medesimi
enti locali nell'ambito della  rispettiva  potesta'  regolamentare  e
titolari di funzioni in tutto  o  in  parte  coincidenti  con  quelle
svolte dagli enti locali medesimi. 
 
  35. Entro un anno dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
provvedono alla riduzione del numero dei componenti dei  consigli  di
amministrazione e degli organi  esecutivi  dei  consorzi  tra  comuni
compresi  nei  bacini  imbriferi   montani,   costituiti   ai   sensi
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953,  n.  959,  nonche'  dei
consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui  al  capo  I
del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive
modificazioni. La riduzione del numero dei componenti degli organi di
cui al presente comma deve essere conforme a quanto previsto  per  le
societa' partecipate  totalmente  anche  in  via  indiretta  da  enti
locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 729, della legge 27  dicembre
2006, n. 296. 
 
  36. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2007, N.  248,  CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 28 FEBBRAIO 2008, N. 31. 
 
  37. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2007, N.  248,  CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 28 FEBBRAIO 2008, N. 31. 
 
  38. Per le finalita' di cui al comma 33, le regioni, nell'esercizio
delle   rispettive   prerogative   costituzionali   in   materia   di
organizzazione  e  gestione  del  servizio  idrico  integrato  e  del
servizio di gestione integrata dei rifiuti, fatte salve le competenze
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
in ottemperanza agli  obblighi  comunitari,  procedono  entro  il  1°
luglio 2008, fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in  essere,
alla rideterminazione  degli  ambiti  territoriali  ottimali  per  la
gestione dei medesimi servizi secondo i  principi  dell'efficienza  e
della  riduzione  della  spesa  nel  rispetto  dei  seguenti  criteri
generali, quali indirizzi di coordinamento della finanza pubblica: 
  a) in sede di delimitazione degli ambiti  secondo  i  criteri  e  i
principi di cui agli articoli 147 e 200  del  decreto  legislativo  3
aprile  2006,  n.  152,   valutazione   prioritaria   dei   territori
provinciali   quali   ambiti   territoriali    ottimali    ai    fini
dell'attribuzione delle funzioni in materia di rifiuti alle  province
e delle funzioni in materia di servizio  idrico  integrato  di  norma
alla provincia corrispondente ovvero, in caso di bacini di dimensioni
piu' ampie del territorio provinciale, alle regioni o  alle  province
interessate,  sulla  base  di  appositi  accordi;   in   alternativa,
attribuzione delle medesime funzioni ad una delle  forme  associative
tra comuni di cui agli articoli 30 e seguenti del testo unico di  cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, composte da sindaci  o
loro delegati che vi partecipano senza percepire alcun compenso; 
  b) destinazione delle economie  a  carattere  permanente  derivanti
dall'attuazione  del  presente  comma,  come  accertate  da  ciascuna
regione con provvedimento  comunicato  al  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, al  potenziamento  degli  interventi  di  miglioria  e
manutenzione  ordinaria  e   straordinaria   delle   reti   e   delle
infrastrutture  di  supporto  nei  rispettivi  ambiti   territoriali,
nonche' al  contenimento  delle  tariffe  per  gli  utenti  domestici
finali. 
 
  39.  All'articolo  5  (L)  del  testo  unico   delle   disposizioni
legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 30  dicembre  2003,  n.  398,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 5, dopo il primo periodo sono inseriti i  seguenti:  "A
decorrere dall'entrata in  vigore  del  decreto  di  cui  al  periodo
successivo, tale remunerazione non si applica alle somme in eccedenza
rispetto al saldo previsto nell'ambito degli scambi  di  informazioni
sui flussi di cassa tra il Ministero e la  Banca  d'Italia.  Ai  fini
della  stabilizzazione  del  saldo  rispetto  alle  previsioni,   con
successivo  decreto  del  Ministro,  sulla   base   di   criteri   di
trasparenza, efficienza e competitivita', sono stabilite le modalita'
di movimentazione della liquidita' e di selezione delle controparti"; 
  b) al comma 6, il primo periodo e' sostituito  dal  seguente:  "Sul
predetto  conto,  nonche'  sul   conto   di   tesoreria   denominato:
"Dipartimento del Tesoro-Operazioni sui mercati finanziari", non sono
ammessi  sequestri,  pignoramenti,   opposizioni   o   altre   misure
cautelari"; 
  c) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
  "6-bis. Ai conti  e  depositi  intestati  al  Ministero  presso  il
sistema bancario e utilizzati per la  gestione  della  liquidita'  si
applicano le disposizioni del comma 6. (L)"; 
  d) i commi 7 e 9 sono abrogati. 
 
  39-bis. Le disposizioni di cui al comma 39 si applicano a decorrere
dal parere della Banca centrale europea. 
 
  40. Per il finanziamento del Fondo nazionale per  la  montagna,  di
cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97,  e  successive
modificazioni, e' autorizzata la spesa di  50  milioni  di  euro  per
l'anno 2008 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2009  e
2010. 
 
  41. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari regionali, il  Fondo  di  sviluppo  delle
isole minori, con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2008. Il Fondo  finanzia  interventi  specifici
nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza,  diretti
a migliorare le condizioni e la qualita' della  vita  nelle  suddette
zone, assegnando priorita' ai progetti realizzati nelle aree protette
e nella rete "Natura 2000", prevista dall'articolo 3 del  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8  settembre  1997,
n.  357,  ovvero  improntati  alla  sostenibilita'  ambientale,   con
particolare riferimento all'utilizzo delle  energie  rinnovabili,  al
risparmio e all'efficienza energetica,  alla  gestione  dei  rifiuti,
alla gestione delle acque, alla mobilita' e alla nautica  da  diporto
ecosostenibili, al recupero e al riutilizzo del  patrimonio  edilizio
esistente,   al   contingentamento   dei   flussi   turistici,   alla
destagionalizzazione, alla  protezione  degli  habitat  prioritari  e
delle specie protette, alla valorizzazione dei prodotti tipici,  alla
certificazione ambientale dei  servizi,  oltre  a  misure  dirette  a
favorire le imprese insulari in modo che  le  stesse  possano  essere
ugualmente competitive. I  criteri  per  l'erogazione  del  Fondo  di
sviluppo delle isole minori sono stabiliti con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per  i  rapporti
con le regioni, di concerto con il Ministro  dell'interno  e  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentite   l'Associazione
nazionale dei comuni delle isole  minori  (ANDIVI)  e  la  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni. Con  decreto  del  Ministro
per  i  rapporti  con  le  regioni,  di  concerto  con   i   Ministri
dell'interno e dell'economia e delle finanze,  sono  individuati  gli
interventi ammessi al relativo finanziamento, previa intesa  con  gli
enti locali interessati . 
 
  42. Al fine di assicurare il necessario coordinamento e la migliore
finalizzazione di tutti gli interventi a favore delle isole minori  e
ferme restando le contribuzioni per i progetti gia' approvati  con  i
decreti del Ministro dell'interno 13 dicembre 2004 e 8 novembre 2005,
pubblicati rispettivamente nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004 e nella Gazzetta  Ufficiale  n.
284 del 6 dicembre 2005, le risorse iscritte sul Fondo per la  tutela
e  lo  sviluppo  economico-sociale  delle   isole   minori   di   cui
all'articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dello
stato di previsione del Ministero dell'interno,  sono  trasferite  al
Fondo di cui al comma 41, presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento per gli affari regionali. 
 
  43. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
  44. Al fine di  sostenere  progetti  di  sviluppo  economico  e  di
integrazione  delle  aree  montane  negli   assi   di   comunicazione
interregionali, il Fondo per le aree svantaggiate confinanti  con  le
regioni a statuto speciale di cui al  comma  7  dell'articolo  6  del
decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2007, n. 127,  e  successive  modificazioni,  e'
integrato di 10 milioni di euro per l'anno 2008 e  di  5  milioni  di
euro per gli anni 2009 e 2010. 
 
  45. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1282, della  legge
27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che le  risorse  da
trasferire  all'Ente  italiano  montagna  (EIM)  sono  tutte   quelle
complessivamente  gia'  attribuite   all'Istituto   nazionale   della
montagna  (IMONT)  al  1°  gennaio  2007.  Tali  risorse  sono   rese
immediatamente disponibili per effetto dell'esclusione  disposta  dal
primo periodo del comma 507 dell'articolo 1 della citata legge n. 296
del 2006. 
 
  46. In attuazione degli accordi sottoscritti  tra  lo  Stato  e  le
regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia ai sensi  dell'articolo  1,
comma 180, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  con  i  quali  le
regioni interessate  si  obbligano  al  risanamento  strutturale  dei
relativi   servizi   sanitari   regionali,   anche   attraverso    la
ristrutturazione dei debiti contratti, lo  Stato  e'  autorizzato  ad
anticipare  alle  predette  regioni,  nei  limiti  di  un   ammontare
complessivamente non superiore a 9.100 milioni di euro, la liquidita'
necessaria  per  l'estinzione  dei  debiti  contratti   sui   mercati
finanziari e dei debiti commerciali  cumulati  fino  al  31  dicembre
2005, determinata in base ai procedimenti indicati nei singoli  piani
e comunque al netto delle somme gia' erogate a titolo di ripiano  dei
disavanzi. 
 
  46-bis.  Nelle  more  dell'emanazione  del   regolamento   di   cui
all'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  le
regioni  di  cui  al  comma  46  sono  autorizzate,  ove   sussistano
eccezionali  condizioni  economiche  e  dei  mercati  finanziari,   a
ristrutturare  le  operazioni  derivate  in   essere.   La   predetta
ristrutturazione, finalizzata esclusivamente  alla  salvaguardia  del
beneficio e della  sostenibilita'  delle  posizioni  finanziarie,  si
svolge con il supporto dell'advisor finanziario previsto  nell'ambito
del piano di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, previa autorizzazione e sotto la vigilanza del
Ministero dell'economia e delle finanze. 
 
  47. Le regioni interessate, in funzione  delle  risorse  trasferite
dallo Stato di cui al comma 46,  sono  tenute  a  restituire,  in  un
periodo non superiore a trenta anni, le risorse ricevute. Gli importi
cosi' determinati sono acquisiti in appositi  capitoli  del  bilancio
dello Stato. 
 
  48. All'erogazione delle  somme  di  cui  ai  commi  46  e  47,  da
accreditare  su  appositi  conti  correnti  intestati  alle   regioni
interessate, lo Stato procede, anche in tranche successive, a seguito
del riaccertamento definitivo e completo del debito  da  parte  delle
regioni interessate, con il  supporto  dell'advisor  contabile,  come
previsto nei singoli piani di  rientro,  e  della  sottoscrizione  di
appositi  contratti,   che   individuano   le   condizioni   per   la
restituzione, da stipulare fra il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e  ciascuna  regione.  All'atto  dell'erogazione  le  regioni
interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti  pregressi
per  l'importo  corrispondente  e  trasmettono   tempestivamente   la
relativa documentazione ai Ministeri dell'economia e delle finanze  e
della salute. 
 
  49. In presenza della sottoscrizione dell'accordo con lo Stato  per
il rientro dai deficit sanitari, ai sensi dell'articolo 1, comma 180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alle  regioni  interessate  che
non hanno rispettato il patto di stabilita' interno in uno degli anni
precedenti il 2007 spetta l'accesso al finanziamento integrativo  del
Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato previsto per l'anno
di riferimento dalla legislazione vigente, nei termini stabiliti  dal
relativo piano. 
 
  50. All'articolo 1, comma 796, lettera b),  quarto  periodo,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: ",  fatte  salve  le  aliquote  ridotte  disposte  con  leggi
regionali a  favore  degli  esercenti  un'attivita'  imprenditoriale,
commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte
o professione, che abbiano denunciato richieste  estorsive  e  per  i
quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 4  della  legge  23
febbraio 1999, n. 44". 
 
  51. Le agevolazioni di cui al comma  50  si  applicano  nel  limite
massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2008.  Con
decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentite  le
regioni interessate, sono  adottate  le  disposizioni  attuative  del
comma 50 e del presente comma. 
 
  52.  La  ripartizione  delle  risorse  rivenienti  dalle  riduzioni
annuali di cui all'articolo 1, comma 320,  della  legge  23  dicembre
2005, n. 266, puo' essere effettuata anche sulla base di  intese  tra
lo Stato e le regioni, concluse in sede di Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano. 
 
  53. La disposizione  di  cui  al  comma  52  si  applica  anche  in
relazione alle ripartizioni di risorse concernenti gli  anni  2005  e
2006 e sono fatti salvi gli atti gia' compiuti in conformita' ad essa
presso la Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
 
  54. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla  base
del decreto-legge 29 novembre 2007, n. 223. 
 
  55. In coerenza con il processo di revisione organizzativa  di  cui
all'articolo 1, comma 404, lettera g), della legge 27 dicembre  2006,
n. 296, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il  Ministro  per  le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,  sentite  le
organizzazioni sindacali, da emanare entro il mese  di  giugno  2008,
sono individuate tutte le tipologie  professionali  connesse  con  lo
svolgiento dell'azione degli uffici all'estero,  con  l'obiettivo  di
razionalizzare la spesa destinata alle relative funzioni e di ridurre
quella relativa all'utilizzazione degli esperti di  cui  all'articolo
168 del decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.
18, e successive modificazioni. 
 
  56.  Il  contingente  di  cui  all'articolo  152  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.   18   del   1967,   e   successive
modificazioni, viene conseguentemente, ove ne ricorrano i presupposti
nell'esercizio 2008, adeguato con decreto del Ministro  degli  affari
esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
 
  57. Quota parte delle risorse derivanti dalle iniziative di cui  ai
commi 55 e 56, previa  verifica  ed  accertamento,  e'  destinata  ad
alimentare, nel limite di 5 milioni di euro per  l'anno  2008  e  nel
limite di 7,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, il fondo di
cui all'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 2003,  n.  350,
che per l'anno 2008 e' integrato di 35 milioni di euro, e a decorrere
dall'anno 2009 e' integrato di 15 milioni di euro. 
 
  58. Nel medesimo fondo confluiscono, altresi', le entrate accertate
ai sensi dell'articolo 1, comma 568, della citata legge  n.  296  del
2006, nel maggior limite di 40 milioni di euro, nonche'  quota  parte
delle dotazioni delle unita' previsionali  di  base  dello  stato  di
previsione del Ministero degli affari esteri, da porre a disposizione
degli uffici all'estero. 
 
  59. A tal fine  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su
proposta  del  Ministro  degli  affari  esteri,  e'  autorizzato   ad
effettuare,  con  proprio  decreto,  le  occorrenti   variazioni   di
bilancio. 
 
  60. Con riferimento alle politiche di sostegno  agli  italiani  nel
mondo  e  di  informazione,  promozione  culturale,   scientifica   e
dell'immagine del Paese all'estero, di cui ai programmi n. 4.8  e  n.
4.9, e' autorizzata per l'anno 2008 la spesa ulteriore di: 
  a) 9  milioni  di  euro,  per  le  spese  relative  alla  tutela  e
all'assistenza dei connazionali; 
  b) 4  milioni  di  euro,  per  il  finanziamento  delle  iniziative
scolastiche,   di   assistenza   scolastica   e   di   formazione   e
perfezionamento professionali, di cui alla legge  3  marzo  1971,  n.
153. 
 
  61. Per  la  razionalizzazione  di  iniziative  nel  settore  della
divulgazione della cultura italiana all'estero, da  realizzare  anche
in  connessione  con  eventi  internazionali  gia'  programmati,   e'
autorizzata per l'allestimento di una mostra itinerante la  spesa  di
500.000 euro per l'anno 2008. 
 
  62. Per il funzionamento dell'unita' di crisi del  Ministero  degli
affari esteri in relazione allo svolgimento di  interventi  a  tutela
dei cittadini italiani  in  situazioni  di  rischio  e  di  emergenza
all'estero, svolti anche in coordinamento con le unita' di crisi  dei
Paesi dell'Unione europea,  e'  autorizzata,  a  decorrere  dall'anno
2008, la spesa di 400.000 euro. 
 
  63.   Al   fine   di   assicurare   l'adempimento   degli   impegni
internazionali derivanti dalla partecipazione ai fori  internazionali
in particolare dall'esercizio della presidenza italiana del "G8",  il
Ministero degli affari esteri e' autorizzato  a  procedere,  per  gli
anni 2008 e 2009, nel limite di spesa di  1,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2008 e di 3 milioni di euro a decorrere dal 2009, a valere sul
Fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della legge n. 296 del  2006,
ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. 
 
  64. Per l'organizzazione del vertice "G8" previsto per l'anno  2009
e' stanziata la somma di euro 30 milioni per l'anno 2008. 
 
  65. La somma di cui al comma 64 puo'  essere  in  parte  utilizzata
anche attraverso un programma, da definire di intesa con  la  Regione
autonoma della  Sardegna,  per  la  realizzazione  di  infrastrutture
sociali e servizi civili nel territorio dell'Isola,  con  particolare
riferimento al comune della Maddalena, in funzione contestuale  della
occupazione  stabile,   della   salvaguardia   ambientale   e   della
cooperazione euromediterranea. 
 
  66.  Piena  e  diretta  esecuzione  e'  data  alla   decisione   n.
2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7  giugno  2007,  relativa  al
sistema delle risorse proprie delle Comunita'  europee,  a  decorrere
dalla data della sua entrata  in  vigore,  in  conformita'  a  quanto
disposto dall'articolo 11, terzo comma, della decisione stessa. 
 
  67. Il contributo  all'Accademia  delle  scienze  del  Terzo  Mondo
(TWAS), di cui alla legge 10 gennaio 2004, n. 17, e' incrementato  di
500.000  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2008   per   sostenere
l'attivita' dell'Inter Academy Medical Panel (IAMP). 
 
  68. Per consentire la  partecipazione  dell'Italia  all'Esposizione
universale di Shanghai del 2010 e' autorizzata la spesa di 2  milioni
di euro per l'anno 2008, di 5 milioni di euro per l'anno 2009 e di  6
milioni di euro per l'anno 2010. 
 
  69. Per ciascuno degli anni 2008, 2009 e  2010  e'  autorizzata  la
spesa di 2 milioni  di  euro  per  il  finanziamento  del  contributo
italiano al Trust Fund presso la Banca europea per la ricostruzione e
lo sviluppo (BERS) e di euro 67.000 per il contributo al Segretariato
esecutivo dell'Iniziativa centro-europea (INCE). 
 
  70. Per le politiche generali concernenti le collettivita' italiane
all'estero, la loro integrazione, l'informazione,  l'aggiornamento  e
le iniziative di promozione culturale ad esse rivolte,  ivi  comprese
la realizzazione, con decreto del Ministro degli affari esteri, della
Conferenza  dei  giovani  italiani  nel  mondo  e  del  Museo   della
emigrazione italiana,  nonche'  la  valorizzazione  del  ruolo  degli
imprenditori  italiani  all'estero  e   le   misure   necessarie   al
rafforzamento e  alla  razionalizzazione  della  rete  consolare,  e'
autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2008. 
 
  71. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
 
  72. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
 
  73. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
 
  74. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
 
  75. Al fine di rafforzare la sicurezza e la  tutela  dell'ambiente,
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta
del Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  e'
istituito presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare il Nucleo operativo del Corpo  forestale  dello
Stato di tutela ambientale.  Il  Nucleo  dipende  funzionalmente  dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  e
concorre  nell'attivita'  di  prevenzione  e  repressione  dei  reati
ambientali e in materia di maltrattamento degli  animali  nelle  aree
naturali protette nazionali e internazionali.  Nello  svolgimento  di
tali  compiti,  il  Nucleo  puo'  effettuare  accessi   e   ispezioni
amministrative avvalendosi dei poteri previsti  dalle  norme  vigenti
per l'esercizio delle attivita' istituzionali del Corpo. Con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro
delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e  del  Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del   mare,   e'
determinato il relativo contingente di personale.  Restano,  in  ogni
caso, ferme le competenze previste per il Comando dei carabinieri per
la tutela dell'ambiente. 
 
  76. All'istituzione del Nucleo di cui al comma 75 si  provvede  con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente. Dalle disposizioni di cui al medesimo comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico  del  bilancio  dello
Stato. 
 
  77. Gli arruolamenti autorizzati per l'anno 2007  dall'articolo  1,
comma 574, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  possono  essere
effettuati anche nel 2008. 
 
  78. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
 
  79. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
 
  80. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
 
  81. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
 
  82. Il Ministero della giustizia provvede entro il 31 gennaio  2008
ad avviare la realizzazione di un sistema unico nazionale, articolato
su  base  distrettuale  di  corte  d'appello,  delle  intercettazioni
telefoniche, ambientali e altre forme di comunicazione informatica  o
telematica disposte o autorizzate dall'autorita'  giudiziaria,  anche
attraverso la razionalizzazione delle  attivita'  attualmente  svolte
dagli uffici dell'amministrazione della giustizia. Contestualmente si
procede all'adozione dei provvedimenti di  cui  all'articolo  96  del
codice  delle  comunicazioni  elettroniche,   di   cui   al   decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. 
 
  83. Il Ministero della giustizia,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze,  procede  al  monitoraggio  dei  costi
complessivi   delle    attivita'    di    intercettazione    disposte
dall'autorita' giudiziaria. 
 
  84. Al fine di garantire la continuita' dei servizi di assistenza e
di vigilanza nei confronti dei  minorenni  collocati,  a  seguito  di
provvedimento    dell'autorita'    giudiziaria,    nelle    comunita'
dell'amministrazione della giustizia minorile, previste dall'articolo
10 del decreto legislativo 28  luglio  1989,  n.  272,  al  personale
appartenente ai profili di operatore e di assistente di vigilanza  e'
corrisposta, in presenza di articolazioni di orario, l'indennita'  di
turnazione prevista dal contratto collettivo nazionale  del  comparto
Ministeri, con modalita' e criteri che  sono  stabiliti  in  sede  di
contrattazione integrativa. 
 
  85. Per le finalita' di cui al comma 84 e'  autorizzato  in  favore
del Ministero della giustizia  uno  specifico  stanziamento  di  euro
307.000 per l'anno 2008. 
 
  86. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 116. 
 
  87. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 116. 
 
  88. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 116. 
 
  89. Al testo unico delle disposizioni legislative  e  regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 37 (L), i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
  "1.  L'indennita'  di  espropriazione  di  un'area  edificabile  e'
determinata nella misura pari  al  valore  venale  del  bene.  Quando
l'espropriazione e' finalizzata  ad  attuare  interventi  di  riforma
economico-sociale, l'indennita' e' ridotta del venticinque per cento.
(L) 
  2. Nei casi in cui e'  stato  concluso  l'accordo  di  cessione,  o
quando  esso  non  e'  stato  concluso  per  fatto   non   imputabile
all'espropriato  ovvero   perche'   a   questi   e'   stata   offerta
un'indennita' provvisoria che, attualizzata, risulta  inferiore  agli
otto decimi di quella determinata in via definitiva, l'indennita'  e'
aumentata del dieci per cento. (L)"; 
  b) all'articolo 45 (L), comma 2, lettera a), le parole:  "senza  la
riduzione del quaranta per cento"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"con l'aumento del dieci per cento di cui al  comma  2  dell'articolo
37"; 
  c) all'articolo 20 (L), comma 14, il secondo periodo e'  sostituito
dal seguente: "L'autorita' espropriante dispone  il  deposito,  entro
trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti Spa,  della  somma
senza le maggiorazioni di cui all'articolo 45"; 
  d) all'articolo 22 (L), comma 3, le parole: ", senza  applicare  la
riduzione del quaranta per cento di cui  all'articolo  37,  comma  l"
sono soppresse; 
  e) all'articolo 55 (L), il comma 1 e' sostituito dal seguente:  "1.
Nel caso di utilizzazione  di  un  suolo  edificabile  per  scopi  di
pubblica utilita', in assenza del valido ed efficace provvedimento di
esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del  danno
e' liquidato in misura pari al valore venale del bene. (L)". 
 
  90. Le disposizioni di cui all'articolo 37, commi 1 e 2,  e  quelle
di cui all'articolo 45, comma 2, lettera a), del citato  testo  unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.
327, come modificati dal comma 89 del presente articolo, si applicano
a  tutti  i  procedimenti  espropriativi  in  corso,  salvo  che   la
determinazione dell'indennita' di espropriazione sia stata condivisa,
ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile. 
 
  91. Fermo quanto previsto dall'articolo  1,  comma  6-septies,  del
decreto-legge   28   dicembre   2006,   n.   300,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, a  decorrere  dal
1° febbraio 2008, il trattamento economico fondamentale ed accessorio
attinente alla posizione di comando del personale  appartenente  alle
Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' posto a
carico  delle  amministrazioni   utilizzatrici   dello   stesso.   La
disposizione di cui al  precedente  periodo  si  applica  anche  alle
assegnazioni di cui all'articolo 33 della legge 23  agosto  1988,  n.
400, che superano il contingente fissato dal decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri ivi previsto. Resta fermo  il  divieto  di
cumulabilita' previsto dall'articolo 3,  comma  63,  della  legge  24
dicembre 1993, n. 537. 
 
  92. In relazione a quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  430,
della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  la  qualifica  di  dirigente
generale di pubblica  sicurezza  e  le  corrispondenti  posizioni  di
organico di livello B sono soppresse. I dirigenti che rivestivano  la
predetta qualifica alla data del 31 dicembre 2007 sono inquadrati,  a
decorrere dal  giorno  successivo,  nella  qualifica  di  prefetto  e
collocati in un ruolo ad esaurimento  soprannumerario,  riassorbibile
all'atto  del  collocamento  a  riposo.  Agli  stessi  e'   garantito
l'impiego sino alla cessazione del servizio, ai  sensi  dell'articolo
1, comma 433, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
 
  93. Ai fini  dell'applicazione  dell'articolo  42  della  legge  1°
aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, i dirigenti generali
di pubblica sicurezza con almeno due anni di servizio nella qualifica
possono essere nominati prefetto, nel numero massimo di  17  previsto
dal comma 1 del predetto articolo 42, conservando a tutti gli effetti
l'anzianita' maturata  nella  qualifica  di  dirigente  generale.  Ai
dirigenti in possesso  di  almeno  quattro  anni  di  servizio  nella
qualifica  rivestita,   collocati   a   riposo   d'ufficio   per   il
raggiungimento del limite di eta' prima della nomina  a  prefetto  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3-bis,  della
legge 1° aprile 1981, n. 121. 
 
  94.  In  corrispondenza  del  raggiungimento  del  limite  di  eta'
previsto per il collocamento a riposo d'ufficio del personale di  cui
al comma 92, il numero dei dirigenti generali di  pubblica  sicurezza
di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica  24
aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, e' incrementato fino
a nove unita'. 
 
  95. In relazione alla soppressione  della  qualifica  di  dirigente
generale di pubblica sicurezza di livello B, al decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 10, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente: "1.
Il  percorso  di  carriera  occorrente  per  la  partecipazione  allo
scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso  alla
qualifica di primo dirigente ed  al  concorso  per  titoli  ed  esami
previsti dall'articolo 7, comma  1,  nonche'  per  l'ammissione  allo
scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, e'
definito con decreto del  Ministro  dell'interno  su  proposta  della
commissione di cui all'articolo 59, secondo criteri di  funzionalita'
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.  Il  medesimo  decreto
determina altresi' i requisiti minimi di  servizio  in  ciascuno  dei
settori  d'impiego  e  presso  gli  uffici  centrali   e   periferici
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comunque non inferiori
ad un anno"; 
  b) all'articolo 1, comma  2,  le  parole:  "dirigente  generale  di
pubblica sicurezza di livello B" sono soppresse; all'articolo  2,  il
comma 8 e' abrogato; 
  c) all'articolo 11, comma 2, le parole: "e dai  dirigenti  generali
di pubblica sicurezza di livello B," sono sostituite dalle seguenti: 
  "e dai prefetti provenienti dai ruoli della  Polizia  di  Stato  in
servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza"; 
  d) all'articolo 13, comma 1,  le  parole:  "dirigente  generale  di
pubblica sicurezza di livello B e" sono soppresse; 
  e) all'articolo 58, comma 3, le parole: "e ai dirigenti generali di
pubblica sicurezza di livello B" sono soppresse; 
  f) all'articolo 59, comma 1, le parole: "e dai  dirigenti  generali
di livello  B"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "e  dai  prefetti
provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in  servizio  presso  il
Dipartimento della pubblica sicurezza"; 
  g) all'articolo 62, comma  3,  le  parole:  "un  apposito  comitato
composto da almeno tre dirigenti generali di  pubblica  sicurezza  di
livello B" sono sostituite dalle seguenti: "un comitato  composto  da
almeno tre prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di  Stato  in
servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza"; 
  h) all'articolo 64,  comma  2,  le  parole:  "di  livello  B"  sono
soppresse. 
 
  96. Dall'attuazione dei commi da 92 a 95 deve risultare  confermata
la previsione di un risparmio di  spesa  di  almeno  63.000  euro  in
ragione d'anno. Eventuali oneri  aggiuntivi  sono  compensati,  negli
anni  in  cui  si  dovessero  verificare,  attraverso  corrispondenti
riduzioni delle somme destinate a nuove  assunzioni  nella  qualifica
iniziale dei ruoli interessati e rendendo  indisponibili  i  relativi
posti. 
 
  97. Per l'anno 2008 e' istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno un fondo  per  le  esigenze  di  funzionamento
della  sicurezza  e  del  soccorso  pubblico,  per   il   rinnovo   e
l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili  delle  Forze  di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,  ad  esclusione
delle spese per il personale e di quelle  destinate  al  ripianamento
delle posizioni debitorie, con una dotazione di 190 milioni di  euro,
di cui 30 milioni di euro per  le  specifiche  necessita'  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, da ripartire con uno o  piu'  decreti
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, con il Ministro della difesa e con il Ministro della
giustizia, da comunicare alle competenti Commissioni  parlamentari  e
alla Corte dei conti. 
 
  98. Per l'anno 2008 e' autorizzata la spesa di 20 milioni  di  euro
da iscrivere nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 1331, della legge
27  dicembre  2006,  n.  296,  da  ripartire,  per  le  esigenze   di
funzionamento e per l'esercizio dei compiti di vigilanza e  controllo
operativi in materia  di  sicurezza  delle  navi  e  delle  strutture
portuali svolti dal  Corpo  delle  capitanerie  di  porto  -  Guardia
costiera, con decreto del  Ministro  dei  trasporti,  da  comunicare,
anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia  e  delle
finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio. (75) 
 
  99. Al fine di sviluppare e adeguare la componente aeronavale e dei
sistemi di comunicazione del  Corpo  delle  capitanerie  di  porto  -
Guardia costiera e' autorizzata la spesa di 5  milioni  di  euro  per
l'anno 2008, 10 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di  euro
per ciascuno degli anni 2010 e 2011. (74) (75) 
 
  100.   Al   fine   di   favorire   l'assunzione   nelle   pubbliche
amministrazioni dei cittadini italiani di  cui  alla  legge  9  marzo
1971, n. 98, che, come personale civile,  abbiano  prestato  servizio
continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2006, alle
dipendenze di organismi militari  della  Comunita'  atlantica,  o  di
quelli dei singoli Stati esteri che  ne  fanno  parte,  operanti  sul
territorio nazionale, che siano stati licenziati  in  conseguenza  di
provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi  militari
degli organismi medesimi adottati  entro  il  31  dicembre  2006,  e'
istituito, presso il Ministero  del'economia  e  delle  finanze,  uno
specifico fondo  con  una  dotazione  di  7,250  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2008. Le assunzioni  di  cui  al  presente  comma
possono essere disposte nei limiti delle disponibilita' del  predetto
fondo. (44) (50) (74) (105)