DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-10-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/2022)
Testo in vigore dal: 22-4-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 54 
   (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale) 
 
  1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: 
  a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge  e
dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; 
  b) allo svolgimento  delle  funzioni  affidategli  dalla  legge  in
materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; 
  c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza  e
l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto. 
  2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di  cui  al  comma  1,
concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con
le  Forze  di  polizia  statali,  nell'ambito  delle   direttive   di
coordinamento  impartite  dal  Ministro  dell'interno   -   Autorita'
nazionale di pubblica sicurezza. 
  3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende,  altresi',
alla tenuta dei registri di stato civile  e  di  popolazione  e  agli
adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale,  di  leva
militare e di statistica. 
  4. Il  sindaco,  quale  ufficiale  del  Governo,  adotta  con  atto
motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei
principi  generali  dell'ordinamento,  al  fine  di  prevenire  e  di
eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' pubblica  e  la
sicurezza urbana. I provvedimenti  di  cui  al  presente  comma  sono
preventivamente  comunicati  al  prefetto   anche   ai   fini   della
predisposizione  degli  strumenti  ritenuti   necessari   alla   loro
attuazione. (48) 
  ((4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4  concernenti
l'incolumita' pubblica sono diretti a  tutelare  l'integrita'  fisica
della  popolazione,  quelli  concernenti  la  sicurezza  urbana  sono
diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o
di illegalita', quali lo spaccio  di  stupefacenti,  lo  sfruttamento
della  prostituzione,  la  tratta  di  persone,  l'accattonaggio  con
impiego  di  minori  e  disabili,  ovvero  riguardano   fenomeni   di
abusivismo, quale l'illecita occupazione  di  spazi  pubblici,  o  di
violenza, anche legati all'abuso di  alcool  o  all'uso  di  sostanze
stupefacenti.)) 
  5. Qualora i provvedimenti dai sindaci ai sensi dei  commi  1  e  4
comportino conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei
comuni  contigui  o  limitrofi,  il   prefetto   indice   un'apposita
conferenza alla  quale  prendono  parte  i  sindaci  interessati,  il
presidente della provincia e, qualora  ritenuto  opportuno,  soggetti
pubblici   e    privati    dell'ambito    territoriale    interessato
dall'intervento. 
  5-bis. Il Sindaco segnala alle competenti autorita', giudiziaria  o
di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del
cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione  europea,  per
la  eventuale  adozione  di  provvedimenti   di   espulsione   o   di
allontanamento dal territorio dello Stato. 
  6.  In  casi  di  emergenza,  connessi  con  il  traffico   o   con
l'inquinamento atmosferico o  acustico,  ovvero  quando  a  causa  di
circostanze  straordinarie  si  verifichino  particolari   necessita'
dell'utenza o  per  motivi  di  sicurezza  urbana,  il  sindaco  puo'
modificare  gli  orari  degli  esercizi  commerciali,  dei   pubblici
esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili
territorialmente competenti delle  amministrazioni  interessate,  gli
orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici  localizzati  nel
territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4. 
  7. Se l'ordinanza adottata ai  sensi  del  comma  4  e'  rivolta  a
persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il
sindaco puo' provvedere d'ufficio a spese  degli  interessati,  senza
pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi. 
  8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui  al
presente articolo. 
  9. Al fine di assicurare l'attuazione  dei  provvedimenti  adottati
dai sindaci ai sensi del  presente  articolo,  il  prefetto,  ove  le
ritenga necessarie,  dispone,  fermo  restando  quanto  previsto  dal
secondo periodo del comma 4, le misure  adeguate  per  assicurare  il
concorso delle Forze di polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui al
presente articolo, il prefetto puo' altresi' disporre  ispezioni  per
accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati,  nonche'  per
l'acquisizione di  dati  e  notizie  interessanti  altri  servizi  di
carattere generale. 
  10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3,  nonche'  dall'articolo
14, il sindaco,  previa  comunicazione  al  prefetto,  puo'  delegare
l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente  del  consiglio
circoscrizionale;  ove   non   siano   costituiti   gli   organi   di
decentramento comunale, il sindaco puo'  conferire  la  delega  a  un
consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei  quartieri  e
nelle frazioni. 
  11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia
del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste
dal comma 10, il prefetto puo' intervenire con proprio provvedimento. 
  12. Il Ministro dell'interno puo' adottare atti  di  indirizzo  per
l'esercizio delle funzioni previste dal presente  articolo  da  parte
del sindaco. 
 
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AGGIORNAMENTO (48) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 7 aprile 2011, n. 115 (in
G.U. 1a s.s.  13/4/2011,  n.  16),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 54, comma  4,  del  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli
enti locali), come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio
2008, n. 92  (Misure  urgenti  in  materia  di  sicurezza  pubblica),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  24
luglio 2008, n. 125, nella parte in cui  comprende  la  locuzione  «,
anche» prima delle parole «contingibili e urgenti»".