DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 2022, n. 72

Attuazione della direttiva (UE) 2019/2235 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione. (22G00080)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/07/2022
Testo in vigore dal: 5-7-2022
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  recante:
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante  «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione  europea  2019-2020»,
e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A, n. 36); 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»,  e,  in
particolare, gli articoli 31 e 32; 
  Vista la direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio,  del  16  dicembre
2019, recante: «Modifica  della  direttiva  2006/112/CE  relativa  al
sistema Comune di imposta  sul  valore  aggiunto  e  della  direttiva
2008/118/CE relativa al  regime  generale  delle  accise  per  quanto
riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, recante: «Istituzione e disciplina  dell'imposta  sul  valore
aggiunto» e, in particolare, gli  articoli  68  e  72  relativi  alle
importazioni  non  soggette  all'imposta  e   alle   operazioni   non
imponibili; 
  Visto il decreto-legge 30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  ottobre  1993,  n.  427,   recante:
«Armonizzazione delle disposizioni in materia di  imposte  sugli  oli
minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati
e  in  materia  di  IVA  con  quelle  recate  da  direttive   CEE   e
modificazioni   conseguenti   a   detta    armonizzazione,    nonche'
disposizioni concernenti la  disciplina  dei  Centri  autorizzati  di
assistenza  fiscale,  le   procedure   dei   rimborsi   di   imposta,
l'esclusione dall'ILOR dei  redditi  di  impresa  fino  all'ammontare
corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il
1993 di un'imposta erariale straordinaria su  taluni  beni  ed  altre
disposizioni tributarie»; 
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504 e, in particolare,  l'articolo  17,  che  prevede  i  casi  di
esenzione dal pagamento dell'accisa; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 24 febbraio 2022; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 26 maggio 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
della  giustizia  e  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
internazionale; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
       Modificazioni in materia d'imposta sul valore aggiunto 
 
  1. All'articolo 72, comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera b), sono inserite
le seguenti: 
    «b-bis) le cessioni di beni  e  le  prestazioni  di  servizi  nei
confronti delle  forze  armate  di  altri  Stati  membri  dell'Unione
europea destinati all'uso di tali forze o del personale civile che le
accompagna  o  all'approvvigionamento  delle  relative  mense,  nella
misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai
fini  della  realizzazione  di   un'attivita'   dell'Unione   europea
nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune; 
    b-ter) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
verso un altro Stato membro  dell'Unione  europea  e  destinate  alle
forze  armate  di  qualsiasi  Stato  membro  diverso  da  quello   di
introduzione, destinati all'uso di tali forze o del personale  civile
che le accompagna  o  all'approvvigionamento  delle  relative  mense,
nella misura in cui tali forze partecipano a  uno  sforzo  di  difesa
svolto  ai  fini  della  realizzazione  di  un'attivita'  dell'Unione
europea nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa  comune;»
. 
  2. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 30 agosto  1993,  n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1993,  n.
427, dopo la lettera d), e' inserita la seguente: 
    «d-bis) l'introduzione da parte delle forze armate  dello  Stato,
che  partecipano  a  uno  sforzo  di  difesa  svolto  ai  fini  della
realizzazione di un'attivita' dell'Unione europea  nell'ambito  della
politica di sicurezza e di difesa comune, di beni  destinati  all'uso
di tali forze o del personale civile che le accompagna, che esse  non
hanno acquistato alle condizioni generali d'imposizione  del  mercato
interno di un altro Stato membro, qualora l'importazione di tali beni
non possa fruire dell'esenzione prevista  dall'articolo  68,  lettera
c),del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.
633;». 
          N O T E 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  e  dell'ALLEGATO
          A, n. 36, della legge 22 aprile  2021,  n.  53  (Delega  al
          Governo  per  il  recepimento  delle  direttive  europee  e
          l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -  Legge  di
          delegazione europea 2019-2020): 
                «Art. 1 (Delega al Governo per il  recepimento  delle
          direttive  e  l'attuazione  degli  altri  atti  dell'Unione
          europea). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,  secondo
          i termini, le procedure, i principi e i  criteri  direttivi
          di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre  2012,
          n. 234, nonche'  secondo  quelli  specifici  dettati  dalla
          presente  legge   e   tenendo   conto   delle   eccezionali
          conseguenze economiche e sociali derivanti  dalla  pandemia
          di COVID-19, i decreti legislativi per il recepimento delle
          direttive  europee  e   l'attuazione   degli   altri   atti
          dell'Unione europea di cui  agli  articoli  da  3  a  29  e
          all'allegato A. 
                2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
          1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli  altri  pareri
          previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al  Senato
          della Repubblica affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il
          parere dei competenti organi parlamentari. 
                3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli  limiti
          occorrenti  per  l'adempimento  degli  obblighi   derivanti
          dall'esercizio delle deleghe di cui allo  stesso  comma  1.
          Alla  relativa  copertura,  nonche'  alla  copertura  delle
          minori  entrate  eventualmente  derivanti   dall'attuazione
          delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i
          fondi gia' assegnati alle  competenti  amministrazioni,  si
          provvede mediante riduzione del fondo  per  il  recepimento
          della normativa europea di cui  all'articolo  41-bis  della
          citata legge n. 234 del  2012.  Qualora  la  dotazione  del
          predetto  fondo  si  rivelasse  insufficiente,  i   decreti
          legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanziano  le   occorrenti
          risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17,  comma
          2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.» 
              «ALLEGATO A: 
              (articolo 1, comma 1) 
              (Omissis). 
              36) direttiva (UE)  2019/2235  del  Consiglio,  del  16
          dicembre 2019, recante modifica della direttiva 2006/112/CE
          relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto  e
          della direttiva 2008/118/CE  relativa  al  regime  generale
          delle accise per  quanto  riguarda  gli  sforzi  di  difesa
          nell'ambito dell'Unione (termine di recepimento: 30  giugno
          2022); 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 68 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  16  ottobre  1972,  n.   633
          (Istituzione   e   disciplina   dell'imposta   sul   valore
          aggiunto): 
                «Art. 68 (Importazioni non soggette all'imposta) 
                Non sono soggette all'imposta: 
                  a) le importazioni di beni indicati nel primo comma
          lettera c)  dell'art.  8,  nell'art.  8  bis,  nonche'  nel
          secondo  comma  dell'art.9limitatamente  all'ammontare  dei
          corrispettivi  di  cui  al  n.  9  dello  stesso  articolo,
          sempreche' ricorrano le condizioni stabilite  nei  predetti
          articoli; 
                  b) le importazioni di campioni gratuiti  di  modico
          valore, appositamente contrassegnati; 
                  c) ogni altra importazione definitiva  di  beni  la
          cui cessione e' esente dall'imposta o non vi e' soggetta  a
          norma dell'articolo72. Per le operazioni concernenti  l'oro
          da  investimento  di  cui   all'articolo10,   numero   11),
          l'esenzione si applica allorche' i requisiti  ivi  indicati
          risultino  da  conforme  attestazione  resa,  in  sede   di
          dichiarazione   doganale,   dal   soggetto   che   effettua
          l'operazione; 
                  c-bis); 
                  d)  la   reintroduzione   di   beni   nello   stato
          originario, da parte dello stesso  soggetto  che  li  aveva
          esportati,  sempre  che  ricorrano  le  condizioni  per  la
          franchigia doganale; 
                  e); 
                  f) la importazione di beni donati ad enti  pubblici
          ovvero ad associazioni  riconosciute  o  fondazioni  aventi
          esclusivamente  finalita'   di   assistenza,   beneficenza,
          educazione,  istruzione,  studio  o  ricerca   scientifica,
          nonche' quella di beni donati a  favore  delle  popolazioni
          colpite da calamita' naturali o catastrofi dichiarate  tali
          ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996; 
                  g) le importazioni  dei  beni  indicati  nel  terzo
          comma, lettera l) dell'articolo2; 
                  g-bis) le importazioni di gas mediante  un  sistema
          di gas naturale o una rete  connessa  a  un  tale  sistema,
          ovvero di gas immesso da una nave adibita al  trasporto  di
          gas in un sistema di gas naturale o in una rete di gasdotti
          a monte, di  energia  elettrica,  di  calore  o  di  freddo
          mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento; 
                  g-ter)  le  importazioni  di  beni  per  le   quali
          l'imposta e' dichiarata nell'ambito del regime speciale  di
          cui  all'articolo  74-sexies.1,  a  condizione  che   nella
          dichiarazione doganale  di  importazione  sia  indicato  il
          numero individuale di identificazione  IVA  attribuito  per
          l'applicazione di detto regime speciale al fornitore  o  al
          rappresentante fiscale che agisce in suo  nome  e  per  suo
          conto.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504  (Testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  concernenti  le  imposte   sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative): 
                «Art. 17 (Esenzioni). - 1.  I  prodotti  soggetti  ad
          accisa sono esenti dal pagamento della stessa  quando  sono
          destinati: 
                  a)  ad  essere  forniti  nel  quadro  di  relazioni
          diplomatiche o consolari; 
                  b) ad organizzazioni internazionali riconosciute ed
          ai membri di  dette  organizzazioni,  nei  limiti  ed  alle
          condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi; 
                  c) alle Forze armate di  qualsiasi  Stato  che  sia
          parte contraente del Trattato del Nord Atlantico,  per  gli
          usi  consentiti,  con   esclusione   delle   Forze   armate
          nazionali; 
                  d) ad essere consumati nel  quadro  di  un  accordo
          stipulato   con   Paesi   terzi   o   con    organizzazioni
          internazionali che consenta per i medesimi  prodotti  anche
          l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto. 
                2. Le esenzioni di cui al comma 1 si  applicano  alle
          condizioni e con le  modalita'  stabilite  dalla  normativa
          nazionale. La stipula di accordi  che  prevedano  esenzioni
          dai  diritti  di   accisa   deve   essere   preventivamente
          autorizzata  dal  Consiglio  della  Unione   europea,   con
          l'osservanza della procedura all'uopo prevista. 
                3. Le forze armate e  le  organizzazioni  di  cui  al
          comma 1 sono abilitate a ricevere  da  altri  Stati  membri
          prodotti   in   regime   sospensivo   con   il    documento
          amministrativo elettronico di cui all'articolo 6, comma  5,
          e con un certificato di esenzione  conforme  al  formulario
          adottato dalla Commissione con atti di esecuzione ai  sensi
          dell'articolo  12,  paragrafo  3,  della   direttiva   (UE)
          2020/262. 
                3-bis. Le disposizioni relative all'articolo 6, commi
          5 e 6, non  si  applicano  alla  circolazione  di  prodotti
          sottoposti ad accisa in regime  sospensivo  destinati  alle
          forze armate di cui al comma 1, lettera c), nell'ambito  di
          una procedura che si fonda direttamente sul  trattato  Nord
          Atlantico, salvo quanto diversamente disposto da  eventuali
          accordi stipulati ai sensi dell'articolo 12,  paragrafo  4,
          della direttiva (UE) 2020/262. 
                4. La colorazione o marcatura dei prodotti  destinati
          ad usi  per  i  quali  sono  previsti  regimi  agevolati  o
          l'applicazione di una aliquota ridotta  sono  stabilite  in
          conformita' alle norme comunitarie adottate  in  materia  e
          sono eseguite, di norma, negli impianti gestiti  in  regime
          di deposito fiscale. In luogo della marcatura, puo'  essere
          previsto il condizionamento in  recipienti  di  determinata
          capacita'. 
                4-bis. I tabacchi lavorati sono esenti dal  pagamento
          dell'accisa quando sono: 
                  a)  denaturati  e  usati  a  fini  industriali   od
          orticoli; 
                  b) distrutti sotto sorveglianza amministrativa; 
                  c) destinati esclusivamente a prove scientifiche ed
          a prove relative alla qualita' dei prodotti; 
                  d) riutilizzati dal produttore.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 72 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  16  ottobre  1972,  n.   633
          (Istituzione   e   disciplina   dell'imposta   sul   valore
          aggiunto): 
                «Art. 72  (Operazioni  non  imponibili).  -  1.  Agli
          effetti  dell'imposta,  le  seguenti  operazioni  sono  non
          imponibili e sono equiparate a quelle di cui agli  articoli
          8, 8-bis e 9: 
                  a) le cessioni di beni e le prestazioni di  servizi
          effettuate nei confronti delle sedi  e  dei  rappresentanti
          diplomatici   e   consolari,    compreso    il    personale
          tecnico-amministrativo, appartenenti a Stati che in via  di
          reciprocita' riconoscono analoghi benefici alle sedi  e  ai
          rappresentanti diplomatici e consolari italiani; 
                  b) le cessioni di beni e le prestazioni di  servizi
          effettuate nei confronti dei comandi militari  degli  Stati
          membri, dei quartieri generali  militari  internazionali  e
          degli organismi sussidiari, installati  in  esecuzione  del
          Trattato del Nord Atlantico, nell'esercizio  delle  proprie
          funzioni istituzionali, nonche'  all'amministrazione  della
          difesa  qualora  agisca   per   conto   dell'organizzazione
          istituita con il medesimo Trattato; 
                  c) le cessioni di beni e le prestazioni di  servizi
          effettuate  nei  confronti   dell'Unione   europea,   della
          Comunita'  europea  dell'energia   atomica,   della   Banca
          centrale europea, della Banca europea per gli  investimenti
          e degli organismi istituiti dall'Unione cui si  applica  il
          protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle  Comunita'
          europee,  firmato  a  Bruxelles  l'8  aprile   1965,   reso
          esecutivo con legge 3 maggio 1966, n. 437, alle  condizioni
          e nei limiti fissati da detto protocollo  e  dagli  accordi
          per la sua attuazione o dagli accordi di sede e sempre  che
          cio' non comporti distorsioni della concorrenza,  anche  se
          effettuate nei confronti di imprese o enti per l'esecuzione
          di contratti di ricerca  e  di  associazione  conclusi  con
          l'Unione,   nei   limiti,   per   questi   ultimi,    della
          partecipazione dell'Unione stessa; 
                  d) le cessioni di beni e le prestazioni di  servizi
          effettuate nei confronti dell'Organizzazione delle  Nazioni
          Unite e delle sue istituzioni specializzate  nell'esercizio
          delle proprie funzioni istituzionali; 
                  e) le cessioni di beni e le prestazioni di  servizi
          effettuate  nei   confronti   dell'Istituto   universitario
          europeo e della Scuola  europea  di  Varese  nell'esercizio
          delle proprie funzioni istituzionali; 
                  f) le cessioni di beni e le prestazioni di  servizi
          effettuate nei  confronti  degli  organismi  internazionali
          riconosciuti, diversi da quelli di  cui  alla  lettera  c),
          nonche' dei membri di tali organismi, alle condizioni e nei
          limiti  fissati  dalle   convenzioni   internazionali   che
          istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede. 
                2.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1   trovano
          applicazione per gli enti ivi indicati alle lettere a), c),
          d) ed e) se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
          sono di  importo  superiore  ad  euro  300;  per  gli  enti
          indicati nella lettera a) le disposizioni non si  applicano
          alle  operazioni  per  le  quali  risulta  beneficiario  un
          soggetto diverso, ancorche' il relativo onere sia a  carico
          degli enti e dei soggetti ivi indicati. Il predetto  limite
          di euro 300  non  si  applica  alle  cessioni  di  prodotti
          soggetti ad accisa,  per  le  quali  la  non  imponibilita'
          relativamente all'imposta opera alle  stesse  condizioni  e
          negli stessi limiti in cui viene concessa  l'esenzione  dai
          diritti di accisa. 
                3. Le previsioni  contenute  in  trattati  e  accordi
          internazionali relative alle imposte sulla cifra di  affari
          si riferiscono all'imposta sul valore aggiunto.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   38   del
          decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione  delle
          disposizioni in materia  di  imposte  sugli  oli  minerali,
          sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati
          e in materia di IVA con quelle recate da  direttive  CEE  e
          modificazioni conseguenti a detta  armonizzazione,  nonche'
          disposizioni   concernenti   la   disciplina   dei   centri
          autorizzati  di  assistenza  fiscale,  le   procedure   dei
          rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi  di
          impresa fino  all'ammontare  corrispondente  al  contributo
          diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
          erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
          tributarie) convertito, con modificazioni, dalla  legge  29
          ottobre 1993, n. 427: 
                «Art. 38 (Acquisti intracomunitari). -  1.  L'imposta
          sul   valore   aggiunto   si   applica    sugli    acquisti
          intracomunitari di beni  effettuati  nel  territorio  dello
          Stato nell'esercizio  di  imprese,  arti  e  professioni  o
          comunque da enti, associazioni o  altre  organizzazioni  di
          cui  all'articolo  4,  quarto  comma,   del   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
          soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato. 
                2.   Costituiscono   acquisti   intracomunitari    le
          acquisizioni, derivanti da atti  a  titolo  oneroso,  della
          proprieta' di beni o di altro diritto  reale  di  godimento
          sugli stessi, spediti o trasportati  nel  territorio  dello
          Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualita'  di
          soggetto passivo d'imposta,  ovvero  dall'acquirente  o  da
          terzi per loro conto. 
                3. Costituiscono inoltre acquisti intracomunitari: 
                  a); 
                  b) la introduzione nel territorio  dello  Stato  da
          parte o per conto di un soggetto passivo d'imposta di  beni
          provenienti da  altro  Stato  membro.  La  disposizione  si
          applica anche nel caso di destinazione nel territorio dello
          Stato,    per    finalita'    rientranti     nell'esercizio
          dell'impresa,  di  beni  provenienti   da   altra   impresa
          esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato membro; 
                  c) gli acquisti di cui al comma 2 da parte di enti,
          associazioni ed altre organizzazioni di cui all'articolo 4,
          quarto comma, del decreto del Presidente  della  Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta; 
                  d) l'introduzione nel  territorio  dello  Stato  da
          parte o per conto dei soggetti indicati nella lettera c) di
          beni dagli stessi in precedenza importati  in  altro  Stato
          membro; 
                  e) gli  acquisti  a  titolo  oneroso  di  mezzi  di
          trasporto  nuovi  trasportati  o  spediti  da  altro  Stato
          membro, anche se il cedente non e'  soggetto  d'imposta  ed
          anche se non effettuati nell'esercizio di imprese,  arti  e
          professioni. 
                4.  Agli   effetti   del   comma   3,   lettera   e),
          costituiscono  mezzi  di  trasporto  le   imbarcazioni   di
          lunghezza superiore a 7,5 metri, gli  aeromobili  con  peso
          totale al decollo superiore a 1.550 kg,  e  i  veicoli  con
          motore di cilindrata superiore a 48 cc. o potenza superiore
          a 7,2 Kw, destinati al trasporto di persone o cose, esclusi
          le  imbarcazioni  destinate  all'esercizio   di   attivita'
          commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio  o
          di assistenza in mare e gli aeromobili di cui  all'articolo
          8-bis, primo comma, lettera c), del decreto del  Presidente
          della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633;  i  mezzi  di
          trasporto non si considerano nuovi alla duplice  condizione
          che abbiano percorso oltre seimila chilometri e la cessione
          sia effettuata decorso il termine di sei  mesi  dalla  data
          del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione
          in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti,
          ovvero navigato per oltre  cento  ore,  ovvero  volato  per
          oltre quaranta ore e la cessione sia effettuata decorso  il
          termine di tre mesi dalla data del provvedimento  di  prima
          immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o  di
          altri provvedimenti equipollenti. 
                4-bis. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto,
          costituiscono  prodotti  soggetti  ad  accisa  i   prodotti
          energetici, l'alcole, le bevande  alcoliche  e  i  tabacchi
          lavorati, quali  definiti  dalle  disposizioni  dell'Unione
          europea in vigore,  escluso  il  gas  fornito  mediante  un
          sistema di gas naturale situato nel territorio  dell'Unione
          o una rete connessa a un tale sistema. 
                5. Non costituiscono acquisti intracomunitari: 
                  a) l'introduzione nel  territorio  dello  Stato  di
          beni oggetto di perizie o di operazioni di  perfezionamento
          o  di  manipolazioni  usuali  ai  sensi,   rispettivamente,
          dell'articolo 1, comma 3, lettera h), del  Regolamento  del
          Consiglio delle Comunita' europee 16 luglio 1985, n.  1999,
          e dell'articolo 18 del Regolamento dello  stesso  Consiglio
          25 luglio 1988, n. 2503, se  i  beni  sono  successivamente
          trasportati o  spediti  al  committente,  soggetto  passivo
          d'imposta,   nello    Stato    membro    di    provenienza;
          l'introduzione  nel  territorio   dello   Stato   di   beni
          temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di  prestazioni
          o  che,  se  importati,  beneficerebbero  della  ammissione
          temporanea in esenzione totale dai dazi doganali; 
                  b) l'introduzione nel territorio  dello  Stato,  in
          esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi
          installati, montati o assiemati dal  fornitore  o  per  suo
          conto; 
                  c) gli acquisti  di  beni,  diversi  dai  mezzi  di
          trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa,  effettuati
          dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti
          passivi per i quali l'imposta e' totalmente indetraibile  a
          norma dell'articolo 19,  secondo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e  dai
          produttori agricoli di cui  all'articolo  34  dello  stesso
          decretoche   non   abbiano   optato   per    l'applicazione
          dell'imposta nei modi ordinari se  l'ammontare  complessivo
          degli acquisti intracomunitari  e  degli  acquisti  di  cui
          all'articolo 40, comma 3, del presente decreto,  effettuati
          nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro  e
          fino a quando, nell'anno  in  corso,  tale  limite  non  e'
          superato. L'ammontare complessivo degli acquisti e' assunto
          al netto dell'imposta sul valore aggiunto e al netto  degli
          acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4  del
          presente articolo e degli acquisti di prodotti soggetti  ad
          accisa; 
                  c-bis) l'introduzione nel territorio dello Stato di
          gas  mediante  un  sistema  di  gas  naturale  situato  nel
          territorio dell'Unione europea o una  rete  connessa  a  un
          tale sistema, di energia elettrica, di calore o  di  freddo
          mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, di  cui
          all'articolo 7-bis, comma 3,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e  successive
          modificazioni; 
                  d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel
          proprio Stato membro dell'esonero disposto per  le  piccole
          imprese. 
                6. La disposizione di cui al comma 5, lettera c), non
          si  applica  ai  soggetti  ivi  indicati  che  optino   per
          l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari,
          dandone comunicazione all'ufficio nella  dichiarazione,  ai
          fini dell'imposta sul valore  aggiunto,  relativa  all'anno
          precedente   ovvero   nella   dichiarazione    di    inizio
          dell'attivita' o comunque  anteriormente  all'effettuazione
          dell'acquisto. L'opzione ha effetto,  se  esercitata  nella
          dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1°  gennaio
          dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in  cui
          e' esercitata, fino a quando non sia revocata  e,  in  ogni
          caso, fino al compimento del  biennio  successivo  all'anno
          nel corso del quale e' esercitata, sempreche' ne permangano
          i presupposti; la revoca deve essere comunicata all'ufficio
          nella dichiarazione annuale  ed  ha  effetto  dall'anno  in
          corso. Per i soggetti di cui all'articolo 4, quarto  comma,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, non soggetti  passivi  d'imposta,  la  revoca
          deve essere comunicata mediante lettera raccomandata  entro
          il termine di presentazione della dichiarazione annuale. La
          revoca ha effetto dall'anno in corso. 
                7.   L'imposta   non   e'   dovuta   per   l'acquisto
          intracomunitario nel territorio dello Stato,  da  parte  di
          soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro,  di  beni
          dallo stesso acquistati in altro Stato membro e  spediti  o
          trasportati nel territorio dello Stato a propri cessionari,
          soggetti passivi d'imposta o enti di  cui  all'articolo  4,
          quarto comma, del decreto del Presidente  della  Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633, assoggettati all'imposta  per  gli
          acquisti  intracomunitari  effettuati,  designati  per   il
          pagamento dell'imposta relativa alla cessione. 
                8. Si considerano effettuati in proprio gli  acquisti
          intracomunitari   da   parte   di    commissionari    senza
          rappresentanza.».