DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n. 209

Codice delle assicurazioni private.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/06/2022)
Testo in vigore dal: 1-2-2019
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo  117,  secondo  comma,  della  Costituzione,  come
modificato dalla legge costituzionale 18  ottobre  2001,  n.  3,  con
riferimento  ai  principi  di  unita',  continuita'   e   completezza
dell'ordinamento giuridico; 
  Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo  20  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  come
sostituito dall'articolo 1  della  legge  29  luglio  2003,  n.  229,
recante interventi urgenti in materia di qualita' della  regolazione,
riassetto normativo e semplificazione - legge di semplificazione  per
il 2001; 
  Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante  interventi  urgenti
in materia di  qualita'  della  regolazione,  riassetto  normativo  e
codificazione  -  legge  di  semplificazione  per  il  2001,  ed   in
particolare l'articolo 4, recante delega al Governo per il  riassetto
delle disposizioni in materia di assicurazioni  private,  cosi'  come
modificato dall'articolo 2, comma 7, della legge 27 luglio  2004,  n.
186, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28
maggio 2004, n. 136; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice
in materia di protezione di dati personali; 
  Visto il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63,  recante  regolamento
per la esecuzione del regio decreto-legge 29  aprile  1923,  n.  966,
concernente l'esercizio delle assicurazioni private; 
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio 1959, n. 449; 
  Vista la legge 24 dicembre  1969,  n.  990,  recante  assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti; 
  Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n.  857,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante  modifica
della    disciplina     dell'assicurazione     obbligatoria     della
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore e dei natanti; 
  Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  1978,  n.  738,   recante
agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del  personale  delle
imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa; 
  Vista la legge 7  febbraio  1979,  n.  48,  recante  istituzione  e
funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione; 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576,  concernente  riforma  della
vigilanza sulle assicurazioni; 
  Vista la legge 28 novembre 1984,  n.  792,  recante  istituzione  e
funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione; 
  Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742,  recante  nuove  norme  per
l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita; 
  Vista la legge 11 novembre 1986, n. 772, recante  disciplina  della
coassicurazione comunitaria; 
  Vista  la  legge  7  agosto  1990,  n.  242,   recante   disciplina
dell'assicurazione  obbligatoria  della  responsabilita'  civile  per
danni causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica  dei
veicoli a motore e dei natanti immatricolati o  registrati  in  Stati
esteri; 
  Vista la legge 9  gennaio  1991,  n.  20,  recante  integrazioni  e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e  norme  sul  controllo
delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e  in  imprese  o
enti assicurativi; 
  Visto il decreto legislativo 26  novembre  1991,  n.  393,  recante
attuazione delle direttive 84/641/CEE,  87/343/CEE  e  87/344/CEE  in
materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e  cauzioni
e tutela giudiziaria, a norma degli articoli 25, 26 e 27 della  legge
29 dicembre 1990, n. 428; 
  Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, di  attuazione
della   direttiva   88/357/CEE,   concernente   coordinamento   delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti
l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e  alla
fissazione  delle  disposizioni  volte   ad   agevolare   l'esercizio
effettivo della libera prestazione  di  servizi  e  che  modifica  la
direttiva 73/239/CEE; 
  Vista la legge 17 febbraio 1992,  n.  166,  recante  istituzione  e
funzionamento  del  ruolo  nazionale  dei  periti  assicurativi   per
l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti
soggetti alla disciplina  della  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,
derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  19  aprile  1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993, recante
minimi   di   garanzia   per   l'assicurazione   obbligatoria   della
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore e dei natanti; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385, recante regolamento  recante  semplificazione  dei  procedimenti
amministrativi in materia di assicurazioni  private  e  di  interesse
collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del  commercio
e dell'artigianato; 
  Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n.  691,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n.  35,  recante  misure
urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita'  produttive
nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e  dagli
eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di  recepimento
della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione  diretta  sulla
vita e che modifica le direttive 72/267/CEE e 90/619/CEE; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di  recepimento
della direttiva 92/49/CEE del Consiglio,  del  18  giugno  1992,  che
coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione  sulla
vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di  attuazione
della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e  consolidati
delle imprese di assicurazione; 
  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  1998,  n.  373,  recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma  degli
articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997,  n.
59; 
  Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343,  di  attuazione
della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della  vigilanza
prudenziale nel settore assicurativo; 
  Visto il decreto-legge  28  marzo  2000,  n.  70,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137; 
  Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni in materia
di apertura e regolazione dei mercati; 
  Visto il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, di  attuazione
della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare  sulle
imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo; 
  Vista la legge  12  dicembre  2002,  n.  273,  recante  misure  per
favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza; 
  Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n.  93,  di  attuazione
della direttiva 2001/17/CE in materia di risanamento  e  liquidazione
delle imprese di assicurazione; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190, di  attuazione
della  direttiva  2000/26/CE  in  materia  di   assicurazione   della
responsabilita' civile risultante dalla circolazione di  autoveicoli,
che modifica anche la direttiva 73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE; 
  Visto il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307, di attuazione
della direttiva 2002/12/CE e della direttiva  2002/13/CE  concernenti
il  margine  di  solvibilita'   delle   imprese   di   assicurazione,
rispettivamente, sulla vita e  nei  rami  diversi  dall'assicurazione
sulla vita; 
  Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, di  esercizio
delle opzioni  previste  dall'articolo  5  del  regolamento  (CE)  n.
1606/2002 in materia di principi contabili internazionali; 
  Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di  attuazione
della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 16 dicembre 2002, relativa  alla  vigilanza  supplementare  sugli
enti creditizi, sulle imprese di assicurazione  e  sulle  imprese  di
investimento appartenenti ad  un  conglomerato  finanziario,  nonche'
all'istituto   della   consultazione   preliminare   in    tema    di
assicurazioni; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,   istitutivo
dell'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni,  succeduto
all'ISVAP in tutti i poteri, funzioni e competenze; 
  Vista  la  direttiva  2002/92/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 9 dicembre 2002, sull'intermediazione assicurativa; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 16 luglio 2004; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata in data 25  novembre
2004; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 14 febbraio 2005; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la segnalazione dell'Autorita' garante  della  concorrenza  e
del mercato in data 1° giugno 2005; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 2 settembre 2005; 
  Sulla proposta  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  e  del
Ministro per le politiche comunitarie, di concerto  con  il  Ministro
per la funzione pubblica,  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il Ministro della giustizia; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
                             Definizioni 
 
  1. Agli effetti del codice delle assicurazioni private si intendono
per: 
    a)  assicurazione  contro  i  danni:  le  assicurazioni  indicate
all'articolo 2, comma 3; 
    b) assicurazione sulla vita: le  assicurazioni  e  le  operazioni
indicate all'articolo 2, comma 1; 
    c) attivita' assicurativa: l'assunzione e la gestione dei  rischi
effettuata da un'impresa di assicurazione; 
    ((d) attivita' riassicurativa: 
      1) l'assunzione e la gestione dei rischi ceduti  da  un'impresa
di assicurazione, anche di uno Stato terzo o retrocessi da un'impresa
di riassicurazione; 
      2) la copertura fornita da un'impresa di riassicurazione ad  un
fondo pensione istituito in uno  Stato  membro  dell'Unione  europea,
autorizzato dall'Autorita' competente dello Stato membro di origine e
che  rientri  nell'ambito  di  applicazione  della   direttiva   (UE)
2016/2341;)) 
    e) attivita' in regime di liberta' di prestazione  di  servizi  o
rischio assunto in regime di  liberta'  di  prestazione  di  servizi:
l'attivita' che un'impresa esercita da uno stabilimento  situato  nel
territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con  contraenti
aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche , la  sede  in  un
altro Stato  membro  o  il  rischio  che  un'impresa  assume  da  uno
stabilimento situato nel territorio di uno Stato  membro  diverso  da
quello in cui e' ubicato il rischio; 
    f) attivita' in regime  di  stabilimento  o  rischio  assunto  in
regime di stabilimento: l'attivita' che un'impresa  esercita  da  uno
stabilimento situato nel territorio di  uno  Stato  membro  assumendo
obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero,  se  persone
giuridiche, la sede nello stesso Stato o il  rischio  che  un'impresa
assume da uno stabilimento situato nel territorio dello Stato  membro
in cui e' ubicato il rischio; 
    g) autorita' di vigilanza: l'autorita' nazionale incaricata della
vigilanza sulle imprese e sugli intermediari e  gli  altri  operatori
del settore assicurativo; 
    g-bis) "SEVIF":  il  Sistema  europeo  di  vigilanza  finanziaria
composto dalle seguenti parti: 
      1) "AEAP o EIOPA":  Autorita'  europea  delle  assicurazioni  e
delle pensioni aziendali e professionali, istituita  con  regolamento
(UE) n. 1094/2010; 
      2) "ABE o  EBA":  Autorita'  bancaria  europea,  istituita  con
regolamento (UE) n. 1093/2010; 
      3)  "AESFEM  o  ESMA":  Autorita'   europea   degli   strumenti
finanziari  e  dei  mercati,  istituita  con  regolamento   (UE)   n.
1095/2010; 
      4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle  Autorita'
europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento  (UE)
n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE)
n. 1095/2010; 
      5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito
dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 
      6) "Autorita' di vigilanza degli Stati  membri":  le  autorita'
competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate  negli  atti
dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento  (UE)
n. 1093/2010, del regolamento (UE) n.  1094/2010  e  del  regolamento
(UE) n. 1095/2010; 
    g-ter)  autorita'  di  vigilanza  sul  gruppo:   l'autorita'   di
vigilanza di gruppo determinata ai sensi dell'articolo 207-sexies; 
    h)  carta  verde:  certificato  internazionale  di  assicurazione
emesso da un  ufficio  nazionale  secondo  la  raccomandazione  n.  5
adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti  stradali
del comitato dei trasporti interni della  Commissione  economica  per
l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite; 
    i) codice della strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni; 
    l) codice in materia di protezione dei dati personali: il decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    l-bis) collegio  delle  autorita'  di  vigilanza:  una  struttura
permanente ma flessibile per  la  cooperazione,  il  coordinamento  e
l'agevolazione del processo decisionale nell'ambito  della  vigilanza
del gruppo; 
    l-bis.1) compenso:  qualsiasi  commissione,  onorario,  spesa,  o
altro pagamento, inclusi altri benefici economici di qualsiasi tipo o
qualunque altro vantaggio o incentivo finanziario o non  finanziario,
offerti  o  forniti  in  relazione  ad  attivita'  di   distribuzione
assicurativa; (45) 
    l-ter) concentrazione dei rischi: tutte le esposizioni al rischio
che comportano perdite potenziali sufficientemente ampie da mettere a
repentaglio la solvibilita' o la posizione  finanziaria  dell'impresa
di assicurazione o di riassicurazione; 
    m)  CONSAP:  la  Concessionaria  servizi  assicurativi   pubblici
S.p.A.; 
    m-bis) controparte centrale autorizzata: una controparte centrale
che ha ottenuto un'autorizzazione conformemente all'articolo  14  del
regolamento (UE) n. 648/2012 o che  e'  stata  riconosciuta  in  base
all'articolo 25 dello stesso Regolamento; 
    m-ter)   consulenza:   l'attivita'   consistente   nel    fornire
raccomandazioni personalizzate ad  un  cliente,  su  richiesta  dello
stesso o su iniziativa del distributore, in relazione ad uno  o  piu'
contratti di assicurazione; (45) 
    n) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un'impresa di
assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari  o  altre  parti
lese  aventi  diritto  ad  agire  direttamente  contro  l'impresa  di
assicurazione e derivante da  un  contratto  di  assicurazione  o  da
operazioni di cui  all'articolo  2,  commi  1  e  3,  nell'ambito  di
attivita' di assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti  in
riserva per  la  copertura  a  favore  dei  medesimi  aventi  diritto
allorquando alcuni elementi del debito non  sono  ancora  conosciuti.
Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi  detenuti
da un'impresa di assicurazione, prima dell'avvio delle  procedure  di
liquidazione   dell'impresa   stessa,   in   seguito   alla   mancata
stipulazione o alla risoluzione dei medesimi contratti ed operazioni,
in virtu' della legge applicabile a tali contratti e operazioni; 
    n.  1)   distributore   di   prodotti   assicurativi:   qualsiasi
intermediario  assicurativo,  intermediario  assicurativo  a   titolo
accessorio o impresa di assicurazione; (45) 
    n-bis)   distribuzione   di   probabilita'   prevista:   funzione
matematica che assegna  ad  un  elenco  esaustivo  di  eventi  futuri
mutualmente esclusivi una probabilita' di realizzazione; 
    n-ter) «ECAI» o «agenzia esterna di  valutazione  del  merito  di
credito»: un'agenzia di rating creditizio registrata o certificata in
conformita' del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento  europeo
o del Consiglio o una banca  centrale  che  emette  rating  creditizi
esenti dall'applicazione di tale regolamento; 
    n-quater)   effetti    di    diversificazione:    la    riduzione
dell'esposizione  al  rischio  dell'impresa  di  assicurazione  o  di
riassicurazione o del gruppo dovuta alla diversificazione della  loro
attivita', derivante dal fatto che il  risultato  sfavorevole  di  un
rischio puo' essere compensato dal risultato piu'  favorevole  di  un
altro, quando tali rischi non siano pienamente correlati; 
    n-quinquies) esternalizzazione: l'accordo concluso tra un'impresa
di assicurazione o di riassicurazione  e  un  fornitore  di  servizi,
anche se non autorizzato all'esercizio dell'attivita' assicurativa  o
riassicurativa, in base al quale il fornitore di servizi  esegue  una
procedura, un servizio o un'attivita',  direttamente  o  tramite  sub
esternalizzazione, che sarebbero altrimenti  realizzati  dall'impresa
di assicurazione o di riassicurazione stessa; 
    o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno Stato membro che
ha almeno il compito di rimborsare, entro i  limiti  dell'obbligo  di
assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo
non  identificato  o  per  il  quale  non  vi  e'  stato  adempimento
dell'obbligo di assicurazione; 
    p) Fondo  di  garanzia  delle  vittime  della  caccia:  il  fondo
costituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 303; 
    q) Fondo  di  garanzia  delle  vittime  della  strada:  il  fondo
costituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 285; 
    q-bis)  funzione:  in  un  sistema  di  governo  societario,   la
capacita' interna all'impresa di assicurazione o  di  riassicurazione
di svolgere  compiti  concreti;  un  sistema  di  governo  societario
comprende la  funzione  di  gestione  del  rischio,  la  funzione  di
verifica della  conformita',  la  revisione  interna  e  la  funzione
attuariale; 
    r)  grandi  rischi:  si  intendono  per  grandi   rischi   quelli
rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 3,  qui  di  seguito
indicati: 
      1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei),
6 (corpi  di  veicoli  marittimi,  lacustri  e  fluviali),  7  (merci
trasportate), 11 (r.c. aeromobili)  e  12  (r.c.  veicoli  marittimi,
lacustri e fluviali) salvo quanto previsto al numero 3); 
      2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato  eserciti
professionalmente    un'attivita'    industriale,    commerciale    o
intellettuale e il rischio riguardi questa attivita'; 
      3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8
(incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai  beni),  10  (r.c.
autoveicoli  terrestri),  12  (r.c.  veicoli  marittimi,  lacustri  e
fluviali) per quanto riguarda i  natanti  soggetti  all'assicurazione
obbligatoria ai sensi dell'articolo 123,  13  (r.c.  generale)  e  16
(perdite pecuniarie), purche' l'assicurato superi i limiti di  almeno
due dei tre criteri seguenti: 1) il totale  dell'attivo  dello  stato
patrimoniale risulti superiore ai  seimilionieduecentomila  euro;  2)
l'importo    del    volume    d'affari    risulti    superiore     ai
dodicimilionieottocentomila  euro;  3)  il  numero   dei   dipendenti
occupati  in  media  durante  l'esercizio  risulti   superiore   alle
duecentocinquanta unita'. Qualora l'assicurato sia un'impresa facente
parte di un gruppo tenuto a  redigere  un  bilancio  consolidato,  le
condizioni di cui sopra si riferiscono al  bilancio  consolidato  del
gruppo; 
    r-bis) gruppo: un gruppo 
      1) composto da una societa' partecipante o controllante,  dalle
sue societa' controllate o  da  altre  entita'  in  cui  la  societa'
partecipante o controllante o le sue societa'  controllate  detengono
una partecipazione, nonche' da societa' legate da direzione  unitaria
ai sensi dell'articolo 96; ovvero 
      2) basato sull'instaurazione, contrattuale o di altro tipo,  di
rapporti finanziari solidi e sostenibili tra tali  imprese  che  puo'
includere  anche  mutue  assicuratrici  o  altre  societa'  di   tipo
mutualistico, a condizione che: 
        2.1) una delle imprese eserciti  effettivamente,  tramite  un
coordinamento centralizzato, un'influenza dominante sulle  decisioni,
incluse le decisioni finanziarie, di tutte le imprese che fanno parte
del gruppo; e 
        2.2) la costituzione e lo scioglimento di tali  relazioni  ai
fini  del  titolo  XV  siano  soggetti  all'approvazione   preventiva
dell'autorita' di vigilanza del gruppo; laddove l'impresa che  esegue
il coordinamento centralizzato e' considerata l'impresa  controllante
o partecipante  e  le  altre  imprese  sono  considerate  le  imprese
controllate o partecipate; 
    s) impresa: la societa' di  assicurazione  o  di  riassicurazione
autorizzata; 
    t) impresa di  assicurazione:  la  societa'  autorizzata  secondo
quanto  previsto  nelle  direttive   comunitarie   sull'assicurazione
diretta; 
    u) impresa di assicurazione autorizzata in Italia ovvero  impresa
di assicurazione italiana: la societa' avente sede legale in Italia e
la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente  sede
legale  in  uno  Stato   terzo,   autorizzata   all'esercizio   delle
assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2; 
    u-bis)  impresa   di   assicurazione   captive:   un'impresa   di
assicurazione  controllata  da  un'impresa  finanziaria,  diversa  da
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da  un  gruppo  di
imprese di assicurazione o di riassicurazione a  cui  si  applica  la
direttiva  2009/138/CE   oppure   controllata   da   un'impresa   non
finanziaria,  il  cui  scopo  e'   fornire   copertura   assicurativa
esclusivamente per i rischi  dell'impresa  o  delle  imprese  che  la
controllano o di una o piu'  imprese  del  gruppo  di  cui  fa  parte
l'impresa di assicurazione captive; 
    v) impresa di assicurazione comunitaria: la societa' avente  sede
legale e amministrazione - centrale in uno Stato  membro  dell'Unione
europea diverso dall'Italia o  in  uno  Stato  aderente  allo  Spazio
economico  europeo,  autorizzata  secondo   quanto   previsto   nelle
direttive comunitarie sull'assicurazione diretta; 
    z) impresa di  assicurazione  extracomunitaria:  la  societa'  di
assicurazione avente sede legale e amministrazione  centrale  in  uno
Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo  Spazio
economico europeo, autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni  o
delle operazioni di cui all'articolo 2; 
    aa)  impresa  di  partecipazione   assicurativa:   una   societa'
controllante   il   cui   unico   o   principale   oggetto   consiste
nell'assunzione  di  partecipazioni  di  controllo,   nonche'   nella
gestione e valorizzazione  di  tali  partecipazioni,  se  le  imprese
controllate  sono  esclusivamente   o   principalmente   imprese   di
assicurazione, imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione o
di riassicurazione extracomunitarie, sempre che almeno  una  di  esse
sia un'impresa  di  assicurazione  o  un'impresa  di  riassicurazione
avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia  una
impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, lettera bb-bis); 
    bb)  impresa  di  partecipazione  assicurativa  mista  ai   sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis): una societa'  controllante
diversa  da   un'impresa   di   assicurazione,   da   un'impresa   di
assicurazione extracomunitaria, da un'impresa di riassicurazione,  da
un'impresa di  riassicurazione  extracomunitaria,  da  un'impresa  di
partecipazione  assicurativa  o  da  una  impresa  di  partecipazione
finanziaria mista ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis),
sempreche' almeno una delle sue imprese controllate sia un'impresa di
assicurazione o un'impresa di riassicurazione avente sede legale  nel
territorio della Repubblica; 
    bb-bis) impresa di partecipazione finanziaria  mista:  un'impresa
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera v), del  decreto  legislativo
30 maggio 2005, n. 142; 
    cc)  impresa  di   riassicurazione:   la   societa'   autorizzata
all'esercizio della sola riassicurazione, diversa da una  impresa  di
assicurazione o da una impresa di assicurazione extracomunitaria,  la
cui attivita' principale consiste nell'accettare rischi ceduti da una
impresa di assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede
legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di riassicurazione; 
    cc-bis)  impresa  di  riassicurazione  captive:   un'impresa   di
riassicurazione controllata  da  un'impresa  finanziaria  diversa  da
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da  un  gruppo  di
imprese di assicurazione  o  riassicurazione  a  cui  si  applica  la
direttiva  2009/138/CE   oppure   controllata   da   un'impresa   non
finanziaria il cui  scopo  e'  di  fornire  copertura  riassicurativa
esclusivamente per i rischi  dell'impresa  o  delle  imprese  che  la
controllano o di una o piu'  imprese  del  gruppo  di  cui  fa  parte
l'impresa di riassicurazione captive; 
    cc-ter) impresa di riassicurazione extracomunitaria: la  societa'
avente sede legale  e  amministrazione  centrale  in  uno  Stato  non
appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio  economico
europeo, autorizzata per l'esercizio dell'attivita' riassicurativa; 
    cc-quater) impresa finanziaria: un'impresa costituita da uno  dei
seguenti soggetti: 
      1) un ente creditizio,  un  ente  finanziario  o  una  societa'
strumentale di cui all'articolo  4,  n.  18),  del  regolamento  (UE)
575/2013; 
      2) un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o
un'impresa di partecipazione assicurativa ai sensi  dell'articolo  1,
comma 1, lettere t), aa) e cc); 
      3) un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, n.  2),
del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del  26
giugno 2013; 
      4) un'impresa di  partecipazione  finanziaria  mista  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis); 
    cc-quinquies)  intermediario  assicurativo:   qualsiasi   persona
fisica  o  giuridica,  diversa  da  un'impresa  di  assicurazione   o
riassicurazione o da un dipendente  della  stessa  e  diversa  da  un
intermediario assicurativo a titolo accessorio, che avvii o svolga  a
titolo oneroso l'attivita' di distribuzione assicurativa; (45) 
    cc-sexies) intermediario riassicurativo: qualsiasi persona fisica
o  giuridica,  diversa  da   un'impresa   di   assicurazione   o   di
riassicurazione o da un dipendente di essa,  che  avvii  o  svolga  a
titolo oneroso l'attivita' di distribuzione riassicurativa; (45) 
    cc-septies)  intermediario  assicurativo  a  titolo   accessorio:
qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da uno dei soggetti  di
cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 109, che avvii o svolga a
titolo oneroso l'attivita' di  distribuzione  assicurativa  a  titolo
accessorio, nel rispetto delle seguenti condizioni: 
      1) l'attivita' professionale principale di tale persona  fisica
o giuridica e' diversa dalla distribuzione assicurativa; 
      2)  la  persona  fisica  o  giuridica   distribuisce   soltanto
determinati prodotti assicurativi, complementari rispetto ad un  bene
o servizio; 
      3) i prodotti assicurativi in questione  non  coprono  il  ramo
vita o la responsabilita' civile,  a  meno  che  tale  copertura  non
integri  il  bene  o  il  servizio   che   l'intermediario   fornisce
nell'ambito della sua attivita' professionale principale; (45) 
    dd)  ISVAP  o  IVASS:   l'Istituto   per   la   vigilanza   sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo a  cui  e'  succeduto
l'IVASS, Istituto per la  vigilanza  sulle  assicurazioni,  ai  sensi
dell'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135; 
    ee) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni; 
    ff)  localizzazione:  la  presenza  di  attivita'  mobiliari   ed
immobiliari all'interno del territorio di  un  determinato  Stato.  I
crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel  quale  gli
stessi sono esigibili; 
    gg) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74; 
    hh) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74; 
    ii) mercato regolamentato: un mercato finanziario  autorizzato  o
riconosciuto ai sensi della parte III,  titolo  I,  del  testo  unico
dell'intermediazione  finanziaria,  nonche'  i   mercati   di   Stati
appartenenti all'OCSE che sono istituiti, organizzati e  disciplinati
da disposizioni  adottate  o  approvate  dalle  competenti  autorita'
nazionali e che soddisfano requisiti analoghi a  quelli  dei  mercati
regolamentati di cui al testo unico dell'intermediazione finanziaria; 
    ii-bis) misura del rischio: la funzione matematica che assegna un
importo monetario ad una data distribuzione di probabilita'  prevista
e cresce monotonicamente con il livello  di  esposizione  al  rischio
sottostante a tale distribuzione; 
    ll) natante: qualsiasi unita' che e' destinata  alla  navigazione
marittima, fluviale o lacustre  e  che  e'  azionata  da  propulsione
meccanica; 
    ll-bis) operazione infragruppo: un'operazione in  cui  un'impresa
di assicurazione o  di  riassicurazione  si  affida,  direttamente  o
indirettamente, ad un'altra impresa nell'ambito dello stesso gruppo o
ad una persona fisica o giuridica strettamente  legata  alle  imprese
nell'ambito  di  tale  gruppo  per   ottemperare   ad   un   obbligo,
contrattuale o meno, e a fini o meno di pagamento; 
    mm)  Organismo  di  indennizzo  italiano:  l'organismo  istituito
presso la CONSAP e previsto dall'articolo 296; 
    mm-bis) partecipazione:  la  detenzione,  diretta  o  tramite  un
rapporto di controllo, del 20 per cento o piu' dei diritti di voto  o
del capitale di una  societa',  anche  per  il  tramite  di  societa'
controllate, fiduciarie o per interposta persona o  comunque  di  una
percentuale che consente l'esercizio di una influenza notevole  sulla
gestione di tale societa'; 
    mm-ter) partecipazione  qualificata:  la  detenzione,  diretta  o
indiretta, di almeno il 10 per  cento  dei  diritti  di  voto  o  del
capitale di  un'impresa  di  assicurazione  o  di  riassicurazione  o
comunque la partecipazione che consente l'esercizio  di  un'influenza
notevole sulla gestione di tale impresa; 
    nn) partecipazioni: le azioni, le quote  e  gli  altri  strumenti
finanziari che attribuiscono  diritti  amministrativi  o  comunque  i
diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile; 
    oo) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 21; 
    pp) portafoglio del lavoro diretto italiano:  tutti  i  contratti
stipulati da imprese  di  assicurazione  italiane,  ad  eccezione  di
quelli stipulati da loro sedi secondarie situate in Stati terzi; 
    qq) portafoglio  del  lavoro  indiretto  italiano:  i  contratti,
ovunque stipulati, da imprese italiane o da stabilimenti in Italia di
imprese aventi la sede legale in altro Stato, se l'impresa cedente e'
essa stessa impresa italiana o  stabilimento  in  Italia  di  imprese
aventi la sede legale in altro Stato. Si  considerano  facenti  parte
del portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati,  nel  caso  in
cui l'impresa cedente sia un'impresa avente la sede legale  in  altro
Stato. PERIODO SOPPRESSO D.LGS. 29 FEBBRAIO 2008, N. 56. 
    rr)  principi  contabili  internazionali:  i  principi  contabili
internazionali e le  relative  interpretazioni  adottati  secondo  la
procedura di cui all'articolo 6 del regolamento  (CE)  n.  1606/2002,
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002; 
    ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi da imprese di
assicurazione nell'esercizio delle attivita' rientranti nei rami vita
o nei rami danni come definiti all'articolo 2; 
    ss-bis) prodotto di investimento  assicurativo:  un  prodotto  ai
sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, numero 2), del  regolamento  (UE)
n. 1286/2014. Tale definizione non include: 
    1) i prodotti assicurativi non vita elencati all'allegato I della
direttiva 2009/138/CE (Rami dell'assicurazione non vita); 
    2) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste
dal contratto  siano  dovute  soltanto  in  caso  di  decesso  o  per
incapacita' dovuta a lesione, malattia o disabilita'; 
    3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto  nazionale,
sono  riconosciuti  come  aventi  lo  scopo   precipuo   di   offrire
all'investitore un reddito  durante  la  pensione  e  che  consentono
all'investitore di godere di determinati vantaggi; 
    4) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente
riconosciuti  che  rientrano  nell'ambito   di   applicazione   della
direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE; 
    5) i singoli  prodotti  pensionistici  per  i  quali  il  diritto
nazionale richiede un contributo finanziario del datore di  lavoro  e
nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non puo'  scegliere  il
fornitore o il prodotto pensionistico; (45) 
    tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo un  insieme
omogeneo  di  rischi  od  operazioni  che  descrive  l'attivita'  che
l'impresa puo' esercitare al rilascio dell'autorizzazione; 
    uu)   retrocessione:   cessione    dei    rischi    assunti    in
riassicurazione; 
    vv) sede secondaria o succursale: una sede che costituisce parte,
sprovvista di personalita' giuridica, di un'impresa di  assicurazione
o di riassicurazione e che  effettua  direttamente,  in  tutto  o  in
parte, l'attivita' assicurativa  o  riassicurativa;  con  riferimento
all'intermediazione, per succursale si  intende  una  agenzia  o  una
succursale situata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro  di
origine, inclusa l'organizzazione di un semplice ufficio  gestito  da
personale  dipendente  dell'intermediario  ovvero  da   una   persona
indipendente, ma incaricata ad agire in  modo  permanente  per  conto
dell'intermediario stesso; (45) 
    vv-bis) riassicurazione finite: una riassicurazione in base  alla
quale la potenziale perdita massima esplicita, espressa in termini di
rischio economico massimo trasferito, risultante da un  significativo
trasferimento sia del rischio di sottoscrizione che  del  rischio  di
timing, eccede, per un importo limitato ma significativo,  il  premio
per l'intera durata del contratto, unitamente  ad  almeno  una  delle
seguenti caratteristiche: 
      1) considerazione esplicita e materiale del valore  del  denaro
in rapporto al tempo; 
      2) disposizioni contrattuali intese  a  limitare  il  risultato
economico  del  contratto  tra  le  parti  nel  tempo,  al  fine   di
raggiungere il trasferimento del rischio previsto; 
    vv-bis.1)  rischio  di  credito:  il  rischio  di  perdita  o  di
variazione sfavorevole  della  situazione  finanziaria  derivante  da
oscillazioni  del  merito  di  credito  di   emittenti   di   titoli,
controparti  e  debitori  nei  confronti  dei  quali   l'impresa   di
assicurazione o di riassicurazione e' esposta in forma di rischio  di
inadempimento  della  controparte,  di  rischio  di   spread   o   di
concentrazione del rischio di mercato; 
    vv-bis.2) rischio di liquidita':  il  rischio  che  l'impresa  di
assicurazione o di riassicurazione non  sia  in  grado  di  liquidare
investimenti  ed  altre  attivita'  per  regolare  i  propri  impegni
finanziari al momento della relativa scadenza; 
    vv-bis.3)  rischio  di  mercato:  il  rischio  di  perdita  o  di
variazione  sfavorevole  della  situazione   finanziaria   derivante,
direttamente o indirettamente, da oscillazioni del  livello  e  della
volatilita' dei prezzi di mercato delle attivita', delle passivita' e
degli strumenti finanziari; 
    vv-bis.4) rischio di sottoscrizione: il rischio di perdita  o  di
variazione  sfavorevole  del  valore  delle  passivita'  assicurative
dovuto ad ipotesi inadeguate in materia di fissazione di prezzi e  di
costituzione delle riserve tecniche; 
    vv-bis.5) rischio operativo:  il  rischio  di  perdite  derivanti
dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure interne,  risorse
umane o sistemi oppure da eventi esogeni; 
    vv-bis.6) sistemi di garanzia: sistemi  per  lo  svolgimento,  in
Italia o all'estero, delle funzioni di salvaguardia della  stabilita'
finanziaria delle imprese,  in  particolare  per  la  gestione  e  la
risoluzione di situazioni di crisi; 
    vv-bis.7) societa' controllante: una  societa'  che  esercita  il
controllo ai sensi dell'articolo 72, anche per il tramite di societa'
controllate, fiduciarie o per interposta persona; 
    vv-bis.8) societa'  controllata:  una  societa'  sulla  quale  e'
esercitato il controllo ai  sensi  dell'articolo  72,  anche  per  il
tramite di societa' controllate, fiduciarie o per interposta persona; 
    vv-bis.9) societa' partecipante:  la  societa'  che  detiene  una
partecipazione; 
    vv-bis.10) societa' partecipata: la societa' in cui  e'  detenuta
una partecipazione; 
    vv-ter)  societa'  veicolo:  qualsiasi  impresa,  con   o   senza
personalita' giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione  o  di
riassicurazione,  che  assume  i  rischi   ceduti   da   imprese   di
assicurazione o riassicurazione e che finanzia integralmente  la  sua
esposizione a tali rischi mediante  l'emissione  di  titoli  o  altri
strumenti finanziari per i quali i diritti di rimborso dei  detentori
sono subordinati agli  obblighi  di  riassicurazione  della  societa'
veicolo; 
    vv-quater) supporto durevole: qualsiasi strumento che: 
      1) permetta al contraente di  memorizzare  informazioni  a  lui
personalmente dirette, in modo che siano accessibili  per  la  futura
consultazione durante un periodo di tempo adeguato ai fini  cui  sono
destinate le informazioni stesse; e 
      2)  consenta  la  riproduzione  inalterata  delle  informazioni
memorizzate; (45) 
    zz) stabilimento: la  sede  legale  od  una  sede  secondaria  di
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione; 
    aaa) Stato aderente allo  Spazio  economico  europeo;  uno  Stato
aderente  all'accordo  di  estensione  della  normativa   dell'Unione
europea in materia, fra l'altro, di  circolazione  delle  merci,  dei
servizi e  dei  capitali  agli  Stati  appartenenti  all'Associazione
europea di libero scambio firmato  ad  Oporto  il  2  maggio  1992  e
ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300; 
    bbb) Stato membro: uno Stato membro  dell'Unione  europea  o  uno
Stato aderente allo Spazio economico europeo,  come  tale  equiparato
allo Stato membro dell'Unione europea; 
    ccc) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di cui alla lettera
bbb)  nel  quale  il  contraente  ha  il  domicilio,  ovvero,  se  il
contraente e' una persona giuridica, lo Stato  di  cui  alla  lettera
bbb) sede della stessa cui si riferisce il contratto; 
    ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato di cui alla
lettera bbb) dell'obbligazione o in cui e' ubicato il rischio, quando
l'obbligazione o il rischio e' assunto da uno stabilimento situato in
un altro Stato di cui alla lettera bbb); 
    eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di cui  alla  lettera
bbb) in cui e' situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera; 
    fff) Stato membro di ubicazione del rischio: 
      1) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si trovano i  beni,
quando l'assicurazione riguardi beni immobili, ovvero beni immobili e
beni mobili in essi contenuti,  sempre  che  entrambi  siano  coperti
dallo stesso contratto di assicurazione; 
      2) lo Stato di  cui  alla  lettera  bbb)  di  immatricolazione,
quando l'assicurazione riguardi veicoli  di  ogni  tipo  soggetti  ad
immatricolazione sia che si tratti di un veicolo con targa definitiva
o targa temporanea; 
      3) lo Stato di cui alla lettera bbb)  in  cui  l'assicurato  ha
sottoscritto il contratto, quando abbia durata  inferiore  o  pari  a
quattro mesi e sia relativo a rischi inerenti ad un viaggio o ad  una
vacanza; 
      4) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l'assicurato ha  il
domicilio, ovvero, se l'assicurato e' una persona giuridica, lo Stato
della sede della stessa alla quale  si  riferisce  il  contratto,  in
tutti i casi non esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3; 
      4-bis) lo Stato di cui alla lettera bbb)  di  destinazione  nel
caso in cui un veicolo viene spedito da uno Stato membro in un altro,
a decorrere dall'accettazione della consegna da parte dell'acquirente
e per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non  e'  stato
formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione; 
      4-ter) lo  Stato  di  cui  alla  lettera  bbb)  in  cui  si  e'
verificato il sinistro qualora il veicolo sia privo di targa o  rechi
una targa che non corrisponde piu' allo stesso veicolo. 
    ggg) Stato membro d'origine: lo Stato membro dell'Unione  europea
o lo Stato aderente allo Spazio economico europeo in cui  e'  situata
la   sede   legale   dell'impresa   di   assicurazione   che   assume
l'obbligazione o il rischio o dell'impresa  di  riassicurazione;  con
riferimento all'intermediazione, se l'intermediario  e'  una  persona
fisica, per Stato membro di origine, si intende lo Stato di residenza
dell'intermediario; se e' una persona giuridica, si intende lo  Stato
membro in cui e' situata la  sede  legale,  o  se  assente,  la  sede
principale, da intendersi come  il  luogo  a  partire  dal  quale  e'
gestita l'attivita' principale; (45) 
    ggg-bis) Stato membro ospitante: lo Stato  membro  diverso  dallo
Stato membro di origine in  cui  un'impresa  di  assicurazione  o  di
riassicurazione  ha  una  sede  secondaria  o  presta  servizi;   con
riferimento all'intermediazione si intende lo Stato  membro,  diverso
dallo Stato membro d'origine, in cui l'intermediario ha una  presenza
permanente o una stabile organizzazione o in cui presta servizi; (45) 
    hhh) Stato terzo: uno Stato che non e' membro dell'Unione europea
o non e' aderente allo Spazio economico europeo; 
    iii) stretti legami: il rapporto fra due o piu' persone fisiche o
giuridiche nei casi in cui sussiste: 
      1) un legame di controllo ai sensi dell'articolo 72; 
      2) una partecipazione, detenuta direttamente o per  il  tramite
di  societa'  controllate,  societa'  fiduciarie  o  per   interposta
persona, almeno pari al dieci per cento del capitale o dei diritti di
voto, ovvero una partecipazione che, pur restando  al  di  sotto  del
limite sopra indicato, da' comunque  la  possibilita'  di  esercitare
un'influenza notevole ancorche' non dominante; 
      3) un legame in base al quale le stesse persone sono sottoposte
al controllo del medesimo soggetto,  o  comunque  sono  sottoposte  a
direzione unitaria in virtu'  di  un  contratto  o  di  una  clausola
statutaria, oppure quando gli organi di amministrazione sono composti
in maggioranza dalle medesime persone, oppure quando esistono  legami
importanti e durevoli di riassicurazione; 
      4)   un   rapporto   di   carattere   tecnico,   organizzativo,
finanziario, giuridico e  familiare  che  possa  influire  in  misura
rilevante sulla gestione dell'impresa.  L'  IVASS,  con  regolamento,
puo' ulteriormente qualificare la definizione di stretti  legami,  al
fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio  delle
funzioni di vigilanza; 
    iii.1) vendita a distanza: qualunque modalita'  di  vendita  che,
senza  la  presenza  fisica  e  simultanea  del  distributore  e  del
contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza  di
contratti assicurativi e riassicurativi; (45) 
    iii-bis) tecniche di mitigazione del  rischio:  le  tecniche  che
consentono all'impresa  di  assicurazione  o  di  riassicurazione  di
trasferire una parte o la totalita' dei rischi ad un terzo; 
    lll) testo unico bancario: il decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni; 
    mmm) testo unico  dell'intermediazione  finanziaria:  il  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni; 
    nnn) testo unico in materia di assicurazioni sugli infortuni  sul
lavoro  e  le  malattie  professionali:  il  decreto  legislativo  23
febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni; 
    ooo) Ufficio centrale italiano: l'ente costituito  dalle  imprese
di assicurazione autorizzate ad esercitare  il  ramo  responsabilita'
civile  autoveicoli  che  e'  stato  abilitato  all'esercizio   delle
funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione nel  territorio  della
Repubblica  ed  allo  svolgimento  degli   altri   compiti   previsti
dall'ordinamento comunitario e italiano; 
    ppp)Ufficio   nazionale   di   assicurazione:    l'organizzazione
professionale che e' costituita, conformemente  alla  raccomandazione
n. 5 adottata il 25 gennaio  1949  dal  sottocomitato  dei  trasporti
stradali  del  comitato  dei  trasporti  interni  della   Commissione
economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che
raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto  in  uno  Stato
l'autorizzazione  ad  esercitare  il  ramo   responsabilita'   civile
autoveicoli; 
    qqq) unita' da diporto: il natante definito all'articolo 1, comma
3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il  codice
della nautica da diporto; 
    rrr) veicolo: qualsiasi autoveicolo  destinato  a  circolare  sul
suolo e che puo' essere azionato da una forza meccanica, senza essere
vincolato ad una strada ferrata, nonche' i  rimorchi,  anche  se  non
agganciati ad una motrice. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7)
che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente  decreto
legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE)  2016/97  per  quanto
riguarda la data di applicazione delle misure  di  recepimento  degli
Stati membri".