Testo in vigore dal: 1-2-2019
aggiornamenti all'articolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, come
modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con
riferimento ai principi di unita', continuita' e completezza
dell'ordinamento giuridico;
Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come
sostituito dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2003, n. 229,
recante interventi urgenti in materia di qualita' della regolazione,
riassetto normativo e semplificazione - legge di semplificazione per
il 2001;
Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi urgenti
in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e
codificazione - legge di semplificazione per il 2001, ed in
particolare l'articolo 4, recante delega al Governo per il riassetto
delle disposizioni in materia di assicurazioni private, cosi' come
modificato dall'articolo 2, comma 7, della legge 27 luglio 2004, n.
186, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28
maggio 2004, n. 136;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice
in materia di protezione di dati personali;
Visto il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, recante regolamento
per la esecuzione del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966,
concernente l'esercizio delle assicurazioni private;
Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449;
Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, recante assicurazione
obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifica
della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti;
Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 1978, n. 738, recante
agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle
imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa;
Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 48, recante istituzione e
funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante istituzione e
funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione;
Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita;
Vista la legge 11 novembre 1986, n. 772, recante disciplina della
coassicurazione comunitaria;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 242, recante disciplina
dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile per
danni causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica dei
veicoli a motore e dei natanti immatricolati o registrati in Stati
esteri;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo
delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o
enti assicurativi;
Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante
attuazione delle direttive 84/641/CEE, 87/343/CEE e 87/344/CEE in
materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni
e tutela giudiziaria, a norma degli articoli 25, 26 e 27 della legge
29 dicembre 1990, n. 428;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, di attuazione
della direttiva 88/357/CEE, concernente coordinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti
l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e alla
fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio
effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la
direttiva 73/239/CEE;
Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 166, recante istituzione e
funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per
l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti
soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990,
derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993, recante
minimi di garanzia per l'assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385, recante regolamento recante semplificazione dei procedimenti
amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse
collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato;
Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante misure
urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive
nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli
eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di recepimento
della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla
vita e che modifica le direttive 72/267/CEE e 90/619/CEE;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di recepimento
della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che
coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla
vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione
della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati
delle imprese di assicurazione;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli
articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n.
59;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione
della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza
prudenziale nel settore assicurativo;
Visto il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137;
Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni in materia
di apertura e regolazione dei mercati;
Visto il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, di attuazione
della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle
imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo;
Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per
favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93, di attuazione
della direttiva 2001/17/CE in materia di risanamento e liquidazione
delle imprese di assicurazione;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190, di attuazione
della direttiva 2000/26/CE in materia di assicurazione della
responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli,
che modifica anche la direttiva 73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE;
Visto il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307, di attuazione
della direttiva 2002/12/CE e della direttiva 2002/13/CE concernenti
il margine di solvibilita' delle imprese di assicurazione,
rispettivamente, sulla vita e nei rami diversi dall'assicurazione
sulla vita;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, di esercizio
delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n.
1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di attuazione
della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli
enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di
investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonche'
all'istituto della consultazione preliminare in tema di
assicurazioni;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, istitutivo
dell'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, succeduto
all'ISVAP in tutti i poteri, funzioni e competenze;
Vista la direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 dicembre 2002, sull'intermediazione assicurativa;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 luglio 2004;
Acquisito il parere della Conferenza unificata in data 25 novembre
2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 14 febbraio 2005;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la segnalazione dell'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato in data 1° giugno 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 settembre 2005;
Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive e del
Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica, con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Definizioni
1. Agli effetti del codice delle assicurazioni private si intendono
per:
a) assicurazione contro i danni: le assicurazioni indicate
all'articolo 2, comma 3;
b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e le operazioni
indicate all'articolo 2, comma 1;
c) attivita' assicurativa: l'assunzione e la gestione dei rischi
effettuata da un'impresa di assicurazione;
((d) attivita' riassicurativa:
1) l'assunzione e la gestione dei rischi ceduti da un'impresa
di assicurazione, anche di uno Stato terzo o retrocessi da un'impresa
di riassicurazione;
2) la copertura fornita da un'impresa di riassicurazione ad un
fondo pensione istituito in uno Stato membro dell'Unione europea,
autorizzato dall'Autorita' competente dello Stato membro di origine e
che rientri nell'ambito di applicazione della direttiva (UE)
2016/2341;))
e) attivita' in regime di liberta' di prestazione di servizi o
rischio assunto in regime di liberta' di prestazione di servizi:
l'attivita' che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel
territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti
aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche , la sede in un
altro Stato membro o il rischio che un'impresa assume da uno
stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro diverso da
quello in cui e' ubicato il rischio;
f) attivita' in regime di stabilimento o rischio assunto in
regime di stabilimento: l'attivita' che un'impresa esercita da uno
stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo
obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone
giuridiche, la sede nello stesso Stato o il rischio che un'impresa
assume da uno stabilimento situato nel territorio dello Stato membro
in cui e' ubicato il rischio;
g) autorita' di vigilanza: l'autorita' nazionale incaricata della
vigilanza sulle imprese e sugli intermediari e gli altri operatori
del settore assicurativo;
g-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria
composto dalle seguenti parti:
1) "AEAP o EIOPA": Autorita' europea delle assicurazioni e
delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento
(UE) n. 1094/2010;
2) "ABE o EBA": Autorita' bancaria europea, istituita con
regolamento (UE) n. 1093/2010;
3) "AESFEM o ESMA": Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorita'
europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE)
n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE)
n. 1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito
dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le autorita'
competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti
dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE)
n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento
(UE) n. 1095/2010;
g-ter) autorita' di vigilanza sul gruppo: l'autorita' di
vigilanza di gruppo determinata ai sensi dell'articolo 207-sexies;
h) carta verde: certificato internazionale di assicurazione
emesso da un ufficio nazionale secondo la raccomandazione n. 5
adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali
del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per
l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
i) codice della strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni;
l) codice in materia di protezione dei dati personali: il decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
l-bis) collegio delle autorita' di vigilanza: una struttura
permanente ma flessibile per la cooperazione, il coordinamento e
l'agevolazione del processo decisionale nell'ambito della vigilanza
del gruppo;
l-bis.1) compenso: qualsiasi commissione, onorario, spesa, o
altro pagamento, inclusi altri benefici economici di qualsiasi tipo o
qualunque altro vantaggio o incentivo finanziario o non finanziario,
offerti o forniti in relazione ad attivita' di distribuzione
assicurativa; (45)
l-ter) concentrazione dei rischi: tutte le esposizioni al rischio
che comportano perdite potenziali sufficientemente ampie da mettere a
repentaglio la solvibilita' o la posizione finanziaria dell'impresa
di assicurazione o di riassicurazione;
m) CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici
S.p.A.;
m-bis) controparte centrale autorizzata: una controparte centrale
che ha ottenuto un'autorizzazione conformemente all'articolo 14 del
regolamento (UE) n. 648/2012 o che e' stata riconosciuta in base
all'articolo 25 dello stesso Regolamento;
m-ter) consulenza: l'attivita' consistente nel fornire
raccomandazioni personalizzate ad un cliente, su richiesta dello
stesso o su iniziativa del distributore, in relazione ad uno o piu'
contratti di assicurazione; (45)
n) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un'impresa di
assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti
lese aventi diritto ad agire direttamente contro l'impresa di
assicurazione e derivante da un contratto di assicurazione o da
operazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, nell'ambito di
attivita' di assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in
riserva per la copertura a favore dei medesimi aventi diritto
allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti.
Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti
da un'impresa di assicurazione, prima dell'avvio delle procedure di
liquidazione dell'impresa stessa, in seguito alla mancata
stipulazione o alla risoluzione dei medesimi contratti ed operazioni,
in virtu' della legge applicabile a tali contratti e operazioni;
n. 1) distributore di prodotti assicurativi: qualsiasi
intermediario assicurativo, intermediario assicurativo a titolo
accessorio o impresa di assicurazione; (45)
n-bis) distribuzione di probabilita' prevista: funzione
matematica che assegna ad un elenco esaustivo di eventi futuri
mutualmente esclusivi una probabilita' di realizzazione;
n-ter) «ECAI» o «agenzia esterna di valutazione del merito di
credito»: un'agenzia di rating creditizio registrata o certificata in
conformita' del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo
o del Consiglio o una banca centrale che emette rating creditizi
esenti dall'applicazione di tale regolamento;
n-quater) effetti di diversificazione: la riduzione
dell'esposizione al rischio dell'impresa di assicurazione o di
riassicurazione o del gruppo dovuta alla diversificazione della loro
attivita', derivante dal fatto che il risultato sfavorevole di un
rischio puo' essere compensato dal risultato piu' favorevole di un
altro, quando tali rischi non siano pienamente correlati;
n-quinquies) esternalizzazione: l'accordo concluso tra un'impresa
di assicurazione o di riassicurazione e un fornitore di servizi,
anche se non autorizzato all'esercizio dell'attivita' assicurativa o
riassicurativa, in base al quale il fornitore di servizi esegue una
procedura, un servizio o un'attivita', direttamente o tramite sub
esternalizzazione, che sarebbero altrimenti realizzati dall'impresa
di assicurazione o di riassicurazione stessa;
o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno Stato membro che
ha almeno il compito di rimborsare, entro i limiti dell'obbligo di
assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo
non identificato o per il quale non vi e' stato adempimento
dell'obbligo di assicurazione;
p) Fondo di garanzia delle vittime della caccia: il fondo
costituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 303;
q) Fondo di garanzia delle vittime della strada: il fondo
costituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 285;
q-bis) funzione: in un sistema di governo societario, la
capacita' interna all'impresa di assicurazione o di riassicurazione
di svolgere compiti concreti; un sistema di governo societario
comprende la funzione di gestione del rischio, la funzione di
verifica della conformita', la revisione interna e la funzione
attuariale;
r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi quelli
rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 3, qui di seguito
indicati:
1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei),
6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci
trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi,
lacustri e fluviali) salvo quanto previsto al numero 3);
2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato eserciti
professionalmente un'attivita' industriale, commerciale o
intellettuale e il rischio riguardi questa attivita';
3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8
(incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c.
autoveicoli terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e
fluviali) per quanto riguarda i natanti soggetti all'assicurazione
obbligatoria ai sensi dell'articolo 123, 13 (r.c. generale) e 16
(perdite pecuniarie), purche' l'assicurato superi i limiti di almeno
due dei tre criteri seguenti: 1) il totale dell'attivo dello stato
patrimoniale risulti superiore ai seimilionieduecentomila euro; 2)
l'importo del volume d'affari risulti superiore ai
dodicimilionieottocentomila euro; 3) il numero dei dipendenti
occupati in media durante l'esercizio risulti superiore alle
duecentocinquanta unita'. Qualora l'assicurato sia un'impresa facente
parte di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le
condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio consolidato del
gruppo;
r-bis) gruppo: un gruppo
1) composto da una societa' partecipante o controllante, dalle
sue societa' controllate o da altre entita' in cui la societa'
partecipante o controllante o le sue societa' controllate detengono
una partecipazione, nonche' da societa' legate da direzione unitaria
ai sensi dell'articolo 96; ovvero
2) basato sull'instaurazione, contrattuale o di altro tipo, di
rapporti finanziari solidi e sostenibili tra tali imprese che puo'
includere anche mutue assicuratrici o altre societa' di tipo
mutualistico, a condizione che:
2.1) una delle imprese eserciti effettivamente, tramite un
coordinamento centralizzato, un'influenza dominante sulle decisioni,
incluse le decisioni finanziarie, di tutte le imprese che fanno parte
del gruppo; e
2.2) la costituzione e lo scioglimento di tali relazioni ai
fini del titolo XV siano soggetti all'approvazione preventiva
dell'autorita' di vigilanza del gruppo; laddove l'impresa che esegue
il coordinamento centralizzato e' considerata l'impresa controllante
o partecipante e le altre imprese sono considerate le imprese
controllate o partecipate;
s) impresa: la societa' di assicurazione o di riassicurazione
autorizzata;
t) impresa di assicurazione: la societa' autorizzata secondo
quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione
diretta;
u) impresa di assicurazione autorizzata in Italia ovvero impresa
di assicurazione italiana: la societa' avente sede legale in Italia e
la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede
legale in uno Stato terzo, autorizzata all'esercizio delle
assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2;
u-bis) impresa di assicurazione captive: un'impresa di
assicurazione controllata da un'impresa finanziaria, diversa da
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un gruppo di
imprese di assicurazione o di riassicurazione a cui si applica la
direttiva 2009/138/CE oppure controllata da un'impresa non
finanziaria, il cui scopo e' fornire copertura assicurativa
esclusivamente per i rischi dell'impresa o delle imprese che la
controllano o di una o piu' imprese del gruppo di cui fa parte
l'impresa di assicurazione captive;
v) impresa di assicurazione comunitaria: la societa' avente sede
legale e amministrazione - centrale in uno Stato membro dell'Unione
europea diverso dall'Italia o in uno Stato aderente allo Spazio
economico europeo, autorizzata secondo quanto previsto nelle
direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;
z) impresa di assicurazione extracomunitaria: la societa' di
assicurazione avente sede legale e amministrazione centrale in uno
Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio
economico europeo, autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni o
delle operazioni di cui all'articolo 2;
aa) impresa di partecipazione assicurativa: una societa'
controllante il cui unico o principale oggetto consiste
nell'assunzione di partecipazioni di controllo, nonche' nella
gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese
controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di
assicurazione, imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione o
di riassicurazione extracomunitarie, sempre che almeno una di esse
sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione
avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una
impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, lettera bb-bis);
bb) impresa di partecipazione assicurativa mista ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis): una societa' controllante
diversa da un'impresa di assicurazione, da un'impresa di
assicurazione extracomunitaria, da un'impresa di riassicurazione, da
un'impresa di riassicurazione extracomunitaria, da un'impresa di
partecipazione assicurativa o da una impresa di partecipazione
finanziaria mista ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis),
sempreche' almeno una delle sue imprese controllate sia un'impresa di
assicurazione o un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel
territorio della Repubblica;
bb-bis) impresa di partecipazione finanziaria mista: un'impresa
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera v), del decreto legislativo
30 maggio 2005, n. 142;
cc) impresa di riassicurazione: la societa' autorizzata
all'esercizio della sola riassicurazione, diversa da una impresa di
assicurazione o da una impresa di assicurazione extracomunitaria, la
cui attivita' principale consiste nell'accettare rischi ceduti da una
impresa di assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede
legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di riassicurazione;
cc-bis) impresa di riassicurazione captive: un'impresa di
riassicurazione controllata da un'impresa finanziaria diversa da
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un gruppo di
imprese di assicurazione o riassicurazione a cui si applica la
direttiva 2009/138/CE oppure controllata da un'impresa non
finanziaria il cui scopo e' di fornire copertura riassicurativa
esclusivamente per i rischi dell'impresa o delle imprese che la
controllano o di una o piu' imprese del gruppo di cui fa parte
l'impresa di riassicurazione captive;
cc-ter) impresa di riassicurazione extracomunitaria: la societa'
avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non
appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico
europeo, autorizzata per l'esercizio dell'attivita' riassicurativa;
cc-quater) impresa finanziaria: un'impresa costituita da uno dei
seguenti soggetti:
1) un ente creditizio, un ente finanziario o una societa'
strumentale di cui all'articolo 4, n. 18), del regolamento (UE)
575/2013;
2) un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o
un'impresa di partecipazione assicurativa ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, lettere t), aa) e cc);
3) un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, n. 2),
del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26
giugno 2013;
4) un'impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis);
cc-quinquies) intermediario assicurativo: qualsiasi persona
fisica o giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o
riassicurazione o da un dipendente della stessa e diversa da un
intermediario assicurativo a titolo accessorio, che avvii o svolga a
titolo oneroso l'attivita' di distribuzione assicurativa; (45)
cc-sexies) intermediario riassicurativo: qualsiasi persona fisica
o giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione o da un dipendente di essa, che avvii o svolga a
titolo oneroso l'attivita' di distribuzione riassicurativa; (45)
cc-septies) intermediario assicurativo a titolo accessorio:
qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da uno dei soggetti di
cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 109, che avvii o svolga a
titolo oneroso l'attivita' di distribuzione assicurativa a titolo
accessorio, nel rispetto delle seguenti condizioni:
1) l'attivita' professionale principale di tale persona fisica
o giuridica e' diversa dalla distribuzione assicurativa;
2) la persona fisica o giuridica distribuisce soltanto
determinati prodotti assicurativi, complementari rispetto ad un bene
o servizio;
3) i prodotti assicurativi in questione non coprono il ramo
vita o la responsabilita' civile, a meno che tale copertura non
integri il bene o il servizio che l'intermediario fornisce
nell'ambito della sua attivita' professionale principale; (45)
dd) ISVAP o IVASS: l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo a cui e' succeduto
l'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ai sensi
dell'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135;
ee) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni;
ff) localizzazione: la presenza di attivita' mobiliari ed
immobiliari all'interno del territorio di un determinato Stato. I
crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale gli
stessi sono esigibili;
gg) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74;
hh) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74;
ii) mercato regolamentato: un mercato finanziario autorizzato o
riconosciuto ai sensi della parte III, titolo I, del testo unico
dell'intermediazione finanziaria, nonche' i mercati di Stati
appartenenti all'OCSE che sono istituiti, organizzati e disciplinati
da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorita'
nazionali e che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati
regolamentati di cui al testo unico dell'intermediazione finanziaria;
ii-bis) misura del rischio: la funzione matematica che assegna un
importo monetario ad una data distribuzione di probabilita' prevista
e cresce monotonicamente con il livello di esposizione al rischio
sottostante a tale distribuzione;
ll) natante: qualsiasi unita' che e' destinata alla navigazione
marittima, fluviale o lacustre e che e' azionata da propulsione
meccanica;
ll-bis) operazione infragruppo: un'operazione in cui un'impresa
di assicurazione o di riassicurazione si affida, direttamente o
indirettamente, ad un'altra impresa nell'ambito dello stesso gruppo o
ad una persona fisica o giuridica strettamente legata alle imprese
nell'ambito di tale gruppo per ottemperare ad un obbligo,
contrattuale o meno, e a fini o meno di pagamento;
mm) Organismo di indennizzo italiano: l'organismo istituito
presso la CONSAP e previsto dall'articolo 296;
mm-bis) partecipazione: la detenzione, diretta o tramite un
rapporto di controllo, del 20 per cento o piu' dei diritti di voto o
del capitale di una societa', anche per il tramite di societa'
controllate, fiduciarie o per interposta persona o comunque di una
percentuale che consente l'esercizio di una influenza notevole sulla
gestione di tale societa';
mm-ter) partecipazione qualificata: la detenzione, diretta o
indiretta, di almeno il 10 per cento dei diritti di voto o del
capitale di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o
comunque la partecipazione che consente l'esercizio di un'influenza
notevole sulla gestione di tale impresa;
nn) partecipazioni: le azioni, le quote e gli altri strumenti
finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i
diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile;
oo) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 21;
pp) portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti i contratti
stipulati da imprese di assicurazione italiane, ad eccezione di
quelli stipulati da loro sedi secondarie situate in Stati terzi;
qq) portafoglio del lavoro indiretto italiano: i contratti,
ovunque stipulati, da imprese italiane o da stabilimenti in Italia di
imprese aventi la sede legale in altro Stato, se l'impresa cedente e'
essa stessa impresa italiana o stabilimento in Italia di imprese
aventi la sede legale in altro Stato. Si considerano facenti parte
del portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso in
cui l'impresa cedente sia un'impresa avente la sede legale in altro
Stato. PERIODO SOPPRESSO D.LGS. 29 FEBBRAIO 2008, N. 56.
rr) principi contabili internazionali: i principi contabili
internazionali e le relative interpretazioni adottati secondo la
procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002,
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;
ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi da imprese di
assicurazione nell'esercizio delle attivita' rientranti nei rami vita
o nei rami danni come definiti all'articolo 2;
ss-bis) prodotto di investimento assicurativo: un prodotto ai
sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, numero 2), del regolamento (UE)
n. 1286/2014. Tale definizione non include:
1) i prodotti assicurativi non vita elencati all'allegato I della
direttiva 2009/138/CE (Rami dell'assicurazione non vita);
2) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste
dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per
incapacita' dovuta a lesione, malattia o disabilita';
3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale,
sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire
all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono
all'investitore di godere di determinati vantaggi;
4) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente
riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione della
direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE;
5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto
nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e
nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non puo' scegliere il
fornitore o il prodotto pensionistico; (45)
tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo un insieme
omogeneo di rischi od operazioni che descrive l'attivita' che
l'impresa puo' esercitare al rilascio dell'autorizzazione;
uu) retrocessione: cessione dei rischi assunti in
riassicurazione;
vv) sede secondaria o succursale: una sede che costituisce parte,
sprovvista di personalita' giuridica, di un'impresa di assicurazione
o di riassicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in
parte, l'attivita' assicurativa o riassicurativa; con riferimento
all'intermediazione, per succursale si intende una agenzia o una
succursale situata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di
origine, inclusa l'organizzazione di un semplice ufficio gestito da
personale dipendente dell'intermediario ovvero da una persona
indipendente, ma incaricata ad agire in modo permanente per conto
dell'intermediario stesso; (45)
vv-bis) riassicurazione finite: una riassicurazione in base alla
quale la potenziale perdita massima esplicita, espressa in termini di
rischio economico massimo trasferito, risultante da un significativo
trasferimento sia del rischio di sottoscrizione che del rischio di
timing, eccede, per un importo limitato ma significativo, il premio
per l'intera durata del contratto, unitamente ad almeno una delle
seguenti caratteristiche:
1) considerazione esplicita e materiale del valore del denaro
in rapporto al tempo;
2) disposizioni contrattuali intese a limitare il risultato
economico del contratto tra le parti nel tempo, al fine di
raggiungere il trasferimento del rischio previsto;
vv-bis.1) rischio di credito: il rischio di perdita o di
variazione sfavorevole della situazione finanziaria derivante da
oscillazioni del merito di credito di emittenti di titoli,
controparti e debitori nei confronti dei quali l'impresa di
assicurazione o di riassicurazione e' esposta in forma di rischio di
inadempimento della controparte, di rischio di spread o di
concentrazione del rischio di mercato;
vv-bis.2) rischio di liquidita': il rischio che l'impresa di
assicurazione o di riassicurazione non sia in grado di liquidare
investimenti ed altre attivita' per regolare i propri impegni
finanziari al momento della relativa scadenza;
vv-bis.3) rischio di mercato: il rischio di perdita o di
variazione sfavorevole della situazione finanziaria derivante,
direttamente o indirettamente, da oscillazioni del livello e della
volatilita' dei prezzi di mercato delle attivita', delle passivita' e
degli strumenti finanziari;
vv-bis.4) rischio di sottoscrizione: il rischio di perdita o di
variazione sfavorevole del valore delle passivita' assicurative
dovuto ad ipotesi inadeguate in materia di fissazione di prezzi e di
costituzione delle riserve tecniche;
vv-bis.5) rischio operativo: il rischio di perdite derivanti
dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure interne, risorse
umane o sistemi oppure da eventi esogeni;
vv-bis.6) sistemi di garanzia: sistemi per lo svolgimento, in
Italia o all'estero, delle funzioni di salvaguardia della stabilita'
finanziaria delle imprese, in particolare per la gestione e la
risoluzione di situazioni di crisi;
vv-bis.7) societa' controllante: una societa' che esercita il
controllo ai sensi dell'articolo 72, anche per il tramite di societa'
controllate, fiduciarie o per interposta persona;
vv-bis.8) societa' controllata: una societa' sulla quale e'
esercitato il controllo ai sensi dell'articolo 72, anche per il
tramite di societa' controllate, fiduciarie o per interposta persona;
vv-bis.9) societa' partecipante: la societa' che detiene una
partecipazione;
vv-bis.10) societa' partecipata: la societa' in cui e' detenuta
una partecipazione;
vv-ter) societa' veicolo: qualsiasi impresa, con o senza
personalita' giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione, che assume i rischi ceduti da imprese di
assicurazione o riassicurazione e che finanzia integralmente la sua
esposizione a tali rischi mediante l'emissione di titoli o altri
strumenti finanziari per i quali i diritti di rimborso dei detentori
sono subordinati agli obblighi di riassicurazione della societa'
veicolo;
vv-quater) supporto durevole: qualsiasi strumento che:
1) permetta al contraente di memorizzare informazioni a lui
personalmente dirette, in modo che siano accessibili per la futura
consultazione durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono
destinate le informazioni stesse; e
2) consenta la riproduzione inalterata delle informazioni
memorizzate; (45)
zz) stabilimento: la sede legale od una sede secondaria di
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
aaa) Stato aderente allo Spazio economico europeo; uno Stato
aderente all'accordo di estensione della normativa dell'Unione
europea in materia, fra l'altro, di circolazione delle merci, dei
servizi e dei capitali agli Stati appartenenti all'Associazione
europea di libero scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e
ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;
bbb) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea o uno
Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato
allo Stato membro dell'Unione europea;
ccc) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di cui alla lettera
bbb) nel quale il contraente ha il domicilio, ovvero, se il
contraente e' una persona giuridica, lo Stato di cui alla lettera
bbb) sede della stessa cui si riferisce il contratto;
ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato di cui alla
lettera bbb) dell'obbligazione o in cui e' ubicato il rischio, quando
l'obbligazione o il rischio e' assunto da uno stabilimento situato in
un altro Stato di cui alla lettera bbb);
eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di cui alla lettera
bbb) in cui e' situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera;
fff) Stato membro di ubicazione del rischio:
1) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si trovano i beni,
quando l'assicurazione riguardi beni immobili, ovvero beni immobili e
beni mobili in essi contenuti, sempre che entrambi siano coperti
dallo stesso contratto di assicurazione;
2) lo Stato di cui alla lettera bbb) di immatricolazione,
quando l'assicurazione riguardi veicoli di ogni tipo soggetti ad
immatricolazione sia che si tratti di un veicolo con targa definitiva
o targa temporanea;
3) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l'assicurato ha
sottoscritto il contratto, quando abbia durata inferiore o pari a
quattro mesi e sia relativo a rischi inerenti ad un viaggio o ad una
vacanza;
4) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l'assicurato ha il
domicilio, ovvero, se l'assicurato e' una persona giuridica, lo Stato
della sede della stessa alla quale si riferisce il contratto, in
tutti i casi non esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3;
4-bis) lo Stato di cui alla lettera bbb) di destinazione nel
caso in cui un veicolo viene spedito da uno Stato membro in un altro,
a decorrere dall'accettazione della consegna da parte dell'acquirente
e per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non e' stato
formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione;
4-ter) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si e'
verificato il sinistro qualora il veicolo sia privo di targa o rechi
una targa che non corrisponde piu' allo stesso veicolo.
ggg) Stato membro d'origine: lo Stato membro dell'Unione europea
o lo Stato aderente allo Spazio economico europeo in cui e' situata
la sede legale dell'impresa di assicurazione che assume
l'obbligazione o il rischio o dell'impresa di riassicurazione; con
riferimento all'intermediazione, se l'intermediario e' una persona
fisica, per Stato membro di origine, si intende lo Stato di residenza
dell'intermediario; se e' una persona giuridica, si intende lo Stato
membro in cui e' situata la sede legale, o se assente, la sede
principale, da intendersi come il luogo a partire dal quale e'
gestita l'attivita' principale; (45)
ggg-bis) Stato membro ospitante: lo Stato membro diverso dallo
Stato membro di origine in cui un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione ha una sede secondaria o presta servizi; con
riferimento all'intermediazione si intende lo Stato membro, diverso
dallo Stato membro d'origine, in cui l'intermediario ha una presenza
permanente o una stabile organizzazione o in cui presta servizi; (45)
hhh) Stato terzo: uno Stato che non e' membro dell'Unione europea
o non e' aderente allo Spazio economico europeo;
iii) stretti legami: il rapporto fra due o piu' persone fisiche o
giuridiche nei casi in cui sussiste:
1) un legame di controllo ai sensi dell'articolo 72;
2) una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite
di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta
persona, almeno pari al dieci per cento del capitale o dei diritti di
voto, ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto del
limite sopra indicato, da' comunque la possibilita' di esercitare
un'influenza notevole ancorche' non dominante;
3) un legame in base al quale le stesse persone sono sottoposte
al controllo del medesimo soggetto, o comunque sono sottoposte a
direzione unitaria in virtu' di un contratto o di una clausola
statutaria, oppure quando gli organi di amministrazione sono composti
in maggioranza dalle medesime persone, oppure quando esistono legami
importanti e durevoli di riassicurazione;
4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo,
finanziario, giuridico e familiare che possa influire in misura
rilevante sulla gestione dell'impresa. L' IVASS, con regolamento,
puo' ulteriormente qualificare la definizione di stretti legami, al
fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle
funzioni di vigilanza;
iii.1) vendita a distanza: qualunque modalita' di vendita che,
senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del
contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di
contratti assicurativi e riassicurativi; (45)
iii-bis) tecniche di mitigazione del rischio: le tecniche che
consentono all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di
trasferire una parte o la totalita' dei rischi ad un terzo;
lll) testo unico bancario: il decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni;
mmm) testo unico dell'intermediazione finanziaria: il decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
nnn) testo unico in materia di assicurazioni sugli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali: il decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni;
ooo) Ufficio centrale italiano: l'ente costituito dalle imprese
di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilita'
civile autoveicoli che e' stato abilitato all'esercizio delle
funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione nel territorio della
Repubblica ed allo svolgimento degli altri compiti previsti
dall'ordinamento comunitario e italiano;
ppp)Ufficio nazionale di assicurazione: l'organizzazione
professionale che e' costituita, conformemente alla raccomandazione
n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti
stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione
economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che
raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato
l'autorizzazione ad esercitare il ramo responsabilita' civile
autoveicoli;
qqq) unita' da diporto: il natante definito all'articolo 1, comma
3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice
della nautica da diporto;
rrr) veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul
suolo e che puo' essere azionato da una forza meccanica, senza essere
vincolato ad una strada ferrata, nonche' i rimorchi, anche se non
agganciati ad una motrice.
-------------
AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7)
che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto
legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo
e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto
riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli
Stati membri".