DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196

Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)).

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-2004, ad eccezione delle disposizioni di cui agli artt. 156, 176, commi 3, 4 ,5 e 6, e 182 che entrano in vigore il 30/7/2003; dalla medesima data si osservano altresi' i termini in materia di ricorsi di cui agli artt. 149, comma 8, e 150, comma 2. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/12/2021)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-9-2018
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  VISTO l'articolo 1 della legge  24  marzo  2001,  n.  127,  recante
delega a Governo per l'emanazione di un testo  unico  in  materia  di
trattamento dei dati personali; 
  VISTO l'articolo 26 della legge 3  febbraio  2003,  n  14,  recante
disposizioni    per    l'adempimento    di     obblighi     derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge
comunitaria 2002); 
  ((Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017» e,
in particolare, l'articolo 13, che delega il  Governo  all'emanazione
di uno o piu' decreti legislativi di adeguamento del quadro normativo
nazionale  alle  disposizioni  del  Regolamento  (UE)  2016/679   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);)) 
  VISTA  la  legge  31  dicembre   1996,   n.   675,   e   successive
modificazioni; 
  VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al  Governo
in materia di tutela delle persone e di altri  soggetti  rispetto  al
trattamento dei dati personali; 
  VISTA la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone  fisiche  con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione dei dati; 
  VISTA  la  direttiva  2002/58/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 12 luglio  2002,  relativa  al  trattamento  dei  dati
personali  e  alla  tutela  della  sita  privata  nel  settore  delle
comunicazioni elettroniche; 
  VISTA la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 9 maggio 2003; 
  SENTITO il Garante per la protezione dei dati personali; 
  ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 giugno 2003; 
  SULLA PROPOSTA del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro per la funzione pubblica e del  Ministro  per  le  politiche
comunitarie,  di   concerto   con   i   Ministri   della   giustizia,
dell'economia  e  delle  finanze,  degli  affari   esteri   e   delle
comunicazioni; 
 
               EMANA il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
                          (( (Oggetto). )) 
 
  ((Il trattamento dei dati personali avviene secondo  le  norme  del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, di seguito «Regolamento», e del presente codice,  nel
rispetto  della  dignita'  umana,  dei  diritti  e   delle   liberta'
fondamentali della persona.))