LEGGE 23 agosto 1988, n. 400

Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/9/1988. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/04/2021)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 4-7-2009
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 17. 
                            (Regolamenti) 
 
  1.  Con   decreto   del   Presidente   della   Repubblica,   previa
deliberazione del Consiglio  dei  ministri,  sentito  il  parere  del
Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta  giorni  dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: 
    a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei
regolamenti comunitari; 
    b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei  decreti
legislativi recanti norme di principio,  esclusi  quelli  relativi  a
materie riservate alla competenza regionale; 
    c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o  di
atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si  tratti  di  materie
comunque riservate alla legge; 
    d) l'organizzazione ed  il  funzionamento  delle  amministrazioni
pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; 
    e) IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165  HA  CONFERMATO  L'ABROGAZIONE
DELLA PRESENTE LETTERA. 
  2.  Con   decreto   del   Presidente   della   Repubblica,   previa
deliberazione del Consiglio dei ministri,  sentito  il  Consiglio  di
Stato ((e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti  in
materia, che si pronunciano entro trenta  giorni  dalla  richiesta)),
sono emanati i regolamenti  per  la  disciplina  delle  materie,  non
coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica,  autorizzando  l'esercizio  della
potesta' regolamentare del Governo,  determinano  le  norme  generali
regolatrici della materia  e  dispongono  l'abrogazione  delle  norme
vigenti,   con   effetto   dall'entrata   in   vigore   delle   norme
regolamentari. 
  3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati  regolamenti
nelle materie di competenza del ministro o di autorita'  sottordinate
al ministro, quando la legge espressamente  conferisca  tale  potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono
essere adottati con  decreti  interministeriali,  ferma  restando  la
necessita'  di  apposita  autorizzazione  da  parte  della  legge.  I
regolamenti ministeriali ed  interministeriali  non  possono  dettare
norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati  dal  Governo.  Essi
debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio  dei  ministri
prima della loro emanazione. 
  4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali,   che   devono   recare   la   denominazione    di
"regolamento", sono adottati previo parere del  Consiglio  di  Stato,
sottoposti al visto ed alla registrazione della  Corte  dei  conti  e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
  4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei  Ministeri
sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del  comma  2,  su
proposta del Ministro  competente  d'intesa  con  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei
principi posti dal decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.  29,  e
successive modificazioni, con i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
criteri che seguono: 
    a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri
ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che  tali  uffici  hanno
esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica  e
di raccordo tra questo e l'amministrazione; 
    b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale  generale,
centrali e periferici, mediante diversificazione  tra  strutture  con
funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione  per
funzioni omogenee e secondo criteri di  flessibilita'  eliminando  le
duplicazioni funzionali; 
    c)   previsione    di    strumenti    di    verifica    periodica
dell'organizzazione e dei risultati; 
    d) indicazione e  revisione  periodica  della  consistenza  delle
piante organiche; 
    e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare
per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali  nell'ambito
degli uffici dirigenziali generali. 
  ((4-ter. Con regolamenti da  emanare  ai  sensi  del  comma  1  del
presente  articolo,  si  provvede   al   periodico   riordino   delle
disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di  quelle  che
sono  state  oggetto  di   abrogazione   implicita   e   all'espressa
abrogazione di quelle che hanno esaurito  la  loro  funzione  o  sono
prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete)).