DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1967, n. 18

Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2022)
Testo in vigore dal: 15-11-2009
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 112.
(Procedimento negoziale per  la  disciplina  di  alcuni  aspetti  del
                        rapporto di impiego)

  I  seguenti  aspetti  del  rapporto  di impiego del personale della
carriera  diplomatica,  relativamente al servizio prestato in Italia,
sono  disciplinati  sulla  base  di un procedimento negoziale tra una
delegazione  di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione
pubblica,  che  la presiede, e dai Ministri degli affari esteri e del
tesoro,   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  o  dai
Sottosegretari  di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione
delle   organizzazioni   sindacali   rappresentative   del  personale
diplomatico, ((con cadenza triennale tanto per la parte economica che
normativa)), i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente
della Repubblica:
    a)  il  trattamento economico, strutturato sulla base dei criteri
indicati nei commi seguenti;
    b) l'orario di lavoro;
    c) il congedo ordinario e straordinario;
    d) la reperibilita';
    e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
    f) i permessi brevi per esigenze personali;
    g) le aspettative ed i permessi sindacali.
  Ai  fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo si
considerano    rappresentative    del    personale   diplomatico   le
organizzazioni  sindacali  che  abbiano  una  rappresentativita'  non
inferiore  al  cinque  per  cento,  calcolata  sulla  base  del  dato
associativo   espresso   dalla   percentuale  delle  deleghe  per  il
versamento  dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe
rilasciate nell'ambito considerato.
  La  delegazione sindacale e' individuata con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro degli affari esteri.
  Il procedimento negoziale si svolge secondo le seguenti modalita':
    a) la procedura negoziale e' avviata del Ministro per la funzione
pubblica  almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui
al primo comma del presente articolo. Le trattative si concludono con
la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo;
    b)  le  organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere
al   Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ed  ai  Ministri  che
compongono  la  delegazione  di  parte  pubblica le loro osservazioni
entro  il  termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi
di accordo;
    c)  l'ipotesi  di  accordo  e'  corredata da prospetti contenenti
l'individuazione  del  personale  interessato,  i costi unitari e gli
oneri  riflessi del trattamento economico, nonche' la quantificazione
complessiva  della  spesa,  diretta  ed  indiretta, con l'indicazione
della  copertura  finanziaria  complessiva  per  l'intero  periodo di
validita'.  L'ipotesi  di  accordo  non puo' in ogni caso comportare,
direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi,
impegni  di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento
di  programmazione  economico-finanziaria  approvato  dal Parlamento,
nella  legge  finanziaria  e nel provvedimento collegato, nonche' nel
bilancio;
    d)  entro  quindici  giorni  dalla sottoscrizione dell'ipotesi di
accordo  il  Consiglio  dei  Ministri,  verificate  le compatibilita'
finanziarie  ed  esaminate  le  eventuali  osservazioni  di  cui alla
lettera b) che precede, approva l'ipotesi di accordo, i cui contenuti
sono  recepiti  con  decreto  del Presidente della Repubblica, per il
quale si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
  Il  procedimento  negoziale  di  cui  al  primo  comma del presente
articolo,  in  relazione  alla  specificita'  ed unitarieta' di ruolo
della  carriera  diplomatica,  assicura,  nell'ambito  delle  risorse
finanziarie  disponibili,  sviluppi  omogenei e proporzionati secondo
appositi  parametri,  in  tale  sede definiti, rapportati alla figura
apicale,  del  trattamento  economico  del  personale  della carriera
diplomatica.   Il   trattamento  economico  e'  onnicomprensivo,  con
soppressione   di  ogni  forma  di  automatismo  stipendiale,  ed  e'
articolato  in  una  componente stipendiale di base, nonche' in altre
due   componenti,   correlate  la  prima  alle  posizioni  funzionali
ricoperte  e  agli  incarichi  e alle responsabilita' esercitati e la
seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
  La  componente stipendiale di base verra' determinata tenendo conto
dell'esigenza  di  realizzare  un  proporzionato  rapporto fra quella
dell'ambasciatore  e  quelle  di  ciascuno  dei rimanenti gradi della
carriera diplomatica.
  La  graduazione delle posizioni funzionali ricoperte dai funzionari
diplomatici  durante  il  servizio prestato in Italia, sulla base dei
livelli  di responsabilita' e di rilevanza degli incarichi assegnati,
e'  effettuata  con decreto del Ministro degli affari esteri, sentite
le  organizzazioni  sindacali  di  cui  al secondo comma del presente
articolo.  La  componente  del  trattamento  economico correlata alle
posizioni   funzionali   ricoperte   ed   agli   incarichi   e   alle
responsabilita'    esercitati,    verra'   attribuita,   tramite   il
procedimento negoziale di cui al primo comma del presente articolo, a
tutto   il   personale  della  carriera  diplomatica,  mantenendo  un
proporzionato  rapporto  con  quella  individuata  per  le  posizioni
funzionali e gli incarichi del livello piu' elevato.
  La  componente  del  trattamento  economico  correlata ai risultati
conseguiti,  con  le  risorse  umane ed i mezzi disponibili, rispetto
agli  obiettivi  assegnati,  verra'  attribuita  tenendo  conto della
efficacia,  della  tempestivita'  e  della  produttivita'  del lavoro
svolto  dai  funzionari  diplomatici.  Con decreto del Ministro degli
affari  esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui al secondo
comma del presente articolo, si provvedera' alla individuazione delle
modalita'  per  la  valutazione  dei risultati conseguiti dai singoli
funzionari.
  Per il finanziamento delle componenti retributive di posizione e di
risultato,  e'  costituito  un apposito fondo, nel quale confluiscono
tutte  le  risorse  finanziarie,  diverse  da  quelle  destinate allo
stipendio  di  base, individuate a tale scopo tramite il procedimento
negoziale.