LEGGE 23 agosto 1988, n. 400

Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/9/1988. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/04/2021)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 27-9-1988
                              ART. 14. 
                        (Decreti legislativi) 
 
  1.  I  decreti  legislativi   adottati   dal   Governo   ai   sensi
dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con  la  denominazione  di  "decreto  legislativo"  e  con
l'indicazione, nel  preambolo,  della  legge  di  delegazione,  della
deliberazione del Consiglio dei ministri e  degli  altri  adempimenti
del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 
  2. L'emanazione del decreto  legislativo  deve  avvenire  entro  il
termine fissato dalla legge di  delegazione;  il  testo  del  decreto
legislativo adottato dal Governo e'  trasmesso  al  Presidente  della
Repubblica, per  la  emanazione,  almeno  venti  giorni  prima  della
scadenza. 
  3. Se la delega legislativa  si  riferisce  ad  una  pluralita'  di
oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo'
esercitarla mediante piu'  atti  successivi  per  uno  o  piu'  degli
oggetti predetti. In relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla
legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui
criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 
  4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio  della
delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere
delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso
dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per  materia
entro  sessanta  giorni,  indicando   specificamente   le   eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive  della  legge
di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni  successivi,  esaminato
il parere, ritrasmette, con  le  sue  osservazioni  e  con  eventuali
modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo  che
deve essere espresso entro trenta giorni. 
          Nota all'art. 14: 
            Il testo dell'art. 76 della Costituzione e' il seguente: 
            "Art. 76. - L'esercizio della  funzione  legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti".